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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21632/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Parte_1
Diana ed elettivamente domiciliata in Villa di Briano alla via Platone 11 presso lo studio del
difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 esponeva di aver prestato servizio, quale docente di precario alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1 sostitutiva per le ferie non godute della somma di €. 5.200,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva la resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento. Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in assenza CP_1
di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Occorre però considerare che in relazione all'anno scolastico 2018/2019 risulta che la ricorrente ha usufruito di 16 giorni di ferie e che non tutti i contratti coprono l'intero anno scolastico da settembre a giugno, con la conseguenza che anche le ferie spettante vanno riparametrate, sicchè alla ricorrente spetta la, già attualizzata, somma di euro 4.429,62 oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
4.429,62 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 650,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, così deciso in data .
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21632/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Parte_1
Diana ed elettivamente domiciliata in Villa di Briano alla via Platone 11 presso lo studio del
difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 esponeva di aver prestato servizio, quale docente di precario alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1 sostitutiva per le ferie non godute della somma di €. 5.200,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva la resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento. Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in assenza CP_1
di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Occorre però considerare che in relazione all'anno scolastico 2018/2019 risulta che la ricorrente ha usufruito di 16 giorni di ferie e che non tutti i contratti coprono l'intero anno scolastico da settembre a giugno, con la conseguenza che anche le ferie spettante vanno riparametrate, sicchè alla ricorrente spetta la, già attualizzata, somma di euro 4.429,62 oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
La serialità della controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
a) Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
4.429,62 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
b) Dichiara compensate al 50% le spese di lite e per la restante parte condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 650,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli, così deciso in data .
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio