TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5021/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Marotta Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elett. dom. in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale in atti, dall'avv. CP_2
Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.08.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del convenuto, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area professionale del personale amministrativo, profilo: collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2010 e di prestare attualmente servizio presso l' di Caserta;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva prestato Controparte_3 attività lavorativa, sempre in qualità di collaboratore scolastico in virtù di molteplici contratti a tempo determinato e precisamente dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2009/2010; che, al momento della immissione in ruolo, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo in parte la relativa anzianità di servizio e che il non aveva mai provveduto all'esatta ricostruzione della carriera del ricorrente CP_4 con computo per intero del servizio preruolo.
Tanto dedotto, lamentata la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE nonché la violazione del principio di non discriminazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del
Lavoro, chiedendo accertarsi il diritto di esso ricorrente al riconoscimento integrale sia ai fini economici che giuridici del periodo di servizio pre-ruolo prestato, nonché la condanna del CP_1
a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata e a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, in uno agli accessori di legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato. CP_ Si costituiva l' che concludeva come in atti.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dalla parte ricorrente e dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il ricorrente appartiene al personale ATA e ha inteso rivendicare la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
E' opportuno, al riguardo, prima di procedere all'analisi della recente interpretazione offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, ricostruire il reticolato normativo di riferimento.
L'art. 569 del d.lvo 297/1994 intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” stabilisce al comma 1 che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile a isoli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme determina, in linea generale, una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dal dipendente, nel periodo di vigenza del rapporto a tempo determinato, rispetto ai colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio.
Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio.
Tuttavia, l'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011, ai commi 2 e 3, stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
E' indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n. 31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede.
Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Per_1 [...]
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Per_2
Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, 7.3.2013, causa C393/11, Per_1
Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, che Per_3 non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea: per il personale ATA, infatti, la ricostruzione della carriera così come disciplinata dall'art. 569 del D.
Lgs. n. 297/1994 è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole, in quanto dalla ricostruzione della carriera il dipendente riceve solo un danno, visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero e poi sul residuo solo i 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 3 anni ricevono dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto del 10.12.2012, prot. n. 50) il ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 9 mesi 4 giorni 26 per i periodi analiticamente indicati nel predetto decreto.
Il , in applicazione del summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per intero il CP_1 primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 giorni 6 e ai soli fini economici anni 1 mesi 9 giorni 20 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 9 mesi
4 giorni 26 così come richiesto, con inserimento, dunque, nella fascia stipendiale 9/14.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2001/2002 fino all'immissione in ruolo, e all'applicazione della medesima progressione stipendiale prevista dalla normativa contrattuale di comparto per il personale amministrativo di ruolo, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate.
Va, tuttavia, a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio di un dipendente non costituisce né un diritto soggettivo né uno status, ma un fatto storico e precisamente la “…dimensione temporale che connota - come le sue varie modalità di svolgimento - un determinato rapporto di lavoro e che come tale contribuisce a definire in concreto la reciproca posizione delle parti nell'ambito di questo…” (Cass., Sez. Unite, n. 4812/1986), che viene in rilievo quale presupposto costitutivo di una serie di diritti che l'ordinamento riconosce ai lavoratori dipendenti ed in quanto tale non è suscettibile di prescrizione, mentre lo sono i diritti che da essa discendono. E' stato affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (così, Cass., sez. lav., n. 2232/2020).
In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare nella data di notifica della lettera di messa in mora – ricevuta dal in data 24.03.2021 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente) CP_1 il primo atto interruttivo della prescrizione, l'Amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive (eventualmente scaturenti dalla ricostruzione della carriera) maturate entro il quinquennio antecedente l'anzidetta data, ovverosia, dal 24 marzo
2016.
Spettano, altresì, al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., ovvero gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti a tempo determinato così come specificato in parte motiva;
b) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del trattamento stipendiale che il medesimo avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente a far data dal marzo 2016, oltre accessori come per legge;
d) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5021/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Marotta Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui elett. dom. in Napoli alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale in atti, dall'avv. CP_2
Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.08.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente del convenuto, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area professionale del personale amministrativo, profilo: collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2010 e di prestare attualmente servizio presso l' di Caserta;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva prestato Controparte_3 attività lavorativa, sempre in qualità di collaboratore scolastico in virtù di molteplici contratti a tempo determinato e precisamente dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2009/2010; che, al momento della immissione in ruolo, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo in parte la relativa anzianità di servizio e che il non aveva mai provveduto all'esatta ricostruzione della carriera del ricorrente CP_4 con computo per intero del servizio preruolo.
Tanto dedotto, lamentata la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE nonché la violazione del principio di non discriminazione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del
Lavoro, chiedendo accertarsi il diritto di esso ricorrente al riconoscimento integrale sia ai fini economici che giuridici del periodo di servizio pre-ruolo prestato, nonché la condanna del CP_1
a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata e a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, in uno agli accessori di legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto CP_1 infondato. CP_ Si costituiva l' che concludeva come in atti.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate CP_ dalla parte ricorrente e dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il ricorrente appartiene al personale ATA e ha inteso rivendicare la medesima progressione stipendiale propria del personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato;
ciò, invero, a fronte del pacifico non integrale riconoscimento dei periodi di servizio precedentemente prestati sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, e valide sia per il personale docente che per il personale ATA, che escludono, per l'appunto, la piena valorizzazione – ai fini dell'anzianità giuridica ed economica − del lavoro reso, sempre in ambito scolastico, ma prima della definitiva immissione in ruolo.
E' opportuno, al riguardo, prima di procedere all'analisi della recente interpretazione offerta sul tema dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria, ricostruire il reticolato normativo di riferimento.
L'art. 569 del d.lvo 297/1994 intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” stabilisce al comma 1 che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile a isoli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme determina, in linea generale, una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dal dipendente, nel periodo di vigenza del rapporto a tempo determinato, rispetto ai colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio.
Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio.
Tuttavia, l'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011, ai commi 2 e 3, stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
E' indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già per quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n. 31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede.
Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Per_1 [...]
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Per_2
Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr.
Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, 7.3.2013, causa C393/11, Per_1
Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11,
Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, che Per_3 non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea: per il personale ATA, infatti, la ricostruzione della carriera così come disciplinata dall'art. 569 del D.
Lgs. n. 297/1994 è sostanzialmente in re ipsa sfavorevole, in quanto dalla ricostruzione della carriera il dipendente riceve solo un danno, visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 3 anni per intero e poi sul residuo solo i 2/3.
Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 3 anni ricevono dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa.
Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto del 10.12.2012, prot. n. 50) il ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 9 mesi 4 giorni 26 per i periodi analiticamente indicati nel predetto decreto.
Il , in applicazione del summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per intero il CP_1 primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 giorni 6 e ai soli fini economici anni 1 mesi 9 giorni 20 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 9 mesi
4 giorni 26 così come richiesto, con inserimento, dunque, nella fascia stipendiale 9/14.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2001/2002 fino all'immissione in ruolo, e all'applicazione della medesima progressione stipendiale prevista dalla normativa contrattuale di comparto per il personale amministrativo di ruolo, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate.
Va, tuttavia, a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio di un dipendente non costituisce né un diritto soggettivo né uno status, ma un fatto storico e precisamente la “…dimensione temporale che connota - come le sue varie modalità di svolgimento - un determinato rapporto di lavoro e che come tale contribuisce a definire in concreto la reciproca posizione delle parti nell'ambito di questo…” (Cass., Sez. Unite, n. 4812/1986), che viene in rilievo quale presupposto costitutivo di una serie di diritti che l'ordinamento riconosce ai lavoratori dipendenti ed in quanto tale non è suscettibile di prescrizione, mentre lo sono i diritti che da essa discendono. E' stato affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (così, Cass., sez. lav., n. 2232/2020).
In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare nella data di notifica della lettera di messa in mora – ricevuta dal in data 24.03.2021 (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente) CP_1 il primo atto interruttivo della prescrizione, l'Amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive (eventualmente scaturenti dalla ricostruzione della carriera) maturate entro il quinquennio antecedente l'anzidetta data, ovverosia, dal 24 marzo
2016.
Spettano, altresì, al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., ovvero gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti a tempo determinato così come specificato in parte motiva;
b) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del trattamento stipendiale che il medesimo avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente a far data dal marzo 2016, oltre accessori come per legge;
d) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni