Art. 7.
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 171 , e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito nei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952 , n. 1828 del 20 novembre 1956 , la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto articolo 4, e' temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette.
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 171 , e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito nei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952 , n. 1828 del 20 novembre 1956 , la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto articolo 4, e' temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette.