Art. 1. Articolo unico
Nell' articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 , le parole "medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria".
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nell' articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 , le parole "medicina, chimica e farmacia e agraria", sono sostituite con le parole "medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria".
Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.