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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18/02/1989, con il proc. dom. avv. BARUFFI ATTILIO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/09/1991, con i proc. dom. avv. PONTE DAVIDE e avv. PONTE VALENTINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 17/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, con ordinanza emessa in data 07/11/2024,
l'allora Giudice delegato titolare del fascicolo assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori (n. , il 10/07/2014) e (nato a Persona_1 Per_2 Persona_3
Esine il 15/08/2018), nati alla relazione more uxorio delle parti, oramai da tempo cessata.
La causa veniva istruita mediante accertamenti psico-sociali affidati al Servizio territorialmente competente. Acquisite le risultanze di tali accertamenti, all'udienza tenutasi in data 10/06/2025 avanti alla Giudice subentrata nella titolarità del fascicolo, emergano ipotesi conciliative volte a preservare il benessere psico- emotivo dei figli minori. All'udienza di rinvio fissata per il giorno 17/06/2025, i procuratori dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, sicché, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione avanti al Collegio.
Tutto ciò premesso, le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti meritano integrale accoglimento, così come riportate pedissequamente in dispositivo, apparendo pienamente conformi agli interessi attuali di e _1 Per_3
Più in particolare, l'approfondimento psico-sociale ha permesso di fare luce in ordine alle condizioni personali dei genitori, nonché in ordine alle condizioni di benessere dei minori e alla qualità della relazione sussistente con ciascun genitore.
In estrema sintesi, nella relazione del Servizio sociale Parte_2 datata 27/11/2024, si dava atto che: da subito il Servizio ha riscontrato
[...] una diversità da parte di madre e padre nel raccontare le motivazioni che avrebbero condotto a interrompere gli incontri con il padre;
nel colloquio avvenuto con _1 il padre dei minori è emerso che di anni 33, vive a Castro , in un CP_1 appartamento che gli è stato lasciato dal nonno defunto;
convive con una compagna e il figlio di lei, il quale ha frequentato la stessa scuola per l'infanzia frequentata da tra la nascita dei due figli, il signor racconta di aver ricevuto Per_4 CP_1 una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti in cui anche era Pt_1 coinvolta;
il signor ha riferito di aver incontrato i figli regolarmente ogni CP_1 weekend fino al mese di Aprile 2023, dopodiché rapporti tra loro si sono interrotti fino al gennaio 2024 e secondo il padre, non voleva che agli incontri con i Pt_1
2 bambini fosse presente anche la sua attuale compagna;
le visite con i figli CP_2 sono poi riprese per alcuni mesi e successivamente di nuovo sospese e dalle vacanze di Pasqua 2024 il signor non ha più avuto modo di incontrare ; il CP_1 _1 signor si mostra desideroso di poter incontrare e di avere con CP_1 _1 entrambi i figli un rapporto regolare. Dal colloquio avvenuto con la madre dei minori
è emerso che: , di anni 35, vive in un appartamento di proprietà del padre, Pt_1 con i figli minori ed nata nel 2024 da una relazione avuta Per_4 _1 Per_5 con un compagno diverso dal padre di due figli, che però non vive con lei;
Pt_1
è disoccupata e viene mantenuta dal di lei padre;
quanto alla relazione tra il padre e i figli si dichiara d'accordo che il padre si riavvicini al figlio e aderisce _1 verbalmente alla proposta di essere affiancata in questo percorso dall'educatrice; la madre, in un colloquio avvenuto in data 07/11/2024, ha dichiarato che anche il figlio più piccolo avrebbe iniziato a non volersi più fermare a dormire dal papà perché avrebbe visto la compagna del papà barcollante e ubriaca. In questa relazione il
Servizio esprimeva la necessità di approfondire la conoscenza della madre e del padre, conoscere i bambini che sono già in contatto con i servizi sociali in quanto famiglia partecipante al programma PIPPI, dando atto che, comunque, era già attivo un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione in cui i bambini vivono con la mamma, nonché la partecipazione a gruppi di supporto alla genitorialità.
Nella successiva relazione datata 11/04/2025, relativa agli incontri attivati in “spazio neutro” tra il padre e il figlio , emergeva che nei mesi di Febbraio-Marzo si _1 era dato avvio a questo percorso, con incontri organizzati con cadenza quindicinale, alla presenza di un'educatrice a supporto, con l'obiettivo di favorire il graduale riavvicinamento tra padre e figlio e quindi la ripresa della relazione; che l'avvio del percorso aveva visto un forte irrigidimento da parte del minore, che si era inizialmente mostrato chiuso, oppositivo e privo di disponibilità al confronto con il padre;
che la partecipazione agli incontri, nelle prime fasi, è stata vissuta da _1 come un'imposizione esterna, manifestando in più occasioni il desiderio di allontanarsi o di non proseguire;
che già nel primo incontro il minore aveva manifestato forti resistenze, esprimendo chiaramente la volontà di non incontrare il padre e il suo atteggiamento era apparso ostile, fortemente centrato sull'utilizzo del cellulare, utilizzato come barriera verso ogni forma di interazione;
che, nonostante ciò, grazie all'intervento dell'educatrice, il ragazzo accettava di entrare nella stanza
3 con il papà, mantenendo una distanza fisica e comunicativa significativa;
che l'introduzione di un'attività ludica tra loro ha rappresentato una prima modalità di approccio il padre, visibilmente impacciato e a tratti in difficoltà, faticando a trovare il modo e le parole adatte;
che, durante il secondo incontro, veniva fatto _1 desistere dall'utilizzare la playstation e veniva richiamato sullo scopo dell'incontro, per cui, nel corso di esso, emergevano scambi verbali spontanei anche se limitati al contesto del gioco;
che per la prima volta rivolgeva lo sguardo al padre _1 condividendo qualche risata, ed entrambi, al termine dell'incontro, confermavano la disponibilità a proseguire il percorso;
che durante il terzo incontro , in modo _1 inaspettato, mostrava un atteggiamento di maggiore tranquillità e disponibilità al dialogo, chiacchierando inizialmente con l'educatrice su aspetti che riguardano la propria quotidianità e, al momento dell'arrivo del padre, i due sceglievano insieme il film da guardare e vi era uno scambio di risate e piccoli ricordi condivisi;
che durante la visione del film, si avvicinava fisicamente al padre rivolgendogli _1 lo sguardo, facendo domande e mostrando curiosità, chiedendo al padre di sistemarli il monopattino elettrico;
che dopo l'incontro riferiva alla madre di essere stato _1 bene, anche se preferiva stare a casa. L'educatrice evidenziava, pertanto, come gli incontri avessero mostrato una progressione positiva, in quanto, se inizialmente il rapporto tra padre e figlio appariva con promesso da chiusure, resistenze e incomprensioni reciproche, col tempo si sono sviluppati segnali di apertura e disponibilità al confronto. Inoltre, il ruolo educativo si è rivelato fondamentale per sostenere il dialogo, contenere le emozioni e creare uno spazio sicuro;
riteneva auspicabile proseguire il progetto di riavvicinamento, mantenendo il sostegno educativo e valutando progressivamente forme di incontro meno strutturate, eventualmente in contesti più informali.
E, ancora, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale
[...]
datata 15/05/2025, a firma dell'assistente sociale Parte_2 dr.ssa e e della psicologa dr.ssa , si legge che: Per_6 Per_7 Testimone_1 [...] aveva riportato una condanna per detenzione di stupefacenti, a seguito CP_1 della quale aveva svolto un periodo agli arresti domiciliari dapprima presso l'abitazione dove viveva con e poi presso l'abitazione del nonno, con il Pt_1 permesso di incontrare i figli;
riportava di aver frequentato regolarmente i figli fino al 2023, dopodiché la frequentazione si sarebbe interrotta a causa della fatica di
4 trovare accordi con la madre dei minori, motivo per cui avrebbe smesso di cercare i figli; che, oggi, vive con la compagna, il figlio minore della donna Controparte_1
e riporta che la coppia ha trascorso un periodo faticoso in cui entrambi hanno abusato di alcol ma ritengono che la loro unione sia ora stabile e sono in attesa di un figlio che dovrebbe nascere nel mese di settembre, dopo essersi recentemente sposati all'insaputa dei figli minori;
che rispetto ai propri figli, verbalizzava di CP_1 volerli incontrare liberamente e non ritenere più necessario che l'educatore sia presente quando si incontrano, anche se il Servizio aveva definito un calendario di incontri alla presenza di un educatore per facilitare e favorire il rapporto tra i due e in programma ci sarebbero ancora incontri a cadenza quindicinale fino alla fine del mese di giugno;
che riferiva che il 24 Aprile aveva dormito CP_1 _1 insieme al fratello presso la sua abitazione, con la compagna e il figlio di Per_3 quest'ultima, circostanza di cui neppure il Servizio non era a conoscenza, poiché né
né hanno ritenuto necessario avvisare il servizio e non c'è stato Pt_1 CP_1 modo di comprendere con loro quali siano state le dinamiche che hanno condotto a tale scelta. Si dava atto nella relazione che era presente in un certo CP_1 rancore nei confronti della madre dei suoi figli, sembrava ancora incapace di affrontare alcuni temi legati al rapporto con i figli, piuttosto che alla necessità di trovare un compromesso con l'ex compagna nell'interesse dei figli e ciò denotava una immaturità affettiva e una difficoltà nella gestione delle proprie emozioni;
riteneva di non dover più fornire spiegazioni e di essere stanco di CP_1 difendersi e delle cattiverie di nei suoi confronti. Quanto alla figura materna, Pt_1 solo su richiesta dell'operatore, la donna spiega di essere stata accusata della detenzione di hashish perché, a seguito di una segnalazione fatta dai vicini di casa ai
Carabinieri per una lite tra i due ex conviventi, le Forze dell'ordine fecero irruzione in casa trovando alcuni grammi di hashish e un'importante somma di denaro contante;
che dopo la fine della relazione con avuto una Controparte_1 Pt_1 nuova relazione e nel 2024 era nata che oggi vive con la madre mentre il Per_5 padre abita in un paese limitrofo;
che, rispetto al rapporto con il padre dei minori, la riportava di essere arrabbiata con lui, perché prima ero un bravo padre Parte_1 ma da tempo non era più presente né economicamente né come padre nella vita dei figli;
che la stessa si dichiarava preoccupata quando frequenta la casa del Per_3 padre perché e la compagna farebbero uso di alcol e perché la loro CP_1
5 relazione sarebbe caratterizzata da liti pesanti e frequenti, motivo per cui sta assecondando la richiesta di di non dormire dal papà, anche se questo Per_3 comportamento pare in contraddizione con la scelta di lasciare che anche _1 dormisse dal padre;
che, dunque, la signora appare una donna che Parte_1 necessita di essere supportata nell'avere fermezza educativa, a far proprie alcune regole necessarie per contenere i figli, troppo spesso assecondati in continue richieste non sempre opportune e che alimentano abitudini disfunzionali per la loro età (ad esempio, incostanza nella frequenza di attività extrascolastiche, coricarsi a tarda ora, utilizzo prolungato di videogiochi e social); che, tuttavia, l'adesione di al programma “PIPPI” aveva permesso di individuare strategie Parte_1 educative condivise con i bambini, che le stanno consentendo di lavorare su micro obiettivi significativi per migliorare la condizione di vulnerabilità. Entrambi i genitori convengono, quantomeno verbalmente sulla necessità di avere una calendarizzazione che dia maggiore ordine ai tempi di permanenza dei figli, sia con il padre sia con la madre, anche se le motivazioni che riportano rispetto al mancato raggiungimento di un accordo sono diametralmente opposte, poiché secondo lui sarebbe in balia degli impegni e delle decisioni di , che non è CP_1 Pt_1 attenta ad orari, accompagnamenti dei bambini etc., mentre secondo Parte_1 sarebbe a non interessarsi dei figli a non rispondere ai messaggi che lei gli CP_1 invia. Quanto alla visita domiciliare, si rappresentava che veniva effettuata in una casa che non era quella in cui e vivono;
successivamente veniva _1 Per_3 mostrata la cameretta in cui dormono la mamma, ed mentre Per_3 Per_5 _1 ha riferito di dormire nel lettone con il nonno. Dal colloquio tra i minori e la psicologa emergeva come questi ultimi avessero una buona capacità attentiva e il desiderio di essere ascoltati nei loro bisogni; era emersa anche la tendenza di _1 di tutelare la figura materna e il ricordo di alcuni episodi in cui il padre sarebbe stato violento nei loro confronti (ricorda alcune sberle in faccia); in ogni caso, quello che pareva mettere ancor più in allerta era l'imprevedibilità delle reazioni del _1 padre che, da un atteggiamento apparentemente tranquillo, poteva iniziare ad urlare e ad arrabbiarsi moltissimo con loro o con la loro madre, spaventandolo parecchio;
sebbene non chiedesse espressamente di non vederlo, il minore lasciava intendere che desiderava comunque una relazione con lui ma vorrebbe essere rassicurato sul fatto che il papà si comporti bene non urli e non si arrabbi come ricorda essere
6 accaduto in passato. Anche in merito al padre della loro sorellina, e _1 Per_3 non lo ricordano come una figura di riferimento e non lo sentono minimamente presente nella loro vita;
appare evidente il tema di rabbia nei confronti degli uomini che fanno star male la mamma e del loro bisogno di proteggerla come a sentirla talvolta fragile e vulnerabile. In conclusione, il Servizio sociale riteneva opportuna la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare finalizzato, nei confronti del padre a far proprie alcune competenze relazionali utili nel rapporto con i figli, affinché possa essere indirizzato
e sostenuto nella comunicazione con loro, evitando risposte impulsive che minerebbero pesantemente il loro rapporto già compromesso e, nei confronti della signora con la finalità di farle acquisire strategie educative nell'essere Parte_1 più autorevole con i figli ed organizzata nella gestione della quotidianità che grava in toto su di lei.
Orbene, alla luce di tutto quanto emerso dall'istruttoria, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo alla madre, il collocamento presso l'abitazione di quest'ultima e la prosecuzione di incontri “facilitati” tra il padre e alla _1 presenza dell'educatore del Servizio Sociale, per il tempo ritenuto necessario in considerazione dell'evoluzione del rapporto padre-figlio e degli esiti degli esami tossicologici a cui dovrà sottoporsi siano condizioni ampiamente Controparte_1 rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei due minori, apparendo urgente che il padre, così come sta facendo la madre, aderisca con impegno e responsabilità ai percorsi di supporto educativo attivati dal Servizio sociale, necessari per consentirgli di maturare e acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale.
L'ascolto diretto dei figli si reputa non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. alla luce delle risultanze degli accertamenti psicosociali e dell'esito concordato del giudizio.
Quanto alle restanti pattuizioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario, tenuto conto della situazione personale e abitativa di ciascuna parte, per come emersa dagli atti di causa, il Collegio ritiene di poterle recepire integralmente, poiché idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita, comunque, raccomandandosi al padre di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza materiale su di lui gravanti, nell'interesse dei figli.
Stante l'esito concordato del giudizio, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (n. , il Persona_1 Per_2
10/07/2014) e nato a [...] il [...]) alla madre Persona_3 Parte_1 alla quale competerà il diritto di assumere le decisioni di ordinaria
[...] amministrazione e di intrattenere autonomamente – ovvero anche senza l'altro genitore - i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni in ordine ad eventuali cambi di residenza dei figli e alle questioni più importanti che interessano gli aspetti della vita scolastica (es. scelta del percorso scolastico) e sanitaria (es. interventi, trattamenti, percorsi psicologici) dei figli;
resta salvo il diritto del padre di esercitare la vigilanza prendendo contatti direttamente con le insegnanti e il pediatra dei figli ex art. 337-quater c.c.;
2) conferma il collocamento dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con diritto/dovere del padre di tenere con sé e il sabato Per_3 _1 pomeriggio, e la settimana successiva la domenica pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, fatti salvi diversi e migliori accordi con la madre, pur sempre nel rispetto dei bisogni dei figli e rispettando anche i loro eventuali impegni extrascolastici;
l'introduzione di eventuali pernottamenti presso il domicilio paterno sarà subordinata al positivo andamento dell'educativa domiciliare presso il padre e all'esito negativo degli esami tossicologici a cui il signor è sin d'ora CP_1 invitato a sottoporsi e rispetto ai quali il padre ha prestato il suo consenso;
3) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, di svolgere una attività di stretto monitoraggio per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, e di:
- attivare percorsi di supporto alla genitorialità in favore di madre e padre, individualmente o congiuntamente se vi sono le condizioni;
- proseguire gli incontri “facilitati” calendarizzati tra il padre e , alla presenza _1 di un educatore che possa sostenere la loro relazione;
8 - attivare uno “spazio di ascolto” individuale in favore di e di per _1 Per_3 essere sostenuti nell'elaborazione dei loro vissuti emotivi conseguenti agli sconvolgimenti che hanno interessato il nucleo familiare;
- proseguire l'intervento educativo domiciliare finalizzato, nei confronti del padre, a far proprie alcune competenze relazionali utili nel rapporto con i figli, affinché possa essere indirizzato e sostenuto nella comunicazione con loro, evitando risposte impulsive che minerebbero pesantemente il loro rapporto;
nei confronti della madre, con lo scopo di essere sostenuta nell'acquisizione di strategie educative e nell'essere più autorevole ed organizzata nella gestione della quotidianità dei figli;
- attivare tramite il SERD/SMI territorialmente competente il monitoraggio tossicologico del signor al fine di escludere eventuali forme di Controparte_1 dipendenza o di abuso di sostanze alcoliche, ovvero al fine di avviare un percorso di recupero laddove dovessero essere riscontrate positività;
- vigilare sul rispetto del calendario qui stabilito, tenuto conto che solo il positivo andamento dei percorsi sopra indicati condizionerà l'eventuale introduzione di pernottamenti presso il domicilio paterno e la previsione di maggiori tempi di permanenza dei figli presso il padre;
4) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore della madre, un assegno CP_1 di euro 200,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), ripartendo con la madre al 50% le spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
9 o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese
10 vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in
11 compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) dà atto che l'assegno unico per i figli compete di diritto alla signora Parte_1
6) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Servizio Sociale
(c.a. Ass. soc. dr.ssa , Parte_2 Persona_8
Contr nonché allo i Pisogne (BS), per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18/02/1989, con il proc. dom. avv. BARUFFI ATTILIO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/09/1991, con i proc. dom. avv. PONTE DAVIDE e avv. PONTE VALENTINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 17/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il giudizio, con ordinanza emessa in data 07/11/2024,
l'allora Giudice delegato titolare del fascicolo assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori (n. , il 10/07/2014) e (nato a Persona_1 Per_2 Persona_3
Esine il 15/08/2018), nati alla relazione more uxorio delle parti, oramai da tempo cessata.
La causa veniva istruita mediante accertamenti psico-sociali affidati al Servizio territorialmente competente. Acquisite le risultanze di tali accertamenti, all'udienza tenutasi in data 10/06/2025 avanti alla Giudice subentrata nella titolarità del fascicolo, emergano ipotesi conciliative volte a preservare il benessere psico- emotivo dei figli minori. All'udienza di rinvio fissata per il giorno 17/06/2025, i procuratori dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, sicché, previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva rimessa immediatamente in decisione avanti al Collegio.
Tutto ciò premesso, le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti meritano integrale accoglimento, così come riportate pedissequamente in dispositivo, apparendo pienamente conformi agli interessi attuali di e _1 Per_3
Più in particolare, l'approfondimento psico-sociale ha permesso di fare luce in ordine alle condizioni personali dei genitori, nonché in ordine alle condizioni di benessere dei minori e alla qualità della relazione sussistente con ciascun genitore.
In estrema sintesi, nella relazione del Servizio sociale Parte_2 datata 27/11/2024, si dava atto che: da subito il Servizio ha riscontrato
[...] una diversità da parte di madre e padre nel raccontare le motivazioni che avrebbero condotto a interrompere gli incontri con il padre;
nel colloquio avvenuto con _1 il padre dei minori è emerso che di anni 33, vive a Castro , in un CP_1 appartamento che gli è stato lasciato dal nonno defunto;
convive con una compagna e il figlio di lei, il quale ha frequentato la stessa scuola per l'infanzia frequentata da tra la nascita dei due figli, il signor racconta di aver ricevuto Per_4 CP_1 una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti in cui anche era Pt_1 coinvolta;
il signor ha riferito di aver incontrato i figli regolarmente ogni CP_1 weekend fino al mese di Aprile 2023, dopodiché rapporti tra loro si sono interrotti fino al gennaio 2024 e secondo il padre, non voleva che agli incontri con i Pt_1
2 bambini fosse presente anche la sua attuale compagna;
le visite con i figli CP_2 sono poi riprese per alcuni mesi e successivamente di nuovo sospese e dalle vacanze di Pasqua 2024 il signor non ha più avuto modo di incontrare ; il CP_1 _1 signor si mostra desideroso di poter incontrare e di avere con CP_1 _1 entrambi i figli un rapporto regolare. Dal colloquio avvenuto con la madre dei minori
è emerso che: , di anni 35, vive in un appartamento di proprietà del padre, Pt_1 con i figli minori ed nata nel 2024 da una relazione avuta Per_4 _1 Per_5 con un compagno diverso dal padre di due figli, che però non vive con lei;
Pt_1
è disoccupata e viene mantenuta dal di lei padre;
quanto alla relazione tra il padre e i figli si dichiara d'accordo che il padre si riavvicini al figlio e aderisce _1 verbalmente alla proposta di essere affiancata in questo percorso dall'educatrice; la madre, in un colloquio avvenuto in data 07/11/2024, ha dichiarato che anche il figlio più piccolo avrebbe iniziato a non volersi più fermare a dormire dal papà perché avrebbe visto la compagna del papà barcollante e ubriaca. In questa relazione il
Servizio esprimeva la necessità di approfondire la conoscenza della madre e del padre, conoscere i bambini che sono già in contatto con i servizi sociali in quanto famiglia partecipante al programma PIPPI, dando atto che, comunque, era già attivo un intervento educativo domiciliare presso l'abitazione in cui i bambini vivono con la mamma, nonché la partecipazione a gruppi di supporto alla genitorialità.
Nella successiva relazione datata 11/04/2025, relativa agli incontri attivati in “spazio neutro” tra il padre e il figlio , emergeva che nei mesi di Febbraio-Marzo si _1 era dato avvio a questo percorso, con incontri organizzati con cadenza quindicinale, alla presenza di un'educatrice a supporto, con l'obiettivo di favorire il graduale riavvicinamento tra padre e figlio e quindi la ripresa della relazione; che l'avvio del percorso aveva visto un forte irrigidimento da parte del minore, che si era inizialmente mostrato chiuso, oppositivo e privo di disponibilità al confronto con il padre;
che la partecipazione agli incontri, nelle prime fasi, è stata vissuta da _1 come un'imposizione esterna, manifestando in più occasioni il desiderio di allontanarsi o di non proseguire;
che già nel primo incontro il minore aveva manifestato forti resistenze, esprimendo chiaramente la volontà di non incontrare il padre e il suo atteggiamento era apparso ostile, fortemente centrato sull'utilizzo del cellulare, utilizzato come barriera verso ogni forma di interazione;
che, nonostante ciò, grazie all'intervento dell'educatrice, il ragazzo accettava di entrare nella stanza
3 con il papà, mantenendo una distanza fisica e comunicativa significativa;
che l'introduzione di un'attività ludica tra loro ha rappresentato una prima modalità di approccio il padre, visibilmente impacciato e a tratti in difficoltà, faticando a trovare il modo e le parole adatte;
che, durante il secondo incontro, veniva fatto _1 desistere dall'utilizzare la playstation e veniva richiamato sullo scopo dell'incontro, per cui, nel corso di esso, emergevano scambi verbali spontanei anche se limitati al contesto del gioco;
che per la prima volta rivolgeva lo sguardo al padre _1 condividendo qualche risata, ed entrambi, al termine dell'incontro, confermavano la disponibilità a proseguire il percorso;
che durante il terzo incontro , in modo _1 inaspettato, mostrava un atteggiamento di maggiore tranquillità e disponibilità al dialogo, chiacchierando inizialmente con l'educatrice su aspetti che riguardano la propria quotidianità e, al momento dell'arrivo del padre, i due sceglievano insieme il film da guardare e vi era uno scambio di risate e piccoli ricordi condivisi;
che durante la visione del film, si avvicinava fisicamente al padre rivolgendogli _1 lo sguardo, facendo domande e mostrando curiosità, chiedendo al padre di sistemarli il monopattino elettrico;
che dopo l'incontro riferiva alla madre di essere stato _1 bene, anche se preferiva stare a casa. L'educatrice evidenziava, pertanto, come gli incontri avessero mostrato una progressione positiva, in quanto, se inizialmente il rapporto tra padre e figlio appariva con promesso da chiusure, resistenze e incomprensioni reciproche, col tempo si sono sviluppati segnali di apertura e disponibilità al confronto. Inoltre, il ruolo educativo si è rivelato fondamentale per sostenere il dialogo, contenere le emozioni e creare uno spazio sicuro;
riteneva auspicabile proseguire il progetto di riavvicinamento, mantenendo il sostegno educativo e valutando progressivamente forme di incontro meno strutturate, eventualmente in contesti più informali.
E, ancora, nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale
[...]
datata 15/05/2025, a firma dell'assistente sociale Parte_2 dr.ssa e e della psicologa dr.ssa , si legge che: Per_6 Per_7 Testimone_1 [...] aveva riportato una condanna per detenzione di stupefacenti, a seguito CP_1 della quale aveva svolto un periodo agli arresti domiciliari dapprima presso l'abitazione dove viveva con e poi presso l'abitazione del nonno, con il Pt_1 permesso di incontrare i figli;
riportava di aver frequentato regolarmente i figli fino al 2023, dopodiché la frequentazione si sarebbe interrotta a causa della fatica di
4 trovare accordi con la madre dei minori, motivo per cui avrebbe smesso di cercare i figli; che, oggi, vive con la compagna, il figlio minore della donna Controparte_1
e riporta che la coppia ha trascorso un periodo faticoso in cui entrambi hanno abusato di alcol ma ritengono che la loro unione sia ora stabile e sono in attesa di un figlio che dovrebbe nascere nel mese di settembre, dopo essersi recentemente sposati all'insaputa dei figli minori;
che rispetto ai propri figli, verbalizzava di CP_1 volerli incontrare liberamente e non ritenere più necessario che l'educatore sia presente quando si incontrano, anche se il Servizio aveva definito un calendario di incontri alla presenza di un educatore per facilitare e favorire il rapporto tra i due e in programma ci sarebbero ancora incontri a cadenza quindicinale fino alla fine del mese di giugno;
che riferiva che il 24 Aprile aveva dormito CP_1 _1 insieme al fratello presso la sua abitazione, con la compagna e il figlio di Per_3 quest'ultima, circostanza di cui neppure il Servizio non era a conoscenza, poiché né
né hanno ritenuto necessario avvisare il servizio e non c'è stato Pt_1 CP_1 modo di comprendere con loro quali siano state le dinamiche che hanno condotto a tale scelta. Si dava atto nella relazione che era presente in un certo CP_1 rancore nei confronti della madre dei suoi figli, sembrava ancora incapace di affrontare alcuni temi legati al rapporto con i figli, piuttosto che alla necessità di trovare un compromesso con l'ex compagna nell'interesse dei figli e ciò denotava una immaturità affettiva e una difficoltà nella gestione delle proprie emozioni;
riteneva di non dover più fornire spiegazioni e di essere stanco di CP_1 difendersi e delle cattiverie di nei suoi confronti. Quanto alla figura materna, Pt_1 solo su richiesta dell'operatore, la donna spiega di essere stata accusata della detenzione di hashish perché, a seguito di una segnalazione fatta dai vicini di casa ai
Carabinieri per una lite tra i due ex conviventi, le Forze dell'ordine fecero irruzione in casa trovando alcuni grammi di hashish e un'importante somma di denaro contante;
che dopo la fine della relazione con avuto una Controparte_1 Pt_1 nuova relazione e nel 2024 era nata che oggi vive con la madre mentre il Per_5 padre abita in un paese limitrofo;
che, rispetto al rapporto con il padre dei minori, la riportava di essere arrabbiata con lui, perché prima ero un bravo padre Parte_1 ma da tempo non era più presente né economicamente né come padre nella vita dei figli;
che la stessa si dichiarava preoccupata quando frequenta la casa del Per_3 padre perché e la compagna farebbero uso di alcol e perché la loro CP_1
5 relazione sarebbe caratterizzata da liti pesanti e frequenti, motivo per cui sta assecondando la richiesta di di non dormire dal papà, anche se questo Per_3 comportamento pare in contraddizione con la scelta di lasciare che anche _1 dormisse dal padre;
che, dunque, la signora appare una donna che Parte_1 necessita di essere supportata nell'avere fermezza educativa, a far proprie alcune regole necessarie per contenere i figli, troppo spesso assecondati in continue richieste non sempre opportune e che alimentano abitudini disfunzionali per la loro età (ad esempio, incostanza nella frequenza di attività extrascolastiche, coricarsi a tarda ora, utilizzo prolungato di videogiochi e social); che, tuttavia, l'adesione di al programma “PIPPI” aveva permesso di individuare strategie Parte_1 educative condivise con i bambini, che le stanno consentendo di lavorare su micro obiettivi significativi per migliorare la condizione di vulnerabilità. Entrambi i genitori convengono, quantomeno verbalmente sulla necessità di avere una calendarizzazione che dia maggiore ordine ai tempi di permanenza dei figli, sia con il padre sia con la madre, anche se le motivazioni che riportano rispetto al mancato raggiungimento di un accordo sono diametralmente opposte, poiché secondo lui sarebbe in balia degli impegni e delle decisioni di , che non è CP_1 Pt_1 attenta ad orari, accompagnamenti dei bambini etc., mentre secondo Parte_1 sarebbe a non interessarsi dei figli a non rispondere ai messaggi che lei gli CP_1 invia. Quanto alla visita domiciliare, si rappresentava che veniva effettuata in una casa che non era quella in cui e vivono;
successivamente veniva _1 Per_3 mostrata la cameretta in cui dormono la mamma, ed mentre Per_3 Per_5 _1 ha riferito di dormire nel lettone con il nonno. Dal colloquio tra i minori e la psicologa emergeva come questi ultimi avessero una buona capacità attentiva e il desiderio di essere ascoltati nei loro bisogni; era emersa anche la tendenza di _1 di tutelare la figura materna e il ricordo di alcuni episodi in cui il padre sarebbe stato violento nei loro confronti (ricorda alcune sberle in faccia); in ogni caso, quello che pareva mettere ancor più in allerta era l'imprevedibilità delle reazioni del _1 padre che, da un atteggiamento apparentemente tranquillo, poteva iniziare ad urlare e ad arrabbiarsi moltissimo con loro o con la loro madre, spaventandolo parecchio;
sebbene non chiedesse espressamente di non vederlo, il minore lasciava intendere che desiderava comunque una relazione con lui ma vorrebbe essere rassicurato sul fatto che il papà si comporti bene non urli e non si arrabbi come ricorda essere
6 accaduto in passato. Anche in merito al padre della loro sorellina, e _1 Per_3 non lo ricordano come una figura di riferimento e non lo sentono minimamente presente nella loro vita;
appare evidente il tema di rabbia nei confronti degli uomini che fanno star male la mamma e del loro bisogno di proteggerla come a sentirla talvolta fragile e vulnerabile. In conclusione, il Servizio sociale riteneva opportuna la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, la prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare finalizzato, nei confronti del padre a far proprie alcune competenze relazionali utili nel rapporto con i figli, affinché possa essere indirizzato
e sostenuto nella comunicazione con loro, evitando risposte impulsive che minerebbero pesantemente il loro rapporto già compromesso e, nei confronti della signora con la finalità di farle acquisire strategie educative nell'essere Parte_1 più autorevole con i figli ed organizzata nella gestione della quotidianità che grava in toto su di lei.
Orbene, alla luce di tutto quanto emerso dall'istruttoria, il Collegio ritiene che il regime di affidamento esclusivo alla madre, il collocamento presso l'abitazione di quest'ultima e la prosecuzione di incontri “facilitati” tra il padre e alla _1 presenza dell'educatore del Servizio Sociale, per il tempo ritenuto necessario in considerazione dell'evoluzione del rapporto padre-figlio e degli esiti degli esami tossicologici a cui dovrà sottoporsi siano condizioni ampiamente Controparte_1 rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei due minori, apparendo urgente che il padre, così come sta facendo la madre, aderisca con impegno e responsabilità ai percorsi di supporto educativo attivati dal Servizio sociale, necessari per consentirgli di maturare e acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale.
L'ascolto diretto dei figli si reputa non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. alla luce delle risultanze degli accertamenti psicosociali e dell'esito concordato del giudizio.
Quanto alle restanti pattuizioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario, tenuto conto della situazione personale e abitativa di ciascuna parte, per come emersa dagli atti di causa, il Collegio ritiene di poterle recepire integralmente, poiché idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita, comunque, raccomandandosi al padre di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza materiale su di lui gravanti, nell'interesse dei figli.
Stante l'esito concordato del giudizio, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori (n. , il Persona_1 Per_2
10/07/2014) e nato a [...] il [...]) alla madre Persona_3 Parte_1 alla quale competerà il diritto di assumere le decisioni di ordinaria
[...] amministrazione e di intrattenere autonomamente – ovvero anche senza l'altro genitore - i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni in ordine ad eventuali cambi di residenza dei figli e alle questioni più importanti che interessano gli aspetti della vita scolastica (es. scelta del percorso scolastico) e sanitaria (es. interventi, trattamenti, percorsi psicologici) dei figli;
resta salvo il diritto del padre di esercitare la vigilanza prendendo contatti direttamente con le insegnanti e il pediatra dei figli ex art. 337-quater c.c.;
2) conferma il collocamento dei minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con diritto/dovere del padre di tenere con sé e il sabato Per_3 _1 pomeriggio, e la settimana successiva la domenica pomeriggio, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, fatti salvi diversi e migliori accordi con la madre, pur sempre nel rispetto dei bisogni dei figli e rispettando anche i loro eventuali impegni extrascolastici;
l'introduzione di eventuali pernottamenti presso il domicilio paterno sarà subordinata al positivo andamento dell'educativa domiciliare presso il padre e all'esito negativo degli esami tossicologici a cui il signor è sin d'ora CP_1 invitato a sottoporsi e rispetto ai quali il padre ha prestato il suo consenso;
3) incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, di svolgere una attività di stretto monitoraggio per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, e di:
- attivare percorsi di supporto alla genitorialità in favore di madre e padre, individualmente o congiuntamente se vi sono le condizioni;
- proseguire gli incontri “facilitati” calendarizzati tra il padre e , alla presenza _1 di un educatore che possa sostenere la loro relazione;
8 - attivare uno “spazio di ascolto” individuale in favore di e di per _1 Per_3 essere sostenuti nell'elaborazione dei loro vissuti emotivi conseguenti agli sconvolgimenti che hanno interessato il nucleo familiare;
- proseguire l'intervento educativo domiciliare finalizzato, nei confronti del padre, a far proprie alcune competenze relazionali utili nel rapporto con i figli, affinché possa essere indirizzato e sostenuto nella comunicazione con loro, evitando risposte impulsive che minerebbero pesantemente il loro rapporto;
nei confronti della madre, con lo scopo di essere sostenuta nell'acquisizione di strategie educative e nell'essere più autorevole ed organizzata nella gestione della quotidianità dei figli;
- attivare tramite il SERD/SMI territorialmente competente il monitoraggio tossicologico del signor al fine di escludere eventuali forme di Controparte_1 dipendenza o di abuso di sostanze alcoliche, ovvero al fine di avviare un percorso di recupero laddove dovessero essere riscontrate positività;
- vigilare sul rispetto del calendario qui stabilito, tenuto conto che solo il positivo andamento dei percorsi sopra indicati condizionerà l'eventuale introduzione di pernottamenti presso il domicilio paterno e la previsione di maggiori tempi di permanenza dei figli presso il padre;
4) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore della madre, un assegno CP_1 di euro 200,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio (così per complessivi euro 400,00), ripartendo con la madre al 50% le spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
9 o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali
o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese
10 vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in
11 compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) dà atto che l'assegno unico per i figli compete di diritto alla signora Parte_1
6) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Servizio Sociale
(c.a. Ass. soc. dr.ssa , Parte_2 Persona_8
Contr nonché allo i Pisogne (BS), per quanto di rispettiva competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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