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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile 18522/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via Roasio n. 16, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Claudio Antonio Maradei
( , che la rappresenta e difende per Email_1
delega in atti;
attrice; contro
(Cf. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Foggia, via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
art. 119 c. 4 Tub.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… in via pregiudiziale
- dichiarare l'incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a favore di quella del Giudice di Pace e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare nei confronti dell'esponente il Decreto Ingiuntivo n. 4699/2023 (R.G. n. 12410/2023), concesso dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Vigone, in data 19 luglio 2023; nel merito
- accertare la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per le ragioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare nei confronti dell'esponente il Decreto Ingiuntivo n. 4699/2023 (R.G. n. 12410/2023), concesso dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Vigone, in data 19 luglio 2023 ed in ogni caso dichiarare non dovute le relative spese;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CPA, rimborso forfettario 15%”;
Convenuta: “…b) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4699/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto all' di consegnare a Parte_1 [...]
i seguenti documenti: il piano di ammortamento e l'estratto conto storico CP_1
relativi al contratto di finanziamento n. 890002851724.
A sostegno del ricorso monitorio, ha allegato: Controparte_1
- di aver stipulato con l , nel febbraio 2011, il contratto di finanziamento Parte_1
n. 890002851724 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
- di aver formulato all' una richiesta ex art. 119 c. 4 Tub, datata Parte_1
31/10/2022 e inviata via pec il 12/12/2022, avente ad oggetto la consegna di una serie di documenti relativi al contratto di finanziamento n. 890002851724, in particolare: “contratto firmato dal cliente …, condizioni polizze assicurative, moduli di adesione alle polizze assicurative, piano di ammortamento, modulo secci” (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- che l le aveva “consegnato soltanto il contrato e il modulo di adesione Parte_1 alla polizza, omettendo di consegnare il piano di ammortamento e l'estratto conto storico” (cfr. ric. monitorio p. 1).
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di Torino di ingiungere Controparte_1 all' di consegnarle il piano di ammortamento e l'estratto conto storico Parte_1
relativi al contratto di finanziamento n. 890002851724.
In data 19/07/2023, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, il quale è stato notificato all' in data 14/09/2023. Parte_1
2 Con atto di citazione notificato in data 23/10/2023, l si è opposta al Parte_1
decreto ingiuntivo articolando i seguenti motivi:
- incompetenza per valore del Tribunale adito, essendo competente il Giudice di Pace, dovendosi parametrare il valore della causa al costo della copia dei singoli documenti richiesti da (circa € 20,00); Controparte_1
- difetto di legittimazione passiva dell' stante l'intervenuta cessione Parte_1
del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 890002851724 alla Controparte_2
in data 21/11/2020 - cessione di cui si è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Parte
[...]
Seconda n. 137 del 21/11/2020 (cfr. doc. 7 fasc. att.) e che è stata comunicata “alla cliente che ha continuato a corrispondere le rate al nuovo creditore” (cfr. cit. p. 5);
- illegittimità del deposito del ricorso monitorio “in quanto diretto a ottenere una cosa specifica che la resistente ha chiaramente dichiarato di non possedere” (cfr. cit. p. 8), avendo la con la pec del 15/12/2022, rappresentato a di non essere Pt_2 Controparte_1
in possesso di altri documenti rispetto a quelli consegnati (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- insussistenza dell'obbligo di consegna dei documenti oggetto dell'ingiunzione, atteso che: al contratto di finanziamento n. 890002851724 non risulta allegato un piano di ammortamento (e questo non è elemento essenziale ai fini della validità del contratto);
l'estratto conto storico è un documento “che non previsto, né per legge, né contrattualmente e pertanto non è presente … negli archivi della banca e richiede necessariamente rielaborazione da parte dell'istituto di credito”, conseguentemente “non può … costituire oggetto dell'obbligo di consegna da parte della banca” (cfr. cit. p. 8);
- violazione dell'obbligo di buona fede da parte di “dal Controparte_1
momento che, nonostante la risposta della banca, la medesima ha depositato il ricorso per la consegna di documentazione che la banca ha dichiarato di non possedere e di non essere in grado di consegnare, gravando inutilmente il sistema giudiziario di un ulteriore procedimento
e la controparte di spese, peraltro sproporzionate rispetto all'effettivo valore del bene di cui chiede la consegna ed il cui valore è determinato in poche decine di euro. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ricorrente non ha mai allegato prima di aver smarrito la documentazione, né ha mai sollevato prima contestazioni in merito al rispetto degli obblighi formali da parte della banca” (cfr. cit. p. 10).
Si è costituita chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto.
3 La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti e discussa oralmente all'udienza del 26/02/2025, ove il Giudice ha riservato il deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. La preliminare eccezione di incompetenza per valore deve essere respinta atteso che l'oggetto della richiesta ex art. 119 c. 4 Tub è il diritto del cliente di ricevere, a proprie spese, copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni effettuate e il valore di tale diritto
-di natura sostanziale e avente fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis"- non è determinabile, non essendo possibile identificarlo nel mero costo per la realizzazione delle copie richieste.
Al riguardo, si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che “in tema di competenza per valore, la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova” (cfr. Cass.
29272/2024).
3. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
, va chiarito che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il Parte_1 cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che:
- sussiste la legittimazione passiva dell'odierna attrice, alla stregua del contenuto della domanda monitoria di , che ha individuato l Controparte_1 Controparte_3
4
[...] quale controparte contrattuale tenuta alla consegna documentale ex art. 119 c. 4 Cpc;
- l'eccezione sollevata dall'attrice attiene non tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, cioè alla titolarità passiva.
4. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda azionata da in Controparte_1
via monitoria sia infondata, senza che occorra affrontare la questione della (contestata) titolarità passiva dell' . Parte_1
In ossequio al principio della ragione più liquida, è infatti sufficiente osservare che:
- l'estratto conto storico richiesto in via monitoria all' non era stato Parte_1
oggetto della precedente richiesta stragiudiziale (nella pec del 12/12/2022 non vi è alcun riferimento all'estratto conto storico - cfr. doc. 2 fasc. monitorio); conseguentemente,
[...]
non aveva titolo per richiedere il decreto ingiuntivo volto a ottenere CP_1
l'ostensione del citato documento, non potendo configurarsi un inadempimento della banca rispetto alla mancata consegna di un documento non richiesto;
la previsione di cui all'art. 119
c. 4 Tub, infatti, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr.
Cass. 24641/2021); né un inadempimento della banca può configurarsi con riferimento alla domanda formulata (per la prima volta) in via monitoria in ordine consegna dell'estratto conto storico, atteso che tale inadempimento non è stato neppure allegato dalla convenuta, che, anzi, nella propria comparsa di risposta, a p. 4, ha dato atto dell'ostensione dell'estratto conto storico da parte dall'attrice (salvo poi affermare il contrario a p. 9);
- non è configurabile un inadempimento della banca neppure con riguardo al piano di ammortamento (richiesto nella pec del 12/12/2022 - cfr. doc. 2 fasc. monitorio), avendo l spiegato che “al contratto sottoscritto nel 2011 non risulta sia stato Parte_1 allegato un piano di ammortamento” (cfr. cit. p. 7), circostanza che non è stata specificamente contestata dalla convenuta;
peraltro, va osservato che, anche ammettendo l'esistenza di un piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento del febbraio 2011, si tratterebbe
5 comunque di un documento anteriore rispetto al decennio precedente alla richiesta di ostensione (formulata con l'istanza pec del 12/12/2022 - cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- per completezza, si osserva che la richiesta di consegna del piano di ammortamento di cui alla pec del 12/12/2022 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio) non può essere interpretata, come ipotizzato dall'attrice, come richiesta di ottenere “una “tabella di ammortamento” aggiornata del rapporto in essere come previsto con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e il Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 n. 50863” (cfr. cit. p. 6), tenuto conto che l'opposta non ha mai specificato in questi termini la sua richiesta ex art. 119 c. 4 Tub (né nella richiesta stragiudiziale né nel presente giudizio).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori minimi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminato-complessità bassa), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 851,00;
per la fase introduttiva € 602,00;
per la fase di trattazione € 903,00;
per la fase decisionale € 1.453,00;
per complessivi € 3.809,00 per compensi e € 286,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 4699/2023; condanna a rimborsare le spese di lite all' , per Controparte_1 Parte_1 un ammontare di € 3.809,00 per compensi e € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 26/02/2025 IL GIUDICE dr.ssa Rachele Olivero
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