Articolo 1 della Legge 10 maggio 1970, n. 274
Versione
4 giugno 1970
Art. 1. Articolo unico

Nell' articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 , le parole "medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria".
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 4 giugno 1970