Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 01/04/2026, n. 6094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6094 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02871/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2871 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. RA ZZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall 'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - DEL DINIEGO DI VISTO D’ INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT IA NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’attuale ricorrente - di nazionalità pakistana - ha chiesto il visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nondimeno all’istante è stato dapprima comunicato il preavviso di rigetto.
Malgrado le controdeduzioni prodotte dall’interessato, la competente Ambasciata d’Italia a Islamabad gli ha rifiutato il visto, con la seguente motivazione: “il nulla osta è stato richiesto per un operaio di manovra ma il Sig. -OMISSIS- non ha la patente di guida per alcun veicolo”.
L’istante – con ricorso ritualmente proposto – ha impugnato la relativa decisione negativa, denunciandone – in sintesi – il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua nonchè l’eccesso di potere.
Il MAECI si è costituito in resistenza , a mezzo della difesa erariale .
Il Collegio - con Ordinanza n.14064/2025 – ha disposto la legalizzazione della procura speciale alle liti, successivamente depositata, nelle forme di rito, dal ricorrente.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato la documentazione utile.
In occasione dell’ udienza pubblica del 24/3/2026 , il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, il ricorrente rappresenta di lavorare da anni nell’ edilizia e che la qualifica di operaio di manovra - offertagli dalla società che ha chiesto e ottenuto - quale potenziale datrice di lavoro, dedita alla installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione - il Nulla Osta al Lavoro nominativo a suo favore dal competente Sportello Unico Immigrazione (SUI ) non implica necessariamente la patente di guida valida in Italia . Nondimeno l’interessato ha depositato copia della patente di guida conseguita in Pakistan.
Ad avviso del Collegio, le censure dedotte dal ricorrente sono fondate.
L’apodittica motivazione del diniego di visto della Sede di Islamabad non risulta corroborata dal necessario accertamento istruttorio. La relativa istruttoria - a rigore - competerebbe al SUI.
Ufficio che , peraltro, ha emesso il precedente N.O. nominativo - né lo ha successivamente revocato, non avendo ritenuto disporre, in proposito, alcun ulteriore accertamento da parte dell’ Ispettorato del Lavoro - senza porsi la questione se sia necessaria o meno, per il profilo professionale di operaio di manovra nel settore edilizio, una patente di guida valida nel territorio nazionale.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Né – in sede di riesercizio del potere - la competente Rappresentanza Diplomatica potrà reiterare il diniego in base alle scarne risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI , distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
RT IA NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IA NO | CO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.