Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 484/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fiorillo e , nato il [...] a Controparte_1
Napoli, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rubini C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario in data 03.06.2004 nel Comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 19 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2004 e che dalla loro unione era nato (25.11.2005). Le parti precisavano che, a seguito di insanabili contrasti, Per_1 concludevano accordo di separazione personale ex art. 6, co. 2, d.l. 142/14, a mezzo di sottoscrizione di negoziazione assistita del 07.03.2018, trascritta nei registri di matrimonio del
1
Comune di Salerno al n. 58 P. 2 S. C anno 2018 ed al contempo domandavano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, tra l'altro, per entrambe le parti, in egual misura, il mantenimento del figlio – studente estero – fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
01.04.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi.
Al riguardo osserva il Tribunale che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132/2014, e, in particolare,
l'individuazione del dies a quo da considerare ai fini del computo del termine per proporre la domanda di divorzio ha suscitato non poche problematiche interpretative a cagione, in particolare, del mancato coordinamento tra la normativa in questione e le nuove disposizioni sul c.d. divorzio breve di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 55, che ha riformulato a sua volta il testo dell'articolo 3, lett. b, n. 2 della legge sul divorzio n. 898/1970, omettendo ogni riferimento alle nuove forme di separazione e divorzio stragiudiziali introdotte appena pochi mesi prima. Deve rilevarsi che la dottrina e la giurisprudenza si sono prontamente orientate nel ritenere che il termini abbreviato per accedere al divorzio di cui al testo del novellato art. 3 siano pacificamente applicabili qualora le parti sono pervenute alla separazione con una negoziazione assistita o se l'accordo è stato concluso avanti all'ufficiale di Stato civile ex art. 12 legge n. 162/2014, posta la chiara equiparazione compiuta dal terzo comma dello stesso art. 6 (“L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ...”), riproposta con analoga espressione per gli accordi in sede amministrativa dall'art. 12 (“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono ...”).
In merito, poi, all'individuazione della decorrenza del termine stesso sono state prospettate, principalmente, due differenti soluzioni: secondo una prima tesi enunciata in dottrina, il momento in 2 R.V.G. 484/2025
cui gli accordi di separazione attraverso la negoziazione assistita divengono efficaci coincide con il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero mentre, secondo diversa impostazione ermeneutica, il dies a quo va fatto coincidere con la data di conclusione dell'accordo di negoziazione assistita o, più precisamente, con la data certificata da parte degli avvocati. Pur trovando la seconda tesi sostegno nella formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che, riformando a sua volta la legge sul divorzio (l'art. 3, lett. b, n. 2, fa espresso riferimento alla “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”), il primo orientamento ha rinvenuto in quella di specie una “fattispecie a formazione progressiva”, sicché l'accordo raggiunto dalle parti “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ...” solo se viene autorizzato e dopo il vaglio compiuto nella sede lato sensu giurisdizionale, da parte di un organo di natura pubblicistica quale il pubblico ministero.
Ebbene, indipendentemente dall'adozione dell'una o dell'altra tesi interpretativa, nel caso di specie si osserva come il termine di sei mesi sia ampiamente decorso.
Venendo, poi, al merito della domanda di cessazione degli effetti del matrimonio si osserva come l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale si è risolta negativamente rendendo palese la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio come sia venuta meno ogni affectio coniugalis.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le quali non risultano contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio Per_1
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
03.06.2004 nel Comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 19
P. 2 S. A Uff. 5 anno 2004 tra , nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1
3 R.V.G. 484/2025
e nato il [...] a [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni indicate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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