CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2024, n. 26822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26822 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE nel procedimento c/ MA ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 26822 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha liquidato, in favore di NI IR la somma di euro 109.755 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita dal 13 dicembre 2019 al 4 marzo 2022. 2.Quanto alla vicenda cautelare, la Corte territoriale ha esposto che il IR era stato posto agli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata estorsione ed usura aggravata, in concorso con il fratello PP, ai danni di GE FE e della moglie RA GR. Questi ultimi si erano recati presso i Carabinieri il 7 febbraio 2019, informando informalmente di temere per l'incolumità propria e della famiglia a causa delle condotte intimidatorie perpetrate dai fratelli IR di Canicattì, in quanto circa due anni prima il FE, trovandosi in condizioni di difficoltà economica anche a causa della sua professione di imprenditore edile, non essendo riuscito a ottenere finanziamento dai canali tradizionali, si rivolgeva ai predetti fratelli per l'ottenimento di euro 29000, che però gli erano già costati una somma esorbitante (pari a euro 70000) per essere stato costretto a versare la somma di euro 2500 al mese. Poiché i coniugi non si presentarono per formalizzare la denunzia, furono avviate indagini tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui si trasse conferma dei fatti e che condusse all'ordinanza del GIP di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Successivamente, il 4 marzo 2022, NI ÌR fu assolto da entrambi i reati a seguito della pronuncia della Corte di appello, posto che solo il fratello PP aveva ammesso di aver praticato l'usura. 3. La Corte di appello ha valutato che la gran parte delle captazioni riguardava il fratello PP, e che, eccettuato un incontro del marzo 2019 perché neutro, solo nell' episodio del luglio 2019 NI IR si era informato con un congiunto del FE al fine di avere notizie sul rientro del primo dal nord Italia. Ma in tale occasione non vennero proferite minacce o si parlò di usura, solo di dilazionare il termine di pagamento. Pertanto, la Corte territoriale, non ravvisando atteggiamenti idonei a costituire colpa ostativa al riconoscimento della riparazione, ha proceduto alla determinazione del quantum. 1 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'assenza di causa ostativa. Si rileva che nell'ordinanza impugnata non è stato formulato nessun giudizio in ordine alla condotta tenuta dal IR prima dell'applicazione della misura cautelare. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che il Giudice a quo, pur accertando che la persona accusata di usura si era attivata per ottenere la restituzione del credito, aveva ritenuto neutra la circostanza. Erano stati chiaramente confusi i piani della responsabilità penale con quello della esclusione del diritto alla riparazione per colpa o dolo. 3.3. Carenza di motivazione in relazione alla omessa valutazione della circostanza, accertata dal giudice della cognizione penale, che NI IR aveva talvolta accompagnato il fratello PP al momento della riscossione del debito usurario. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1., cod.proc.pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). 3. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma 2 anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' id quod plerurnque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data, dall'art. 43 cod.pen. deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macrosc:opica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). 5. Ancora, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa ai riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito il Supremo Collegio ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 6. Ciò posto sui principi generali operanti in materia, occorre analizzare i singoli motivi di impugnazione. I motivi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze sono fondati. Va preliminarmente osservato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'assenza della condizione ostativa dell'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni della Amministrazione resistente (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, N., Rv. 280543; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390); l'assenza di tale causa, costituendo una condizione dell'azione, va verific:ata dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. 7. Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare con piena ed ampia libertà il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa. 8. Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie non appaiono adeguatamente valutati tutti i comportamenti tenuti dal IR in epoca antecedente all'applicazione della misura custodiale e, in particolare: a) non risulta adeguatamente esaminato il materiale derivato dalle captazioni che la Corte territoriale tratta in maniera generica ed apodittica, affermando, senza spiegare perché, si tratta materiale interessante solo il fratello PP per la maggior parte, ad eccezione dell'episodio del 12 marzo 2019 in cui NI IR si informava sull'effettività e sui contenuti di un incontro dal fratello avuto con la Magi;
b) non viene approfondita la circostanza della richiesta fati:a al congiunto del FE di avere notizie sui movimenti dello stesso ed in particolare del suo ritorno dal Nord Italia;
né si spiega perché la colpa del IR si sarebbe dovuta manifestare solo attraverso atteggiamenti violenti e non si spiega quale diversa vicenda commerciale avrebbe giustificato la richiesta;
c) la totale assenza di indicazione del materiale acquisito nel corso del processo penale e la consequenziale analisi delle circostanze accertate in sede di cognizione, relative ai contatti realizzatisi tra NI IR, GE FE e la moglie dello stesso. L'analisi omessa di tali condotte costituisce un grave deficii: motivazionale, in quanto sarebbe stato necessario verificare se esse avessero contribuito in via sinergica all'applicazione della misura cautelare e se esse, pertanto, dovevano essere ritenute ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione. 9. Per tali ragioni, alla luce delle carenze motivazionali sopra illustrate, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese di giudizio del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024. 2
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 26822 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha liquidato, in favore di NI IR la somma di euro 109.755 a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita dal 13 dicembre 2019 al 4 marzo 2022. 2.Quanto alla vicenda cautelare, la Corte territoriale ha esposto che il IR era stato posto agli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata estorsione ed usura aggravata, in concorso con il fratello PP, ai danni di GE FE e della moglie RA GR. Questi ultimi si erano recati presso i Carabinieri il 7 febbraio 2019, informando informalmente di temere per l'incolumità propria e della famiglia a causa delle condotte intimidatorie perpetrate dai fratelli IR di Canicattì, in quanto circa due anni prima il FE, trovandosi in condizioni di difficoltà economica anche a causa della sua professione di imprenditore edile, non essendo riuscito a ottenere finanziamento dai canali tradizionali, si rivolgeva ai predetti fratelli per l'ottenimento di euro 29000, che però gli erano già costati una somma esorbitante (pari a euro 70000) per essere stato costretto a versare la somma di euro 2500 al mese. Poiché i coniugi non si presentarono per formalizzare la denunzia, furono avviate indagini tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali da cui si trasse conferma dei fatti e che condusse all'ordinanza del GIP di applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Successivamente, il 4 marzo 2022, NI ÌR fu assolto da entrambi i reati a seguito della pronuncia della Corte di appello, posto che solo il fratello PP aveva ammesso di aver praticato l'usura. 3. La Corte di appello ha valutato che la gran parte delle captazioni riguardava il fratello PP, e che, eccettuato un incontro del marzo 2019 perché neutro, solo nell' episodio del luglio 2019 NI IR si era informato con un congiunto del FE al fine di avere notizie sul rientro del primo dal nord Italia. Ma in tale occasione non vennero proferite minacce o si parlò di usura, solo di dilazionare il termine di pagamento. Pertanto, la Corte territoriale, non ravvisando atteggiamenti idonei a costituire colpa ostativa al riconoscimento della riparazione, ha proceduto alla determinazione del quantum. 1 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione. 3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'assenza di causa ostativa. Si rileva che nell'ordinanza impugnata non è stato formulato nessun giudizio in ordine alla condotta tenuta dal IR prima dell'applicazione della misura cautelare. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che il Giudice a quo, pur accertando che la persona accusata di usura si era attivata per ottenere la restituzione del credito, aveva ritenuto neutra la circostanza. Erano stati chiaramente confusi i piani della responsabilità penale con quello della esclusione del diritto alla riparazione per colpa o dolo. 3.3. Carenza di motivazione in relazione alla omessa valutazione della circostanza, accertata dal giudice della cognizione penale, che NI IR aveva talvolta accompagnato il fratello PP al momento della riscossione del debito usurario. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1., cod.proc.pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). 3. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma 2 anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' id quod plerurnque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data, dall'art. 43 cod.pen. deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macrosc:opica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. 4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). 5. Ancora, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa ai riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). In seguito il Supremo Collegio ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 6. Ciò posto sui principi generali operanti in materia, occorre analizzare i singoli motivi di impugnazione. I motivi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze sono fondati. Va preliminarmente osservato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'assenza della condizione ostativa dell'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle deduzioni della Amministrazione resistente (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, N., Rv. 280543; Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390); l'assenza di tale causa, costituendo una condizione dell'azione, va verific:ata dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. 7. Il giudice della riparazione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto all'indennizzo, ha il diritto-dovere di acquisire ed esaminare con piena ed ampia libertà il materiale acquisito nel processo penale, al fine di controllare la ricorrenza, o meno, delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, come il verificare la sussistenza di una causa di esclusione del diritto all'indennizzo, quale l'avere l'istante dato concausa all'evento che produsse il pregiudizio (perdita della libertà) tenendo un comportamento doloso ovvero gravemente colposo e, inoltre, ai fini della quantificazione, tenendo una condotta anche lievemente colposa. 8. Tanto premesso in linea generale, nella fattispecie non appaiono adeguatamente valutati tutti i comportamenti tenuti dal IR in epoca antecedente all'applicazione della misura custodiale e, in particolare: a) non risulta adeguatamente esaminato il materiale derivato dalle captazioni che la Corte territoriale tratta in maniera generica ed apodittica, affermando, senza spiegare perché, si tratta materiale interessante solo il fratello PP per la maggior parte, ad eccezione dell'episodio del 12 marzo 2019 in cui NI IR si informava sull'effettività e sui contenuti di un incontro dal fratello avuto con la Magi;
b) non viene approfondita la circostanza della richiesta fati:a al congiunto del FE di avere notizie sui movimenti dello stesso ed in particolare del suo ritorno dal Nord Italia;
né si spiega perché la colpa del IR si sarebbe dovuta manifestare solo attraverso atteggiamenti violenti e non si spiega quale diversa vicenda commerciale avrebbe giustificato la richiesta;
c) la totale assenza di indicazione del materiale acquisito nel corso del processo penale e la consequenziale analisi delle circostanze accertate in sede di cognizione, relative ai contatti realizzatisi tra NI IR, GE FE e la moglie dello stesso. L'analisi omessa di tali condotte costituisce un grave deficii: motivazionale, in quanto sarebbe stato necessario verificare se esse avessero contribuito in via sinergica all'applicazione della misura cautelare e se esse, pertanto, dovevano essere ritenute ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione. 9. Per tali ragioni, alla luce delle carenze motivazionali sopra illustrate, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese di giudizio del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024. 2