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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 (cui è stata riunita la causa iscritta al n.
404/2022 del ruolo generale affari contenziosi), posta in deliberazione a seguito dell'udienza del 26/09/2024 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
nella causa rg n. 6790/2021
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
in qualità di eredi del Dott. ( ) Persona_1 C.F._4 domiciliati presso lo studio dell'Avv. DONIZETTI CRISTIANA
), che li rappresenta e difende C.F._5
APPELLANTI
E
( ), domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende
APPELLATA
r.g. n. 1 nella causa rg n. 404/2022
TRA
Parte_4 C.F._6
( Parte_5 C.F._7
( ) Parte_6 C.F._8
( ) Parte_7 C.F._9
( Parte_8 C.F._10
( ) Parte_9 C.F._11
( ) Controparte_2 C.F._12
( ) Controparte_3 C.F._13
( ) CP_4 C.F._14
( ) CP_5 C.F._15
( ) Controparte_6 C.F._16
( ) CP_7 C.F._17
( ) CP_8 C.F._18
( ) Controparte_9 C.F._19
( ) CP_10 C.F._20
( ) Controparte_11 C.F._21
( Controparte_12 C.F._22
( ) CP_13 C.F._23
( Controparte_14 C.F._24
( ) Controparte_15 C.F._25
( ) Controparte_16 C.F._26
( ) CP_17 C.F._27
( CP_18 C.F._28
( ) Controparte_19 C.F._29
( ) CP_20 Pt_5 C.F._30
( ) Parte_10 C.F._31
( ) Parte_11 C.F._32
) Parte_12 C.F._33
( ) Parte_13 C.F._34
( ) Parte_14 C.F._35
r.g. n. 2 ( Parte_15 C.F._36
( ), Parte_16 C.F._37 Parte_17
( ) e ( in qualità C.F._38 Parte_18 C.F._39
di eredi del Dott. ( ) Persona_2 C.F._40
( ) Parte_19 C.F._41
Tutti domiciliati presso lo studio dell'Avv. MARCO TORTORELLA
, che li rappresenta e difende C.F._42
APPELLANTI
E
( ), domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10580/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 16/06/2021.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
Gli odierni appellanti (nei giudizi riuniti r.g. n. 6790/2021 e 404/2022), già medici specializzandi in area medica, hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto per intervenuta prescrizione decennale la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia.
Si è costituita in giudizio la (nei Controparte_1
procedimenti recanti r.g. n. 6790/2021 e 404/2022) instando per il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.
A seguito dell'udienza del 26.09.2024, veniva disposta la riunione alla presente causa del giudizio rg n. 404/2022. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Gli appelli, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto basati sulle medesime argomentazioni, sono infondati alla luce delle motivazioni che seguono.
Per quanto concerne la prescrizione del diritto, in relazione alla posizione degli r.g. n. 3 appellanti iscritti prima del 1991, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno
- realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”.
In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza
16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza
35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione.
Nelle fattispecie in esame alcun atto interruttivo è stato posto in essere prima del
27.10.2009 e, pertanto, i diritti risarcitori vantati sono prescritti e le relative domande degli appellanti non possono trovare accoglimento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione connessa, ad es. riconoscimento dei punteggi.
In relazione, invece, alla posizione di , che ha frequentato il Controparte_9
corso di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dal 1993 al 1997, quanto alla domanda di pagamento della remunerazione, si rileva che la legittimazione passiva è
r.g. n. 4 delle sole Università con cui il rapporto di formazione si è instaurato, perché l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 257/1991, stabilisce che “la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7”. Per quanto attiene la domanda di risarcimento danni, la stessa non può essere accolta, atteso che l'inadempimento dello
Stato italiano è cessato nel momento in cui il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione. L'inadempimento dello Stato italiano è, dunque, cessato prima dell'inizio della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dell'appellante.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Non sono invece emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti (procedimenti recanti rg n.
6790/2021 e rg n. 404/2022) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto agli appelli proposti avverso la sentenza n. 10580/2021 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) condanna gli appellanti di tutti i giudizi al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida complessivamente in euro 28.500,00 oltre alle spese generali.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 7.1.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5 r.g. n.
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