Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 16184 del Ruolo Generale di appello per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolaia Lo Piccolo Parte_1
appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Oneglia ed Controparte_1
Enrico Aguglia
appellata oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace in materia di risoluzione del contratto.
Conclusioni: come da verbale di udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2490/2022 emessa in data Parte_1
29.09.2022 dal Giudice di Pace di Palermo con la quale è stata rigettata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita concluso in data 19/05/2021, e di rimborso del prezzo del bene pari a euro 4.228,85 da egli spiegata nei confronti del venditore
[...]
Controparte_1
1
vendita per denunciare il difetto di conformità del bene, senza ottenere riscontro e di essersi quindi rivolto all'associazione dei consumatori AECI di Palermo, che in data
26/02/2022 aveva trasmesso formale denuncia di difetto di conformità, ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo, rimasta anch'essa priva di esito. non si costituiva in primo grado. Controparte_1
A conclusione del giudizio di primo grado il Giudice di Pace ha rigettato la domanda ritenendo che le fotografie allegate dall'attore erano inidonee a soddisfare l'onere della prova incombente sul consumatore perché “prive di qualsivoglia indicazione atta a comprovare che la struttura danneggiata ivi raffigurata sia quella acquistata dall'attore”.
L'appellante ha quindi chiesto l'integrale riforma della pronuncia resa con accoglimento della domanda.
costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_1
degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito la relativa infondatezza. In ogni caso non era stata fornita la prova dell'integrale pagamento del prezzo pattuito, essendovi prova del solo pagamento dell'acconto pari a Euro 1.015,96.
***
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inosservanza del precetto di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto dall'esame dell'atto di appello si comprende che l'appellante intende sovvertire la pronuncia resa dal Giudice di prime cure ed ottenere quindi l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado sul rilievo del compiuto assolvimento dell'onere della prova.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie oggetto di giudizio trova la propria disciplina nelle norme specificamente dedicate alla vendita dei beni di consumo, in particolare, dal momento che il contratto è stato concluso in data 19/05/2021, in quelle relative alla garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. del Codice di consumo secondo la disciplina anteriore alle modifiche
2 apportate dal d.lgs. 4 novembre 2021 n. 170, queste ultime applicabili ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
Come precisato dalla giurisprudenza in materia di compravendita il legislatore assegna un ruolo prioritario alle norme consumeristiche, mentre la disciplina del Codice civile ha un ruolo “sussidiario”: gli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo si applicano quindi prioritariamente (se ne ricorrono i presupposti), mentre le norme codicistiche trovano spazio solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. n. 14775/2019).
La ratio sottesa a tale impostazione è quella di ampliare il più possibile l'ambito di applicazione della normativa consumeristica, la quale offre una tutela rafforzata al consumatore, considerato parte contrattuale debole. In particolare, con riferimento alle garanzie previste in caso di difformità del bene acquistato, ciò si traduce in un'estensione dei rimedi esperibili dal consumatore e in una maggiore durata della copertura della garanzia, rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi.
Dunque, il venditore professionista ha l'obbligo di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto. Questo obbligo è assistito da una pluralità di rimedi che il consumatore può attivare in via alternativa. In primo luogo, ai sensi dell'art. 135-bis del
Codice del Consumo, il compratore può richiedere la riparazione o la sostituzione del bene, che devono avvenire entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Solo in via subordinata, qualora tali rimedi non siano praticabili o risultino eccessivamente onerosi, è possibile domandare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 135-quater).
Ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo, il venditore è responsabile per i difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore ha l'onere di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, a pena di decadenza (art. 132, comma
2). L'azione si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla consegna.
In tema di riparto dell'onere della prova, la normativa prevede una significativa agevolazione a favore del consumatore. L'art. 132 stabilisce, infatti, che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono presenti fin da tale momento. Si tratta di una presunzione relativa, che può essere superata dal venditore mediante prova contraria. Tale meccanismo è volto a facilitare la posizione del consumatore: se il vizio emerge entro sei mesi, è sufficiente che questi ne alleghi la sussistenza, mentre incomberà sul venditore dimostrare che il bene era conforme al momento della consegna (Cass. n. 13148/2020).
3 La giurisprudenza ha puntualizzato che in tema di contratti del consumatore, la denuncia dei vizi, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo in concreto a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. 3695/2022).
Nel caso di specie, l'attore ha esposto che la consegna è avvenuta in data 27 agosto 2021, dunque si deve rilevare la tempestività sia della domanda sia della denuncia dei vizi della cosa al venditore, avvenuta, come documentato in atti, in data 26 febbraio 2022 attraverso l'associazione consumatori AECI di Palermo quindi entro il termine di decadenza dei due mesi dalla scoperta della difformità, emersa in data 22 febbraio 2022.
Quanto alla tutela invocata, ossia la tutela restitutoria conseguente alla risoluzione del contratto, va rilevato che parte attrice ha dedotto di aver contattato il servizio di assistenza clienti e di essersi recata personalmente presso il punto vendita senza ottenere riscontro, e di essersi infine rivolta all'associazione consumatori.
Si osserva che, essendo il vizio emerso entro sei mesi dalla consegna, 22 febbraio 2022, trova applicazione la presunzione di difformità ex art. 132, comma 3, del Codice del
Consumo: si presume, dunque, che il difetto fosse già presente al momento della consegna, salvo prova contraria.
Quanto alla prova fornita dall'attore in prime cure che, ai sensi dell'articolo 2712 c.c., va affermato che le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso di specie, il venditore, non costituito nel primo grado del giudizio, ha svolto una generica contestazione di inidoneità probatoria delle fotografie, senza tuttavia argomentare alcun che in relazione alla non corrispondenza del gazebo ivi ritratto a quello oggetto di compravendita.
Non possono quindi condividersi le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, secondo cui la documentazione fotografica sarebbe inattendibile.
Le fotografie prodotte, infatti, pur non riportando codici identificativi del bene, raffigurano un oggetto coerente con le caratteristiche del prodotto descritte dal e sintetizzate Pt_1
nella fattura allegata, che indica tipologia e colore del bene, corrispondenti a quelli visibili nell'immagine. Tali elementi appaiono idonei a soddisfare l'onere di allegazione gravante sul consumatore.
Peraltro, ritenere insufficiente il mezzo di prova offerto significherebbe imporre al consumatore un onere probatorio eccessivo, in contrasto con la finalità della normativa
4 consumeristica, che si limita a richiedere l'allegazione del difetto con strumenti idonei a renderlo riconoscibile, senza imporre anche la prova del nesso causale tra difetto e danno.
In questo senso, non possono essere accolte le argomentazioni formulate dalla controparte nella comparsa di risposta in appello, che pretendono una prova incompatibile con il principio di effettività della tutela del consumatore.
Inoltre, va considerato che il bene è stato montato da personale specializzato incaricato direttamente dal venditore, elemento che esclude una possibile interferenza del consumatore nella fase di assemblaggio o installazione, e rafforza la presunzione che il vizio fosse già presente al momento della consegna, essendo quindi imputabile al venditore.
Si deve quindi ritenere che il bene presentasse difetto di conformità già al momento della consegna.
Va quindi accolta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risoluzione del contratto avanzata da con conseguente condanna della convenuta alla Parte_1
restituzione del prezzo corrisposto.
Non risulta poi fondata l'eccezione di parte appellata che evidenzia come sia stata fornita la prova del pagamento del minor importo di Euro 1.015,96 e non quindi dell'intero prezzo previsto nel contratto e pari a euro 4.228,85.
Al riguardo deve infatti ritenersi che a fronte dell'indiscussa circostanza dell'avvenuta consegna della merce, della mancanza di contestazione alcuna in relazione al mancato pagamento del residuo prezzo prima della proposizione della domanda giudiziale, opera nella specie una presunzione semplice di avvenuto pagamento dell'intero prezzo pattuito.
Secondo l'art. 1498 co. 2 c.c. il pagamento del prezzo avviene infatti al momento della consegna della cosa mobile oggetto della vendita, con la conseguenza che l'avvenuta consegna vale a presumere ex art. 2729 c.c., che vi sia stata l'effettivo pagamento del residuo prezzo, non potendosi altrimenti trovare giustificazione causale la consegna della merce unitamente al relativo montaggio effettuato dalla società appellata.
va quindi condannata a pagare ad la somma di euro Controparte_1 Parte_1
4.288,85 oltre gli interessi di cui all'art. 1284 co.1 c.c. dalla data del 27.8.2021 e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del gravame seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
5 espletata in euro 2.552,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a euro 174,00.
Pqm
In riforma della sentenza n. 2490/2022 del Giudice di Pace di Palermo, condanna
[...]
a pagare a parte attrice la somma di euro 4.228,85 oltre interessi di cui Controparte_1 all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 27.8.2021 e sino all'effettivo soddisfo;
condanna a pagare a parte attrice le spese di lite del gravame che Controparte_1
si liquidano in 2.552,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a euro 174,00.
Palermo, 28.5.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
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