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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Rg 640/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Domenico Notarnicola
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 404/2024 del 02.02.2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto in data 15.03.2023 dall'odierno CP_ appellante, volto a sentir condannare l' al pagamento in suo favore dell'anticipazione per 707 giorni dalla data di presentazione della domanda CP_2 amministrativa dell'11/06/2021, o in subordine al pagamento della per il CP_2 predetto periodo di 707 giorni, pur senza anticipazione, e in ogni caso al pagamento delle differenze dovute a titolo di per il periodo già liquidato con decorrenza CP_2 dal 01/05/2021 fino al 30/07/2021, pari a € 3.212,37, oltre accessori.
Con il ricorso di prime cure il ricorrente aveva dedotto: - di aver prestato attività di lavoro subordinato sino al 23/04/2021, allorquando il rapporto cessava in virtù di accordo di risoluzione consensuale con la società datrice, con conseguente suo diritto a percepire la AS ex art. 1 d.lgs. n.
22/2015; CP_
- di aver quindi presentato all' in data 28/04/2021 rituale domanda di CP_ riconoscimento della AS, che l' previdenziale concedeva con decorrenza dal
01/05/2021 e per la durata di 707 giorni;
- di avere diritto a percepire, a titolo di AS, l'importo mensile di €
1.251,30, ma di aver ricevuto unicamente la somma complessiva di € 1.483,75 per il periodo dal 01/05/2021 al 30/07/2021, restando creditore per detto periodo dell'importo di € 3.212,37;
- di aver avviato in data 01/06/2021, dopo il conseguimento del diritto a percepire la un'attività imprenditoriale di autolavaggio;
CP_2 CP_
- di aver chiesto all' con istanza dell'11/06/2021 l'anticipazione della ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22/2015 (c.d. incentivo all'autoimprenditorialità); CP_2 CP_
- di aver ricevuto il diniego della prestazione da parte dell' sulla scorta della motivazione che “la domanda di anticipazione è antecedente alla data di inizio dell'attività imprenditoriale” e di aver invano proposto ricorso amministrativo.
Chiedeva quindi al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di , dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa del 11/06/2021, a conseguire il CP_ pagamento dell'anticipazione per 707 gg, con condanna dell' convenuto CP_2 al pagamento della prestazione richiesta oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto;
2. in via subordinata, ove il ricorrente non avesse diritto all'anticipazione
AS, accertare e dichiarare il diritto del sig. , con decorrenza Parte_1 iniziale dalla data del riconoscimento del 01/05/2021 a continuare a percepire la per 707 gg, con condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 CP_1 prestazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto;
3. in ogni caso, per il periodo già liquidato con decorrenza dal 01/05/2021 fino al 30/07/2021, a titolo di differenza AS, riconoscere il diritto del ricorrente
a percepire la somma di €.3.212,37 con condanna dell' al pagamento della CP_1
2 stessa somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto”. CP_ L' inizialmente rimasto contumace, si costituiva tardivamente con memoria depositata il 20.10.2023, ribadendo la tesi sostenuta in sede amministrativa, cioè che la domanda di anticipazione della sarebbe stata CP_2 presentata prima dell'avvio dell'attività autonoma, e comunque deducendo che il ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'invocata in quanto era stato CP_2 rioccupato più volte nell'arco del periodo considerato, successivo al 01.05.2021
(data di decorrenza della . CP_2
Il Tribunale, sollecitato il contraddittorio delle parti sulla questione della rioccupazione, rigettava il ricorso, attribuendo portata dirimente alla circostanza che il ricorrente avesse prestato, nel periodo di riferimento, attività di lavoro subordinato. CP_ In particolare, riteneva che la deduzione svolta dall' circa l'avvenuta rioccupazione del lavoratore integrasse una mera difesa non preclusa dalla costituzione tardiva, e faceva applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 22/2015, ai sensi del quale “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta”. CP_2
Avverso detta pronuncia ha interposto appello il lavoratore, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta.
L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 16.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, sulla scorta delle allegazioni e delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il suo diritto a ottenere l'anticipazione della (c.d. incentivo CP_2
3 all'autoimprenditorialità), sussistendo nella specie tutti i presupposti costitutivi stabiliti dall'art. 8 d.lgs. 22/2015.
In particolare, lamenta che il primo giudice ha rigettato la domanda sulla scorta di un elemento ostativo, vale a dire la prestazione di attività lavorativa subordinata, del tutto sfornito di qualsivoglia prova.
Con il secondo motivo d'impugnazione addebita al Tribunale di aver fondato CP_ la decisione su eccezioni e contestazioni mosse dall' nonostante l'Ente si fosse costituito tardivamente e fosse quindi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni e produrre documenti, come prontamente rilevato dal ricorrente sin dal primo grado.
Con il terzo motivo d'appello denuncia la violazione dei principi di imparzialità e terzietà e dell'obbligo di motivazione della sentenza, ribadendo l'errore commesso dal Tribunale nel dare ingresso alle deduzioni tardivamente e CP_ irritualmente svolte dall' e nel considerare dirimente una circostanza (la prestazione di lavoro subordinato) solo immaginata e per nulla provata.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame censura il richiamo all'art. 8 co. 4
d.lgs. 22/2015, ritenuto inconferente e infondato, tanto più alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sent. n. 90/2024 della Consulta, non vertendosi nel caso di specie, a suo dire, in un'ipotesi di restituzione della già CP_2 ottenuta, bensì in un caso di mancata erogazione ab origine della prestazione.
Così sinteticamente ripercorse le censure dell'appellante, la cui intima connessione consente di trattarle congiuntamente, ritiene questa Corte che esse non possano essere condivise, per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 22 del 2015, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, ha sostituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la mini-ASpI prevista per alcune particolari categorie di lavoratori, con la Nuova assicurazione sociale per l'impiego . CP_2
4 È stata realizzata così un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.
Sul piano soggettivo, la non ha introdotto innovazioni di rilievo CP_2 rispetto all'ASpI, in quanto può essere riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei lavoratori pubblici a tempo indeterminato e dei lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato.
L'arco temporale di fruizione della prestazione non è invece più determinato dalla legge in ragione dell'età del beneficiario, bensì è rapportato alla storia contributiva del lavoratore: la prestazione può infatti avere una durata massima pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni esclusi gli eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Pertanto, è venuto meno il tradizionale favor per i lavoratori anagraficamente più anziani e si è scelto di agevolare i soggetti con una maggiore posizione contributiva: è stata così eliminata la parte “assistenziale”, in quanto non correlata alla contribuzione, del trattamento, precedentemente prevista in favore di soggetti in età “avanzata” che, in quanto tali, avevano maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro, e si è favorito l'approccio, prettamente economico, già attuato in materia pensionistica con l'introduzione del sistema contributivo, secondo il quale la prestazione deve essere parametrata alle somme versate a titolo di contributi, ossia al quantum di apporto finanziario all'assicurazione, in base a un criterio “meritocratico”, che incide tanto sulla durata quanto sull'entità del trattamento.
Nel contesto di questa nuova disciplina, al fine di favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 consente all'avente diritto al trattamento di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare CP_2 un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa.
La norma appena menzionata, rubricata “Incentivo all'autoimprenditorialità”, così testualmente dispone: “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo CP_2
5 complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della non dà diritto CP_2 alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a pena di decadenza, domanda di CP_2 CP_1 anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della CP_2
è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
La ratio del beneficio denominato “incentivo all'imprenditorialità” è chiara:
l'anticipazione, in favore del lavoratore “disoccupato”, è prevista per agevolare quest'ultimo nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa.
La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato.
Si tratta di una tipica forma di legislazione promozionale, volta a incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo.
Come evidenziato, il comma 4 dell'art. 8 stabilisce espressamente che, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la è tenuto a restituire per intero CP_2
l'anticipazione ottenuta.
L'obbligo restitutorio ha una specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di
6 lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica (cfr. Corte
Cost., sent. 194/2021). CP_ Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il lavoratore ha ottenuto dall'
l'indennità mensile di disoccupazione AS (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), in relazione all'evento di disoccupazione involontaria verificatosi ad aprile 2021.
Avendo avviato dal 01.06.2021 un'attività autonoma d'impresa
(autolavaggio), ha presentato in data 11.06.2021 domanda di anticipazione della ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22/2015. CP_2 CP_ In sede amministrativa l' ha rigettato l'istanza sul presupposto che “la domanda di anticipazione è antecedente alla data di inizio dell'attività imprenditoriale”, il che tuttavia non risponde al vero, come esattamente osservato dal Tribunale, posto che dalla visura camerale risulta che l'attività d'impresa è stata avviata il 01.06.2021, a fronte di una domanda di anticipazione AS presentata in data 11.06.2021, dunque entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, così come prescritto dall'art. 8 co. 3
d.lgs. 22/2015.
Vero è, pertanto, che alla data di presentazione dell'istanza sussistevano i requisiti per l'ottenimento dell'anticipazione dell'indennità AS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità.
Tali requisiti, tuttavia, sono venuti meno nel corso dell'arco temporale di riferimento, avendo l'odierno appellante instaurato rapporti di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui ha richiesto la liquidazione anticipata della periodo dal 01/05/2021 al 12/05/2023). CP_2
L'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato emerge dall'estratto CP_ contributivo prodotto dall' in primo grado, mai contestato nel suo contenuto dal ricorrente, il quale neppure nell'atto di gravame ha negato di aver instaurato i rapporti di lavoro dallo stesso risultanti alle dipendenze di varie società, nello specifico nei periodi dal 25/02/2022 al 03/03/2022, dal 22/06/2022 al 05/07/2022, dal 20/07/2022 al 15/08/2022, dal 06/02/2023 al 31/07/2023.
7 Infondata è la censura dell'appellante secondo cui la costituzione tardiva CP_ dell' in primo grado renderebbe inutilizzabile l'estratto contributivo prodotto in allegato alla memoria e impedirebbe di dare ingresso alla questione concernente l'avvenuta rioccupazione del lavoratore.
Invero, la deduzione relativa ai rapporti di lavoro subordinato integra una mera difesa, non una eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni.
La Corte costituzionale (sent. 194/2021 cit.) ha affermato, in proposito, che
“l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione”; in altri termini, il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica è stato considerato dal legislatore “come elemento fattuale indicativo della mancanza
o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo”. CP_ L' costituitosi in primo grado solo all'udienza del 20.10.2023, dunque oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., non ha sollevato eccezioni in senso stretto, essendosi invece limitato a evidenziare l'esistenza di una circostanza ostativa al riconoscimento della prestazione invocata in quanto sintomatica della mancanza del presupposto costituito dall'attività di impresa, in ossequio alla normativa regolatrice della materia, che integra una mera difesa e dunque è sottratta a qualsivoglia decadenza o preclusione (cfr. Cass., Sez. II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n.
28793; Sez. L, ordinanza n. 16833 del 18/06/2024). CP_ In altri termini, l' ha contestato la pretesa vantata dal ricorrente, deducendo la sussistenza di elementi indicativi della mancanza dei presupposti del diritto azionato, rappresentati nella specie dai rapporti di lavoro subordinato instaurati nel periodo di riferimento della AS: ebbene, “Nel rito del lavoro la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed
è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati» (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11252 del 07/10/1999); nello stesso senso, “L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere
8 provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come
"eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1655 del 25/02/1999).
A tali argomenti si aggiunge, poi, la considerazione che il giudizio previdenziale è giudizio sul rapporto, non sull'atto (v. Cass. Sez. L, sentenza n.
12283 del 03/12/1998; n. 5725 del 10/06/1999; n. 5784 del 11/04/2003; n. 15267 del 06/08/2004): dunque, il fatto che in sede amministrativa la prestazione sia stata negata per una motivazione diversa (oltre che infondata, vale a dire presentazione dell'istanza di anticipazione in data antecedente all'inizio dell'attività imprenditoriale, il che non risponde al vero, come già evidenziato), non impedisce al giudice di vagliare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i CP_ presupposti del diritto azionato, anche diversi da quelli contestati dall' in sede amministrativa, e anche a prescindere dalla tardività della costituzione in giudizio dell'ente. CP_ L'appellante sostiene che le difese svolte dall' non attengano ai presupposti costitutivi del diritto all'anticipazione della in un'unica CP_2 soluzione, bensì a un fatto (instaurazione dei rapporti di lavoro) successivo al riconoscimento del diritto, che, ex art. 8 co. 4 d.lgs. n. 22/2015, obbliga il lavoratore a restituire per intero l'anticipazione AS ottenuta: si tratterebbe, CP_ perciò, a suo dire, di un'eccezione in senso stretto dalla quale l' è decaduto a causa della costituzione tardiva in primo grado (il che tuttavia è smentito dalle considerazioni in precedenza esposte), fondata peraltro su una norma inconferente, in quanto l'art. 8 co. 4 sarebbe dettato unicamente per l'ipotesi in cui l'anticipazione della sia stata erogata e il lavoratore sia tenuto a restituirla, CP_2 diversamente dal caso di specie in cui l'anticipazione non è stata neppure corrisposta.
La tesi esposta nell'atto di gravame è tuttavia erronea, osservandosi in senso contrario che la instaurazione di rapporti di lavoro subordinato è ostativa al mantenimento della AS già corrisposta (con obbligo di restituzione) ovvero alla sua stessa corresponsione (se non ancora erogata, come avvenuto nella presente fattispecie).
9 Invero, la disciplina in materia di incentivo all'autoimprenditorialità (cfr. art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015) pone come condizione essenziale - affinché il diritto all'anticipo AS possa essere mantenuto nel tempo - quello di non avviare una qualsiasi attività di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale la AS corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile (cd. periodo di decorrenza teorica della AS).
Il fatto che la norma faccia riferimento all'obbligo di restituzione dell'anticipazione ottenuta non esclude la sua applicabilità anche alle ipotesi in cui l'anticipazione non sia stata ancora liquidata, facendo comunque venir meno il diritto del richiedente a percepire la prestazione, posto che l'assenza di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di decorrenza teorica della è requisito CP_2 costitutivo del diritto invocato.
Ne consegue che è pienamente pertinente il richiamo all'art. 8 co. 4, avendo il legislatore regolamentato l'ipotesi della insussistenza dei presupposti per riconoscere il diritto a percepire la più volte richiamata indennità, senza che il riferimento all'obbligo di restituzione da parte di colui che l'abbia indebitamente percepita valga a spostare i termini della questione. CP_ Pertanto, da un canto l' ha legittimamente rigettato la domanda di anticipazione, nell'assenza dei relativi presupposti di legge, dall'altro, non vi è stata da parte del Tribunale alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice correttamente pronunciato sulla domanda proposta dal ricorrente, che aveva appunto per oggetto il diritto all'anticipazione della (o in subordine alla sua CP_2 erogazione mensile).
L'insussistenza del diritto invocato dall'odierno appellante, accertata dal
Tribunale sulla scorta della carenza di uno dei requisiti prescritti dalla norma, determina la non spettanza dell'indennità sia in un'unica soluzione, sia in CP_2 CP_ rate mensili: è evidente che, ove questa fosse stata già corrisposta dall'
l'appellante avrebbe dovuto restituirla;
in caso contrario, vale a dire se non gli è stata ancora corrisposta, come avvenuto nella specie, egli non ha diritto a riceverla.
Parimenti infondata è la doglianza con cui si lamenta l'omessa motivazione della statuizione di rigetto, avendo invece il Tribunale esattamente spiegato le ragioni della decisione adottata, che risiedono nella prestazione di attività lavorativa subordinata nel periodo di riferimento.
La prova di tale circostanza è fornita, come in precedenza esposto, CP_ dall'estratto contributivo prodotto dall' che, lo si ribadisce, è pienamente
10 utilizzabile in quanto offerto a supporto di una mera difesa, non di un'eccezione in senso stretto.
Peraltro, i dati risultanti da tale estratto, comprovanti l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, non sono stati contestati nel loro contenuto dall'odierno appellante, il quale alla prima udienza successiva alla sua produzione CP_ in primo grado si è limitato a eccepire, alla luce della costituzione tardiva dell' ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 416 c.p.c., la decadenza di tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la preclusione circa la produzione documentale (cfr. verbale d'udienza del 24.11.2023); alla successiva udienza del 02.02.2024, fissata dal Tribunale proprio per consentire alle parti di “prendere posizione sulla sussistenza o meno di una preclusione processuale della questione sollevata CP_ dall' , il ricorrente nulla ha dedotto o eccepito, limitandosi a insistere nelle proprie istanze e conclusioni.
Da ultimo, non giova all'appellante il richiamo a Corte Cost., sent. n.
90/2024, che ha dichiarato illegittimo l'art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015 “nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della nella misura CP_2 corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Invero, dalle motivazioni sottese alla citata declaratoria di parziale incostituzionalità emerge con chiarezza che per “causa sopravvenuta non imputabile” deve intendersi, secondo le parole della Consulta, l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa che “derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità)”.
Si tratta, con tutta evidenza, di ipotesi del tutto particolari, mai rappresentate nel corso del giudizio dall'odierno appellante, il quale non ha affatto dedotto di non aver potuto proseguire l'attività di autolavaggio da lui intrapresa per cause di forza maggiore, sicché non può invocare a proprio favore il diritto a percepire l'anticipazione neppure per i periodi di intervallo fra i vari rapporti di lavoro CP_2 subordinato.
11 Molto più pertinente al caso in scrutinio è invece la già citata pronuncia della
Corte costituzionale n. 194/2021, richiamata anche dal Tribunale nella sentenza impugnata.
L'intervento della Consulta in ordine all'art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015 era stato sollecitato nel corso di un giudizio in cui, similmente alla fattispecie in esame, il ricorrente aveva maturato il diritto all'erogazione della per 728 giorni e, CP_2 dopo averne beneficiato per 202 giorni, per il periodo successivo ne aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata in unica soluzione, quale incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015; tuttavia, lo stesso ricorrente, pur continuando a esercitare l'attività avviata, aveva costituito un breve rapporto di lavoro subordinato con un'altra società, percependo CP_ una retribuzione complessiva di euro 249,05. Per tale ragione, l' aveva disposto la restituzione integrale degli importi liquidati in via anticipata, in applicazione dell'art. 8, comma 4 d.lgs. 22/2015.
Orbene, la Corte ha ritenuto compatibile con il quadro costituzionale la disposizione censurata, che impone al lavoratore di restituire per intero l'anticipazione già percepita (o, il che è lo stesso, preclude il conseguimento dell'anticipazione non ancora percepita) senza considerare l'esiguità della durata del rapporto di lavoro dipendente e della retribuzione.
La Consulta si è peraltro mostrata consapevole del rischio di una particolare rigidità della norma censurata al verificarsi in concreto di situazioni nelle quali il rapporto subordinato instaurato dal beneficiario dell'incentivo si sia protratto solo per pochi giorni (come verificatosi nel procedimento a quo sottoposto alla cognizione del giudice rimettente), ma ha precisato che rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare a tali profili critici.
Il rischio di eccessiva rigidità del meccanismo normativo paventato dalla
Corte costituzionale non si configura, invece, nella presente fattispecie, in quanto i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dall'odierno appellante durante il periodo rilevante ai fini di causa si sono protratti non già per pochi giorni, bensì per un consistente numero di settimane, producendo redditi non irrisori (cfr. estratto contributivo), sì da incidere negativamente in misura apprezzabile sull'effettività e sulla continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, che costituisce la finalità dell'incentivo all'autoimprenditorialità.
12 In conclusione, non sussistono i presupposti per riconoscere l'invocato diritto all'anticipazione né per la prosecuzione dell'erogazione della prestazione in CP_2 forma mensile (richiesta in via subordinata), essendo cessato lo stato di disoccupazione a seguito dei rapporti di lavoro dipendente instaurati nel corso del periodo di riferimento.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 22.07.2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 404/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari in data 02.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente CP_ grado sostenute dall'
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 16.06.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
13
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 640 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Domenico Notarnicola
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 404/2024 del 02.02.2024 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto in data 15.03.2023 dall'odierno CP_ appellante, volto a sentir condannare l' al pagamento in suo favore dell'anticipazione per 707 giorni dalla data di presentazione della domanda CP_2 amministrativa dell'11/06/2021, o in subordine al pagamento della per il CP_2 predetto periodo di 707 giorni, pur senza anticipazione, e in ogni caso al pagamento delle differenze dovute a titolo di per il periodo già liquidato con decorrenza CP_2 dal 01/05/2021 fino al 30/07/2021, pari a € 3.212,37, oltre accessori.
Con il ricorso di prime cure il ricorrente aveva dedotto: - di aver prestato attività di lavoro subordinato sino al 23/04/2021, allorquando il rapporto cessava in virtù di accordo di risoluzione consensuale con la società datrice, con conseguente suo diritto a percepire la AS ex art. 1 d.lgs. n.
22/2015; CP_
- di aver quindi presentato all' in data 28/04/2021 rituale domanda di CP_ riconoscimento della AS, che l' previdenziale concedeva con decorrenza dal
01/05/2021 e per la durata di 707 giorni;
- di avere diritto a percepire, a titolo di AS, l'importo mensile di €
1.251,30, ma di aver ricevuto unicamente la somma complessiva di € 1.483,75 per il periodo dal 01/05/2021 al 30/07/2021, restando creditore per detto periodo dell'importo di € 3.212,37;
- di aver avviato in data 01/06/2021, dopo il conseguimento del diritto a percepire la un'attività imprenditoriale di autolavaggio;
CP_2 CP_
- di aver chiesto all' con istanza dell'11/06/2021 l'anticipazione della ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22/2015 (c.d. incentivo all'autoimprenditorialità); CP_2 CP_
- di aver ricevuto il diniego della prestazione da parte dell' sulla scorta della motivazione che “la domanda di anticipazione è antecedente alla data di inizio dell'attività imprenditoriale” e di aver invano proposto ricorso amministrativo.
Chiedeva quindi al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di , dalla data di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa del 11/06/2021, a conseguire il CP_ pagamento dell'anticipazione per 707 gg, con condanna dell' convenuto CP_2 al pagamento della prestazione richiesta oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto;
2. in via subordinata, ove il ricorrente non avesse diritto all'anticipazione
AS, accertare e dichiarare il diritto del sig. , con decorrenza Parte_1 iniziale dalla data del riconoscimento del 01/05/2021 a continuare a percepire la per 707 gg, con condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 CP_1 prestazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto;
3. in ogni caso, per il periodo già liquidato con decorrenza dal 01/05/2021 fino al 30/07/2021, a titolo di differenza AS, riconoscere il diritto del ricorrente
a percepire la somma di €.3.212,37 con condanna dell' al pagamento della CP_1
2 stessa somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto”. CP_ L' inizialmente rimasto contumace, si costituiva tardivamente con memoria depositata il 20.10.2023, ribadendo la tesi sostenuta in sede amministrativa, cioè che la domanda di anticipazione della sarebbe stata CP_2 presentata prima dell'avvio dell'attività autonoma, e comunque deducendo che il ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'invocata in quanto era stato CP_2 rioccupato più volte nell'arco del periodo considerato, successivo al 01.05.2021
(data di decorrenza della . CP_2
Il Tribunale, sollecitato il contraddittorio delle parti sulla questione della rioccupazione, rigettava il ricorso, attribuendo portata dirimente alla circostanza che il ricorrente avesse prestato, nel periodo di riferimento, attività di lavoro subordinato. CP_ In particolare, riteneva che la deduzione svolta dall' circa l'avvenuta rioccupazione del lavoratore integrasse una mera difesa non preclusa dalla costituzione tardiva, e faceva applicazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 22/2015, ai sensi del quale “il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta”. CP_2
Avverso detta pronuncia ha interposto appello il lavoratore, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente accolta.
L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 16.06.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, sulla scorta delle allegazioni e delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il suo diritto a ottenere l'anticipazione della (c.d. incentivo CP_2
3 all'autoimprenditorialità), sussistendo nella specie tutti i presupposti costitutivi stabiliti dall'art. 8 d.lgs. 22/2015.
In particolare, lamenta che il primo giudice ha rigettato la domanda sulla scorta di un elemento ostativo, vale a dire la prestazione di attività lavorativa subordinata, del tutto sfornito di qualsivoglia prova.
Con il secondo motivo d'impugnazione addebita al Tribunale di aver fondato CP_ la decisione su eccezioni e contestazioni mosse dall' nonostante l'Ente si fosse costituito tardivamente e fosse quindi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni e produrre documenti, come prontamente rilevato dal ricorrente sin dal primo grado.
Con il terzo motivo d'appello denuncia la violazione dei principi di imparzialità e terzietà e dell'obbligo di motivazione della sentenza, ribadendo l'errore commesso dal Tribunale nel dare ingresso alle deduzioni tardivamente e CP_ irritualmente svolte dall' e nel considerare dirimente una circostanza (la prestazione di lavoro subordinato) solo immaginata e per nulla provata.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame censura il richiamo all'art. 8 co. 4
d.lgs. 22/2015, ritenuto inconferente e infondato, tanto più alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sent. n. 90/2024 della Consulta, non vertendosi nel caso di specie, a suo dire, in un'ipotesi di restituzione della già CP_2 ottenuta, bensì in un caso di mancata erogazione ab origine della prestazione.
Così sinteticamente ripercorse le censure dell'appellante, la cui intima connessione consente di trattarle congiuntamente, ritiene questa Corte che esse non possano essere condivise, per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 22 del 2015, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, ha sostituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e la mini-ASpI prevista per alcune particolari categorie di lavoratori, con la Nuova assicurazione sociale per l'impiego . CP_2
4 È stata realizzata così un'omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi di sostegno dei lavoratori in situazione di disoccupazione involontaria rapportando la durata degli stessi alla storia contributiva del singolo lavoratore da realizzare anche attraverso l'incremento della durata massima in caso di anzianità contributive più estese.
Sul piano soggettivo, la non ha introdotto innovazioni di rilievo CP_2 rispetto all'ASpI, in quanto può essere riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, con esclusione dei lavoratori pubblici a tempo indeterminato e dei lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato.
L'arco temporale di fruizione della prestazione non è invece più determinato dalla legge in ragione dell'età del beneficiario, bensì è rapportato alla storia contributiva del lavoratore: la prestazione può infatti avere una durata massima pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni esclusi gli eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Pertanto, è venuto meno il tradizionale favor per i lavoratori anagraficamente più anziani e si è scelto di agevolare i soggetti con una maggiore posizione contributiva: è stata così eliminata la parte “assistenziale”, in quanto non correlata alla contribuzione, del trattamento, precedentemente prevista in favore di soggetti in età “avanzata” che, in quanto tali, avevano maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro, e si è favorito l'approccio, prettamente economico, già attuato in materia pensionistica con l'introduzione del sistema contributivo, secondo il quale la prestazione deve essere parametrata alle somme versate a titolo di contributi, ossia al quantum di apporto finanziario all'assicurazione, in base a un criterio “meritocratico”, che incide tanto sulla durata quanto sull'entità del trattamento.
Nel contesto di questa nuova disciplina, al fine di favorire la ricollocazione del lavoratore involontariamente inoccupato al di fuori del mercato del lavoro subordinato, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 consente all'avente diritto al trattamento di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare CP_2 un'attività autonoma, di impresa o in forma cooperativa.
La norma appena menzionata, rubricata “Incentivo all'autoimprenditorialità”, così testualmente dispone: “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo CP_2
5 complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della non dà diritto CP_2 alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare all a pena di decadenza, domanda di CP_2 CP_1 anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della CP_2
è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
La ratio del beneficio denominato “incentivo all'imprenditorialità” è chiara:
l'anticipazione, in favore del lavoratore “disoccupato”, è prevista per agevolare quest'ultimo nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa.
La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato.
Si tratta di una tipica forma di legislazione promozionale, volta a incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo.
Come evidenziato, il comma 4 dell'art. 8 stabilisce espressamente che, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la è tenuto a restituire per intero CP_2
l'anticipazione ottenuta.
L'obbligo restitutorio ha una specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di
6 lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica (cfr. Corte
Cost., sent. 194/2021). CP_ Ebbene, nel caso in esame è pacifico che il lavoratore ha ottenuto dall'
l'indennità mensile di disoccupazione AS (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), in relazione all'evento di disoccupazione involontaria verificatosi ad aprile 2021.
Avendo avviato dal 01.06.2021 un'attività autonoma d'impresa
(autolavaggio), ha presentato in data 11.06.2021 domanda di anticipazione della ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22/2015. CP_2 CP_ In sede amministrativa l' ha rigettato l'istanza sul presupposto che “la domanda di anticipazione è antecedente alla data di inizio dell'attività imprenditoriale”, il che tuttavia non risponde al vero, come esattamente osservato dal Tribunale, posto che dalla visura camerale risulta che l'attività d'impresa è stata avviata il 01.06.2021, a fronte di una domanda di anticipazione AS presentata in data 11.06.2021, dunque entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, così come prescritto dall'art. 8 co. 3
d.lgs. 22/2015.
Vero è, pertanto, che alla data di presentazione dell'istanza sussistevano i requisiti per l'ottenimento dell'anticipazione dell'indennità AS a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità.
Tali requisiti, tuttavia, sono venuti meno nel corso dell'arco temporale di riferimento, avendo l'odierno appellante instaurato rapporti di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui ha richiesto la liquidazione anticipata della periodo dal 01/05/2021 al 12/05/2023). CP_2
L'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato emerge dall'estratto CP_ contributivo prodotto dall' in primo grado, mai contestato nel suo contenuto dal ricorrente, il quale neppure nell'atto di gravame ha negato di aver instaurato i rapporti di lavoro dallo stesso risultanti alle dipendenze di varie società, nello specifico nei periodi dal 25/02/2022 al 03/03/2022, dal 22/06/2022 al 05/07/2022, dal 20/07/2022 al 15/08/2022, dal 06/02/2023 al 31/07/2023.
7 Infondata è la censura dell'appellante secondo cui la costituzione tardiva CP_ dell' in primo grado renderebbe inutilizzabile l'estratto contributivo prodotto in allegato alla memoria e impedirebbe di dare ingresso alla questione concernente l'avvenuta rioccupazione del lavoratore.
Invero, la deduzione relativa ai rapporti di lavoro subordinato integra una mera difesa, non una eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni.
La Corte costituzionale (sent. 194/2021 cit.) ha affermato, in proposito, che
“l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione”; in altri termini, il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica è stato considerato dal legislatore “come elemento fattuale indicativo della mancanza
o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo”. CP_ L' costituitosi in primo grado solo all'udienza del 20.10.2023, dunque oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., non ha sollevato eccezioni in senso stretto, essendosi invece limitato a evidenziare l'esistenza di una circostanza ostativa al riconoscimento della prestazione invocata in quanto sintomatica della mancanza del presupposto costituito dall'attività di impresa, in ossequio alla normativa regolatrice della materia, che integra una mera difesa e dunque è sottratta a qualsivoglia decadenza o preclusione (cfr. Cass., Sez. II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n.
28793; Sez. L, ordinanza n. 16833 del 18/06/2024). CP_ In altri termini, l' ha contestato la pretesa vantata dal ricorrente, deducendo la sussistenza di elementi indicativi della mancanza dei presupposti del diritto azionato, rappresentati nella specie dai rapporti di lavoro subordinato instaurati nel periodo di riferimento della AS: ebbene, “Nel rito del lavoro la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti "mere difese" può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed
è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati» (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11252 del 07/10/1999); nello stesso senso, “L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere
8 provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come
"eccezione in senso proprio" ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1655 del 25/02/1999).
A tali argomenti si aggiunge, poi, la considerazione che il giudizio previdenziale è giudizio sul rapporto, non sull'atto (v. Cass. Sez. L, sentenza n.
12283 del 03/12/1998; n. 5725 del 10/06/1999; n. 5784 del 11/04/2003; n. 15267 del 06/08/2004): dunque, il fatto che in sede amministrativa la prestazione sia stata negata per una motivazione diversa (oltre che infondata, vale a dire presentazione dell'istanza di anticipazione in data antecedente all'inizio dell'attività imprenditoriale, il che non risponde al vero, come già evidenziato), non impedisce al giudice di vagliare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i CP_ presupposti del diritto azionato, anche diversi da quelli contestati dall' in sede amministrativa, e anche a prescindere dalla tardività della costituzione in giudizio dell'ente. CP_ L'appellante sostiene che le difese svolte dall' non attengano ai presupposti costitutivi del diritto all'anticipazione della in un'unica CP_2 soluzione, bensì a un fatto (instaurazione dei rapporti di lavoro) successivo al riconoscimento del diritto, che, ex art. 8 co. 4 d.lgs. n. 22/2015, obbliga il lavoratore a restituire per intero l'anticipazione AS ottenuta: si tratterebbe, CP_ perciò, a suo dire, di un'eccezione in senso stretto dalla quale l' è decaduto a causa della costituzione tardiva in primo grado (il che tuttavia è smentito dalle considerazioni in precedenza esposte), fondata peraltro su una norma inconferente, in quanto l'art. 8 co. 4 sarebbe dettato unicamente per l'ipotesi in cui l'anticipazione della sia stata erogata e il lavoratore sia tenuto a restituirla, CP_2 diversamente dal caso di specie in cui l'anticipazione non è stata neppure corrisposta.
La tesi esposta nell'atto di gravame è tuttavia erronea, osservandosi in senso contrario che la instaurazione di rapporti di lavoro subordinato è ostativa al mantenimento della AS già corrisposta (con obbligo di restituzione) ovvero alla sua stessa corresponsione (se non ancora erogata, come avvenuto nella presente fattispecie).
9 Invero, la disciplina in materia di incentivo all'autoimprenditorialità (cfr. art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015) pone come condizione essenziale - affinché il diritto all'anticipo AS possa essere mantenuto nel tempo - quello di non avviare una qualsiasi attività di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale la AS corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile (cd. periodo di decorrenza teorica della AS).
Il fatto che la norma faccia riferimento all'obbligo di restituzione dell'anticipazione ottenuta non esclude la sua applicabilità anche alle ipotesi in cui l'anticipazione non sia stata ancora liquidata, facendo comunque venir meno il diritto del richiedente a percepire la prestazione, posto che l'assenza di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di decorrenza teorica della è requisito CP_2 costitutivo del diritto invocato.
Ne consegue che è pienamente pertinente il richiamo all'art. 8 co. 4, avendo il legislatore regolamentato l'ipotesi della insussistenza dei presupposti per riconoscere il diritto a percepire la più volte richiamata indennità, senza che il riferimento all'obbligo di restituzione da parte di colui che l'abbia indebitamente percepita valga a spostare i termini della questione. CP_ Pertanto, da un canto l' ha legittimamente rigettato la domanda di anticipazione, nell'assenza dei relativi presupposti di legge, dall'altro, non vi è stata da parte del Tribunale alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice correttamente pronunciato sulla domanda proposta dal ricorrente, che aveva appunto per oggetto il diritto all'anticipazione della (o in subordine alla sua CP_2 erogazione mensile).
L'insussistenza del diritto invocato dall'odierno appellante, accertata dal
Tribunale sulla scorta della carenza di uno dei requisiti prescritti dalla norma, determina la non spettanza dell'indennità sia in un'unica soluzione, sia in CP_2 CP_ rate mensili: è evidente che, ove questa fosse stata già corrisposta dall'
l'appellante avrebbe dovuto restituirla;
in caso contrario, vale a dire se non gli è stata ancora corrisposta, come avvenuto nella specie, egli non ha diritto a riceverla.
Parimenti infondata è la doglianza con cui si lamenta l'omessa motivazione della statuizione di rigetto, avendo invece il Tribunale esattamente spiegato le ragioni della decisione adottata, che risiedono nella prestazione di attività lavorativa subordinata nel periodo di riferimento.
La prova di tale circostanza è fornita, come in precedenza esposto, CP_ dall'estratto contributivo prodotto dall' che, lo si ribadisce, è pienamente
10 utilizzabile in quanto offerto a supporto di una mera difesa, non di un'eccezione in senso stretto.
Peraltro, i dati risultanti da tale estratto, comprovanti l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, non sono stati contestati nel loro contenuto dall'odierno appellante, il quale alla prima udienza successiva alla sua produzione CP_ in primo grado si è limitato a eccepire, alla luce della costituzione tardiva dell' ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 416 c.p.c., la decadenza di tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la preclusione circa la produzione documentale (cfr. verbale d'udienza del 24.11.2023); alla successiva udienza del 02.02.2024, fissata dal Tribunale proprio per consentire alle parti di “prendere posizione sulla sussistenza o meno di una preclusione processuale della questione sollevata CP_ dall' , il ricorrente nulla ha dedotto o eccepito, limitandosi a insistere nelle proprie istanze e conclusioni.
Da ultimo, non giova all'appellante il richiamo a Corte Cost., sent. n.
90/2024, che ha dichiarato illegittimo l'art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015 “nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della nella misura CP_2 corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata”.
Invero, dalle motivazioni sottese alla citata declaratoria di parziale incostituzionalità emerge con chiarezza che per “causa sopravvenuta non imputabile” deve intendersi, secondo le parole della Consulta, l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa che “derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità)”.
Si tratta, con tutta evidenza, di ipotesi del tutto particolari, mai rappresentate nel corso del giudizio dall'odierno appellante, il quale non ha affatto dedotto di non aver potuto proseguire l'attività di autolavaggio da lui intrapresa per cause di forza maggiore, sicché non può invocare a proprio favore il diritto a percepire l'anticipazione neppure per i periodi di intervallo fra i vari rapporti di lavoro CP_2 subordinato.
11 Molto più pertinente al caso in scrutinio è invece la già citata pronuncia della
Corte costituzionale n. 194/2021, richiamata anche dal Tribunale nella sentenza impugnata.
L'intervento della Consulta in ordine all'art. 8 co. 4 d.lgs. 22/2015 era stato sollecitato nel corso di un giudizio in cui, similmente alla fattispecie in esame, il ricorrente aveva maturato il diritto all'erogazione della per 728 giorni e, CP_2 dopo averne beneficiato per 202 giorni, per il periodo successivo ne aveva chiesto e ottenuto la liquidazione anticipata in unica soluzione, quale incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015; tuttavia, lo stesso ricorrente, pur continuando a esercitare l'attività avviata, aveva costituito un breve rapporto di lavoro subordinato con un'altra società, percependo CP_ una retribuzione complessiva di euro 249,05. Per tale ragione, l' aveva disposto la restituzione integrale degli importi liquidati in via anticipata, in applicazione dell'art. 8, comma 4 d.lgs. 22/2015.
Orbene, la Corte ha ritenuto compatibile con il quadro costituzionale la disposizione censurata, che impone al lavoratore di restituire per intero l'anticipazione già percepita (o, il che è lo stesso, preclude il conseguimento dell'anticipazione non ancora percepita) senza considerare l'esiguità della durata del rapporto di lavoro dipendente e della retribuzione.
La Consulta si è peraltro mostrata consapevole del rischio di una particolare rigidità della norma censurata al verificarsi in concreto di situazioni nelle quali il rapporto subordinato instaurato dal beneficiario dell'incentivo si sia protratto solo per pochi giorni (come verificatosi nel procedimento a quo sottoposto alla cognizione del giudice rimettente), ma ha precisato che rientra nell'esercizio della discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare a tali profili critici.
Il rischio di eccessiva rigidità del meccanismo normativo paventato dalla
Corte costituzionale non si configura, invece, nella presente fattispecie, in quanto i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dall'odierno appellante durante il periodo rilevante ai fini di causa si sono protratti non già per pochi giorni, bensì per un consistente numero di settimane, producendo redditi non irrisori (cfr. estratto contributivo), sì da incidere negativamente in misura apprezzabile sull'effettività e sulla continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, che costituisce la finalità dell'incentivo all'autoimprenditorialità.
12 In conclusione, non sussistono i presupposti per riconoscere l'invocato diritto all'anticipazione né per la prosecuzione dell'erogazione della prestazione in CP_2 forma mensile (richiesta in via subordinata), essendo cessato lo stato di disoccupazione a seguito dei rapporti di lavoro dipendente instaurati nel corso del periodo di riferimento.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 22.07.2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 404/2024 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari in data 02.02.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente CP_ grado sostenute dall'
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 16.06.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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