TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 569
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge (art. 2, comma 5, lett. c, L.R.T. n. 53/2004)

    Il Collegio rileva che la destinazione urbanistica del singolo fabbricato è quella di categoria D6, per attrezzature ricettive e alberghiere esistenti, ove non è ammessa la residenza. Pertanto, il cambio di destinazione d’uso proposto è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, giustificando il diniego di condono ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della L.R. Toscana n. 53/2004.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge (art. 3 L. n. 241/90) e eccesso di potere per carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione

    La motivazione del provvedimento finale è adeguatamente giustificata dall’incompatibilità della destinazione d’uso con gli strumenti urbanistici vigenti. L’amministrazione ha dato conto di aver preso in considerazione i vari apporti procedimentali, senza che fosse necessaria una puntuale disamina di ciascuna osservazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge e del “giusto procedimento” (art. 5, commi 3, 4, 5 L.R. Toscana n. 53/2004) ed eccesso di potere per carente istruttoria e omessa acquisizione di pareri obbligatori

    L’assenza del parere della commissione edilizia/urbanistica non inficia la legittimità del diniego, essendo il parere facoltativo. La durata del procedimento non è ostativa alla decisione. Le censure procedurali non comportano l’annullamento del provvedimento, data la completezza dell’istruttoria e il dimostrato contrasto della richiesta con la disciplina pianificatoria vigente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di legge (art. 23 ter, 32 D.P.R. n. 380/2001) e ulteriore eccesso di potere per carente istruttoria e difetto assoluto dei presupposti

    Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere, arreca un aggravio urbanistico che deve essere valutato, comportando il passaggio tra categorie funzionali autonome. La circostanza che vi siano già gli standard necessari per le nuove unità abitative è solo dedotta e sfornita di prova.

  • Rigettato
    Sviamento di potere

    La scelta dell’amministrazione di imprimere sul territorio indirizzi urbanistici ritenuti meritevoli e di garantire un’adeguata offerta di strutture turistico-ricettive è legittima espressione della sua volontà e non è illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa e/o errata applicazione di legge (art. 2, comma 5, lett. c), L.R.T. n. 53/2004) ed eccesso di potere per inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione; motivazione errata/illogica/inintelligibile/contraddittoria; omessa/errata istruttoria

    L’amministrazione si è limitata a certificare la destinazione urbanistica dell’immobile, con valore meramente ricognitivo. La motivazione del diniego principale è già idonea a supportare la decisione, indipendentemente da eventuali erronei riferimenti nella certificazione successiva.

  • Rigettato
    Ulteriore violazione/errata/falsa applicazione di legge (art. 2, comma 5, lett. c), L.R.T. n. 53/2004) ed eccesso di potere per motivazione errata/inconferente e sviamento

    La certificazione ha mero valore ricognitivo e non integra la motivazione del provvedimento di diniego.

  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione di norme sulla pianificazione e zonizzazione territoriale (art. 7 L. n. 1150/1942) e ulteriore violazione di legge (art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001) ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e travisamento

    Si ribadiscono le considerazioni già svolte in ordine alla correttezza della motivazione del provvedimento che si riferisce alla destinazione urbanistica del singolo fabbricato e all’incompatibilità del mutamento di destinazione verso un uso residenziale con gli strumenti urbanistici applicabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 569
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 569
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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