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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2024, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1481/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr.ssa Marianna Serrao
Dr.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1481/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE FRANCO ROSSELLA, presso il cui studio in viale Vittotio Veneto,
41 53100 Siena è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 dall'Avv. PELLEGRINI SILVIA e dall'Avv. GONNELLI IRENE MARGHERITA
Via Giuseppe Garibaldi 29 58100 Siena;
, presso il cui studio in VIA G.
GARIBALDI 29 53100 Siena è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.M.: visto il 19 settembre 2024
Parti: udienza odierna N. R.G. 2 / 4
“Parte ricorrente, prendendo spunto dall'offerta transattiva ultima contenuta nella memoria avversaria, si dichiara disposta a conciliare il procedimento tramite il versamento una tantum di una somma pari ad € 10.000 con totale tacitazione di qualsiasi rapporto di dare/avere tra le parti e dietro compensazione integrale delle spese legali.
Parte convenuta accetta tale proposta.
A questo punto i difensori insistono per la declaratoria di cessazione degli effettivi civili del loro matrimonio, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere all'annotazione della pronuncianda sentenza e con corrispondente statuizione economica nel senso suddetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sono nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti), spiegando che la sentenza di separazione consensuale risale al 2012 con assegno di mantenimento in favore della convenuta di originari € 700, che, a seguito della divisione dei beni , passava nell'anno successivo ad € 300. Oggi spiega di essere un ex impiegato in pensione (dipendente asl, con poco più di € 2.000 di pensione mensile) e che la moglie, pensionata anch'ella, non ha più diritto all'assegno nè, a maggior ragione, dell'assegno divorzile alla luce pure della attività di pittrice.
La convenuta non si oppone alla cessazione degli effetti del matrimonio, ma ha contestato le altre pretese;
spiega che l'unione si è protratta per 41 anni e che l'esponente , per quanto interessa in questa sede, percepisce un trattamento pensionistico mensile di circa € 1.200 (precisa che è dovuta andare anticipatamente in pensione nel 1993 a causa di una grave malattia); nonchè mensili € 470 dai canoni di locazione del proprio appartamento posto in Siena;
ha obiettato, infine, che l'attività pittorica è svolta a titolo di passatempo senza ricavarne particolari utilità economiche. Si è dilungata nello spiegare il contributo portato alla vita coniugale e contestato la quantificazione dell'altrui reddito. In definitiva, ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile pari ad attuali € 300. N. R.G. 3 / 4
Comparsi all'odierna prima udienza davanti al Giudice designato hanno conciliato la lite nel senso sopra indicato.
Rebus sic stantibus, il Tribunale rileva che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Dalle allegazioni processuali svolte, anteriormente come successivamente alla comparizione odierna, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art 151 c.p.c., come palesato dalla condotta processuale, ma non pure colla riconciliazione personale (né
risulta contestato che i coniugi abbiano cessato la convivenza).
Del resto, difettano rilievi ostativi da parte del Pubblico Ministero
all'accoglimento della domanda.
Sul regime economico nulla quaestio, trattandosi di diritti disponibili.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di causa meritano di essere compensate in ragione dell'esito della lite e della conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
fa proprie le condizioni economiche suddette e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescara il 28/6/1971, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune
nell'anno 1971, Atto n. 321, parte II, serie A;
N. R.G. 4 / 4
compensa le spese processuali;
visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69
lettera D DPR 396/2000,
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000,
visto l'art. 10 legge 898/1970,
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, il 26 novembre 2024.
Il Presidente estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr.ssa Marianna Serrao
Dr.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1481/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DE FRANCO ROSSELLA, presso il cui studio in viale Vittotio Veneto,
41 53100 Siena è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2 dall'Avv. PELLEGRINI SILVIA e dall'Avv. GONNELLI IRENE MARGHERITA
Via Giuseppe Garibaldi 29 58100 Siena;
, presso il cui studio in VIA G.
GARIBALDI 29 53100 Siena è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.M.: visto il 19 settembre 2024
Parti: udienza odierna N. R.G. 2 / 4
“Parte ricorrente, prendendo spunto dall'offerta transattiva ultima contenuta nella memoria avversaria, si dichiara disposta a conciliare il procedimento tramite il versamento una tantum di una somma pari ad € 10.000 con totale tacitazione di qualsiasi rapporto di dare/avere tra le parti e dietro compensazione integrale delle spese legali.
Parte convenuta accetta tale proposta.
A questo punto i difensori insistono per la declaratoria di cessazione degli effettivi civili del loro matrimonio, con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere all'annotazione della pronuncianda sentenza e con corrispondente statuizione economica nel senso suddetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente agisce per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sono nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti), spiegando che la sentenza di separazione consensuale risale al 2012 con assegno di mantenimento in favore della convenuta di originari € 700, che, a seguito della divisione dei beni , passava nell'anno successivo ad € 300. Oggi spiega di essere un ex impiegato in pensione (dipendente asl, con poco più di € 2.000 di pensione mensile) e che la moglie, pensionata anch'ella, non ha più diritto all'assegno nè, a maggior ragione, dell'assegno divorzile alla luce pure della attività di pittrice.
La convenuta non si oppone alla cessazione degli effetti del matrimonio, ma ha contestato le altre pretese;
spiega che l'unione si è protratta per 41 anni e che l'esponente , per quanto interessa in questa sede, percepisce un trattamento pensionistico mensile di circa € 1.200 (precisa che è dovuta andare anticipatamente in pensione nel 1993 a causa di una grave malattia); nonchè mensili € 470 dai canoni di locazione del proprio appartamento posto in Siena;
ha obiettato, infine, che l'attività pittorica è svolta a titolo di passatempo senza ricavarne particolari utilità economiche. Si è dilungata nello spiegare il contributo portato alla vita coniugale e contestato la quantificazione dell'altrui reddito. In definitiva, ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile pari ad attuali € 300. N. R.G. 3 / 4
Comparsi all'odierna prima udienza davanti al Giudice designato hanno conciliato la lite nel senso sopra indicato.
Rebus sic stantibus, il Tribunale rileva che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Dalle allegazioni processuali svolte, anteriormente come successivamente alla comparizione odierna, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art 151 c.p.c., come palesato dalla condotta processuale, ma non pure colla riconciliazione personale (né
risulta contestato che i coniugi abbiano cessato la convivenza).
Del resto, difettano rilievi ostativi da parte del Pubblico Ministero
all'accoglimento della domanda.
Sul regime economico nulla quaestio, trattandosi di diritti disponibili.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese di causa meritano di essere compensate in ragione dell'esito della lite e della conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
fa proprie le condizioni economiche suddette e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pescara il 28/6/1971, trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune
nell'anno 1971, Atto n. 321, parte II, serie A;
N. R.G. 4 / 4
compensa le spese processuali;
visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69
lettera D DPR 396/2000,
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000,
visto l'art. 10 legge 898/1970,
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, il 26 novembre 2024.
Il Presidente estensore