Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
557 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
Composta dai magistrati:
Dr. Massimo COLTRO Presidente
Dr. Barbara GALLO Consigliere
Dr. Barbara SIMONI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa promossa in appello con atto di citazione da
Cod. Fiscale e P. Iva n. ) Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Sarno (SA) alla via Ingegno Zona PIP lotto 3 in persona DE legale rapp.te pro tempore nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 [...]
) rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Parisi ( ) DE C.F._1 CodiceFiscale_2
Foro di Nola (NA) e con questi elett.te dom.ta presso il suo studio in San Sebastiano al
Vesuvio (NA) alla via A. Grandi 16 giusta mandato allegato all'atto introduttivo depositato nel fascicolo e di cui si è attestata l'autenticità.
Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax
0815745598 al numero di cell. 3289383329 e all'indirizzo e mail PEC:
Email_1
1
contro
P. Iva n. CP_1 P.IVA_2
in persona DE suo legale rappresentante signora , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura speciale allegata all'atto di citazione di I° grado, legittimante il procuratore anche per il grado d'Appello, dall'Avv. Emilio Rosso DE Foro di Venezia, C.F.
[...]
, con domicilio eletto per le comunicazioni e notificazioni di rito C.F._3
all'indirizzo pec DE procuratore: Email_2
- APPELLATA –
Oggetto: riforma DEla Sentenza DE Tribunale di Vicenza n. 2073/2023 pubbl. il
30/10/2023 RG n. 4607/2021 Repert. n. 3044/2023 DE 30/10/2023
in punto: contratti e obbligazioni varie
Causa trattata all'udienza di discussione DE 24.03.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE HA COSÌ CONCLUSO:
Preliminarmente si reiterano e ribadiscono tutte le richieste istruttorie articolate nel primo e secondo grado di giudizio e si chiede ammettersi l'escussione DE Dr. e CP_3
DEla SI.ra (già generalizzati in atti) sulle circostanze capitolate nella Controparte_4
allegata memoria ex art. 183 c.p.c. Secondo Termine DE 11.3.2022 (primo grado di giudizio) che abbiansi qui per ripetuta e trascritta integralmente.
Si chiede quindi all'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in via istruttoria di ammettere coi testi sopra indicati prova per testi come sopra richiamata e dunque sui seguenti capi che qui si riportano:
a) vero è che in data 13/04/21 la società inviava alla società Parte_1 CP_1
a mezzo e mail la richiesta di proporle un'offerta per la fornitura di 520 kit di pareti
[...]
ondulate.
2 b) vero è che detto materiale doveva essere a sua volta fornito da ad Parte_1
altra società committente la EL IC RI.
c) vero è che in risposta alla suddetta richiesta, a distanza di poche ore nella stessa data DE 13/04/21, la società faceva proposta a mezzo e mail alla Controparte_1 Parte_1
di poter effettuare la fornitura DE suddetto quantitativo di prodotto prevedendo il
[...]
pagamento di €/kg 1,40 e modalità di consegna.
d) vero è che in data 21/04/21 la società accettava la suddetta Parte_1 proposta ed inviava alla a mezzo e mail (all.3) l'ordine n. 001/2021 con Controparte_1
espresso riferimento all'offerta ricevuta il 13/04/21 ( kg 148.875 x €/kg 1,.40).
e) vero è che la fornitura in oggetto prevedeva: N. 20 kit pareti ondulate 100/30 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 90 x € 1.40/Kg = € 126.00
N. 200 kit pareti ondulate 400/30 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 225 x € 1.40/Kg = € 315.00 N. 210 kit pareti ondulate 630/30 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 358 x € 1.40/Kg = € 501.20 N.
40 kit pareti ondulate 630/10 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 270 x € 1.40/Kg = € 378.00 N. 50 kit pareti ondulate 250/30 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 156 x € 1.40/Kg = € 218.40 N.
150 kit pareti ondulate 160/30 kVA, come da disegno allegato alla detta e mail nella quantità di Kg. 130 x €1.40/Kg = € 182.00
f) vero è che per quanto sopra la società col suo incaricato alla vendita si era CP_1
anche interfacciata telefonicamente con la società Tecnoelectric s.r.l. nelle persone DEl'amministratore sig. e DE dr. confermando la Controparte_5 CP_3
fornitura e prevedendo anche i tempi di consegna DEla merce.
g) vero è che in data 22/4/21 la società alle ore 14:53 riconfermava il tutto Controparte_1
a mezzo una ulteriore e mail (all.4) precisando che, anche se il costo DEla materia prima stava aumentando, poteva adempiere e consegnare al prezzo offerto di €/kg 1,40 n. 2 container al mese a partire dal 20/06/21.
3 h) vero è che in risposta a quanto sopra, in data 22/04/21 con mail DEle ore 15:11 (all.5) la società nel ringraziare per la fiducia accordata, ribadiva l'impegno Parte_1
di pagamento convenuto e la necessità DEle consegne.
i) vero è che con e mail DE 22/4/2021 ore 15:25 (all.6) la ribadiva di avere Controparte_1
una capacità produttiva di 2 container al mese con la richiesta di spiegazione in ordine alla dicitura “hoop iron”.
l) vero è che in riscontro a quanto sopra la società con successive 2 Parte_1
mail DE 22/4/21 e 23/4/21 (all.7 ed all.8) forniva il numero di cellulare DEl'amministratore per ogni comunicazione e spiegava che la dicitura “hoop iron” era da ignorare come da indicazioni DElo stesso cliente.
m) vero è che con successiva e mail DE 23/04/21 ore 15:19 (all.9) la società Controparte_1
unilateralmente declinava gli impegni assunti con la seguente testuale motivazione:
“Purtroppo vista la situazione di mercato non possiamo prendere in esame l'ordine da voi inviato”.
n) vero è che il motivo per cui la società non ha dato seguito all'ordine n. CP_1
001/2021 è consistito nel fatto che il prezzo DE ferro rispetto alla precedente offerta era aumentato.
o) vero è che all'epoca dei fatti di causa, il prezzo DE ferro a causa DEla ripresa economica post Covid 19 cominciava a lievitare.
p) vero è che la società a fronte DEl'imprevisto rifiuto da parte di Parte_1 [...]
CP_ di effettuare la fornitura reagì invitandola e diffidandola al rispetto degli impegni presi ed ha anche formalizzato il detto invito con e mail DE 07/05/21 e diffida.
q) vero è che a causa DEla decisione di di non dare seguito alla fornitura la CP_1
è andata in difficoltà poiché a sua volta doveva consegnare le suddette Parte_1
pareti ondulate alla società EL IC RI.
r) vero è che a causa DEla decisione di di non dare seguito alla fornitura, la CP_1 per tenere a sua volta fede all'impegno preso con la EL IC Parte_1
RI, dopo l'invito e la diffida, ha dovuto in pochi giorni acquistare presso un'altra
4 società, la Convett s.r.l. di Bressanvido (VI), lo stesso materiale precedentemente ordinato alla pagandolo ad € 1,67 al chilo. Controparte_1
s) vero è che il maggior prezzo pagato dalla alla Convett s.r.l. può Parte_1 ricavarsi raffrontando l'offerta di quest'ultima DE 14/05/21 (all.16) con quella precedentemente formulata dalla Controparte_1
t) vero è che ulteriore conseguenza di quanto sopra è stata che la ha Parte_1
dovuto chiedere al suo committente EL IC RI di ridurre di 57.063 chili la fornitura DE materiale in oggetto con conseguenziale mancato guadagno.
u) vero è che vista l'offerta di basata sui prezzi DEla Parte_1 Controparte_1
(€/kg 1,40), il cliente EL IC RI aveva inviato alla 2 Parte_1
ordini di fornitura n. 3523-3524 per un totale di € 245.740,00 (kg 148875).
v) vero è che sui suddetti 2 ordini la avrebbe guadagnato € 37.315,00 (€/kg Parte_1
0,25 x 148875kg).
z) vero è che visto il rifiuto DEla di fornire quanto pattuito, la società Controparte_1 [...]
ha comunicato al cliente WE IC RI di non avere la Parte_1
possibilità di rispettare le quantità previste dagli ordini 3523 e 3524 e di conseguenza il cliente WE IC RI ha ridotto le quantità sostituendo gli ordini n. 3523
e n. 3524 con l'ordine n. 3569 per un totale di € 151.335,00 (kg 91.812).
w) vero è che a causa DEla riduzione DEl'ordine da parte di WE IC RI il mancato guadagno per è stato pari ad € 14.265,75. Parte_1
y) vero è che oltre al mancato margine, la società ha dovuto Parte_1 sopportare un maggiore costo pari ad € 24.789,24 per l'acquisto DE materiale dalla
Convett s.r.l. poiché il materiale era nel frattempo aumentato come previsto dalla CP_1
[...]
j) vero è che per quanto sopra, ed a causa DEl'inadempienza DEla la società Controparte_1 ha subito danni per € 14.265,75 (mancato guadagno) oltre ad € Parte_1
24.789,24 (maggior costo pagato) il tutto per un totale di € 39.054,99.
5 1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio DE Tribunale di
Vicenza essendo competente a conoscere il presente giudizio il Tribunale Civile di
Nocera ER (SA) adottando ogni conseguenziale provvedimento.
2) In ogni caso rigettare come inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dalla società con vittoria di spese diritti ed onorari. Controparte_1
3) In ogni caso accogliere la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
da valere anche nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per territorio DE Giudice
Adito e di riassunzione DEla causa davanti al Tribunale di Nocera ER (SA) e, per l'effetto, accertare ritenere e dichiarare che tra la società e la società Parte_1
è stato validamente ed efficacemente concluso il contratto in oggetto con Controparte_1
ogni conseguenziale provvedimento.
4) In ogni caso e per le causali su esposte accogliere la domanda riconvenzionale formulata da da valere anche nell'ipotesi di declaratoria di Parte_1
incompetenza per territorio DE Giudice Adito e di riassunzione DEla causa davanti al
Tribunale di Nocera ER (SA) e, per l'effetto, condannare la società al Controparte_1 pagamento in favore DEla società DEla somma di € 39.054,99 a titolo Parte_1
di danni oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e/o DEla diversa somma che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa in corso di causa.
5) Condannare in ogni caso la società al pagamento DEle spese, diritti ed Controparte_1
onorari di giudizio.
6) In via gradata sempre in riforma DEla impugnata sentenza ed a fronte DEla soccombenza nel primo grado di giudizio anche DEla società DEla quale non è CP_1
stata accolta la domanda di risarcimento danni compensare integralmente o parzialmente le spese DE giudizio di primo grado;
stessa cosa per le spese DE presente giudizio.
IL PROCURATORE DELL'APPELLATA HA COSÌ CONCLUSO:
Contestate punto su punto le conclusioni ex adverso precisate nell'atto di citazione d'Appello, la convenuta precisa come segue le proprie conclusioni: CP_1
6 Nel merito: accertato che nessun contratto si è concluso tra l'attrice, società e la CP_1
convenuta, società P. Iva con sede in Sarno (SA), via Parte_1 P.IVA_1
Ingegno Zona PIP, lotto 3, per effetto DEle comunicazioni 13.04.2021 intercorse da e e da questa alla convenuta e DEl'ulteriore comunicazione Parte_1 CP_1
CP_ 21.04.2021 ad opera di alla per essere mancata, come da prassi, Parte_1
l'espressa accettazione DEl'ordine inviato dalla convenuta (che lo aveva espressamente richiesto) all'attrice, ed essendo anzi, tempestivamente intervenuto il suo rifiuto da parte CP_ DEla società una volta che si manifestò chiaramente tra le parti il dissenso su elementi ritenuti dalle parti contrattanti essenziali, nell'ipotizzato negozio, come inequivocabilmente emerge dalle comunicazioni e-mail tra i contraenti intervenute, ed acquisite agli atti;
dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di danni da inadempimento DEl'asserito intervenuto contratto a favore di né per nessun'altra causa Parte_1
a questo connessa e/o da questo derivante;
danni peraltro per nulla dimostrati;
dichiararsi in ogni caso, in via subordinata, che alla convenuta non sono comunque dovuti danni, essendo essa stata messa nella condizione di evitarli, applicando l'ordinaria diligenza, ovvero di contenerli al minimo secondo il preciso suo dovere, dalla tempestiva comunicazione proveniente dall'attrice, di non poter accettare le consegne nei tempi pretesi dalla cliente;
disporsi altresì ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. la condanna DEla convenuta al risarcimento dei danni causati all'attrice dalla sua condotta, chiaramente in malafede, nella misura di €
10.000,00 ovvero ai sensi DE comma III° DE detto art. 96 c.p.c., nella misura che la Corte vorrà equitativamente determinare.
CP_ Si oppone inoltre all'ammissione DEle istanze di prova per testi avanzate dalla convenuta poiché tutte chiaramente inammissibili in quanto, nella sostanza, dirette ad
“integrare” mediante deposizioni dei testi il contenuto di documentazione già acquisita agli atti.
Si chiede, ad ogni buon conto, nel caso di ammissione DEle istanze istruttorie avversarie,
l'ammissione DEle istanze istruttorie avanzate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 3 in data 31.03.2022, depositata dalla Cancelleria DE Tribunale di Vicenza in data 01.04.2022,
e quindi di essere abilitati a prova contraria sulle circostanze eventualmente ammesse a
7 prova diretta, indicando a testi i signori di AN DE GR (VI) e Tes_1 [...]
di ES DE GR (VI). Con ogni riserva di esercizio DEle facoltà Tes_2
concesse dal rito.
Respingersi conseguentemente il proposto appello in quanto infondato in fatto e di diritto.
Con condanna DEl'appellante alla rifusione DEle spese di lite, anche di questo grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il riassunto DElo svolgimento DE processo di primo grado e DEle rispettive domande, eccezioni e deduzioni DEle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
CP_ 1. (di seguito ha proposto appello avverso la Sentenza n. CP_1
2073/2023 pubbl. il 30/10/2023 RG n. 4607/2021 Repert. n. 3044/2023 DE 30/10/2023, con la quale il Tribunale di Vicenza - nella causa di accertamento negativo DEla conclusione di un contratto di vendita tra le parti promossa nei confronti di
[...]
di seguito ) – ha Parte_1 Parte_1
- respinta l'eccezione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Vicenza,
- ha accertato e dichiarato che nessun contratto si è concluso tra le parti in data 13-
23.04.2021,
- ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto da a per tale CP_1 Parte_1
titolo o per qualsivoglia altra causale ad esso connesso o da esso derivante;
- ha rigettato la domanda proposta ai sensi DEl'art. 96 c.p.c. da parte di CP_1
- ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione proposta in causa dalle parti;
- ha condannato alla rifusione in favore di DEle spese di Parte_1 CP_1
lite.
2. Con la causa di primo grado ha chiesto l'accertamento negativo DEla CP_1
conclusione di un contratto di vendita sulla base di uno scambio di email dalle quali risulterebbe, in tesi attorea, la mancata accettazione DEl'ordine da parte di . Parte_1
3. , dopo avere eccepito l'incompetenza territoriale DE Tribunale di Parte_1
Vicenza, a favore DE Tribunale di Nocera ER essendo la sede DEla convenuta in
8 primo grado in Sarno (SA), ricadente nella sfera di competenza territoriale DE suddetto
Tribunale, ha sostenuto che il contratto con si fosse concluso per effetto DEla CP_1
propria accettazione alla proposta fatta dalla prima.
4. Il Tribunale, ha confermato la propria competenza territoriale, sulla base DEl'art. 20 c.p.c. che individua, quale foro facoltativo, il giudice DE luogo in cui è sorta
[1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio, anche nelle ipotesi di accertamento negativo ed ha ritenuto fondata, nel merito, la domanda di CP_
5. Secondo il Tribunale parte attrice, nell'impossibilità di provare il fatto negativo DEla mancata conclusione DE contratto, ha dimostrato lo specifico fatto positivo contrario rappresentato dal rifiuto alla conclusione di un simile contratto contenuto nella comunicazione email di data 23.04.2021 DEle ore 17:19 di non accettazione, da parte di
DEl'ordine inviatole da (Doc. n. 7 attrice e n. 9 convenuta), CP_1 Parte_1
diniego ribadito anche nella comunicazione e-mail DE 10.05.2021 alle ore 07:15 (Doc. n.
9 attrice).
6. , per contro, non ha provato l'asserita effettiva conclusione di un Parte_1
contratto di vendita tra le parti avente ad oggetto le pareti ondulate di cui alla comunicazione e-mail di richiesta d'offerta DE 13.04.2021.
7. Il Tribunale, pertanto, accogliendo la domanda di accertamento negativo ha ritenuto essere assorbite ed ha quindi rigettato le domande riconvenzionali di
[...]
, di accertamento DEla efficace conclusione DE contratto e risarcitoria per il Pt_1
conseguente lamentato inadempimento alle obbligazioni assunte con detto contratto.
8. ha impugnato la decisione DE Tribunale lamentando: CP_1
1) L'erroneo rigetto DEl'eccezione di incompetenza territoriale DE Tribunale di Vicenza;
2) Erronea valutazione circa la conclusione DE contratto.
9. Si è costituita in giudizio l'appellata per chiedere il Parte_1 rigetto DEl'appello.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale DE giorno 14 aprile
2025, senza ulteriore istruttoria sulle conclusioni DEle parti costituite di cui in epigrafe.
9 11. Con il primo motivo parte appellante si duole DE preteso erroneo rigetto DEla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il primo giudice sarebbe incorso in palese contraddizione nel giudicare non concluso alcun contratto ed applicare, tuttavia, l'art. 20 c.p.c. che prevede il foro facoltativo nella ipotesi di contratto concluso.
12. La doglianza è priva di pregio.
13. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale ha chiarito, nel ritenere applicabile l'art. 20 c.p.c., che, nell'ambito di azione di accertamento negativo, come nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo DEla competenza previsto dall'art. 20
c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base DEla domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra
l'obbligazione che costituisce l'oggetto DEla lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita” (Cfr. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 11797 DE 18.06.2020; prec. conf. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 18815 DE 05.09.2014).
14. Il primo giudice, dunque, non si è contraddetto per avere, da un lato escluso che tra le parti si fosse concluso il contratto e dall'altro regolato la competenza territoriale a norma DEl'art. 20 c.p.c. come se invece il contratto tra le parti si fosse effettivamente concluso, perché, come detto, la scelta DE foro va effettuata sulla base DEla domanda ed
è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo.
15. Il Tribunale ha, inoltre, chiarito, l'applicabilità DEl'art. 20 c.p.c. che disciplina il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, stabilendo che “Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice DE luogo in cui è sorta [1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio
[12, 413, 444 1182, 1306 c.c.]” e dunque, per le obbligazioni di pagamento, “il domicilio DE venditore, è operante anche ai fini DEla competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario DEle parti” (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 19920 DE 14.11.2012; conf. Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n. 32692 DE 12.12.2019).
16. Le critiche svolte da parte appellante a tale capo DEla sentenza, dunque, non colgono nel segno poiché non si confrontano con le sopra richiamate argomentazioni.
10 CP_ 17. Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che tra le parti non si è concluso un contratto.
18. In particolare, parte appellante sostiene che “il contratto tra le parti deve ritenersi concluso in un momento anteriore a quello preso in considerazione in sentenza poiché nel caso di specie la è venuta a conoscenza DEl'accettazione da parte CP_1 DEla alloquando quest'ultima, in seguito all'offerta di fornitura Parte_1
CP_ formulata dalla stessa il 13/04/21 ha emesso l'ordine DE 21/04/21”.
19. L'argomentazione non è condivisibile.
20. Analizzando la corrispondenza intercorsa tra le parti, risulta che: CP_ a. con e-mail DE 13.04.2021 DEle ore 13:15 chiedeva a la sua Parte_1
migliore offerta per la vendita di pareti ondulate di svariate misure e potenze da consegnarsi alcune entro il 20.05.2021 ed altre il 21.06.2021 (V. Doc. n. 1 appellata e appellante);
b. con e-mail di pari data DEle ore 17:38, rispondeva indicando i prezzi CP_1 DEla merce richiesta, ed aggiungendo: “Consegna +/- come richieste a scalare” (Doc. n.
2 appellata e appellante);
c. successivamente in data 21.04.2021, invia l'ordine n. 001/2021 Parte_1
Test (Doc. n. 3 appellante e appellata): “Egr. SI. , buon pomeriggio. Facendo seguito alla
Sua gradita offerta DE 13 aprile scorso, in allegato troverà il nostro ordine di acquisto
n. 001/2021 DE 21 aprile 2021. Rimaniamo in attesa DEla Sua conferma d'ordine.
Cordiali saluti”);
d. con e.mail DE 22.04.2021 risponde (Doc. n. 4 appellata): “In CP_1
riferimento al Vostro ordine noi possiamo consegnare due container al mese a partire dal 20/06 fino ad un massimo di esposizione di € 40.000,00. Il costo DE materiale sta aumentando ancora, ma visto lo stock in ordine, possiamo mantenere il prezzo di € 1,40.
Saluti”);
e. sempre in data 22.04.2021, alle ore 15:11 (Doc. n. 5 Parte_1 appellata e appellante), scrive: “Salve Pietro, per il pagamento non c'è problema ... grazie per la fiducia! Le consegne devono essere come da offerta e relativi ordini. Se poi hai deciso di metterci in difficoltà è meglio chiarirlo subito. Cordiali saluti”;
11 f. Alle ore 15:25 replicava (Doc. n. 6 appellata e appellante): “Assolutamente no, CP_1 ci mancherebbe. E perché dovrei. La fiducia non c'entra. Ci sentiamo stasera, o domani quando puoi. Ma non ho capacità produttiva a + di due container al mese. Devo ancora avere DEucidazioni su hoop iron che non capisco. Ciao”; CP_ g. Infine, con e.mail DE 23.04.2021 (Doc. n. 7 appellata e n. 9 appellante) comunicava di non accettare l'ordine inviatole in data 21.04.2021, da . Parte_1
21. Dal contenuto testuale DEla sopra riportata corrispondenza non è possibile ritenere, come sostenuto da parte appellante, che la e.mail DE 21.4 (c), possa essere considerata accettazione DEla proposta con la conseguenza di ritenere concluso il contratto tra le parti.
22. La circostanza è smentita sia dalla conclusione DEla comunicazione e.mail DE
21.04.21: “Rimaniamo in attesa DEla Sua conferma d'ordine. Cordiali saluti” - espressione quest'ultima che implica necessariamente che, per la conclusione DE CP_ contratto occorreva attendere la “conferma” da parte di conferma che, evidentemente, non è mai pervenuta;
sia dalle successive comunicazioni con le quali insiste per le date di consegna inizialmente indicate, con ciò confermando Parte_3
CP_ che sul punto l'accordo non era stato raggiunto, e riferisce di non avere la capacità produttiva richiesta e quindi non accetta l'ordine.
23. Anche le argomentazioni di parte appellante secondo cui il tribunale non avrebbe tenuto conto che a norma DEl'art. 1325 c.c. le modalità di consegna non sono un elemento essenziale DE contratto e che le parti in causa non hanno mai considerato essenziali le modalità di consegna DEla merce, non sono condivisibili.
24. Infatti non sono “le modalità di consegna” il punto che ha impedito il raggiungimento DEl'accordo, ma la quantità di merce richiesta entro un termine troppo stretto per essere soddisfatto dalla fornitrice a fronte DEla sua capacità produttiva.
25. L'espressione: “Le consegne devono essere come da offerta e relativi ordini”, contenuta nella e.mail di DE 22.04.2021, non può avere altro significato Parte_1
se non quello di ricevere il quantitativo di merce indicato nell'ordine, nel termine richiesto. Quindi l'accordo non è stato raggiunto non con riferimento alle “modalità” di consegna ma con riferimento al quantitivo di merce richiesto entro un termine indicato come “essenziale”.
12 26. Da ultimo, va respinta la doglianza anche per il profilo DE lamentato mancato rispetto dei canoni di “buona fede”.
27. Nessun rilievo, infatti, può avere il richiamo alla “situazione di mercato”, unica ragione, secondo la appellante, che avrebbe determinato non dare corso all'ordine CP_1 ricevuto, per lucrare un maggior prezzo dall'aumento DE materiale che si stava verificando sul mercato, in quanto la circostanza risulta smentita dalla email di n CP_1 data 22.04.2021 dove espressamente si afferma di “mantenere il prezzo di € 1,40” nonostante “il costo DE materiale sta aumentando ancora”, in ragione de”lo stock in ordine”.
28. Vanno infine respinte anche le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto irrilevanti ai fini DEla decisione, istanze che, dunque, non possono essere accolte nemmeno in questa sede.
29. I capitoli di prova dedotti, infatti, riguardano sostanzialmente il contenuto DEle
e.mail già prodotte e dunque nulla aggiungono rispetto al compendio probatorio già oggetto di esame.
30. Deve, peraltro, essere rilevato che “nel giudizio di appello la parte … non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare – con motivo di gravame – le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi DEla mancata pronuncia al riguardo”1.
31. Nella specie, le doglianze DEl'appellante sul punto appaiono DE tutto generiche ed apodittiche, risolvendosi nella sostanziale riproposizione di tutte le istanze precedentemente formulate senza alcuna specificazione dei motivi che potrebbero indurre ad una diversa valutazione DEla questione ove le prove venissero ammesse ed espletate.
32. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma DEla sentenza impugnata e condanna DEl'appellante al pagamento dei compensi di lite, liquidati come in dispositivo.
13 33. La sentenza è redatta ai sensi DEl'art.
9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. GU n. 192 DE 20.8.2015 (“Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”).
34. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater DEl'art. 13 DPR
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 DE 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello n. 557/2024 di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la Sentenza DE Tribunale di Vicenza n. 2073/2023 pubbl. il CP_1
30/10/2023 RG n. 4607/2021 Repert. n. 3044/2023 DE 30/10/2023, che conferma integralmente e conseguentemente:
2. condanna a pagare a favore di i Parte_1 CP_1 compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre 15 % per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater DEl'art. 13 DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, 17° comma legge n. 228 DE 24.12.2012
e dunque l'appellante dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia in data 15 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Barbara Simoni dott. Massimo Coltro
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. n. 1691 DE 26.01.2006.