Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026REG.PROV.COLL.
N. 00020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 20 del 2025, proposto da
Formedical Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A031D253E3, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria provinciale - ASP di Catania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ultramed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. 4056/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ultramed s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 il Cons. AN TI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Formedical Co. s.r.l. impugnava con ricorso e motivi aggiunti proposti avanti il Tar Catania gli atti concretanti l’esito della gara telematica, suddivisa in due lotti, bandita con lettera d’invito del 27 novembre 2023 dall’ASP di Catania, ai sensi degli artt. 48, 50, comma 1, lett. e), 58 e 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023, per la fornitura, da aggiudicarsi con il criterio del maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara (€ 180.000,00 per ciascun lotto), in entrambi i lotti, di 8 “monitor multiparametrici” e di una “centrale di monitoraggio”, da destinare, rispettivamente, ai presidi ospedalieri di Caltagirone e di Militello.
In estrema sintesi, con l’atto introduttivo del giudizio, Formedical, che aveva partecipato alla procedura classificandosi per entrambi i lotti in seconda posizione, sosteneva che la contro-interessata Ultramed s.r.l., prima classificata per gli stessi lotti, e poi aggiudicataria del lotto 1 (in ragione del vincolo di aggiudicazione e del diritto di opzione previsti in gara), avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per vizio insanabile dell’offerta economica, consistente nell’indicazione, consapevole e volontaria, di un ribasso percentuale pari al 100%. Laddove, invece, la stazione appaltante, in violazione di tutti i fondamentali principi delle gare pubbliche, prima aveva richiesto alla concorrente chiarimenti sul punto, poi aveva accolto quelli prodotti, con l’effetto di pervenire, per il tramite dell’indebito ricorso al soccorso istruttorio pur a fronte di un errore che non poteva considerarsi meramente materiale, alla manipolazione e alla modifica dell’offerta economica presentata in gara da Ultramed, inammissibile o quanto meno incerta e ambigua, e ciò in riferimento non solo al ribasso offerto (da “100” a “36,45”), ma anche all’importo offerto (da “114.390” a “114.400”). Con i mezzi aggiunti, proposti dopo l’accesso integrale alla documentazione di gara, sosteneva Formedical anche l’inammissibilità dell’offerta tecnica di Ultramed, perchè non conforme ai requisiti tecnici minimi delle apparecchiature in approvvigionamento posti dal capitolato speciale di gara a pena di esclusione.
La stazione appaltante e la contro-interessata si costituivano in giudizio.
L’adito Tar disponeva incombenti istruttori a carattere documentale; poi, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Formedical ha proposto appello. Ha dedotto: 1) Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata per non aver ravvisato l’illegittimità degli atti di gara viziati da: violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 50, 54, 58, 101 e 108 del d.lgs. 36/2023; illegittima mancata esclusione di Ultramed per vizi insanabili della sua offerta economica; violazione del principio di immodificabilità dell’offerta; violazione dei principi di par condicio e di autoresponsabilità; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e vizio della motivazione; 2) Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata per non aver ravvisato l’illegittimità degli atti di gara viziati da: violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico; illegittima valutazione di “conformità” dell’offerta tecnica di Ultramed; illegittimità della sua mancata esclusione. A sostegno del secondo motivo, ha depositato una perizia tecnica e chiesto una verificazione ex art. 66 Cod. proc. amm.. Ha indi domandato l’appellante la riforma della sentenza gravata, con conseguente accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado e annullamento degli atti ivi impugnati, nonché la comminatoria dell’ordine di aggiudicarle il lotto 1 della gara di che trattasi, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato con la contro-interessata, previa declaratoria della sua inefficacia.
L’ASP di Catania non si è costituita in appello.
Ultramed si è costituita in resistenza sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, nonché l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., della relazione tecnica prodotta a sostegno del secondo motivo. Ha concluso per il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 65/2025 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante, stante la carenza di fumus , e, quanto al periculum , l’avvenuta esecuzione della fornitura.
Nel prosieguo:
- l’appellante ha ribadito la richiesta di verificazione in contraddittorio sui censurati aspetti tecnici dell’offerta avversaria;
- Ultramed ha depositato, tra altro, il certificato di collaudo dei beni oggetto di fornitura;
- entrambe le parti hanno affidato a memorie di replica lo sviluppo delle rispettive tesi difensive e la confutazione di quelle avverse, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. In tale ambito, DI ha altresì rappresentato il suo perdurante interesse ad agire, anche in vista della proposizione di domanda risarcitoria per il caso di accoglimento dell’appello.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello di Formedical Co. S.r.l. imputa alla stazione appaltante di avere attivato, nella gara telematica de qua , il soccorso istruttorio sull’offerta economica di Ultramed s.r.l. anziché disporne l’esclusione per le ragioni di cui in fatto, e di avere poi accolto i chiarimenti per l’effetto resi da questa.
1.1. Per la giurisprudenza, anche di questo Consiglio, il soccorso istruttorio, che obbedisce, per vocazione generale (art. 6, l. 241/1990), a una fondamentale direttiva antiformalistica che deve guidare l’azione dei soggetti pubblici, e, con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, ovvero garantendo comunque la paritaria posizione dei concorrenti, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un “ disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa ”, ha visto riconosciuto, e anzi accresciuto, il suo ruolo centrale per effetto del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2003, che, in superamento dell’impostazione del previgente d.lgs. 50/2016 e di talune incertezze maturatesi nella sua applicazione, e in applicazione di una concreta prospettiva di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra l’Amministrazione appaltante e gli operatori economici, vi dedica una autonoma e articolata disposizione, l’art. 101, che ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni (C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 aprile 2025, n. 290; Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870).
In questo quadro, la giurisprudenza riconosce che il c.d. “soccorso istruttorio in senso stretto” di cui al comma 3 dell’art. 101, recuperando spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale, legittima la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, per pervenire a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto.
Ma tanto “ fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio ) di apportarvi qualunque modifica” (C.G.A.R.S., n. 290/2025, cit.; Cons. Stato, V, 31 luglio 2024, n. 6875; n. 7870/2023, cit.), divieto che, del resto, il comma 3 pone espressamente all’ultimo periodo (“ I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica ”).
La previsione in commento, in altre parole, non consente di superare la costante regola giurisprudenziale secondo cui la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio va esclusa nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta (Cons. Stato, III, 10 febbraio 2023, n. 1482), potendo l’istituto trovare ingresso a condizione che l’offerta tecnica e l’offerta economica siano affette da ambiguità o da errori ictu oculi evidenti, quali quelli che legittimano la rettifica d’ufficio, e che richiedono, per essere positivamente risolti, “ meri chiarimenti o … puntualizzazioni ”, non essendo giammai consentite “ correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta ”, dovendo in pratica il rimedio, sempre in analogia con la rettifica d’ufficio, operare laddove l’errore o l’ambiguità sia “ non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausilii esterni ” (Cons. Stato, V, n. 358/2024, cit.).
1.2. Il Tar, nel respingere il primo motivo di ricorso, qui riproposto dall’appellante con le censure in esame, si è attenuto alle predette coordinate normative ed ermeneutiche, che ha anche richiamato.
1.3. Ha infatti rilevato il primo giudice che:
“- nella stessa pagina del documento di offerta economica generato dalla piattaforma MEPA vi erano due campi identici - con la dicitura “Valore offerto” -, campi che sono stati compilati dalla società controinteressata con l’indicazione, nel primo, del numero “100” e, nel secondo, del numero “114400,00”. Si deve evidenziare che, in detto documento, non solo i due campi in questione erano identificati dalla stessa dicitura ma anche che non vi era un espresso riferimento ad un campo da compilare avente la dicitura “ribasso percentuale” (o dicitura analoga);
- risulta dimostrato in atti che la società ricorrente - nel rispetto del termine di scadenza stabilito - ha effettuato il “caricamento” sulla piattaforma MEPA di una scheda tecnica economica, debitamente firmata (file di dettaglio dell’offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante), nella quale risultava riportato distintamente il ribasso offerto - pari a 36,45% - e l’importo offerto - pari a € 114.400,00.
… A giudizio del Collegio, se è ben vero che i soli dati numerici “100” e “36,45%”, entrambi con riferimento alla medesima offerta economica, avrebbero potuto far sorgere perplessità difficilmente superabili sull’effettiva volontà del concorrente Ultramed S.r.l. in difetto di ulteriori dati, l’univoca indicazione del valore economico di €. 114.400,00 (quale importo al netto del ribasso) sia nel documento di offerta economica generato dalla piattaforma MEPA sia nella scheda tecnica economica debitamente firmata e caricata sulla medesima piattaforma, non lascia dubbi di sorta sulla effettiva volontà dell’operatore economico aggiudicatario.
Va inoltre evidenziato che l’errore materiale in cui è incorsa la società controinteressata nel compilare il documento di offerta economica sulla piattaforma MEPA (indicando il numero “100”) non poteva inficiare l’offerta del concorrente, trattandosi a ben vedere di un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del complesso della documentazione versata in sede procedimentale dallo stesso operatore economico …; la sua “correzione” (se di correzione si può parlare), dunque, si è sostanziata nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa - in parte qua - a quella chiaramente desumibile da una lettura complessiva degli atti, senza alcun intervento manipolativo o di variazione postuma dei contenuti dell’offerta e, dunque, nel rispetto del principio della par condicio dei concorrenti ”.
Il Tar ha pertanto concluso che:
“ senza ricorrere a materiale documentale diverso da quello presentato in sede di gara (e, in particolare, senza richiamare fonti esterne all’offerta economica, da intendersi in senso omnicomprensivo, e dunque anche con riferimento alla scheda tecnica economica debitamente firmata e caricata sulla piattaforma MEPA), l’ambiguità dell’offerta economica (differente indicazione dei dati numerici “100” e “36,45%”) è stata superata attraverso il riferimento univoco (e ripetuto) dell’importo al netto del ribasso, senza alcuna modifica della volontà espressa dall’offerente.
In tal senso, la delibera di aggiudicazione riporta - quale importo di aggiudicazione - quello di €. 114.400,00 - id est proprio l’importo complessivo offerto – univocamente (e ripetutamente) espresso nell’offerta economica della parte contrinteressata.
Non inficia l’indicata conclusione il modestissimo divario (di appena €. 10,00) risultante dall’applicazione del ribasso offerto (36,45%) alla base d’asta (€ 180.000,00) - € 114.390,00 in luogo di € 114.400,00 - trattandosi di questione che al più avrebbe imposto all’Azienda resistente di dare preferenza al ribasso percentuale sul prezzo offerto (secondo consolidata giurisprudenza, nel contrasto fra la percentuale di ribasso e la cifra assoluta prevale la prima: cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 novembre 2023, n. 6567), ma che, comunque, non è in grado né di impedire l’identificazione della volontà dell’offerente, né di interferire sulla graduatoria delle offerte economiche dei partecipanti, in ragione del fatto che la società ricorrente ha offerto un ribasso percentuale del 27,98% e un importo di € 129.636,00 (sicché il citato modesto divario di € 10,00 nell’offerta economica della società ricorrente ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario è del tutto ininfluente) ”.
1.4. Si tratta di arresti cui il Tar è pervenuto all’esito della puntuale verifica dei documenti di gara, e che vanno condivise, non risultando superate dalle censure svolte in questa sede.
1.5. Innanzitutto, il motivo in esame costituisce sostanzialmente la riproposizione della tesi spesa in primo grado.
Ci si riferisce in particolare, all’illustrazione della lettera d’invito, e alla ripetuta osservazione che, per le sue chiare e univoche previsioni, l’offerta economica era costituita dal ribasso percentuale unico e uniforme sul prezzo posto a base d’asta, e che l’aggiudicazione della gara era affidata al criterio del minor prezzo, evidenze che il Tar non ha in alcun modo sconfessato, sicchè non assume neanche rilevanza il fatto, pure evidenziato, che le due altre partecipanti alla gara per il lotto in parola (la stessa appellante e il terzo concorrente) abbiano seguito pedissequamente tali disposizioni: il Tar ha infatti rilevato che Ultramed è incorsa in un mero errore materiale nella compilazione di un campo dell’istanza di partecipazione alla gara, e non ha mai posto in dubbio la chiarezza della lex specialis . La circostanza, poi, che l’errore sia stato immediatamente “segnalato” a Ultramed dal sistema telematico è circostanza correlata agli automatismi insiti nel sistema, e, ai fini in discorso, si profila del tutto irrilevante.
Tanto osservato, la sorte da riservare alle censure del motivo in trattazione, alla luce dei principi giurisprudenziali di cui si è fatta sopra rassegna, dipende dalla verifica di due aspetti: a) la riconoscibilità o meno dell’errore materiale in discorso; b) la sua possibile emendabilità senza ricorso a documentazione estranea a quella concretante la partecipazione alla gara.
Sulla prima questione la conclusione del Tar circa l’immediata riconoscibilità dell’errore è confermata, piuttosto che confutata, dalla stessa appellante quando osserva che, con il ribasso percentuale offerto (100), l’offerta economica di Ultramed avrebbe comportato un utile pari a zero, scelta di cui è davvero difficile, se non impossibile, rintracciare le ragioni, che l’appellante infatti non indica, per rapportarla alla condotta “ consapevole e volontaria ” menzionata nel motivo.
Sulla seconda questione, il Tar ha bene chiarito, nei termini di cui sopra, come la correzione dell’errore sia avvenuta facendo ricorso a elementi desunti dalla stessa documentazione presentata da Ultramed in sede di gara, ovvero dalla “scheda di offerta economica”; anche qui, non si ravvisa alcun serio e ragionevole motivo, o comunque l’appellante non lo indica, per cui, pur in presenza di un tale documento, tempestivamente caricato sulla piattaforma telematica e idoneo, da solo, a evidenziare la mera materialità dell’errore di che trattasi, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta di Ultramed.
Tali motivazioni, infatti, non possono essere costituite, come pure fa l’appellante, da quanto riportato nel verbale di gara n. 4, che altro non fa che descrivere il percorso fattuale e argomentativo seguito dalla stazione appaltante per pervenire alla correzione dell’errore, e che quindi niente aggiunge al carattere di questo, né rende la fattispecie sottraibile ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che sono, con essa, del tutto confacenti.
Va quindi confermata la conclusione, assunta da questo Consiglio nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 65/2025 citata in fatto, che la stazione appaltante non ha dato corso a un indebito soccorso istruttorio né tantomeno manipolato o consentito la modificazione dell’offerta economica dell’aggiudicataria, avendo invece conformato la sua condotta - a fronte della commissione da parte della medesima di un errore immediatamente riconoscibile, sia perché clamoroso (offerta di un ribasso pari a “100”), sia perché frontalmente discordante con quanto rilevabile dalla scheda tecnica economica parimenti sottoscritta - alla ricerca dell’effettiva volontà della concorrente nei termini ammessi dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 19 novembre 2024, n. 9254).
1.6. L’appellante sostiene che la stazione appaltante abbia operato una ulteriore “modifica” illegittima dell’offerta economica di Ultramed, in particolare rapportando l’importo offerto da € “114.390” a “114.400”.
Il Tar anche qui, come visto, rilevata la modestia del divario, ha ben spiegato le ragioni per cui tale correzione, risultante da un criterio meramente matematico (applicazione del ribasso offerto alla base d’asta), non poteva ridondare nella illegittimità degli atti di gara, anche perché insuscettibile, in radice, di modificare la graduazione delle offerte.
Per contrastare tali motivazioni, l’appellante torna a sostenere la violazione dei principi posti a base delle gare pubbliche (immodificabilità dell’offerta; imparzialità; trasparenza; concorrenza; par condicio ; autoresponsabilità) con argomentazioni che non colgono nel segno, anche perché, una volta esclusa la loro violazione a opera della prima correzione, non è ravvisabile neanche l’interesse dell’appellante alla loro riproposizione al riguardo della seconda correzione, considerato che detta linea difensiva resta insuscettibile di accoglimento per le ragioni sopra elencate, e, in ogni caso, inidonea di suo a determinare la collocazione dell’appellante nella prima posizione della graduatoria di gara.
Può solo aggiungersi, da un lato, che l’appellante richiama i principi espressi da una sentenza del Consiglio di Stato che valorizza il principio di autoresponsabilità dei concorrenti a una gara pubblica; ma si tratta di un rilievo privo di qualsiasi efficacia persuasiva, sol che si consideri che, nel richiamato precedente (Cons. Stato, V, 12 marzo 2024, n. 2372), la correzione pretesa dall’interessato, e negata in giudizio, comportava la considerazione in gara, quasi “fideisticamente”, di un importo del tutto estraneo all’offerta del concorrente, con conseguente alterazione anche dei valori finali, diversi da quelli indicati, condizione qui non ravvisabile, da cui la non sovrapponibilità della decisione, predicata dall’appellante, al caso di specie.
Nonché, dall’altra parte, che la qui controversa differenza di € 10 (tra il ribasso del 36,45% sulla base d’asta, pari a 180.000 – 36,45% = € 114.390, e gli € 114.000 offerti dall’appellata) è inferiore allo 0,01% della base d’asta (giacché un centesimo di punto percentuale è pari, su € 180.000, a € 18; e, dunque, € 10 sono pari allo 0,005555% della base d’asta); sicché, nella specie, il ribasso assoluto offerto (€ 65.600) è stato pari al 36,4444% della base d’asta, che ragionevolmente l’offerente ha arrotondato, per ricondurlo alla seconda cifra decimale, al 36,45% (anziché, come avrebbe potuto anche fare, al 36,44%), con conseguente insussistenza di ogni discrasia sostanziale tra l’indicazione del ribasso assoluto e di quello percentuale (e, con essa, del vizio affermato dall’appellante).
2. Con il secondo motivo l’appellante attacca il capo di sentenza con cui il Tar ha escluso la non conformità alle prescrizioni di gara dell’offerta tecnica di Ultramed denunziata nel corso del giudizio di primo grado con motivi aggiunti.
In particolare, dopo aver esposto le caratteristiche tecniche minime della fornitura previste dal capitolato tecnico, a pena di esclusione, per la “centrale di monitoraggio” e i “monitor multiparametrici”, sostiene l’appellante, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la “centrale di monitoraggio” di Ultramed,, essendo pacificamente limitata a “ sole 8 forme d’onda EC ”, non consente il richiamo completo di tutti i dati e dei parametri (specie in riferimento alle 12 derivazioni EC, provenienti dai “monitor”) e non ne garantisce una caratteristica essenziale, ovvero la visualizzazione e memorizzazione in modalità “full disclosure” con capacità di quest’ultima funzione per almeno 6 giorni, in tal modo ponendosi così in contrasto con la norma di capitolato che richiedeva per essa la “ possibilità di visualizzazione contemporanea e continua dei parametri e delle forme d’onda relativi a tutti i monitor collegati ”, e, ulteriormente, non garantendo la qualità e a completezza dei dati clinici offerti al personale medico della rianimazione, con rischio di compromissione dell’affidabilità della diagnosi.
Prosegue l’appellante sostenendo che la carenza (a fronte delle solo 8 garantite) delle 12 rilevazioni diagnostiche EC in FD: si riverbera in una carente rilevazione degli allarmi delle forme d’onda EC, sottratte alla memorizzazione, e dei “trend” in formato tabellare e grafico; fa venire meno anche la richiesta, dal capitolato, “ capacità di memorizzazione dei dati, tracciati e allarmi (trend fotografici e tabellari) per tutti i posti letti collegati, per una durata non inferiore a 72 ore ”.
E infine esclude l’appellante di avere operato la commistione tra “visualizzazione” e “capacità di memorizzazione” stigmatizzata dal primo giudice, poiché le due funzioni dell’apparecchiatura in parola, specie in riferimento alla modalità “full disclosure” non sono funzionalmente separate né tra loro autonome.
A sostegno di tali censure, come riferito in fatto, allega una relazione tecnica, e chiede, ove necessario, una verificazione in contraddittorio.
2.1. Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.
2.2. Invero, ancora più marcatamente che per il primo motivo, le doglianze del secondo motivo si pongono al limite dell’ammissibilità delineata dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., laddove prescrive che l’appello contenga l’esposizione di “ specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ”: esse infatti costituiscono la pressochè pedissequa riproposizione della tesi spesa in primo grado, che il Tar ha respinto con una articolata motivazione di cui l’appello non tiene di fatto alcun conto.
Invero, l’appellante ha sostenuto l’erroneità delle conclusioni del Tar senza “smontare” le relative motivazioni, nonché ha confutato una delle argomentazioni del primo giudice (la rilevata commistione, nel percorso argomentativo di Formedical, tra “visualizzazione” e “capacità di memorizzazione”), in modo estremamente inefficace, ovvero sostanzialmente mediante una mera asserzione (l’impossibilità di incorrere in un siffatto errore).
2.3. Né il motivo in esame può ritenersi integrato da quanto esposto nella relazione tecnica versata in atti solo in questa sede, stante il noto divieto di nova in appello (art. 104, comma 2, Cod. proc. amm.) opposto dall’appellata con una eccezione che si rivela fondata, e che va, pertanto, accolta.
In particolare, l’eccezione non può essere superata dalle difese svolte dall’appellante, che rappresenta che la sentenza gravata è stata emessa (in forma semplificata) all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, sicché sarebbero mancati sia un’adeguata istruttoria sulle questioni tecniche ivi introdotte, sia i termini difensivi previsti dal Codice del processo amministrativo per la produzione documentale in vista dell’udienza di merito.
Invero, quanto al primo rilievo, emerge che il Tar, con la puntuale motivazione già richiamata, e nonostante la forma semplificata della decisione, ha più che adeguatamente, prima, illustrato, e poi esaminato, le questioni proposte con i mezzi aggiunti, che sono state tutte negativamente risolte, individuando innanzitutto, in termini di diritto, le effettive prescrizioni della lex specialis , e successivamente, comparando queste con le caratteristiche tecniche della fornitura offerta da Ultramed, come risultanti dalla documentazione versata in gara, operazione che, all’evidenza, non richiedeva gli approfondimenti tecnici nei sensi voluti dall’appellante, che preludono a una (inammissibile) nuova valutazione del merito dell’offerta tecnica della controparte rispetto a quella effettuata dalla stazione appaltante. La quale, peraltro, ha demandato la verifica di conformità al capitolato tecnico delle offerte tecniche presentate nella gara de qua a una commissione tecnica specificamente incaricata, che ha operato mediante la previa stesura di una “scheda di valutazione” relativa a ogni singola voce del capitolato, e, per quanto qui di interesse, ha reso il giudizio di “conformità” dell’offerta tecnica di Ultramed per ognuna di esse (verbale di tale commissione tecnica n. 1, in atti).
Quanto al secondo rilievo, basti osservare che, come dà atto il preambolo della sentenza, nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare di cui sopra (svoltasi il 20 novembre 2024), il Tar ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.; tanto emerge anche dal relativo verbale di udienza, da cui non risulta che l’odierna appellante, pur avendo acquisito tutti i documenti relativi alle offerte in gara, compresi quelli afferenti alle offerte tecniche, il 1° ottobre 2024 (circostanza evidenziata nel “fatto” della sentenza gravata), abbia manifestato la necessità o l’intendimento di produrre documentazione tecnica a difesa.
2.4. Per le stesse ragioni di cui appena sopra, e, in particolare, considerando le piane modalità con cui, come detto, le questioni di che trattasi sono state affrontate e risolte dal Tar, e il reale obiettivo cui essa tende, non si ravvisano ragioni per accogliere la richiesta dell’appellante di disporre, sul tema in parola, una verificazione tecnica.
2.5. Non resta, pertanto al Collegio che dare conto, per completezza, delle motivazioni con cui il Tar ha respinto la censura di non conformità della “centrale di monitoraggio” offerta da Ultramed, rilevando al riguardo che:
A) “ il capitolato tecnico (pag. 5 e ss.) distingue le caratteristiche tecniche richieste in relazione ai ‘monitor’ rispetto a quelle richieste in relazione alla ‘centrale di monitoraggio’. In particolare, il capitolato tecnico (pag. 6) riferisce la caratteristica tecnica consistente nel permettere di determinare l’‘analisi interpretativa del tracciato EC per tutte le 12 derivazioni con un sistema di rilevazione a 10 poli, conforme allo standard IEC 601-2-51 e specifico per sesso del paziente’ ad ogni ‘monitor’ mentre la caratteristica tecnica della ‘possibilità di visualizzazione contemporanea e continua dei parametri e delle forme d'onda relativi a tutti i monitor collegati’ è predicata con riferimento alla ‘centrale di monitoraggio per rianimazione’ (e, comunque, il concetto di ‘visualizzazione e memorizzazione’ evocato dalla parte ricorrente non appare sovrapponibile a quello di ‘analisi interpretativa’). Ciò premesso, la censura in esame si rivela infondata in quanto la lex specialis non impone - in ordine alla centrale di monitoraggio - la possibilità di visualizzazione contemporanea e continua di ‘tutte’ le 12 forme d’onda dei monitor collegati. Come si ricava dalla relazione tecnica dettagliata (pag. 74) relativa all’offerta della Ultramed S.r.l., la centrale di monitoraggio in questione si compone di due schermi: il primo è dedicato alla vista multi-paziente ed è suddiviso, per la visualizzazione e la gestione, fino a 16 posti letto in contemporanea, all’interno dei quali è possibile visualizzare fino a 4 forme d’onda a scelta per ogni paziente; nello schermo secondario, invece, è possibile avere una visione approfondita delle informazioni cliniche del singolo paziente selezionato (la possibilità di visualizzare queste informazioni su un display dedicato consente all’operatore di non perdere mai la visualizzazione di tutti i pazienti monitorizzati durante la gestione del singolo posto letto: cfr. cit. pag. 74). Ne consegue che la circostanza che la visualizzazione FD avviene ‘fino a 5 forme d’onda per linea e a 8 forme d’onda EC’ non rende il prodotto in esame privo delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato, che, si ribadisce, non richiede la possibilità di visualizzare in modo contemporaneo e continuo di ‘tutte’ le 12 forme d’onda in relazione ai monitor collegati. L’infondatezza della censura si apprezza proprio alla luce dell’interpretazione letterale del capitolato tecnico, posto che, secondo consolidata giurisprudenza, ‘nell’esegesi dei precetti che compongono la disciplina di gara va privilegiato, anzitutto, il criterio dell’interpretazione letterale, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori e procedere con estensione analogica” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2021, n. 5744) ”;
B) “ In relazione alla dedotta impossibilità di visualizzazione delle 12 derivazioni EC (in relazione alla richiesta caratteristica ‘possibilità di richiamo completo dei parametri del singolo posto letto in visualizzazione principale senza disattivare la visualizzazione secondaria degli altri posti letto collegati’, a pag. 74 della relazione tecnica dettagliata (sempre circa l’offerta tecnica di Ultramed S.r.l.) si specifica che dallo schermo secondario è possibile ‘avere una visione approfondita delle informazioni cliniche del singolo paziente selezionato, consultando e impostando l’anagrafica, il monitor a posto letto, dati trend, full disclosure, lo storico degli eventi, i limiti ed i livelli di allarme’” ;
C) “ Infine, quanto alla dedotta impossibilità di visualizzazione delle 12 derivazioni EC (in relazione alla richiesta caratteristica ‘capacità di memorizzazione dei dati, tracciati e allarmi (trends grafici e tabellari) per tutti i posti letto collegati, per una durata non inferiore a 72 ore’) la censura si rivela infondata in quanto la parte ricorrente opera una commistione fra la ‘visualizzazione’ e la distinta ‘capacità di memorizzazione’. Inoltre, ‘la centrale di monitoraggio offerta … garantisce la capacità di memorizzazione di dati, tracciati e allarmi per 144 ore per tutti i posti letto, nonché di trend grafici e tabellari per tutti i posti letto collegati per una durata pari a 72 ore’ (pag. 75 della relazione tecnica dettagliata ”.
3. In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN de FR, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
AN TI, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | AN de FR |
IL SEGRETARIO