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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1633/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 1° aprile 1975 ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente nella Via dei Cacciatori n. 12, rappresentato e difesa dall'Avv. Endrio Coccia, in virtù di mandato a margine della comparsa in riassunzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
OR, Via Delle Cascine n. 1;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in OR, Viale Controparte_2
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_3 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Controparte_4
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1
Ministri e quale suo organo straordinario Controparte_3 Controparte_5 perché, in via principale, venisse revocata e/o annullata e/o privata “di ogni effetto giuridico la
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del Controparte_2
n. 54 del 28.02.2022 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19.12.2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. verso l'istante in proprio e quale erede del Sig. , Controparte_1
intimando la restituzione di quanto percepito, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi incluse la nota Prot. Part. N. 1161 del 18.01.2019 ad oggetto “eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 CAS- controlli sulle autodichiarazioni art. 71 DPR 445 del 2000. Esito istruttoria- Sig.
” e la nota prot. 5121 del 07.03.2022 con la quale veniva richiesto il rimborso Controparte_1 della somma di €. 12.669,28 oltre interessi legali, per assoluta mancanza dei presupposti come indicato in narrativa, adottando ogni opportuno provvedimento conseguente”. , Controparte_1
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato e dichiarato “che nulla è dovuto dal Sig. CP_1
al a titolo di restituzione del C.A.S. erogato e per l'effetto riconoscere
[...] Controparte_2 in capo a questo il diritto a percepire e mantenere il Contributo di Autonoma Sistemazione”.
a sostegno delle proprie ragioni deduce di avere citato in giudizio il Controparte_1 CP_2
dinanzi il Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
[...]
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_2
L'attore ha dedotto che il ha fondato la revoca del C.A.S. erogato sulla motivazione Controparte_2 della “assenza del requisito della dimora abituale e continuativa nel territorio di OR nel periodo antecedente al 24.8.2016 e/o 30.10.2016 dimostrata dalle bollette della fornitura di energia elettrica
e dell'acqua dalle quali si desumono consumi di modesta entità”. Ritiene che detta revoca sia intervenuta a seguito di una lacunosa valutazione della documentazione versata dall'istante, dalla quale invece emergerebbe che l'immobile di Via dei Cacciatori n. 12 di OR fosse la dimora abituale ed effettiva dell'attore e della sua famiglia.
L'attore evidenzia che oltre ad avere la residenza anagrafica sin dal 2001 viveva stabilmente in quell'appartamento che gli era stato messo a disposizione dal padre e che le bollette erano rimaste a quest'ultimo intestate ed avevano consumi regolari e congrui. A tale proposito rilevava che il consumo annuo di luce e acqua non eccessivi derivano dal fatto che l'attore e la sua famiglia utilizzavano l'abitazione solo per dormire in quanto pranzavano e cenavano dai genitori dell'attore che abitavano a 10 metri di distanza, in via dei Cacciatori n. 20.
L'attore deduce che la propria madre per andare incontro alle esigenze della famiglia del figlio faceva anche il bucato tanto che nella abitazione di Via Dei Cacciatori n. 12 non vi era né lavatrice, né tantomeno lavastoviglie ed i nipoti che frequentavano le scuole a OR trascorrevano anche i pomeriggi a studiare presso l'abitazione dei nonni e sempre qui facevano le docce dopo avere svolto le varie attività sportive.
L'attore precisava poi che dal 1995 lavora come meccanico presso l'autofficina F.lli Fares snc di
OR con orari 8-13 e 14-19, mentre la ex moglie lavora da sempre presso l'azienda di famiglia dei genitori, una pizzeria, in località Fogliano di Cascia che dista circa 20 km da OR con orari 10-22.
Rileva che l'abitazione di Via dei Cacciatori n. 12 era dotata di una stufa a pellets per il riscaldamento, mentre per i fornelli della cucina veniva utilizzata una bombola del gas posizionata proprio fuori l'abitazione all'interno di un apposito contenitore in metallo. Ritiene quindi che l'abitazione di Via dei Cacciatori n. 12 in OR assurge a dimora principale del nucleo familiare in base a plurimi elementi di fatto, tra cui la costante frequentazione di un nucleo di amici del posto, l'effettuazione della spesa periodica presso esercizi commerciali di OR,
l'intrattenimento del rapporto di conto corrente con la filiale di OR dell'Istituto Postale e la scelta del medico di famiglia di OR.
Circostanze che a dire dell'attore il avrebbe potuto e dovuto acquisire. Controparte_2
Segnala infine di essersi trovato nella impossibilità di fornire al Comune di OR ulteriore documentazione dal momento che gran parte dei documenti sono andati persi all'interno dell'abitazione inagibile ed inaccessibile, ormai esposta alle intemperie.
Insisteva nella richiesta ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ottenere il CAS.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali
“soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_2
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla Controparte_1 restituzione della somma di € 12.669,28 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di OR alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_2 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. La causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del 12 marzo 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 26 giugno 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 febbraio 2025. Udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al Controparte_1 versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attore e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal
[...]
Controparte_6
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il Parte_1
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di OR al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di nel Comune di OR non sono sufficienti a dimostrare il Controparte_1
possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di CP_1
nel Comune di OR non sono sufficienti a dimostrare il possesso, al momento del
[...]
verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
I testi escussi hanno riferito che l'attore insieme alla propria famiglia ha sempre vissuto a OR. Il teste ha riferito di avere lo studio vicino alla abitazione dell'attore e che si Testimone_1
frequentavano spesso. Il teste ha anche riferito che negli anni precedenti ai fatti aveva abitato in quella casa che veniva riscaldata con la stufa di cui ai documenti in atti. Il teste ha anche precisato di riconoscere la stufa di cui all'allegato 6 di parte attrice.
Invece il teste , collega di lavoro dell'attore presso l'officina meccanica Fratelli Fares Testimone_2
di OR, ha riferito di non abitare a OR e che per raggiungere il posto di lavoro viaggiava. Il teste ha aggiunto che alcune volte l'attore lo ha invitato a pranzo o a prendere il caffè presso la propria abitazione, specificando poi che a volte all'uscita dal lavoro lo accompagnava a casa in Via dei
Cacciatori.
Invece il teste ha riferito di essere titolare del Supermercato Elite di OR e che l'attore e la Tes_3 sua famiglia andavano quasi tutti i giorni in negozio a fare la spesa. Ha anche specificato che l'attore comprava ogni giorno un sacchetto di pellet e quando ne chiedeva di più li consegnava lui stesso presso l'abitazione di . Controparte_1
Il teste , al momento dei fatti Istruttore tecnico direttivo presso il Settore Servizi Sociali Testimone_4
del Comune di OR, ha invece riferito che vennero fatti degli accertamenti a seguito della richiesta del Cas da parte dell'attore e che, visionando le bollette, verificarono che i consumi erano bassi non compatibili con la stabile residenza nella Via dei Cacciatori.
Dalla documentazione agli atti risulta anche che al momento dei fatti due dei figli di CP_1
frequentavano l'Istituto Omnicomprensivo De Gasperi Battaglia di OR.
[...]
Per quanto riguarda le bollette dal documento 3) allegato alla comparsa in riassunzione i consumi relativi alle utenze appaiono congrui sia per l'energia elettrica, sia per i consumi di acqua.
Conclusivamente il materiale probatorio in atti e quello raccolto con le prove testimoniali consente di affermare con ragionevole certezza che al momento dei fatti avesse la stabile Controparte_1
residenza in OR. Infatti, dalle prove testimoniali espletate non sono emersi elementi idonei a dimostrare che l'attore non fosse effettivamente dimorante, al momento del sisma, in maniera stabile, continuativa ed abituale nella abitazione di OR.
Per quanto sin qui detto tutti gli elementi raccolti - prove testimoniali e documentali - portano a ritenere provato in capo all'attore il requisito di cui all'art. 3 della Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 della abitazione principale, abituale e continuativa nei luoghi di causa al momento del sisma, con conseguente obbligo del Comune di OR di erogare in favore del ricorrente il residuo contributo di autonoma sistemazione per il periodo dalla presentazione della domanda sino alla effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
La domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta va quindi rigettata.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 nella media tariffaria, scaglione fino a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1663/2023, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- accoglie la domanda proposta da;
Controparte_1
- annulla la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del
[...]
n. 54 del 28 febbraio 2022 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19 CP_2 dicembre 2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. nei confronti dell'attore;
- per l'effetto, accertato l'obbligo della parte convenuta ad erogare in favore dell'attore il contributo per autonoma sistemazione abitativa previsto da OCDPC n. 388 del 26 agosto 2020;
- dispone che la parte convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il suo organo straordinario il Sindaco del Comune di OR, in persona del legale rappresentante, provveda a corrispondere ad il credito residuo ancora dovuto dalla presentazione della domanda;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna il convenuto per il suo organo straordinario il Controparte_3
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_5 Controparte_2
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, € 237.00 per spese, oltre rimborso forfettario, cap ed iva sulle voci soggette.
Si comunichi.
Perugia 30 maggio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1633/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 1° aprile 1975 ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente nella Via dei Cacciatori n. 12, rappresentato e difesa dall'Avv. Endrio Coccia, in virtù di mandato a margine della comparsa in riassunzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
OR, Via Delle Cascine n. 1;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in OR, Viale Controparte_2
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_3 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Controparte_4
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_1
Ministri e quale suo organo straordinario Controparte_3 Controparte_5 perché, in via principale, venisse revocata e/o annullata e/o privata “di ogni effetto giuridico la
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del Controparte_2
n. 54 del 28.02.2022 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19.12.2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. verso l'istante in proprio e quale erede del Sig. , Controparte_1
intimando la restituzione di quanto percepito, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi incluse la nota Prot. Part. N. 1161 del 18.01.2019 ad oggetto “eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016 CAS- controlli sulle autodichiarazioni art. 71 DPR 445 del 2000. Esito istruttoria- Sig.
” e la nota prot. 5121 del 07.03.2022 con la quale veniva richiesto il rimborso Controparte_1 della somma di €. 12.669,28 oltre interessi legali, per assoluta mancanza dei presupposti come indicato in narrativa, adottando ogni opportuno provvedimento conseguente”. , Controparte_1
in via subordinata, chiedeva che venisse accertato e dichiarato “che nulla è dovuto dal Sig. CP_1
al a titolo di restituzione del C.A.S. erogato e per l'effetto riconoscere
[...] Controparte_2 in capo a questo il diritto a percepire e mantenere il Contributo di Autonoma Sistemazione”.
a sostegno delle proprie ragioni deduce di avere citato in giudizio il Controparte_1 CP_2
dinanzi il Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
[...]
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_2
L'attore ha dedotto che il ha fondato la revoca del C.A.S. erogato sulla motivazione Controparte_2 della “assenza del requisito della dimora abituale e continuativa nel territorio di OR nel periodo antecedente al 24.8.2016 e/o 30.10.2016 dimostrata dalle bollette della fornitura di energia elettrica
e dell'acqua dalle quali si desumono consumi di modesta entità”. Ritiene che detta revoca sia intervenuta a seguito di una lacunosa valutazione della documentazione versata dall'istante, dalla quale invece emergerebbe che l'immobile di Via dei Cacciatori n. 12 di OR fosse la dimora abituale ed effettiva dell'attore e della sua famiglia.
L'attore evidenzia che oltre ad avere la residenza anagrafica sin dal 2001 viveva stabilmente in quell'appartamento che gli era stato messo a disposizione dal padre e che le bollette erano rimaste a quest'ultimo intestate ed avevano consumi regolari e congrui. A tale proposito rilevava che il consumo annuo di luce e acqua non eccessivi derivano dal fatto che l'attore e la sua famiglia utilizzavano l'abitazione solo per dormire in quanto pranzavano e cenavano dai genitori dell'attore che abitavano a 10 metri di distanza, in via dei Cacciatori n. 20.
L'attore deduce che la propria madre per andare incontro alle esigenze della famiglia del figlio faceva anche il bucato tanto che nella abitazione di Via Dei Cacciatori n. 12 non vi era né lavatrice, né tantomeno lavastoviglie ed i nipoti che frequentavano le scuole a OR trascorrevano anche i pomeriggi a studiare presso l'abitazione dei nonni e sempre qui facevano le docce dopo avere svolto le varie attività sportive.
L'attore precisava poi che dal 1995 lavora come meccanico presso l'autofficina F.lli Fares snc di
OR con orari 8-13 e 14-19, mentre la ex moglie lavora da sempre presso l'azienda di famiglia dei genitori, una pizzeria, in località Fogliano di Cascia che dista circa 20 km da OR con orari 10-22.
Rileva che l'abitazione di Via dei Cacciatori n. 12 era dotata di una stufa a pellets per il riscaldamento, mentre per i fornelli della cucina veniva utilizzata una bombola del gas posizionata proprio fuori l'abitazione all'interno di un apposito contenitore in metallo. Ritiene quindi che l'abitazione di Via dei Cacciatori n. 12 in OR assurge a dimora principale del nucleo familiare in base a plurimi elementi di fatto, tra cui la costante frequentazione di un nucleo di amici del posto, l'effettuazione della spesa periodica presso esercizi commerciali di OR,
l'intrattenimento del rapporto di conto corrente con la filiale di OR dell'Istituto Postale e la scelta del medico di famiglia di OR.
Circostanze che a dire dell'attore il avrebbe potuto e dovuto acquisire. Controparte_2
Segnala infine di essersi trovato nella impossibilità di fornire al Comune di OR ulteriore documentazione dal momento che gran parte dei documenti sono andati persi all'interno dell'abitazione inagibile ed inaccessibile, ormai esposta alle intemperie.
Insisteva nella richiesta ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ottenere il CAS.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali
“soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_2
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla Controparte_1 restituzione della somma di € 12.669,28 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di OR alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_2 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. La causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del 12 marzo 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 26 giugno 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 febbraio 2025. Udienza che veniva sostituita con il deposito di note scritte. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attrice non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al Controparte_1 versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attore e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal
[...]
Controparte_6
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il Parte_1
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di OR al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di nel Comune di OR non sono sufficienti a dimostrare il Controparte_1
possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di CP_1
nel Comune di OR non sono sufficienti a dimostrare il possesso, al momento del
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verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
I testi escussi hanno riferito che l'attore insieme alla propria famiglia ha sempre vissuto a OR. Il teste ha riferito di avere lo studio vicino alla abitazione dell'attore e che si Testimone_1
frequentavano spesso. Il teste ha anche riferito che negli anni precedenti ai fatti aveva abitato in quella casa che veniva riscaldata con la stufa di cui ai documenti in atti. Il teste ha anche precisato di riconoscere la stufa di cui all'allegato 6 di parte attrice.
Invece il teste , collega di lavoro dell'attore presso l'officina meccanica Fratelli Fares Testimone_2
di OR, ha riferito di non abitare a OR e che per raggiungere il posto di lavoro viaggiava. Il teste ha aggiunto che alcune volte l'attore lo ha invitato a pranzo o a prendere il caffè presso la propria abitazione, specificando poi che a volte all'uscita dal lavoro lo accompagnava a casa in Via dei
Cacciatori.
Invece il teste ha riferito di essere titolare del Supermercato Elite di OR e che l'attore e la Tes_3 sua famiglia andavano quasi tutti i giorni in negozio a fare la spesa. Ha anche specificato che l'attore comprava ogni giorno un sacchetto di pellet e quando ne chiedeva di più li consegnava lui stesso presso l'abitazione di . Controparte_1
Il teste , al momento dei fatti Istruttore tecnico direttivo presso il Settore Servizi Sociali Testimone_4
del Comune di OR, ha invece riferito che vennero fatti degli accertamenti a seguito della richiesta del Cas da parte dell'attore e che, visionando le bollette, verificarono che i consumi erano bassi non compatibili con la stabile residenza nella Via dei Cacciatori.
Dalla documentazione agli atti risulta anche che al momento dei fatti due dei figli di CP_1
frequentavano l'Istituto Omnicomprensivo De Gasperi Battaglia di OR.
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Per quanto riguarda le bollette dal documento 3) allegato alla comparsa in riassunzione i consumi relativi alle utenze appaiono congrui sia per l'energia elettrica, sia per i consumi di acqua.
Conclusivamente il materiale probatorio in atti e quello raccolto con le prove testimoniali consente di affermare con ragionevole certezza che al momento dei fatti avesse la stabile Controparte_1
residenza in OR. Infatti, dalle prove testimoniali espletate non sono emersi elementi idonei a dimostrare che l'attore non fosse effettivamente dimorante, al momento del sisma, in maniera stabile, continuativa ed abituale nella abitazione di OR.
Per quanto sin qui detto tutti gli elementi raccolti - prove testimoniali e documentali - portano a ritenere provato in capo all'attore il requisito di cui all'art. 3 della Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 della abitazione principale, abituale e continuativa nei luoghi di causa al momento del sisma, con conseguente obbligo del Comune di OR di erogare in favore del ricorrente il residuo contributo di autonoma sistemazione per il periodo dalla presentazione della domanda sino alla effettiva sussistenza dei requisiti di legge.
La domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta va quindi rigettata.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 nella media tariffaria, scaglione fino a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1663/2023, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- accoglie la domanda proposta da;
Controparte_1
- annulla la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Scuola – Sport del
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n. 54 del 28 febbraio 2022 laddove stabilisce in riferimento all'istanza n. 21800 del 19 CP_2 dicembre 2016 la revoca dell'erogazione del C.A.S. nei confronti dell'attore;
- per l'effetto, accertato l'obbligo della parte convenuta ad erogare in favore dell'attore il contributo per autonoma sistemazione abitativa previsto da OCDPC n. 388 del 26 agosto 2020;
- dispone che la parte convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il suo organo straordinario il Sindaco del Comune di OR, in persona del legale rappresentante, provveda a corrispondere ad il credito residuo ancora dovuto dalla presentazione della domanda;
Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna il convenuto per il suo organo straordinario il Controparte_3
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_5 Controparte_2
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, € 237.00 per spese, oltre rimborso forfettario, cap ed iva sulle voci soggette.
Si comunichi.
Perugia 30 maggio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)