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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 729/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Leoni, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Fermignano, via Cittadella n. 10;
APPELLANTE contro
(già (P.I. Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina P.IVA_1
Alemanno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via
Ca' Grande n. 2/12;
APPELLATA
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 946/2020, pubblicata il
31.12.2020, emessa dal Tribunale di Pesaro a definizione del giudizio iscritto al n. 1501/2017 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona accogliere il presente appello e per l'effetto, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) in via istruttoria, preliminarmente al merito, ammettere la CTU medico-legale, tempestivamente e ritualmente richiesta in primo grado, sulla persona dell'attrice per l'accertamento dei danni alla persona, non patrimoniali e da perdita di capacità lavorativa, dalla medesima riportati in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché
l'entità e la congruità delle spese mediche già sostenute, indicando altresì quelle che dovrà sostenere in futuro, con riserva di formulare specifici quesiti al nominando c.t.u. in sede di conferimento dell'incarico;
b) nel merito, confermata la applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051, accertare e dichiarare che
[...]
, già è l'unica ed esclusiva responsabile Controparte_1 CP_2 del sinistro patito dalla signora e, conseguentemente Parte_1 condannare la stessa convenuta/appellata al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, nella somma di €. 146.158,21 o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espltanda
CTU;
c) in via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui la signora Pt_1
venisse ritenuta corresponsabile del sinistro de quo, statuire
[...] tale concorso di colpa nella misura minima riducendo in rapporto
l'entità del risarcimento dei danni. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa e consequenziali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
pagina 2 di 10 Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) Respingere, siccome inammissibile ed infondato per tutti i motivi di cui in atti, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n.946/2020 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione I, GI
Dott.ssa Flavia Mazzini, pubblicata in data 31.12.2020, la stessa integralmente confermando e conseguentemente respingere la richiesta di ammissione di CTU medico legale;
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pesaro la società - oggi CP_2
- al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni, quantificati in €.147.854,41 (oltre alla personalizzazione), asseritamente subiti a seguito del sinistro occorsole in data
31.10.2014 all'interno del supermercato di proprietà della convenuta, evocata in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero - in subordine - dell'art. 2043 c.c.
In particolare, l'attrice allegava che, mentre si trovava nel reparto ortofrutticolo all'interno del predetto supermercato, cadeva “a causa della presenza non segnalata di fogliame e acqua che avevano reso il pavimento scivoloso” e riportava lesioni personali, consistite nella
“frattura femore sx”, che comportavano la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
Si costituiva la società convenuta, contestando la domanda ex adverso proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta ed incauta dell'attrice, sufficiente - da sola - ad integrare il caso fortuito.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di
Pesaro rigettava la domanda attorea e condannava Parte_1 alla refusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
pagina 3 di 10 Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che l'attrice avesse
“omesso di prestare l'ordinaria cautela, tenuto conto che le circostanze del caso concreto lasciavano ritenere che la presenza a terra di fogliame e di acqua fossero prevedibili”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 censurando la pronuncia gravata, per non avere il Tribunale valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, che - invero - deporrebbero univocamente per il riconoscimento della responsabilità del custode, in applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'appellata (già , Controparte_1 CP_2 ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma della sentenza impugnata.
In data 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse nei riguardi della pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al
Giudice di prime cure (Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione anzidetta va rigettata, e pagina 4 di 10 l'appello risulta pienamente scrutinabile nel merito.
Con due motivi di gravame - da trattarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - l'appellante censura la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primae curae: secondo l'attrice, le dichiarazioni del teste Tes_1 sarebbero idonee a sconfessare la ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale.
L'appellante, in particolare, deduce che nel caso di specie parte convenuta non avrebbe adottato alcun tipo di intervento preventivo, atto a scongiurare i danni - che eziologicamente possono scaturire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, dalla res custodita - come, ad esempio, predisporre delle opportune segnalazioni in merito alla presenza delle foglie di verdura sul pavimento, per impedire che i clienti del supermercato incorrano in sinistri analoghi a quello occorso alla Pt_1
La difesa dell'appellante, inoltre, lamenta che il giudicante non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione in giudizio della C.T.U. medico-legale richiesta dall'attrice.
L'appello merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Come autorevolmente affermato dalla S.C., ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass., S.U., Ordinanza n. 20943/2022).
Osserva il Collegio che, da un lato, le risultanze istruttorie depongono per una ricostruzione del sinistro in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato ed allegato dalla vittima: risulta, infatti, provato pagina 5 di 10 dall'attrice - odierna appellante il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso subito, dal momento che dalla C.T.U. medico- legale esperita nel presente grado e - ancor prima - dalla deposizione del teste , risulta confermato il rapporto di causalità Testimone_2 intercorrente tra le lesioni personali riportate dalla a seguito Pt_1 della caduta e la cosa in custodia: ed invero, il teste - che al momento del fatto si trovava proprio dietro la sig.ra - ha confermato di Pt_1 avere visto la stessa scivolare e cadere ed ha precisato che “nel punto in cui avvenne la caduta (…) il pavimento era bagnato, con presenza di fogliame”; il medesimo teste ha altresì aggiunto di aver “notato che
c'erano delle foglie di cavolo/verza e delle chiazze di acqua” e di avere
“visto la signora mettere il piede su una di queste foglie e scivolare rovinosamente a terra”.
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Sez. III, Ordinanza
n. 30775/2017).
Nel caso di specie, come sopra affermato, si può, pertanto, ritenere provato - da parte della danneggiata - il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
al contrario, il custode non ha fornito prova del caso fortuito (su di lui incombente).
pagina 6 di 10 Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, ritiene il
Collegio che la verificazione del sinistro sia sicuramente imputabile anche (ed anzi, in misura preponderante) all'incauto comportamento della danneggiata.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell'odierna appellante è certamente connotata da disattenzione e imprudenza, essendo notorio che sul pavimento in prossimità dei reparti di frutta e verdura degli esercizi commerciali (e, in particolare, dei supermercati, frequentati da un notevole numero di persone), si possono rinvenire residui di foglie
(o addirittura frutti) normalmente esposti nel reparto, nel quale notoriamente i clienti, che si apprestano a fare acquisti, imbustando i prodotti desiderati (spesso previa eliminazione delle parti non gradite), sbadatamente possono far cadere a terra parti di verdure/ortaggi/frutti, che possono rendere scivoloso il pavimento.
D'altronde, nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro risultava perfettamente illuminato;
inoltre, il locale era ben noto alla danneggiata che si era recata altre volte nell'esercizio commerciale de quo; tali circostanze inducono a ritenere l'incauta condotta della idonea ad apportare un contributo decisivo alla realizzazione Pt_1 del fatto dannoso.
Dalla disamina del contesto fattuale dell'occorso, pertanto, il Collegio ritiene che la condotta dell'appellante non vada esente da censure, alla stregua del generale obbligo di prudenza e di diligenza che impone ad ogni soggetto di prestare la dovuta attenzione (cfr. Cass. civ.,
n.5622/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un (preponderante) concorso di colpa di nella causazione del sinistro, in misura pari al 80%. Parte_1
In relazione al quantum debeatur, secondo l'insegnamento della
Cassazione devono applicarsi le c.d. Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione del danno.
pagina 7 di 10 Pertanto, avuto riguardo alla percentuale della invalidità permanente accertata dal Dott. nella C.T.U. disposta nel presente grado Per_1
(25%); ai giorni di durata dell'invalidità temporanea (totali 153, di cui
13 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 50 giorni al 50%, 60 giorni al
25%) e all'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (59 anni), la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento, in base alle citate tabelle, è pari a €.110.343,00, da ridursi dell'80% per il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227
c.c.
Di conseguenza, la società appellata è tenuta a corrispondere a
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivante dal sinistro de quo - la somma di €.22.068,60, somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 31.10.2014, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
nonché l'ulteriore somma di €.1.126,51 per spese mediche (pari al 20% delle spese sostenute, ammontanti a complessivi €.5.632,53), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado e tenuto conto del complessivo esito della controversia, consegue la nuova regolamentazione delle spese di giudizio (da liquidarsi ai valori minimi, considerata la bassa complessità della materia), che vengono compensate in ragione di 2/3 - anche in considerazione del ritenuto concorso di colpa della nella causazione del sinistro - con Pt_1 condanna della alla refusione della Controparte_1 quota residua (pari a 1/3), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della in ragione di due terzi (2/3) e a carico Controparte_1 della nella residua misura di un terzo (1/3). Pt_1
P.Q.M.
pagina 8 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2020 del Tribunale di Parte_1
Pesaro, emessa in data 31.12.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
(già , a versare in favore di Controparte_1 CP_2
Parte_1
- l'importo di €.22.068,60, a titolo di danno non patrimoniale (somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 31.10.2014) con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
- la somma di €.1.126,51, a titolo di danno patrimoniale, a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
- dichiara compensate - nella misura dei due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna l'appellata Controparte_1
a rifondere a il restante terzo (1/3) delle spese
[...] Parte_1 di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in
€.7.052,00 per compensi professionali ed €.759,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.7.160,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1 in ragione di 2/3 e a carico della nella residua misura di un Pt_1 terzo (1/3).
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra rubricata promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Leoni, elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Fermignano, via Cittadella n. 10;
APPELLANTE contro
(già (P.I. Controparte_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina P.IVA_1
Alemanno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via
Ca' Grande n. 2/12;
APPELLATA
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 946/2020, pubblicata il
31.12.2020, emessa dal Tribunale di Pesaro a definizione del giudizio iscritto al n. 1501/2017 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona accogliere il presente appello e per l'effetto, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
1) in via istruttoria, preliminarmente al merito, ammettere la CTU medico-legale, tempestivamente e ritualmente richiesta in primo grado, sulla persona dell'attrice per l'accertamento dei danni alla persona, non patrimoniali e da perdita di capacità lavorativa, dalla medesima riportati in conseguenza del sinistro per cui è causa, nonché
l'entità e la congruità delle spese mediche già sostenute, indicando altresì quelle che dovrà sostenere in futuro, con riserva di formulare specifici quesiti al nominando c.t.u. in sede di conferimento dell'incarico;
b) nel merito, confermata la applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051, accertare e dichiarare che
[...]
, già è l'unica ed esclusiva responsabile Controparte_1 CP_2 del sinistro patito dalla signora e, conseguentemente Parte_1 condannare la stessa convenuta/appellata al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, nella somma di €. 146.158,21 o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia all'esito dell'espltanda
CTU;
c) in via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui la signora Pt_1
venisse ritenuta corresponsabile del sinistro de quo, statuire
[...] tale concorso di colpa nella misura minima riducendo in rapporto
l'entità del risarcimento dei danni. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa e consequenziali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
pagina 2 di 10 Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
1) Respingere, siccome inammissibile ed infondato per tutti i motivi di cui in atti, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n.946/2020 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione I, GI
Dott.ssa Flavia Mazzini, pubblicata in data 31.12.2020, la stessa integralmente confermando e conseguentemente respingere la richiesta di ammissione di CTU medico legale;
2) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pesaro la società - oggi CP_2
- al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni, quantificati in €.147.854,41 (oltre alla personalizzazione), asseritamente subiti a seguito del sinistro occorsole in data
31.10.2014 all'interno del supermercato di proprietà della convenuta, evocata in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero - in subordine - dell'art. 2043 c.c.
In particolare, l'attrice allegava che, mentre si trovava nel reparto ortofrutticolo all'interno del predetto supermercato, cadeva “a causa della presenza non segnalata di fogliame e acqua che avevano reso il pavimento scivoloso” e riportava lesioni personali, consistite nella
“frattura femore sx”, che comportavano la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
Si costituiva la società convenuta, contestando la domanda ex adverso proposta, dovendosi - a suo avviso - attribuire l'evento dannoso, in via esclusiva, alla condotta disattenta ed incauta dell'attrice, sufficiente - da sola - ad integrare il caso fortuito.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di
Pesaro rigettava la domanda attorea e condannava Parte_1 alla refusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
pagina 3 di 10 Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che l'attrice avesse
“omesso di prestare l'ordinaria cautela, tenuto conto che le circostanze del caso concreto lasciavano ritenere che la presenza a terra di fogliame e di acqua fossero prevedibili”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 censurando la pronuncia gravata, per non avere il Tribunale valutato adeguatamente le risultanze istruttorie, che - invero - deporrebbero univocamente per il riconoscimento della responsabilità del custode, in applicazione dell'art. 2051 c.c.
L'appellata (già , Controparte_1 CP_2 ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto - in quanto infondato in fatto e diritto - e la conferma della sentenza impugnata.
In data 3.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse nei riguardi della pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al
Giudice di prime cure (Cass., n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione anzidetta va rigettata, e pagina 4 di 10 l'appello risulta pienamente scrutinabile nel merito.
Con due motivi di gravame - da trattarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - l'appellante censura la sentenza di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primae curae: secondo l'attrice, le dichiarazioni del teste Tes_1 sarebbero idonee a sconfessare la ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale.
L'appellante, in particolare, deduce che nel caso di specie parte convenuta non avrebbe adottato alcun tipo di intervento preventivo, atto a scongiurare i danni - che eziologicamente possono scaturire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, dalla res custodita - come, ad esempio, predisporre delle opportune segnalazioni in merito alla presenza delle foglie di verdura sul pavimento, per impedire che i clienti del supermercato incorrano in sinistri analoghi a quello occorso alla Pt_1
La difesa dell'appellante, inoltre, lamenta che il giudicante non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione in giudizio della C.T.U. medico-legale richiesta dall'attrice.
L'appello merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Come autorevolmente affermato dalla S.C., ciò che rileva ai fini della possibile configurabilità della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è “la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (così, Cass., S.U., Ordinanza n. 20943/2022).
Osserva il Collegio che, da un lato, le risultanze istruttorie depongono per una ricostruzione del sinistro in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato ed allegato dalla vittima: risulta, infatti, provato pagina 5 di 10 dall'attrice - odierna appellante il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso subito, dal momento che dalla C.T.U. medico- legale esperita nel presente grado e - ancor prima - dalla deposizione del teste , risulta confermato il rapporto di causalità Testimone_2 intercorrente tra le lesioni personali riportate dalla a seguito Pt_1 della caduta e la cosa in custodia: ed invero, il teste - che al momento del fatto si trovava proprio dietro la sig.ra - ha confermato di Pt_1 avere visto la stessa scivolare e cadere ed ha precisato che “nel punto in cui avvenne la caduta (…) il pavimento era bagnato, con presenza di fogliame”; il medesimo teste ha altresì aggiunto di aver “notato che
c'erano delle foglie di cavolo/verza e delle chiazze di acqua” e di avere
“visto la signora mettere il piede su una di queste foglie e scivolare rovinosamente a terra”.
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Sez. III, Ordinanza
n. 30775/2017).
Nel caso di specie, come sopra affermato, si può, pertanto, ritenere provato - da parte della danneggiata - il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
al contrario, il custode non ha fornito prova del caso fortuito (su di lui incombente).
pagina 6 di 10 Tuttavia, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, ritiene il
Collegio che la verificazione del sinistro sia sicuramente imputabile anche (ed anzi, in misura preponderante) all'incauto comportamento della danneggiata.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell'odierna appellante è certamente connotata da disattenzione e imprudenza, essendo notorio che sul pavimento in prossimità dei reparti di frutta e verdura degli esercizi commerciali (e, in particolare, dei supermercati, frequentati da un notevole numero di persone), si possono rinvenire residui di foglie
(o addirittura frutti) normalmente esposti nel reparto, nel quale notoriamente i clienti, che si apprestano a fare acquisti, imbustando i prodotti desiderati (spesso previa eliminazione delle parti non gradite), sbadatamente possono far cadere a terra parti di verdure/ortaggi/frutti, che possono rendere scivoloso il pavimento.
D'altronde, nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro risultava perfettamente illuminato;
inoltre, il locale era ben noto alla danneggiata che si era recata altre volte nell'esercizio commerciale de quo; tali circostanze inducono a ritenere l'incauta condotta della idonea ad apportare un contributo decisivo alla realizzazione Pt_1 del fatto dannoso.
Dalla disamina del contesto fattuale dell'occorso, pertanto, il Collegio ritiene che la condotta dell'appellante non vada esente da censure, alla stregua del generale obbligo di prudenza e di diligenza che impone ad ogni soggetto di prestare la dovuta attenzione (cfr. Cass. civ.,
n.5622/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un (preponderante) concorso di colpa di nella causazione del sinistro, in misura pari al 80%. Parte_1
In relazione al quantum debeatur, secondo l'insegnamento della
Cassazione devono applicarsi le c.d. Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione del danno.
pagina 7 di 10 Pertanto, avuto riguardo alla percentuale della invalidità permanente accertata dal Dott. nella C.T.U. disposta nel presente grado Per_1
(25%); ai giorni di durata dell'invalidità temporanea (totali 153, di cui
13 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 50 giorni al 50%, 60 giorni al
25%) e all'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (59 anni), la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento, in base alle citate tabelle, è pari a €.110.343,00, da ridursi dell'80% per il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227
c.c.
Di conseguenza, la società appellata è tenuta a corrispondere a
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 derivante dal sinistro de quo - la somma di €.22.068,60, somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 31.10.2014, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
nonché l'ulteriore somma di €.1.126,51 per spese mediche (pari al 20% delle spese sostenute, ammontanti a complessivi €.5.632,53), oltre interessi legali a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo.
Alla parziale riforma della sentenza di primo grado e tenuto conto del complessivo esito della controversia, consegue la nuova regolamentazione delle spese di giudizio (da liquidarsi ai valori minimi, considerata la bassa complessità della materia), che vengono compensate in ragione di 2/3 - anche in considerazione del ritenuto concorso di colpa della nella causazione del sinistro - con Pt_1 condanna della alla refusione della Controparte_1 quota residua (pari a 1/3), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico della in ragione di due terzi (2/3) e a carico Controparte_1 della nella residua misura di un terzo (1/3). Pt_1
P.Q.M.
pagina 8 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2020 del Tribunale di Parte_1
Pesaro, emessa in data 31.12.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
(già , a versare in favore di Controparte_1 CP_2
Parte_1
- l'importo di €.22.068,60, a titolo di danno non patrimoniale (somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal 31.10.2014) con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo;
- la somma di €.1.126,51, a titolo di danno patrimoniale, a far data dai singoli esborsi sino all'effettivo saldo;
- dichiara compensate - nella misura dei due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna l'appellata Controparte_1
a rifondere a il restante terzo (1/3) delle spese
[...] Parte_1 di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in
€.7.052,00 per compensi professionali ed €.759,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.7.160,00 per compensi professionali ed €.1.138,50 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. a carico della Controparte_1 in ragione di 2/3 e a carico della nella residua misura di un Pt_1 terzo (1/3).
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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