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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 16.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.20450 /2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Di Bella e Maria Teresa Parte_1
Fontana, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma via Flaminia n.334 è elettiva- mente domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a godere CP_1 dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal 1.3.2024, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico pre- ventivo emesso in data 14.1.2025 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Parte ricorrente deduceva di avere provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
15.1.2025 ed all'invio del modello AP70 in data 29.1.2025.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 29.5.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito in data 20.6.2025 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppure tardivo adempimento dell' , CP_1 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore dei difen- sori antistatari.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistata- ri.
Roma, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 16.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.20450 /2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Di Bella e Maria Teresa Parte_1
Fontana, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma via Flaminia n.334 è elettiva- mente domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a godere CP_1 dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal 1.3.2024, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico pre- ventivo emesso in data 14.1.2025 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Parte ricorrente deduceva di avere provveduto alla notifica del decreto di omologa in data
15.1.2025 ed all'invio del modello AP70 in data 29.1.2025.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 29.5.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito in data 20.6.2025 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto solo in da- ta successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del de- creto di omologa e dall'invio del modello AP70 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta e dello spontaneo, seppure tardivo adempimento dell' , CP_1 devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore dei difen- sori antistatari.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistata- ri.
Roma, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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