TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 17/3/2025, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 2199/2024 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario AbbateParte_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
TT Di LI
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/2/2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo di lavorare alle sue dipendenze dal 30/9/2003, Controparte_1 con qualifica di macellaio e inquadramento nel 4° livello del ccnl “Commercio”; di aver sempre svolto, durante l'esercizio della sua attività lavorativa, mansioni di livello superiore (4° livello), essendosi occupato delle attività necessarie alla vendita finale delle carni bovine, suine e bianche, eseguendo in autonomia i tagli anatomici del bovino, la disossatura, la sfesatura della carne, occupandosi del taglio a mano e a macchina, realizzando prodotti a base di carne, occupandosi di eseguire la preparazione della carne in tagli per la vendita, di produrre salumi insaccati o interi, della presentazione in vassoio al banco, della rifilatura dei tagli, del riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Tanto premesso l'istante chiedeva, previa declaratoria del diritto al riconoscimento del livello retributivo superiore (livello 4° del CCNL Commercio), la condanna della datrice di lavoro al riconoscimento del livello superiore e al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio. Con memoria di costituzione depositata tardivamente, la società resistente si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, essa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'11.2.2025. In sede di note ex art. 127ter cpc entrambe le parti formulavano richiesta congiunta di rinvio in presenza per la formalizzazione di un accordo transattivo. All'odierna udienza, presenti i procuratori delle parti e visto il mancato perfezionamento della conciliazione, la causa è stata decisa con lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
*** Il ricorso è fondato e va accolto. In via preliminare, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente con riferimento alle differenze retributive vantate dal
[...]
, attesa la tardività della costituzione in giudizio, avvenuta ben oltre la pri Pt_1
a, e la non rilevabilità d'ufficio della predetta eccezione. Tanto premesso, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013). Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.. Il CCNL settore Commercio inserisce nel 3° livello“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” ed in particolare al punto 31 “macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.”. Viceversa al 4° livello colloca “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e nell'esemplificazione che segue inserisce al punto 21 il banconiere di spacci di carne e al punto 23 lo specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita. Orbene, dalla comparazione delle predette disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede nel grado di specializzazione, di autonomia, di responsabilità, di coordinamento e di controllo di cui è dotato il dipendente, venendo inquadrati nel livello superiore i lavoratori aventi capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, autonomia e decisionalità nel proprio campo, funzione di coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate. Ed, invero, appare subito evidente che ciò che caratterizza e differenzia i livelli d'inquadramento sopra descritti è il grado e la tipologia delle conoscenze possedute dai lavoratori, l'autonomia e, infine, la complessità e ampiezza delle attività svolte e le capacità professionali acquisite. Così ricostruita la disciplina contrattuale di riferimento, è evidente la non correttezza dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente in corso di rapporto, la cui attività si è concretizzata in tutte le operazioni preliminari necessarie per il taglio, la preparazione ed il confezionamento della carne, nella piena rispondenza con le mansioni tipiche dei lavoratori inquadrati nel livello 3°, e non già in mere mansioni di banconista/addetto alla vendita. Le risultanze testimoniali hanno invero confermato quanto dedotto in ricorso in merito alle mansioni svolte, consentendo di affermare che l'istante ha sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni di macellaio specializzato rientranti nel livello 3° del CCNL commercio. Il primo testimone escusso, ha dichiarato: “sia io che il ricorrente Testimone_1 lavoriamo per la Conad di Trentola Ducenta alla via Provinciale Trentola/Parete. Il ricorrente è macellaio, al reparto macelleria lavorano sette persone, compresa me ed il capo reparto. Gli altri sono tutti macellai, io sono l'unica ad occuparmi del confezionamento. I Macellai tra cui il ricorrente si occupano di tagliare la carne, sia a mano che con i macchinari, di disossarla, di preparare manufatti tipo salsicce, hamburger e polpette, fino ad un paio di anni fa stavano pure al banco vendita, poi l'hanno tolto. I macellai lavorano per turni, in genere la mattina sono di più, il pomeriggio c'è solo una persona. Il capo reparto da una mano pure lui in macelleria ma per lo più si occupa degli ordini. Io ho il quarto livello. Il ricorrente ha sempre fatto il macellaio, sin dal 2003” (cfr. verbale). Dalla deposizione emerge, dunque, inequivocabilmente sia la diversità di mansioni svolte da costei, unica dipendente che si occupa del confezionamento (e possiede infatti il 4° livello), e quelle, analiticamente descritte, proprie degli altri dipendenti del reparto, tutti macellai, sia l'identità delle mansioni svolte dal ricorrente sin dalla sua assunzione nel 2003. Né può ritenersi idonea ad escludere il diritto al superiore inquadramento la circostanza, pure riferita da detto teste, secondo cui “il taglio anatomico e la disossatura della carne non avviene tutti i giorni ma solo quando arrivano i pezzi di carne da lavorare, ciò avviene con frequenza di circa 2/3 volte a settimana” (cfr. verbale). Ed invero, contrariamente a quanto prospettato in memoria di costituzione, la frequenza di 2/3 volte a settimana indicata da detto teste configura l'attività di taglio e disossatura non già come meramente marginale, essendo al contrario indicativa della sistematicità e prevalenza della stessa. Del pari, il secondo teste escusso, ha riferito: “noi disossiamo la carne, Testimone_2 facciamo gli insaccati, tagliamo la carne, l ettiamo nel banco. Siamo sei persone al reparto macelleria più il capo reparto. Siamo tutti macellai tranne che fa solo Testimone_1 confezioni. Lavoriamo per turni, a volte capita che stiamo insieme. Il supermercato apre al pubblico alle 9, noi entriamo alle 6.30/7 e fino all'apertura tagliamo la carne, la disossiamo e confezioniamo e prepariamo i banchi. Prima c'era un banco macelleria dove stavamo noi macellai a turno, l'hanno tolto un paio di anni fa. Il supermercato chiude alle 21, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. I pezzi di carne da lavorare arrivano quasi tutte le mattine, gli ordini li fa il capo reparto.” (cfr. verbale). Tanto premesso, deve concludersi, quindi, che dalla istruttoria svolta è emerso che il ricorrente si occupa di tutte le attività prodromiche alla vendita delle carni, ovvero del taglio, della disossatura, del confezionamento e della preparazione di manufatti;
il tutto in autonomia, operando all'interno di una organizzazione per turni unitamente ad altri dipendenti in posizione pari ordinata. Dal comparto probatorio in atti, quindi, risulta che le mansioni di fatto svolte dal
[...]
Pt_1 unzione sono riconducibili al livello 3° del CCNL Commercio, essendo dotate di tutte le caratteristiche previste dalla relativa declaratoria. A quanto precede consegue che deve essere riconosciuto il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello 3° del CCNL Commercio. Per quanto riguarda la decorrenza, in ossequio al disposto dell'art. 2103 c.c., è richiesto lo svolgimento di 3 mesi continuativi delle mansioni del livello 3°; di guisa che il ricorrente ha diritto al relativo inquadramento con decorrenza dal 30/12/2003. Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze di natura retributiva, da quantificarsi in separato giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3° del ccnl commercio con decorrenza dal 30/12/2003;
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra le retribuzioni spettanti per il profilo del 3° livello del CCNL Commercio e quelle da lui percepite, a decorrere dal 30/12/2003, da quantificarsi in separato giudizio, per le causali di cui in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 4.629 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario. Aversa, 17.3.2025 Il Giudice Dott.ssa Ida Ponticelli
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 17/3/2025, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 2199/2024 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario AbbateParte_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
TT Di LI
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 21/2/2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo di lavorare alle sue dipendenze dal 30/9/2003, Controparte_1 con qualifica di macellaio e inquadramento nel 4° livello del ccnl “Commercio”; di aver sempre svolto, durante l'esercizio della sua attività lavorativa, mansioni di livello superiore (4° livello), essendosi occupato delle attività necessarie alla vendita finale delle carni bovine, suine e bianche, eseguendo in autonomia i tagli anatomici del bovino, la disossatura, la sfesatura della carne, occupandosi del taglio a mano e a macchina, realizzando prodotti a base di carne, occupandosi di eseguire la preparazione della carne in tagli per la vendita, di produrre salumi insaccati o interi, della presentazione in vassoio al banco, della rifilatura dei tagli, del riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Tanto premesso l'istante chiedeva, previa declaratoria del diritto al riconoscimento del livello retributivo superiore (livello 4° del CCNL Commercio), la condanna della datrice di lavoro al riconoscimento del livello superiore e al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio. Con memoria di costituzione depositata tardivamente, la società resistente si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, essa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'11.2.2025. In sede di note ex art. 127ter cpc entrambe le parti formulavano richiesta congiunta di rinvio in presenza per la formalizzazione di un accordo transattivo. All'odierna udienza, presenti i procuratori delle parti e visto il mancato perfezionamento della conciliazione, la causa è stata decisa con lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
*** Il ricorso è fondato e va accolto. In via preliminare, non può essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente con riferimento alle differenze retributive vantate dal
[...]
, attesa la tardività della costituzione in giudizio, avvenuta ben oltre la pri Pt_1
a, e la non rilevabilità d'ufficio della predetta eccezione. Tanto premesso, per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013). Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.. Il CCNL settore Commercio inserisce nel 3° livello“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” ed in particolare al punto 31 “macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.”. Viceversa al 4° livello colloca “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” e nell'esemplificazione che segue inserisce al punto 21 il banconiere di spacci di carne e al punto 23 lo specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita. Orbene, dalla comparazione delle predette disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede nel grado di specializzazione, di autonomia, di responsabilità, di coordinamento e di controllo di cui è dotato il dipendente, venendo inquadrati nel livello superiore i lavoratori aventi capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, autonomia e decisionalità nel proprio campo, funzione di coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate. Ed, invero, appare subito evidente che ciò che caratterizza e differenzia i livelli d'inquadramento sopra descritti è il grado e la tipologia delle conoscenze possedute dai lavoratori, l'autonomia e, infine, la complessità e ampiezza delle attività svolte e le capacità professionali acquisite. Così ricostruita la disciplina contrattuale di riferimento, è evidente la non correttezza dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente in corso di rapporto, la cui attività si è concretizzata in tutte le operazioni preliminari necessarie per il taglio, la preparazione ed il confezionamento della carne, nella piena rispondenza con le mansioni tipiche dei lavoratori inquadrati nel livello 3°, e non già in mere mansioni di banconista/addetto alla vendita. Le risultanze testimoniali hanno invero confermato quanto dedotto in ricorso in merito alle mansioni svolte, consentendo di affermare che l'istante ha sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni di macellaio specializzato rientranti nel livello 3° del CCNL commercio. Il primo testimone escusso, ha dichiarato: “sia io che il ricorrente Testimone_1 lavoriamo per la Conad di Trentola Ducenta alla via Provinciale Trentola/Parete. Il ricorrente è macellaio, al reparto macelleria lavorano sette persone, compresa me ed il capo reparto. Gli altri sono tutti macellai, io sono l'unica ad occuparmi del confezionamento. I Macellai tra cui il ricorrente si occupano di tagliare la carne, sia a mano che con i macchinari, di disossarla, di preparare manufatti tipo salsicce, hamburger e polpette, fino ad un paio di anni fa stavano pure al banco vendita, poi l'hanno tolto. I macellai lavorano per turni, in genere la mattina sono di più, il pomeriggio c'è solo una persona. Il capo reparto da una mano pure lui in macelleria ma per lo più si occupa degli ordini. Io ho il quarto livello. Il ricorrente ha sempre fatto il macellaio, sin dal 2003” (cfr. verbale). Dalla deposizione emerge, dunque, inequivocabilmente sia la diversità di mansioni svolte da costei, unica dipendente che si occupa del confezionamento (e possiede infatti il 4° livello), e quelle, analiticamente descritte, proprie degli altri dipendenti del reparto, tutti macellai, sia l'identità delle mansioni svolte dal ricorrente sin dalla sua assunzione nel 2003. Né può ritenersi idonea ad escludere il diritto al superiore inquadramento la circostanza, pure riferita da detto teste, secondo cui “il taglio anatomico e la disossatura della carne non avviene tutti i giorni ma solo quando arrivano i pezzi di carne da lavorare, ciò avviene con frequenza di circa 2/3 volte a settimana” (cfr. verbale). Ed invero, contrariamente a quanto prospettato in memoria di costituzione, la frequenza di 2/3 volte a settimana indicata da detto teste configura l'attività di taglio e disossatura non già come meramente marginale, essendo al contrario indicativa della sistematicità e prevalenza della stessa. Del pari, il secondo teste escusso, ha riferito: “noi disossiamo la carne, Testimone_2 facciamo gli insaccati, tagliamo la carne, l ettiamo nel banco. Siamo sei persone al reparto macelleria più il capo reparto. Siamo tutti macellai tranne che fa solo Testimone_1 confezioni. Lavoriamo per turni, a volte capita che stiamo insieme. Il supermercato apre al pubblico alle 9, noi entriamo alle 6.30/7 e fino all'apertura tagliamo la carne, la disossiamo e confezioniamo e prepariamo i banchi. Prima c'era un banco macelleria dove stavamo noi macellai a turno, l'hanno tolto un paio di anni fa. Il supermercato chiude alle 21, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. I pezzi di carne da lavorare arrivano quasi tutte le mattine, gli ordini li fa il capo reparto.” (cfr. verbale). Tanto premesso, deve concludersi, quindi, che dalla istruttoria svolta è emerso che il ricorrente si occupa di tutte le attività prodromiche alla vendita delle carni, ovvero del taglio, della disossatura, del confezionamento e della preparazione di manufatti;
il tutto in autonomia, operando all'interno di una organizzazione per turni unitamente ad altri dipendenti in posizione pari ordinata. Dal comparto probatorio in atti, quindi, risulta che le mansioni di fatto svolte dal
[...]
Pt_1 unzione sono riconducibili al livello 3° del CCNL Commercio, essendo dotate di tutte le caratteristiche previste dalla relativa declaratoria. A quanto precede consegue che deve essere riconosciuto il diritto dell'istante all'inquadramento nel livello 3° del CCNL Commercio. Per quanto riguarda la decorrenza, in ossequio al disposto dell'art. 2103 c.c., è richiesto lo svolgimento di 3 mesi continuativi delle mansioni del livello 3°; di guisa che il ricorrente ha diritto al relativo inquadramento con decorrenza dal 30/12/2003. Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle differenze di natura retributiva, da quantificarsi in separato giudizio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3° del ccnl commercio con decorrenza dal 30/12/2003;
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra le retribuzioni spettanti per il profilo del 3° livello del CCNL Commercio e quelle da lui percepite, a decorrere dal 30/12/2003, da quantificarsi in separato giudizio, per le causali di cui in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 4.629 oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario. Aversa, 17.3.2025 Il Giudice Dott.ssa Ida Ponticelli