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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/09/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Pellegrini Stefania e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Prati n.2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.05.2020 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 04.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare alla signora l'uso esclusivo di una porzione Parte_1
dell'immobile di proprietà del signor , sito in Riva del Garda Parte_2
alla Via Isonzo 14, posta al piano seminterrato e dotata di autonomo ingresso dal cortile e così composta da: soggiorno cucina, camera e bagno, oltre all'utilizzo delle pertinenze comuni;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori nato ad [...] Persona_1
(TN) il 28.07.2009 e nato ad [...] l'[...], Persona_2
con collocazione anagrafica dei minori presso il padre. I genitori eserciteranno paritariamente la potestà sul figlio, impegnandosi sin d'ora a previamente discutere e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, quali ad esempio l'istruzione scolastica, l'educazione, la salute, sempre tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
4) Quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso, i coniugi convengono di adottare il seguente criterio di turnazione:
a) e trascorreranno con la madre i giorni di lunedì e Per_1 Per_2
martedì di ciascuna settimana e con il padre i giorni di mercoledì e giovedì di ciascuna settimana;
b) le giornate di venerdì, sabato e domenica verranno trascorse alternativamente una volta con la madre ed una volta con il padre;
pag. 2 di 5 c) i genitori potranno invertire la ripartizione dei giorni, nonchè concordare tra loro criteri diversi di turnazione in ragione delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze dei minori;
d) durante le vacanze scolastiche, e trascorreranno con Per_1 Per_2
ciascun genitore un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi, previo avviso all'altro;
e) durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarranno ferme le modalità di turnazione stabilite ai punti a) e b), ma i genitori si impegnano a trascorrere con i figli minori, alternativamente, la Vigilia ed il giorno di Natale, nonché
i giorni di Capodanno e di Pasqua di ciascun anno.
5) Ciascun genitore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario dei minori nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e sosterrà il 50
% delle spese straordinarie relative ai figli, con onere di rimborso al genitore che avrà anticipato la spesa per intero e previa esibizione da parte di quest'ultimo del relativo documento giustificativo, secondo quanto qui di seguito regolamentato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure pag. 3 di 5 termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) buoni pasto – mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pag. 4 di 5 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto di abbigliamento.
6) Le parti, a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi nel perdurare del vincolo coniugale, pattuiscono quanto segue:
• l'autovettura Touran targata CV952HV intestata alla signora Pt_1
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultima;
[...]
• il motociclo Honda targato EZ30995 intestato alla signora Pt_1
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultima;
[...]
• l'autovettura BMW targata ES881PF intestata al signor Pt_2
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultimo;
[...]
• il motociclo Honda targato AM35966 intestato al signor Pt_2
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultimo.
[...]
7) Con il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, le parti dichiarano di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali intercorsi nel periodo di coniugio e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
8) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti;
9) spese legali integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 3.9.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Pellegrini Stefania e domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda viale Prati n.2, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 14.05.2020 in Riva del Garda preso atto che all'udienza del 04.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare alla signora l'uso esclusivo di una porzione Parte_1
dell'immobile di proprietà del signor , sito in Riva del Garda Parte_2
alla Via Isonzo 14, posta al piano seminterrato e dotata di autonomo ingresso dal cortile e così composta da: soggiorno cucina, camera e bagno, oltre all'utilizzo delle pertinenze comuni;
3) Disporre l'affido condiviso dei figli minori nato ad [...] Persona_1
(TN) il 28.07.2009 e nato ad [...] l'[...], Persona_2
con collocazione anagrafica dei minori presso il padre. I genitori eserciteranno paritariamente la potestà sul figlio, impegnandosi sin d'ora a previamente discutere e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, quali ad esempio l'istruzione scolastica, l'educazione, la salute, sempre tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
4) Quanto alla concreta gestione dell'affido condiviso, i coniugi convengono di adottare il seguente criterio di turnazione:
a) e trascorreranno con la madre i giorni di lunedì e Per_1 Per_2
martedì di ciascuna settimana e con il padre i giorni di mercoledì e giovedì di ciascuna settimana;
b) le giornate di venerdì, sabato e domenica verranno trascorse alternativamente una volta con la madre ed una volta con il padre;
pag. 2 di 5 c) i genitori potranno invertire la ripartizione dei giorni, nonchè concordare tra loro criteri diversi di turnazione in ragione delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze dei minori;
d) durante le vacanze scolastiche, e trascorreranno con Per_1 Per_2
ciascun genitore un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi, previo avviso all'altro;
e) durante le vacanze natalizie e pasquali, rimarranno ferme le modalità di turnazione stabilite ai punti a) e b), ma i genitori si impegnano a trascorrere con i figli minori, alternativamente, la Vigilia ed il giorno di Natale, nonché
i giorni di Capodanno e di Pasqua di ciascun anno.
5) Ciascun genitore provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario dei minori nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e sosterrà il 50
% delle spese straordinarie relative ai figli, con onere di rimborso al genitore che avrà anticipato la spesa per intero e previa esibizione da parte di quest'ultimo del relativo documento giustificativo, secondo quanto qui di seguito regolamentato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure pag. 3 di 5 termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) buoni pasto – mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative pag. 4 di 5 (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto di abbigliamento.
6) Le parti, a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi nel perdurare del vincolo coniugale, pattuiscono quanto segue:
• l'autovettura Touran targata CV952HV intestata alla signora Pt_1
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultima;
[...]
• il motociclo Honda targato EZ30995 intestato alla signora Pt_1
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultima;
[...]
• l'autovettura BMW targata ES881PF intestata al signor Pt_2
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultimo;
[...]
• il motociclo Honda targato AM35966 intestato al signor Pt_2
rimarrà in proprietà esclusiva di quest'ultimo.
[...]
7) Con il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi quivi assunti, le parti dichiarano di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali intercorsi nel periodo di coniugio e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
8) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti;
9) spese legali integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio, addì 3.9.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5