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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4385 dell'anno 2021, vertente tra
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
27, , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e ivi residente a[...] e CodiceFiscale_2 Pt_3 nata a [...] il [...] C.F. e ivi residente a[...]
P. Valente, 33, tutte rappresentate e difese dall'avv. Marta Lanzara, C.F.
e dall'avvocato Francesca Pallini, CF e C.F._4 C.F._5 con lei elettivamente domiciliate presso lo studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 5;
APPELLANTI
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Valente, 9 C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria C.F._6
Scarpati (C.F: e dall'avv. Franco Oliva (CF.: CodiceFiscale_7
, unitamente ai quali elett.te dom.lia in Napoli alla Via C.F._8
Montedonzelli, 41 presso lo studio del primo difensore;
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli, al pagina 1 di 4 Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Ainis (c.f.
) che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina C.F._10
Balestrieri (c.f. ); C.F._11
LL
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._12 residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli, al
Centro Direzionale, Isola G/1 presso lo studio dell' Avv. Alberto Ainis (c.f.
) che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina C.F._10
Balestrieri (c.f. ); C.F._11
INTERVENUTA
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
7033/2021depositata in data 13.8.2021”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 dinanzi a questa Corte, e proponendo appello Controparte_1 Parte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7033/2021depositata in data
13.8.2021, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 4385/2021 del Ruolo Generale, e Controparte_1 [...] si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello. Interveniva Parte_4 volontariamente con comparsa di costituzione chiedendo Controparte_2 confermare il proprio difetto di legittimazione passiva e la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 9.2.2022 la Corte di Appello rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 7033/2021 del Tribunale di
Napoli e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24/10/2023 poi differita d'ufficio al 18.3.2025.
Per il giorno 18.3.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza del 19.2.2025.
pagina 2 di 4 Indi, con ordinanza del 21.3.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza del 15.4.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., , assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 18.3.2025, né per quella del 15.4.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4385/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pagina 3 di 4 2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 16.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 4 di 4
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4385 dell'anno 2021, vertente tra
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
27, , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e ivi residente a[...] e CodiceFiscale_2 Pt_3 nata a [...] il [...] C.F. e ivi residente a[...]
P. Valente, 33, tutte rappresentate e difese dall'avv. Marta Lanzara, C.F.
e dall'avvocato Francesca Pallini, CF e C.F._4 C.F._5 con lei elettivamente domiciliate presso lo studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 5;
APPELLANTI
E
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Valente, 9 C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria C.F._6
Scarpati (C.F: e dall'avv. Franco Oliva (CF.: CodiceFiscale_7
, unitamente ai quali elett.te dom.lia in Napoli alla Via C.F._8
Montedonzelli, 41 presso lo studio del primo difensore;
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_4 C.F._9 residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli, al pagina 1 di 4 Centro Direzionale, Isola G/1, presso lo studio dell'Avv. Alberto Ainis (c.f.
) che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina C.F._10
Balestrieri (c.f. ); C.F._11
LL
(c.f. ) nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._12 residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli, al
Centro Direzionale, Isola G/1 presso lo studio dell' Avv. Alberto Ainis (c.f.
) che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina C.F._10
Balestrieri (c.f. ); C.F._11
INTERVENUTA
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
7033/2021depositata in data 13.8.2021”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 dinanzi a questa Corte, e proponendo appello Controparte_1 Parte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7033/2021depositata in data
13.8.2021, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 4385/2021 del Ruolo Generale, e Controparte_1 [...] si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello. Interveniva Parte_4 volontariamente con comparsa di costituzione chiedendo Controparte_2 confermare il proprio difetto di legittimazione passiva e la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 9.2.2022 la Corte di Appello rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 7033/2021 del Tribunale di
Napoli e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
24/10/2023 poi differita d'ufficio al 18.3.2025.
Per il giorno 18.3.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza del 19.2.2025.
pagina 2 di 4 Indi, con ordinanza del 21.3.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma
IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza del 15.4.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., , assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 18.3.2025, né per quella del 15.4.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4385/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
pagina 3 di 4 2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 16.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
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