Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1597/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1597/2023 R.G. riservata in decisione in data 23.1.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCCA MICHELA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Vigevano Via Ludovico il Moro n. 11
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale nel merito dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
ordinare al sig. la restituzione delle chiavi dell'immobile di proprietà della ricorrente adibito a casa CP_1
pagina 1 di 6
disporre l'affido condiviso del figlio minore;
Per_1 pronunciare come da punto 5 del ricorso introduttivo in ordine al regime di visite ed incontri che di seguito si riporta
“per quanto riguarda il figlio minore avrà collocazione abitativa esclusiva presso la madre e sarà affidato in Per_1 via condivisa ai genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Compatibilmente con le attività sportive e ricreative del figlio e con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo avrà facoltà di vedere il figlio durante la settimana ogni volta che lo vorrà, e comunque nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dal termine delle attività ricreative/scolastiche fino all'orario di cena, dopo il pasto il figlio verrà ricondotto presso l'abitazione della madre. Il figlio trascorrerà i fine settimana alternati con il padre, a partire dal venerdì sera all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena quando verrà accompagnato dalla madre. A Natale e Capodanno si alterneranno una settimana a testa nei periodi, il primo dal
23.12 al 30.12, il secondo dal 31.12 al 07.01. La settimana di Pasqua resterà con il genitore con cui ha trascorso il
Capodanno. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni, previo accordo della madre da comunicarsi entro il 1° di giugno di ogni anno. Per tutti gli ulteriori ed eventuali periodi di vacanza i genitori si accorderanno di volta in volta, tenendo in considerazione l'alternanza tra un giorno di vacanza e l'altro e in modo da consentire il rispetto del principio dell'effettiva bigenitorialità, considerata anche l'età e gli interessi del ragazzo.
Il sig. effettuerà a favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , CP_1 Parte_1 Per_1 bonifico mensile di € 500,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché provvederà al versamento del 70% delle spese straordinarie, come stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Pavia n. 2323/16, da intendersi qui richiamato. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, accettazione e rimborso delle spese extra sostenute per il figlio, il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale
è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente”; dichiarare tenuto il sig. al versamento del contributo al mantenimento a favore del figlio , in CP_1 Per_1 misura non inferiore ad € 500,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché al versamento del 70% delle spese straordinarie, sostenute per il figlio, come stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/16; dichiarare tenuto il sig. stante la notevole disparità economica tra i coniugi, al versamento di un CP_1 contributo quale assegno di mantenimento in favore della sig.ra in misura non inferiore ad euro 300,00 Parte_1 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
pagina 2 di 6 ordinare agli organi di Polizia Giudiziaria tributaria di svolgere opportune indagini a garanzia del coniuge economicamente più debole, effettuando accertamenti sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del coniuge resistente;
condannare ex art. 96 cpc il sig. con risarcimento a parte ricorrente da liquidarsi d'ufficio nella misura CP_1 ritenuta più congrua dal giudicante nella sentenza;
con vittoria di spese di lite. in via istruttoria si chiede l'ammissione di interrogatorio formale di parte resistente e testi sui capitoli indicati preceduti dalla dicitura “Vero che”, nonché il controesame dei testi indicati da controparte nel suo atto costitutivo:
1. la sig.ra si è sempre occupata della famiglia e della crescita del figlio rinunciando alla Parte_1 possibilità di un lavoro;
2. il sig. lavora nell'officina di sua proprietà tenendo la moglie all'oscuro di quanto effettivamente CP_1 guadagna;
3. la sig.ra riceveva dal marito il denaro per le spese della faglia senza poter avere una gestione Parte_1 autonoma delle entrate, per ogni spesa doveva chiedere autorizzazione al marito;
4. il sig. ntratteneva una relazione con altra donna;
CP_1
5. il sig. i è allontanato dalla casa coniugale lasciando moglie e figlio senza sostegno economico;
CP_1
6. il sig. ha omesso di pagare alcune fatture di utenze e la tassa dei rifiuti relative al periodo di CP_1 convivenza;
7. il sig. omette di versare una somma destinata al mantenimento del figlio dal giorno che ha CP_1 lasciato la casa coniugale;
8. il sig. a levato dalla disponibilità della moglie la vettura che si utilizza senza patente;
CP_1
9. la sig.ra è in difficoltà economica;
Parte_1
Si indica a testimoni: residente in Gambolò via Molino. Con riserva di ulteriormente dedurre, Testimone_1 produrre ed articolare.
pagina 3 di 6 La difesa insiste in sede di decisione definitiva sulla richiesta di liquidazione della nota spese allegata alle note
d'udienza depositate in data 04.10.2023 in quanto la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello
Stato con delibera n. 108/2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Va, inoltre, evidenziato che con sentenza non definitiva n. 1118/2023 depositata in data 14.9.2023, è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va, poi, previsto in merito all'addebito della separazione, avendo la ricorrente rinunciato alla sua originaria domanda.
Quanto alle condizioni di affido del figlio minore (nato il [...]) va confermato l'affido condiviso tra i Per_1 genitori e il suo collocamento presso la madre, cui va conseguentemente assegnata la ex casa familiare e va, altresì, previsto che gli incontri con il padre, considerata l'età del minore ormai quasi maggiorenne, si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro, previo avviso alla ricorrente.
In merito, invece, al contributo chiesto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento del figlio gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente ha dichiarato di essere priva di stabile occupazione e di lavorare saltuariamente come colf con guadagni modesti, pari a euro 300,00 mensili (v. verbale di udienza del 28.6.2023); la stessa, del resto, non ha prodotto le certificazioni reddituali, ma solo un'autocertificazione attestante per l'anno 2022 la totale assenza di redditi, ed è altresì proprietaria esclusiva della ex casa familiare ove è rimasta a vivere insieme al figlio dopo la separazione dal marito.
Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'attuale esatta condizione economico-reddituale del resistente, il quale, secondo la prospettazione della moglie è titolare di un'officina, come emerso anche dall'estratto conto previdenziale trasmesso dall'Inps e, tuttavia, non risulta avere presentato dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022.
(v. comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate). In ogni caso, considerata l'età e l'assenza di impedimenti documentati, il sig. eve ritenersi certamente dotato di capacità lavorativa. CP_1
Alla luce degli elementi valorizzati, pertanto, reputa il Collegio che sia corretto confermare l'importo posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili. Va, del pari, posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno per il figlio da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Va, inoltre, previsto che la ricorrente continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale.
La ricorrente ha, altresì, chiesto che il marito venga obbligato a versarle un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili.
Al riguardo si osserva quanto segue.
pagina 4 di 6 L'attrice, di anni 56, risulta al momento priva di stabile occupazione, è sprovvista di patente e ha dedotto di non avere mai lavorato durante il matrimonio (durato 16 anni) e di non avere, di conseguenza, acquisito specifiche professionalità che le consentano ora reali possibilità di inserimento lavorativo.
Pertanto, sulla base delle evidenze disponibili e degli elementi sopra evidenziati, considerato che la ricorrente beneficia della ex casa familiare ma valutato anche il suo difficile inserimento nel mondo del lavoro, stante l'assenza di acquisita capacità lavorativa e considerata l'età della stessa, sussistono i presupposti per attribuirle un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento, da porre a carico del marito la cui misura, tenuto conto anche degli oneri gravanti sul resistente per il mantenimento del figlio, va fissata in euro 300,00 mensili.
Non può, invece, essere accolta la domanda della ricorrente di condanna al risarcimento del danno asseritamente patito dalla stessa, attesa la sua genericità e la mancata prova in ordine ai danni conseguenti.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda di restituzione delle chiavi dell'abitazione costituente ex casa familiare formulata dalla ricorrente, trattandosi di istanza non legata da vincoli di connessione con la domanda principale (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I
n. 11828 del 21.05.2009).
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente secondo il criterio di soccombenza.
Esse sono liquidate in favore dell'Erario essendo la ricorrente stata ammessa al beneficio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , con ricorso Parte_1 depositato il 27.3.2023, richiamata la sentenza non definitiva n. 1118/2023 depositata in data 14.9.2023, con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti, così decide:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) assegna la ex casa coniugale alla ricorrente;
4) pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile di € 400.00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
5) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6) dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
7) pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile per il mantenimento della stessa di € 300.00;
8) rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 9) condanna a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite, che liquida in € 1.600,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. % se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 24.3.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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