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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.
Ferdinando Perugini, nella causa iscritta al n. 940/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.10.23,
DA
IVA , con l'avv. Elena Berlusconi per procura allegata all'atto di Parte_1 P.IVA_1 citazione;
parte attrice opponente
CONTRO
4.0 (P IVA ) con l'avv. Mario Spinazzè per procura in calce CP_1 CP_2 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta opposta
OGGETTO: Controparte_3 ha depositato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
SENTENZA sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza in data 10.03.25;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette di esporre lo svolgimento del processo in conformità all'art. 132 c.p.c. ed ai principi di cui alla sentenza Cass. Civ. 11.05.2012 n. 7268.
1. L'azione esperita da consta di opposizione all'ingiunzione n. 309, emessa dal Tribunale Parte_1 di Belluno in data 12.10.23, in favore di di pagamento del residuo corrispettivo pari Controparte_4 ad € 16.278,38 di cui agli importi delle fatture nn. 17-18-20 del 2023 allegate in fase monitoria e relative a tre interventi tecnici effettuati dalla prima su richiesta di quest'ultima (docc. 24 A, B, C attorei), al netto dell'acconto di € 3.110,59 già introitato in data 31.07.23 (doc. 10 convenuta).
I motivi di opposizione si sostanziano in eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e nullità dell'ingiunzione oltre che, nel merito, nella parziale compensazione con il saldo del controcredito
1 vantato da di cui alla fattura n. 739 in data 26.11.2021 (doc. 11 convenuta). Parte_1
Come noto, in tale fattispecie è onere della convenuta-opposta (attore in senso sostanziale) dimostrare la fondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria e dunque l'esistenza di un valido titolo ed il rituale adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, rimanendo in capo al debitore-opponente (attore solo in senso formale) l'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti modificativi-estintivi della pretesa in tutto o in parte, pena la soccombenza (Cass. Civ. SS UU n.
13533 del 30.10.01). In tale sede il Giudice è investito del potere-dovere di accertare la fondatezza dell'intera pretesa creditoria azionata in via monitoria, verificando la sussistenza dei fatti costitutivi a prescindere dal rispetto dei requisiti atti a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto
(Cass. Civ. 19.01.07 n. 1184 ove “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione… è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni… dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso”).
L'oggetto del presente giudizio risulta cristallizzato, come impone il rito, nelle richieste di cui alle memorie ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. come poi precisate nel corso dell'udienza 10.03.25: in sostanza la convenuta opposta ha insistito per l'integrale conferma del credito per l'esatto importo azionato e solo per questo (“confermare l'opposto decreto… e condannare a pagare a CP_5 Controparte_6
… la somma di € 16.278,38 oltre interessi di cui al d. lgs 231/2002”) mentre l'attrice opponente, ferme le
[...] eccezioni preliminari, ha chiesto di sanzionarne l'infondatezza revocando l'ingiunzione in relazione al controcredito eccepito in compensazione (“dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.. in forza di compensazione con il credito vantato da . limitare ogni declaratoria sfavorevole.. a seguito di quanto CP_7 accertato in corso di causa”) oltre ad instare ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Alla luce di quanto emerso l'opposizione è da accogliere in quanto, per i motivi appresso specificati, risulta fondata l'eccezione di parziale compensazione del credito monitorio ed il decreto ingiuntivo andrà di conseguenza revocato, con soccombenza totale della convenuta opposta stante il tenore della domanda di cui al presente giudizio.
2. Si evidenzia in primo luogo come non possano trovare accoglimento le eccezioni preliminari avanzate dall'attrice opponente.
Circa la nullità dell'ingiunzione è evidente trattarsi di un mero errore materiale: la convenuta opposta ha solo omesso alcune lettere nell'indicazione della propria ragione sociale ( anzichè Controparte_4
, ferma la corretta indicazione del legale rappresentante (sig. Controparte_6 Controparte_8
2 e della partita iva;
d'altronde non risulta in alcun modo leso o anche solo compromesso il diritto di difesa di che, anzi, risulta fattivamente esercitato tramite ogni strumento processuale a Parte_1 sua diposizione.
Circa l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di Busto Arsizio, è la stessa ricostruzione della vicenda offerta dall'attrice opponente a confermare l'esistenza, in limine litis, di un unico e preciso pluriennale rapporto negoziale con foriero delle tre fatture allegate in Controparte_6 monitorio (2023) oltre che di quella poi eccepita a saldo in loro parziale compensazione (2021), tale da soddisfare il requisito della effettiva liquidità dell'obbligazione pecuniaria quale certezza del suo ammontare, cardine della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 17989/2016.
Si ritiene pertanto possa trovare prudente applicazione il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. con conseguente rigetto della relativa eccezione.
3. Nel merito, è appunto ad aver riconosciuto e ribadito l'esistenza della posta creditoria Parte_1 attorea riferita alle tre fatture allegate in fase monitoria ( vanta effettivamente il credito di cui CP_4 alle fatture 17.18.20/2023.. questi erano gli unici rapporti in essere e, infatti, sono gli unici azionati con ricorso per ingiunzione”, pag. 10 atto di citazione) e, dunque, sia di un valido rapporto negoziale intercorso tra le parti che del regolare adempimento delle prestazioni ad opera della convenuta-opposta sebbene non nella misura pretesa, e formalmente azionata, tramite l'ingiunzione di cui è causa (“Purtuttavia, nella ricostruzione offerta dall'avversario, viene pretermesso che vanta a sua volta.. il saldo della fattura n. 739 Parte_1 del 26.11.2011”, pag. 11 citazione).
4.0 risulta perciò sollevata dall'onere della prova su di essa incombente che è, e CP_4 CP_2 rimane, la debenza del solo importo di cui alle fatture azionate non avendo ritenuto di estendere l'accertamento, come suo diritto, a presunti ulteriori crediti provvigionali vantati verso Parte_1 quali quelli enunciati nelle memorie endoprocessuali: era difatti preciso onere processuale della convenuta opposta ampliare il thema decidendum del presente giudizio, in difetto del quale il giudice non
è investito del relativo potere di pronuncia pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
D'altro canto, l'attrice opponente ha adempiuto l'onere di provare il fatto parzialmente estintivo della pretesa creditoria altrui e cioè l'esistenza del controcredito portato dalla propria fattura n. 739/2021 per € 65.880, 01 (doc. 11 attoreo), già riconosciuto dalla convenuta opposta prima del giudizio come provato dalle attestazioni dei pagamenti in acconto ad esso espressamente imputati alle date del
16.12.21 per € 15.880,01 (doc. 25 attoreo), 10.03.22 per € 16.666,66, 10.04.22 per altrettanto (docc.
11, 26, e 27 attorei), 7.11.22 per € 4.000,00 (doc. 11 attoreo), dalle e-mail del sig. legale CP_8 rappresentate di in data 11.02.21 (doc. 12 attoreo ove testualmente “purtroppo come ha visto CP_4 la riba non è andata a buon fine, nei primi gg della settimana si dovrebbe chiudere la questione.. e quindi saldarvi tutto. Nel mentre appena mi arrivano incassi.. vi mando mano a mano quello che incasso. Mi scuso ancora per il
3 disguido”) e 4.11.22 (doc. 12 “in allegato ordine di bonifico effettuato” con allegata attestazione e dicitura
“acconto fornitura”).
Trova dunque piena applicazione l'istituto della compensazione legale ex art. 1243 primo comma c.c. quale reciproca estinzione satisfattoria tra due crediti certi, liquidi ed esigibili anteriori al presente giudizio quali quelli portati dalle fatture nn. 17-18-20/2023 e da quella Controparte_6 Pt_1
n. 739/2021 (doc. 11 attoreo) al netto degli acconti rispettivamente introitati di talchè viene
[...] accertata, ad oggi, una posta creditoria in favore della prima e a carico della seconda per l'importo di
€ 3.611,72 quale quantum eccedente il limite di concorrenza delle opposte posizioni debitorie.
Si ritiene peraltro che il rifiuto dell'offerta di pagamento di tale esatto importo avanzata in fase stragiudiziale da non andata a buon fine per aver 4.0 indicato tramite il Parte_1 CP_4 CP_2 proprio legale uno Iban non corretto, non sia in grado di integrare il requisito della “colpa grave” di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c.: l'offerta rimasta inevasa ha certo comportato la necessità, per l'attrice opponente, di costituirsi nel presente giudizio e resistere alla pretesa avversaria ma trova sufficiente ed adeguata sanzione nella condanna alla rifusione delle spese legali in relazione alla piena soccombenza oggi accertata a carico della convenuta opposta.
4. Le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la piena soccombenza di Controparte_6 in relazione all'unica domanda avanzata in corso di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato il 12.10.23 da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, accertata l'esistenza del credito di 4.0 pari ad € 3.611,98, CP_4 CP_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 309 emesso dal Tribunale di Belluno in data 12.10.23 e condanna al pagamento del predetto importo oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della Parte_1 presente pronuncia;
- condanna 4.0 all'integrale rifusione delle spese legali liquidate in complessivi € CP_4 CP_2
5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisionale) oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il giorno 24 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Ferdinando Perugini
La presente sentenza è depositata ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale tenutasi in data 10.03.25.
4 Belluno, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Ferdinando Perugini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.
Ferdinando Perugini, nella causa iscritta al n. 940/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12.10.23,
DA
IVA , con l'avv. Elena Berlusconi per procura allegata all'atto di Parte_1 P.IVA_1 citazione;
parte attrice opponente
CONTRO
4.0 (P IVA ) con l'avv. Mario Spinazzè per procura in calce CP_1 CP_2 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
parte convenuta opposta
OGGETTO: Controparte_3 ha depositato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
SENTENZA sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza in data 10.03.25;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette di esporre lo svolgimento del processo in conformità all'art. 132 c.p.c. ed ai principi di cui alla sentenza Cass. Civ. 11.05.2012 n. 7268.
1. L'azione esperita da consta di opposizione all'ingiunzione n. 309, emessa dal Tribunale Parte_1 di Belluno in data 12.10.23, in favore di di pagamento del residuo corrispettivo pari Controparte_4 ad € 16.278,38 di cui agli importi delle fatture nn. 17-18-20 del 2023 allegate in fase monitoria e relative a tre interventi tecnici effettuati dalla prima su richiesta di quest'ultima (docc. 24 A, B, C attorei), al netto dell'acconto di € 3.110,59 già introitato in data 31.07.23 (doc. 10 convenuta).
I motivi di opposizione si sostanziano in eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e nullità dell'ingiunzione oltre che, nel merito, nella parziale compensazione con il saldo del controcredito
1 vantato da di cui alla fattura n. 739 in data 26.11.2021 (doc. 11 convenuta). Parte_1
Come noto, in tale fattispecie è onere della convenuta-opposta (attore in senso sostanziale) dimostrare la fondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria e dunque l'esistenza di un valido titolo ed il rituale adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, rimanendo in capo al debitore-opponente (attore solo in senso formale) l'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti modificativi-estintivi della pretesa in tutto o in parte, pena la soccombenza (Cass. Civ. SS UU n.
13533 del 30.10.01). In tale sede il Giudice è investito del potere-dovere di accertare la fondatezza dell'intera pretesa creditoria azionata in via monitoria, verificando la sussistenza dei fatti costitutivi a prescindere dal rispetto dei requisiti atti a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto
(Cass. Civ. 19.01.07 n. 1184 ove “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione… è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni… dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso”).
L'oggetto del presente giudizio risulta cristallizzato, come impone il rito, nelle richieste di cui alle memorie ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. come poi precisate nel corso dell'udienza 10.03.25: in sostanza la convenuta opposta ha insistito per l'integrale conferma del credito per l'esatto importo azionato e solo per questo (“confermare l'opposto decreto… e condannare a pagare a CP_5 Controparte_6
… la somma di € 16.278,38 oltre interessi di cui al d. lgs 231/2002”) mentre l'attrice opponente, ferme le
[...] eccezioni preliminari, ha chiesto di sanzionarne l'infondatezza revocando l'ingiunzione in relazione al controcredito eccepito in compensazione (“dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.. in forza di compensazione con il credito vantato da . limitare ogni declaratoria sfavorevole.. a seguito di quanto CP_7 accertato in corso di causa”) oltre ad instare ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Alla luce di quanto emerso l'opposizione è da accogliere in quanto, per i motivi appresso specificati, risulta fondata l'eccezione di parziale compensazione del credito monitorio ed il decreto ingiuntivo andrà di conseguenza revocato, con soccombenza totale della convenuta opposta stante il tenore della domanda di cui al presente giudizio.
2. Si evidenzia in primo luogo come non possano trovare accoglimento le eccezioni preliminari avanzate dall'attrice opponente.
Circa la nullità dell'ingiunzione è evidente trattarsi di un mero errore materiale: la convenuta opposta ha solo omesso alcune lettere nell'indicazione della propria ragione sociale ( anzichè Controparte_4
, ferma la corretta indicazione del legale rappresentante (sig. Controparte_6 Controparte_8
2 e della partita iva;
d'altronde non risulta in alcun modo leso o anche solo compromesso il diritto di difesa di che, anzi, risulta fattivamente esercitato tramite ogni strumento processuale a Parte_1 sua diposizione.
Circa l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di Busto Arsizio, è la stessa ricostruzione della vicenda offerta dall'attrice opponente a confermare l'esistenza, in limine litis, di un unico e preciso pluriennale rapporto negoziale con foriero delle tre fatture allegate in Controparte_6 monitorio (2023) oltre che di quella poi eccepita a saldo in loro parziale compensazione (2021), tale da soddisfare il requisito della effettiva liquidità dell'obbligazione pecuniaria quale certezza del suo ammontare, cardine della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 17989/2016.
Si ritiene pertanto possa trovare prudente applicazione il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. con conseguente rigetto della relativa eccezione.
3. Nel merito, è appunto ad aver riconosciuto e ribadito l'esistenza della posta creditoria Parte_1 attorea riferita alle tre fatture allegate in fase monitoria ( vanta effettivamente il credito di cui CP_4 alle fatture 17.18.20/2023.. questi erano gli unici rapporti in essere e, infatti, sono gli unici azionati con ricorso per ingiunzione”, pag. 10 atto di citazione) e, dunque, sia di un valido rapporto negoziale intercorso tra le parti che del regolare adempimento delle prestazioni ad opera della convenuta-opposta sebbene non nella misura pretesa, e formalmente azionata, tramite l'ingiunzione di cui è causa (“Purtuttavia, nella ricostruzione offerta dall'avversario, viene pretermesso che vanta a sua volta.. il saldo della fattura n. 739 Parte_1 del 26.11.2011”, pag. 11 citazione).
4.0 risulta perciò sollevata dall'onere della prova su di essa incombente che è, e CP_4 CP_2 rimane, la debenza del solo importo di cui alle fatture azionate non avendo ritenuto di estendere l'accertamento, come suo diritto, a presunti ulteriori crediti provvigionali vantati verso Parte_1 quali quelli enunciati nelle memorie endoprocessuali: era difatti preciso onere processuale della convenuta opposta ampliare il thema decidendum del presente giudizio, in difetto del quale il giudice non
è investito del relativo potere di pronuncia pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
D'altro canto, l'attrice opponente ha adempiuto l'onere di provare il fatto parzialmente estintivo della pretesa creditoria altrui e cioè l'esistenza del controcredito portato dalla propria fattura n. 739/2021 per € 65.880, 01 (doc. 11 attoreo), già riconosciuto dalla convenuta opposta prima del giudizio come provato dalle attestazioni dei pagamenti in acconto ad esso espressamente imputati alle date del
16.12.21 per € 15.880,01 (doc. 25 attoreo), 10.03.22 per € 16.666,66, 10.04.22 per altrettanto (docc.
11, 26, e 27 attorei), 7.11.22 per € 4.000,00 (doc. 11 attoreo), dalle e-mail del sig. legale CP_8 rappresentate di in data 11.02.21 (doc. 12 attoreo ove testualmente “purtroppo come ha visto CP_4 la riba non è andata a buon fine, nei primi gg della settimana si dovrebbe chiudere la questione.. e quindi saldarvi tutto. Nel mentre appena mi arrivano incassi.. vi mando mano a mano quello che incasso. Mi scuso ancora per il
3 disguido”) e 4.11.22 (doc. 12 “in allegato ordine di bonifico effettuato” con allegata attestazione e dicitura
“acconto fornitura”).
Trova dunque piena applicazione l'istituto della compensazione legale ex art. 1243 primo comma c.c. quale reciproca estinzione satisfattoria tra due crediti certi, liquidi ed esigibili anteriori al presente giudizio quali quelli portati dalle fatture nn. 17-18-20/2023 e da quella Controparte_6 Pt_1
n. 739/2021 (doc. 11 attoreo) al netto degli acconti rispettivamente introitati di talchè viene
[...] accertata, ad oggi, una posta creditoria in favore della prima e a carico della seconda per l'importo di
€ 3.611,72 quale quantum eccedente il limite di concorrenza delle opposte posizioni debitorie.
Si ritiene peraltro che il rifiuto dell'offerta di pagamento di tale esatto importo avanzata in fase stragiudiziale da non andata a buon fine per aver 4.0 indicato tramite il Parte_1 CP_4 CP_2 proprio legale uno Iban non corretto, non sia in grado di integrare il requisito della “colpa grave” di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c.: l'offerta rimasta inevasa ha certo comportato la necessità, per l'attrice opponente, di costituirsi nel presente giudizio e resistere alla pretesa avversaria ma trova sufficiente ed adeguata sanzione nella condanna alla rifusione delle spese legali in relazione alla piena soccombenza oggi accertata a carico della convenuta opposta.
4. Le spese legali, liquidate come da dispositivo, seguono la piena soccombenza di Controparte_6 in relazione all'unica domanda avanzata in corso di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato il 12.10.23 da così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, accertata l'esistenza del credito di 4.0 pari ad € 3.611,98, CP_4 CP_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 309 emesso dal Tribunale di Belluno in data 12.10.23 e condanna al pagamento del predetto importo oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della Parte_1 presente pronuncia;
- condanna 4.0 all'integrale rifusione delle spese legali liquidate in complessivi € CP_4 CP_2
5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1701,00 per la fase decisionale) oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il giorno 24 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Ferdinando Perugini
La presente sentenza è depositata ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale tenutasi in data 10.03.25.
4 Belluno, 24.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Ferdinando Perugini
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