Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 754
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Sentenza 23 luglio 2025

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La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da un lavoratore, appellante, avverso la decisione del Tribunale di Bari che aveva rigettato il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento dell'anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per 707 giorni, a partire dalla data della sua domanda amministrativa, o in subordine il pagamento della prestazione in forma mensile, oltre alle differenze per un periodo già liquidato. Il ricorrente aveva dedotto di aver cessato un rapporto di lavoro subordinato, presentato domanda per la NASpI con decorrenza dal 01/05/2021, avviato un'attività imprenditoriale di autolavaggio in data 01/06/2021 e richiesto all'INPS l'anticipazione della NASpI ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 22/2015, ottenendo un diniego motivato dalla presentazione della domanda di anticipazione antecedente all'avvio dell'attività imprenditoriale. L'INPS, costituitosi tardivamente, aveva ribadito la tesi amministrativa e contestato il diritto alla NASpI per la rioccupazione del lavoratore in rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo dirimente la prestazione di attività lavorativa subordinata nel periodo di riferimento e applicando l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015. L'appellante lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale basato la decisione su un elemento sfornito di prova, l'erronea ammissione di eccezioni tardive da parte dell'INPS, la violazione dei principi di imparzialità e motivazione, e l'inconferenza del richiamo all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015.

La Corte di Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondate le censure dell'appellante, trattandole congiuntamente data la loro intima connessione. Ha chiarito che l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di riferimento costituisce una "mera difesa" da parte dell'INPS, non soggetta a preclusioni derivanti dalla tardiva costituzione in primo grado, in quanto tale circostanza è sintomatica della mancanza di effettività e autenticità dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, presupposto per l'anticipazione della NASpI. La Corte ha evidenziato come l'estratto contributivo prodotto dall'INPS, comprovante l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente in diversi periodi, non sia stato contestato nel suo contenuto dall'appellante. Ha altresì ritenuto pertinente il richiamo all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, poiché l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di fruizione della NASpI anticipata fa venir meno il diritto alla prestazione stessa, anche se non ancora erogata, e non è applicabile il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, non essendo state dedotte cause di forza maggiore che abbiano impedito la prosecuzione dell'attività d'impresa. La Corte ha infine confermato che i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dall'appellante si sono protratti per un consistente numero di settimane, producendo redditi non irrisori, incidendo negativamente sull'effettività dell'attività autonoma. Pertanto, ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'anticipazione della NASpI né per la sua prosecuzione in forma mensile, dato il venir meno dello stato di disoccupazione. Le spese processuali sono state dichiarate non ripetibili nei confronti dell'appellante, e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 754
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 754
    Data del deposito : 23 luglio 2025

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