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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
n. a SOAVE (VR), il 08/10/2000, CF. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARI CAROLINA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di Parte_1
riconversione del sesso, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile ed il conseguente cambio del nome da ad ordinando le eventuali Pt_1 CP_1
ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
CONCLUSIONI DEL PM
“visto, nulla si oppone.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile, e all'esecuzione dell'intervento chirurgico per il conseguente adeguamento dei caratteri sessuali;
rilevato che parte attrice ha riferito:
- che fin da giovane ha vissuto la sua identità psicosessuale come maschile, percependo chiaramente la sua varianza di genere;
- di presentare un quadro psicoclinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti, nonché
di essere seguita dal marzo 2021, presso la sede di Verona, dal “Servizio
di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”, evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico con la Dr.ssa
, in servizio presso il suddetto centro;
Parte_2
- di aver iniziato dal giugno 2022 una terapia ormonale mascolinizzante con l'assistenza del Dott. , medico endocrinologo Persona_1
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, il “TOS –
Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere”, mediante la somministrazione, in dosi progressivamente crescenti, di testosterone,
sino all'attuale dosaggio stabilizzato in fiale da Sustanon mg 250, una iniezione ogni 28 giorni (cfr. doc. 5 attoreo), con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori;
- che dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non sono emersi disturbi psicopatologici;
- che già prima di intraprendere il percorso di transizione, ha condotto la sua vita al maschile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale,
presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili, nonché
manifestando comportamenti prettamente maschili, evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di CP_1
osservato che con note scritte in sostituzione di udienza (dep. del
30/09/2024), parte attrice ha confermato integralmente il contenuto del ricorso;
osservato che, nel merito, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ragioni di seguito indicate;
rilevato, in diritto, che, in merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), laddove stabilisce un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali, tenuto conto che il dubbio ermeneutico investe proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento;
osservato che, sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015,
ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato: i) che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari;
ii) che tale conclusione è confermata dall'interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'art. 1 e all'art. 3 della L. 164/82, tenuto conto che la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali, mentre il successivo art. 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34,
comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo
“…quando risulta necessario”;
osservato che la Cassazione ha, tuttavia, precisato che occorre
“…accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali, identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche;
rilevato che nella medesima direzione è andata la pronuncia successiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 2015), che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici;
osservato che l'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche
nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel
senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento
della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di
appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985);
rilevato che, nella prospettiva della Consulta, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che
“…deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo, ferma restando l'impossibilità di predeterminare le modalità del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro schemi rigidi;
osservato che, in tale prospettiva, l'intervento chirurgico perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso,
divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica;
premesso in iure quanto sopra;
rilevato in fatto che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente, dalla relaziona psicoclinica redatta dalla Dott.ssa (cfr. doc. 4), emerge che parte attrice Parte_2
è portatrice di una condizione di disforia di genere;
osservato che, dalla detta relazione, emerge la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la sua consapevolezza circa la irreversibilità, radicalità e definitività dell'acquisto dell'identità di genere maschile, la condizione di lucidità dallo stesso manifestata nel corso del percorso in esame e l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione come di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare il percorso medesimo;
osservato che va, altresì, richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo Dott. , attestante l'assunzione da parte Persona_1
dell'attore della terapia ormonale e la verificazione di modificazioni somatiche fenotipiche secondarie maschili, con cessazione delle mestruazioni;
ritenuto, quindi, che dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati emergano la fermezza e l'irrevocabilità della scelta di transizione operata da parte attrice, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile, ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta e l'attuazione dei trattamenti estetici indicati in atti;
osservato, pertanto, che, sulla base dell'interpretazione delle norme sopra sposata e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della dirimente documentazione prodotta, deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
osservato che va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del prenome da ad Pt_1 CP_1
osservato, infine, che la Corte Costituzionale, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D.Lgs. n. 150/11,
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr.
Corte Cost. n. 143 del 23/07/24);
osservato che la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “…compiersi già mediante trattamenti ormonali
sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che “…avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione” (cfr. Corte Cost. n. 143 del
2024);
osservato che secondo la Corte, in questi casi, il regime autorizzatorio,
non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “…non corrisponde più alla ratio legis” (cfr. Corte
Cost. 143/24, cit.); osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda di , n. il 08/10/2000 in Parte_1
SOAVE (VR), ne dispone la rettificazione di attribuzione di sesso,
mediante l'attribuzione del sesso maschile e del prenome in CP_1
sostituzione di Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del
Comune di nascita, del Comune di residenza (SAN GIOVANNI ILARIONE
- VR) e negli atti e documenti riguardanti parte attrice , Parte_1
n. il 08/10/2000 in SOAVE (VR);
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (SAN
GIOVANNI ILARIONE - VR), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica Istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati;
- accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
n. a SOAVE (VR), il 08/10/2000, CF. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARI CAROLINA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di Parte_1
riconversione del sesso, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile ed il conseguente cambio del nome da ad ordinando le eventuali Pt_1 CP_1
ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
CONCLUSIONI DEL PM
“visto, nulla si oppone.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile, e all'esecuzione dell'intervento chirurgico per il conseguente adeguamento dei caratteri sessuali;
rilevato che parte attrice ha riferito:
- che fin da giovane ha vissuto la sua identità psicosessuale come maschile, percependo chiaramente la sua varianza di genere;
- di presentare un quadro psicoclinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti, nonché
di essere seguita dal marzo 2021, presso la sede di Verona, dal “Servizio
di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”, evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico con la Dr.ssa
, in servizio presso il suddetto centro;
Parte_2
- di aver iniziato dal giugno 2022 una terapia ormonale mascolinizzante con l'assistenza del Dott. , medico endocrinologo Persona_1
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, il “TOS –
Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere”, mediante la somministrazione, in dosi progressivamente crescenti, di testosterone,
sino all'attuale dosaggio stabilizzato in fiale da Sustanon mg 250, una iniezione ogni 28 giorni (cfr. doc. 5 attoreo), con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori;
- che dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non sono emersi disturbi psicopatologici;
- che già prima di intraprendere il percorso di transizione, ha condotto la sua vita al maschile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale,
presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili, nonché
manifestando comportamenti prettamente maschili, evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di CP_1
osservato che con note scritte in sostituzione di udienza (dep. del
30/09/2024), parte attrice ha confermato integralmente il contenuto del ricorso;
osservato che, nel merito, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ragioni di seguito indicate;
rilevato, in diritto, che, in merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), laddove stabilisce un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali, tenuto conto che il dubbio ermeneutico investe proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento;
osservato che, sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015,
ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato: i) che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari;
ii) che tale conclusione è confermata dall'interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'art. 1 e all'art. 3 della L. 164/82, tenuto conto che la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali, mentre il successivo art. 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34,
comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo
“…quando risulta necessario”;
osservato che la Cassazione ha, tuttavia, precisato che occorre
“…accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali, identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche;
rilevato che nella medesima direzione è andata la pronuncia successiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 2015), che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici;
osservato che l'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche
nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel
senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento
della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di
appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985);
rilevato che, nella prospettiva della Consulta, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che
“…deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo, ferma restando l'impossibilità di predeterminare le modalità del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro schemi rigidi;
osservato che, in tale prospettiva, l'intervento chirurgico perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso,
divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica;
premesso in iure quanto sopra;
rilevato in fatto che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente, dalla relaziona psicoclinica redatta dalla Dott.ssa (cfr. doc. 4), emerge che parte attrice Parte_2
è portatrice di una condizione di disforia di genere;
osservato che, dalla detta relazione, emerge la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la sua consapevolezza circa la irreversibilità, radicalità e definitività dell'acquisto dell'identità di genere maschile, la condizione di lucidità dallo stesso manifestata nel corso del percorso in esame e l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione come di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare il percorso medesimo;
osservato che va, altresì, richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo Dott. , attestante l'assunzione da parte Persona_1
dell'attore della terapia ormonale e la verificazione di modificazioni somatiche fenotipiche secondarie maschili, con cessazione delle mestruazioni;
ritenuto, quindi, che dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati emergano la fermezza e l'irrevocabilità della scelta di transizione operata da parte attrice, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile, ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta e l'attuazione dei trattamenti estetici indicati in atti;
osservato, pertanto, che, sulla base dell'interpretazione delle norme sopra sposata e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della dirimente documentazione prodotta, deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
osservato che va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del prenome da ad Pt_1 CP_1
osservato, infine, che la Corte Costituzionale, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D.Lgs. n. 150/11,
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr.
Corte Cost. n. 143 del 23/07/24);
osservato che la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “…compiersi già mediante trattamenti ormonali
sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che “…avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione” (cfr. Corte Cost. n. 143 del
2024);
osservato che secondo la Corte, in questi casi, il regime autorizzatorio,
non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “…non corrisponde più alla ratio legis” (cfr. Corte
Cost. 143/24, cit.); osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda di , n. il 08/10/2000 in Parte_1
SOAVE (VR), ne dispone la rettificazione di attribuzione di sesso,
mediante l'attribuzione del sesso maschile e del prenome in CP_1
sostituzione di Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del
Comune di nascita, del Comune di residenza (SAN GIOVANNI ILARIONE
- VR) e negli atti e documenti riguardanti parte attrice , Parte_1
n. il 08/10/2000 in SOAVE (VR);
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (SAN
GIOVANNI ILARIONE - VR), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile,
Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica Istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati;
- accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/01/2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra