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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 10413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10413 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38732/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 3872 r.g. 2022, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni per mensilità non erogate (da gennaio 2022 ad aprile 2022) del trattamento di fine rapporto, nonchè di ulteriori differenze retributive a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, formulata da (con l'Avv. Parte_1
Matteo Proja) nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore; rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato continuativamente dal 21.2.2008 al 18.4.2022 (data di cessazione attività da parte datoriale) a tempo parziale e con lo svolgimento delle mansioni di impiegato amministrativo, ascrivibili al livello C3 della contrattazione collettiva;
rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito del giudizio , atteso che dai documenti depositati: contratto di lavoro (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente), comunicazione unilav di cessazione (cfr. all. 2 del fascicolo di parte resistente), è emersa la durata del rapporto per tutto il periodo in questione alle dipendenze della parte convenuta;
rilevato che dal contratto di lavoro risulta confermato lo svolgimento delle mansioni di impiegata nonché lo svolgimento dell'orario a tempo parziale;
rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione del contratto di assunzione (cfr. doc. 2) da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo autorimesse e noleggio, che prevede espressamente la corresponsione di quattordici mensilità;
pagina 1 di 3 rilevato per quanto concerne il trattamento di fine rapporto che lo stesso è dimostrato all'esito del deposito della comunicazione unilav di cessazione del rapporto;
rilevato che risulta altresì dimostrato, mediante la produzione della bista paga di febbraio 2022, il mancato godimento di giorni di ferie e di permessi e riposi;
rilevato infatti che parte ricorrente ha dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti e con lo svolgimento delle mansioni indicate, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevalo che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le retribuzioni inerenti le mensilità non percepite, l'indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi e riposi, nonchè ex festività; rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto, con il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo parziale e con condanna anche al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, delle ex festività; rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per le mensilità non percepite, di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, di trattamento di fine rapporto, di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva dei permessi e riposi non fruiti nonché delle ex festività, va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 2.10.2025 Il G.L. pagina 2 di 3 P. FA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 3872 r.g. 2022, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni per mensilità non erogate (da gennaio 2022 ad aprile 2022) del trattamento di fine rapporto, nonchè di ulteriori differenze retributive a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, formulata da (con l'Avv. Parte_1
Matteo Proja) nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore; rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato continuativamente dal 21.2.2008 al 18.4.2022 (data di cessazione attività da parte datoriale) a tempo parziale e con lo svolgimento delle mansioni di impiegato amministrativo, ascrivibili al livello C3 della contrattazione collettiva;
rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito del giudizio , atteso che dai documenti depositati: contratto di lavoro (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente), comunicazione unilav di cessazione (cfr. all. 2 del fascicolo di parte resistente), è emersa la durata del rapporto per tutto il periodo in questione alle dipendenze della parte convenuta;
rilevato che dal contratto di lavoro risulta confermato lo svolgimento delle mansioni di impiegata nonché lo svolgimento dell'orario a tempo parziale;
rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione del contratto di assunzione (cfr. doc. 2) da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo autorimesse e noleggio, che prevede espressamente la corresponsione di quattordici mensilità;
pagina 1 di 3 rilevato per quanto concerne il trattamento di fine rapporto che lo stesso è dimostrato all'esito del deposito della comunicazione unilav di cessazione del rapporto;
rilevato che risulta altresì dimostrato, mediante la produzione della bista paga di febbraio 2022, il mancato godimento di giorni di ferie e di permessi e riposi;
rilevato infatti che parte ricorrente ha dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti e con lo svolgimento delle mansioni indicate, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevalo che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le retribuzioni inerenti le mensilità non percepite, l'indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi e riposi, nonchè ex festività; rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto, con il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo parziale e con condanna anche al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, delle ex festività; rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente appaiono congruamente e correttamente elaborati e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per le mensilità non percepite, di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, di trattamento di fine rapporto, di indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva dei permessi e riposi non fruiti nonché delle ex festività, va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 23.281,37 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 4388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 2.10.2025 Il G.L. pagina 2 di 3 P. FA
pagina 3 di 3