TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/04/2026, n. 2717
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Sentenza breve 28 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di legittimazione ad agire e interesse a ricorrere degli studenti

    Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e interesse a ricorrere in capo agli studenti. Ha precisato che la legittimazione ad agire si fonda sulla titolarità di un interesse legittimo, che è una relazione giuridica tra un soggetto e la pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego della parità scolastica si inserisce in un rapporto amministrativo bilaterale tra l'Amministrazione e il gestore dell'istituto scolastico, unico soggetto legittimato a presentare l'istanza e a impugnare il diniego. Gli studenti, invece, sono titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto e la loro posizione è meramente riflessa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione all'azione.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, ha pronunciato sentenza in merito al ricorso proposto da numerosi studenti, iscritti presso l'Istituto Grazia Deledda, avverso il Decreto dell'USR per la Campania n. 57538 del 29/07/2025, con cui è stato rigettato il riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché avverso altri atti presupposti e consequenziali, inclusi i decreti direttoriali del 30/06/2025 e la nota di conferma del 1° dicembre 2025. I ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Carlo Rienzi e Vincenzo Casazza, hanno dedotto, tra l'altro, la sussistenza di un legittimo affidamento alla prosecuzione dell'anno scolastico in regime di parità, formatosi a seguito di provvedimenti cautelari monocratici e atti amministrativi di ottemperanza, lamentando un pregiudizio irreparabile derivante dal mancato accoglimento del ricorso. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'USR Campania, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. La controversia si inserisce in un più ampio contenzioso pendente presso il TAR Lazio, promosso dallo stesso Istituto Grazia Deledda avverso il medesimo diniego di parità scolastica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., profili di inammissibilità del ricorso, ha dichiarato quest'ultimo inammissibile per difetto di legittimazione ad agire degli studenti. Il Collegio ha argomentato che la legittimazione e l'interesse al ricorso costituiscono condizioni dell'azione necessarie per la pronuncia nel merito, richiedendo una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto di censura. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego della parità scolastica si inserisce in un rapporto amministrativo bilaterale tra l'Amministrazione e il gestore dell'istituto, unico soggetto legittimato a presentare l'istanza, a dichiarare il possesso dei requisiti e a dimostrarne la sussistenza. Gli studenti, invece, sono titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico, e la loro posizione di vantaggio rispetto all'esercizio del potere amministrativo è meramente riflessa, non configurando un interesse legittimo autonomo. Pertanto, la pretesa azionata dagli studenti si risolve in una posizione di vantaggio indiretto, precludendo l'esame del merito per carenza della condizione processuale. Le spese processuali sono state compensate per la metà, con condanna dei ricorrenti al pagamento della restante parte in favore delle parti resistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/04/2026, n. 2717
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2717
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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