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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1109/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2016, avente ad oggetto lesione personale, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], 21 Parte_1
SAN FILIPPO DEL MELA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CICALA C.F._1
GIOVANNI DOMENICO, c.f. , domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI C.F._2
XXIII, 242 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., in VIA Controparte_1
STALINGRADO, 45 BOLOGNA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. FILIBERTO P.IVA_1
MAURIZIO, c.f. , domiciliato in VIA F. BISAZZA, 20 MESSINA C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 14/6/2018 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 101 del 9/12/2015 con cui il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
Deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata in ragione Controparte_2
dell'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa valutazione della prova testimoniale escussa, oltre che dell'erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Con comparsa di costituzione e risposta del 23/11/2017 si costituiva Controparte_1
la quale contestava le avverse difese ed evidenziava la correttezza della statuizione impugnata.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
L'impugnazione va definita sulla base delle considerazioni in rito di seguito esposte.
Preliminarmente, si precisa che a seguito del sinistro stradale per cui è causa, l'odierna appellante ha citato in giudizio esclusivamente l'impresa (già Controparte_1 [...]
quale assicuratrice del proprio veicolo (cfr. atto di citazione in primo grado, Controparte_2 nonché atto di appello), così esercitando l'azione disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (cfr. pag. 2 atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 9/4/2014; cfr. anche pag. 2 atto di citazione in appello), secondo cui “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. A tale riguardo, giova ricordare che, in diritto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23706; Cass. civ., sez. VI, 20/09/2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 13/04/2018, n. 9188; Cass. civ., sez. III,
31/05/2019, n. 14887; Cass. civ., sez. III, 08/04/2020, n.7755; Cass. civ., sez. III, 06/10/2021, n.
27132).
Tale principio di diritto muove dall'assunto secondo cui l'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 abbia identica natura e finalità rispetto a quella regolata dal richiamato dall'art. 144 del citato decreto. In coerenza a ciò, dunque, “il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III,
13/04/2018, n. 9188; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4994, secondo cui “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta”).
Ciò posto, nella specie il danneggiante asseritamente responsabile del sinistro per cui è causa non è stato evocato in giudizio, con la conseguenza che la sentenza appellata deve ritenersi affetta da nullità in quanto emessa in mancanza di una delle parti necessarie e, dunque, per difetto di integrità del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 c.p.c.. A questo proposito, è il caso di ricordare che il vizio in parola è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in conformità al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo” (Cass. civ., sez. VI, 30/11/2021, n. 37566; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4994). È, poi, il caso di precisare che, trattandosi di questione di diritto in quanto attinente al profilo dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della corretta applicazione dell'art. 102 c.p.c., non occorre una previa sollecitazione del contraddittorio in parte qua ai fini della decisione.
Ne viene che, in altri termini, ricorrono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 354
c.p.c., evidenziandosi sin d'ora, pur in mancanza di contestazione sul punto, che non può ravvisarsi in parte qua alcun giudicato, anche solo implicito, in mancanza sia di una specifica statuizione da parte del primo decidente sia di apposita richiesta o eccezione avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Alla rilevata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario consegue, dunque, la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero procedimento, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., il quale procederà ad un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
In punto di spese, si osserva che qualora il giudice d'appello faccia applicazione della rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. “deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 17/05/2022, n. 17255). Nondimeno, nel caso di specie occorre tener conto della mancata rilevazione ad opera delle parti costituite del predetto difetto di contraddittorio e, segnatamente, del rilievo officioso dello stesso in questa sede, sicché si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2016, avente ad oggetto lesione personale, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], 21 Parte_1
SAN FILIPPO DEL MELA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CICALA C.F._1
GIOVANNI DOMENICO, c.f. , domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI C.F._2
XXIII, 242 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., in VIA Controparte_1
STALINGRADO, 45 BOLOGNA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. FILIBERTO P.IVA_1
MAURIZIO, c.f. , domiciliato in VIA F. BISAZZA, 20 MESSINA C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 14/6/2018 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 101 del 9/12/2015 con cui il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
Deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata in ragione Controparte_2
dell'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa valutazione della prova testimoniale escussa, oltre che dell'erroneità delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio.
Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza appellata e la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. Con comparsa di costituzione e risposta del 23/11/2017 si costituiva Controparte_1
la quale contestava le avverse difese ed evidenziava la correttezza della statuizione impugnata.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
L'impugnazione va definita sulla base delle considerazioni in rito di seguito esposte.
Preliminarmente, si precisa che a seguito del sinistro stradale per cui è causa, l'odierna appellante ha citato in giudizio esclusivamente l'impresa (già Controparte_1 [...]
quale assicuratrice del proprio veicolo (cfr. atto di citazione in primo grado, Controparte_2 nonché atto di appello), così esercitando l'azione disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (cfr. pag. 2 atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 9/4/2014; cfr. anche pag. 2 atto di citazione in appello), secondo cui “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. A tale riguardo, giova ricordare che, in diritto, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del
2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23706; Cass. civ., sez. VI, 20/09/2017, n. 21896; Cass. civ., sez. III, 13/04/2018, n. 9188; Cass. civ., sez. III,
31/05/2019, n. 14887; Cass. civ., sez. III, 08/04/2020, n.7755; Cass. civ., sez. III, 06/10/2021, n.
27132).
Tale principio di diritto muove dall'assunto secondo cui l'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 abbia identica natura e finalità rispetto a quella regolata dal richiamato dall'art. 144 del citato decreto. In coerenza a ciò, dunque, “il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. III,
13/04/2018, n. 9188; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4994, secondo cui “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso
d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta”).
Ciò posto, nella specie il danneggiante asseritamente responsabile del sinistro per cui è causa non è stato evocato in giudizio, con la conseguenza che la sentenza appellata deve ritenersi affetta da nullità in quanto emessa in mancanza di una delle parti necessarie e, dunque, per difetto di integrità del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 c.p.c.. A questo proposito, è il caso di ricordare che il vizio in parola è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in conformità al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo” (Cass. civ., sez. VI, 30/11/2021, n. 37566; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16/02/2023, n. 4994). È, poi, il caso di precisare che, trattandosi di questione di diritto in quanto attinente al profilo dell'integrità del contraddittorio e, quindi, della corretta applicazione dell'art. 102 c.p.c., non occorre una previa sollecitazione del contraddittorio in parte qua ai fini della decisione.
Ne viene che, in altri termini, ricorrono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 354
c.p.c., evidenziandosi sin d'ora, pur in mancanza di contestazione sul punto, che non può ravvisarsi in parte qua alcun giudicato, anche solo implicito, in mancanza sia di una specifica statuizione da parte del primo decidente sia di apposita richiesta o eccezione avanzate nel corso del giudizio di primo grado.
Alla rilevata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario consegue, dunque, la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero procedimento, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c., il quale procederà ad un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
In punto di spese, si osserva che qualora il giudice d'appello faccia applicazione della rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. “deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 17/05/2022, n. 17255). Nondimeno, nel caso di specie occorre tener conto della mancata rilevazione ad opera delle parti costituite del predetto difetto di contraddittorio e, segnatamente, del rilievo officioso dello stesso in questa sede, sicché si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1109/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano