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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1943 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
31.8.1965
n. q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (cf: Persona_1
), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._3 procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Baldassare Saetta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Piazza, sito a Trabia via Scialabba n. 32;
ATTORI
E
(cf: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
24.8.1953, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine dalla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Filippo Cordone presso il cui studio, sito a Trabia c.so La
Masa n. 124, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
avente ad oggetto: actio confessoria servitutis; conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , n.q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , premettendo di aver Persona_1 acquistato in favore di quest'ultimo – per aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 223/93 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese nei confronti di in forza di decreto di trasferimento del 16.12.2017 – l'unità Controparte_2 immobiliare sita a Trabia, zona Piani 14, interno 8, piano terra, identificata in catasto al fg.
3 p. lla 1080 (oggi 2446), domandavano al Tribunale di accertare la titolarità esclusiva della servitù di passaggio carrabile e/o di parcheggio sul fondo confinante, di proprietà di in favore dell'immobile da loro acquistato per conto del figlio. Controparte_1
A fondamento della domanda invocavano la relazione di ctu a firma dell'arch. Persona_2
nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, nella quale si
[...] affermava che “in codesto immobile esiste servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne consente l'uso”, Parte_3 deducendo, d'altra parte, che nel corso del sopralluogo effettuato in data 18.6.2018 per l'immissione nel possesso del bene veniva constatato che nell'immobile “era comparsa una recinzione che aveva bloccato l'ingresso carrabile al villino de quo nonché impedito la relativa servitù di parcheggio”. Pertanto, gli odierni attori, n.q., in considerazione della non corrispondenza del bene aggiudicato a quello descritto nell'ordinanza di vendita – in quanto privo di accesso carrabile e del diritto di parcheggio –, avevano accettato con riserva il possesso dell'immobile.
Esponevano altresì che in data 4.3.2019 avevano diffidato l'odierno convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, e che egli, con lettera del 19.4.2019, pur riconoscendo di essere l'autore dello spoglio, aveva affermato di non voler consentire loro il diritto di parcheggio e di passaggio, costringendoli a promuovere il presente giudizio al fine di accertare la sussistenza delle predette servitù in favore del fondo, acquistate in forza del decreto di trasferimento o quanto meno in forza di usucapione, trattandosi di diritti già esercitati dall'originaria proprietaria del bene, da più di un ventennio, e Controparte_2 sino a poco tempo prima dell'acquisto.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2019, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, negando la costituzione di qualsivoglia servitù di passaggio carrabile e/o parcheggio in favore del fondo attoreo su quello di sua proprietà.
Deduceva, invero, di essere proprietario del fondo sito a Trabia, zona Piani 14 – identificato in catasto al fg. 3, p. lla n. 1904 (prima 732, 733, 465, 466) –, confinante a nord con l'immobile acquistato dagli attori, precisando di avere concesso in comodato precario a , marito di (debitore esecutato ed ex proprietaria Controparte_3 Controparte_2 dell'immobile acquistato dagli attori), una porzione di terreno, estesa circa 150 mq, affinché la utilizzasse per collocarvi le attrezzature da muratore e per parcheggiarvi il proprio furgone e che quest'ultimo, al momento della consegna, gli aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale si impegnava a restituire il terreno a semplice richiesta.
Precisava, inoltre, che sulla predetta porzione di terreno , previo Controparte_3 permesso del convenuto, aveva realizzato due piccoli manufatti in legno e muratura di circa 35 mq, in procinto di demolizione e che continuava ad avere la detenzione del terreno – nel quale teneva anche due cani –, utilizzandolo per parcheggiare i propri mezzi e depositare le proprie attrezzature.
Allegava che l'accesso alla proprietà degli attori avveniva attraverso un cancello pedonale che si apriva direttamente su via Piani 14 e che, nel decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 16.12.2017, in virtù del quale gli attori avevano acquistato l'immobile già di proprietà non si faceva riferimento ad alcuna servitù di CP_2 passaggio e/o parcheggio a carico del suo fondo.
Quanto alla relazione di consulenza tecnica redatta dall'Architetto di Per_2 Per_2 che contestava (ritendendola in ogni caso a lui non opponibile), evidenziava che lì si facesse riferimento solo ad una “servitù d'accesso per il passaggio al posteggio” e non per accedere alla casa, in forza di un “accordo verbale” con il proprietario indicato erroneamente in (rectius , rimarcando di aver soltanto Parte_3 Controparte_1 consentito l'uso dello spezzone di terreno, senza costituire alcuna servitù.
A corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc, depositava l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Termini Imerese il 5.3.2021, che aveva rigettato il ricorso per la reintegra nel possesso promosso dagli attori nei suoi confronti (n. 1929/2019 R.G.), in quanto “sulla base della documentazione agli atti del procedimento, non può ritenersi esistente alcun diritto di servitù in favore del fondo dei ricorrenti – già proprietà – atteso che di tale servitù non si fa CP_2 menzione né nell'avviso di vendita del 12/4/2017 né nel verbale di aggiudicazione del 13/7/2017 né tanto meno nel decreto di trasferimento del G.E. in data 16/12/2017”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.12.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***************
Così prospettate le posizioni delle parti, va detto che la domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul figlio
[...] Parte_2 minore , si inquadra nell'actio confessoria servitutis, avente carattere reale “sia Persona_1 essa diretta al mero accertamento della servitù, che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative” (cfr. Cass., n 24940/2021).
Invero, ai sensi dell'art. 1031 c.c., “le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente ovvero “per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 c.c. e ss.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr., ex multis,
Cass., n.12008/2004; Cass., n. 18890/2014).
Nella caso sub iudice, e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore , hanno chiesto di accertare la sussistenza Persona_1 della servitù di parcheggio e di passaggio carrabile sul fondo del vicino, richiamando la relazione peritale redatta dall'architetto nell'ambito della procedura Persona_2 esecutiva immobiliare n. 223/93 R.G.E. – in seno alla quale il 16.12.2017 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile in questione in favore del figlio minore –, in cui si dà conto che “in codesto immobile esiste servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne consente l'uso” (cfr. all. n. Parte_3
18 atto di citazione).
Hanno, invero, affermato che le servitù di passaggio e parcheggio, come confermato dalle foto aeree e satellitari che ritraevano i luoghi, sussistevano da oltre un ventennio e, più precisamente, a “far data dal 28.9.1997, essendo stato il villino staggito ed aggiudicato la residenza del debitore esecutato e della sua famiglia, , sino a poco tempo addietro”, Controparte_2 invocandone, in ogni caso, la titolarità per intervenuta usucapione.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1058 c.c., le servitù prediali volontarie possono essere costituite per contratto o testamento.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale;
del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti” (Cass., n. 2853/2016).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1350 cc, il contratto che costituisce o modifica le servitù prediali su beni immobili, ai sensi dell'art. 1350 c.c., deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata (n. 4).
Si tratta, invero, di negozio che può essere a titolo oneroso ovvero gratuito, che non richiede formule sacramentali, ma deve contenere tutti gli elementi della servitù affinché questa sia individuata o individuabile (Cass., n. 9741/2002).
Anche ove il titolo abbia diverso oggetto, la costituzione della servitù può risultare da una modalità o da una clausola dello stesso, a condizione che dall'atto si possa desumere in maniera chiara e specifica la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario, essendo imprescindibile in ogni caso l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità (Cass., n. 4105/1996). Con specifico riguardo al caso di specie, occorre rilevare che dalle risultanze probatorie non è emerso alcun titolo idoneo alla costituzione di servitù sul fondo di proprietà del convenuto e a vantaggio di quello degli attori.
Nessun indice in tal senso si rinviene, invero, nel decreto di trasferimento emesso dal
Giudice dell'esecuzione il 16.12.2017 (all. n. 11 atto di citazione), né di tale servitù si fa menzione nell'avviso di vendita del 12.4.2017, né nel verbale di aggiudicazione del
13.7.2017 (all. nn.
1. e 7 atto di citazione).
Negli atti predetti, invero, l'immobile acquistato dagli odierni attorni è descritto come
“LOTTO DUE: Immobile fabbricato sito in Trabia Zona Piani 14 int. 8, costituito da un ano più accessori al piano terra .In Catasto al Comune di Trabia, fg.3, p.lla1080oggi p.lla
2446,cat.A/7,cl.3,vani8,5,sup. catastale 167.RC 658,48”; si precisa semplicemente che “…Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, meglio e più specificamente descritti nelle relazioni del perito in atti, alle quali si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti e obblighi pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni, azioni, servitù attive e passive legalmente riconosciute”; nel decreto di trasferimento del G.E. si afferma che “l'immobile viene trasferito […] con tutte le […] servitù attive e passive legalmente costituite e trascritte, come descritto nella perizia depositata il 12.8.2003 […]” e nei successivi chiarimenti e integrazioni.
Ora, nella relazione di stima di depositata nell'ambito della Persona_2 procedura esecutiva, non si fa menzione di alcuna servitù di parcheggio costituita e trascritta, ma si dà unicamente conto della esistenza di una “servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne Parte_3 consente l'uso” (cfr. pag. 23).
Ebbene, tale passaggio non può certamente costituire la prova dell'esistenza di una servitù di parcheggio gravante sul fondo di né di alcuna servitù di passaggio Controparte_1 carrabile in favore del fondo attoreo.
Del resto, l'insussistenza della servitù invocata da e Parte_1 Parte_2
, n.q., è stata accertata nell'ambito del giudizio possessorio, svoltosi fra le stesse
[...] parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese (n. 1929/2019 R.G.), definito con l'ordinanza n. 342/2021, che ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni attori, atteso che “sulla base della documentazione agli atti del procedimento, non può ritenersi esistente alcun diritto di servitù in favore del fondo dei ricorrenti – già proprietà – atteso che di tale servitù non si fa CP_2 menzione né nell'avviso di vendita del 12/4/2017 né nel verbale di aggiudicazione del 13/7/2017 né tanto meno nel decreto di trasferimento del G.E. in data 16/12/2017”.
A tale riguardo deve rilevarsi che “Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (cfr. Cass., n. 27513/2020; Cass., 21152/2024). Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cass., n. 10590/2019; Cass., n. 21233/2009).
Tuttavia, pur tenendo conto della limitata valenza dell'accertamento svolto dal Giudice del procedimento possessorio – che costituisce di certo un argomento di prova –, non può trascurarsi che parte attrice non ha fornito elementi idonei a configurare l'acquisto delle servitù di passaggio/pargheggio in forza del possesso utile all'usucapione.
Innanzitutto, la legittimazione attiva nei giudizi aventi ad oggetto l'acquisto di diritti reali per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., spetta a colui che ha avuto la relazione di fatto con la cosa, continua ed ininterrotta, intesa inequivocabilmente ad esercitare sulla stessa un potere corrispondente a quello del proprietario o titolare del diritto reale, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
L'asserito possesso delle servitù, nel caso che ci occupa, sarebbe stato esercitato dalla dante causa degli odierni attori – anzi dal coniuge della stessa -, non potendosi neanche invocare, in assenza della prova dell'esercizio del possesso da parte degli attori – reso impossibile dall'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi e, nello specifico, dal posizionamento della recinzione prima dell'immissione in possesso, che ne preclude a monte l'astratta configurabilità –, l'art. 1146, co. 2, cc in materia di accessione del possesso del dante causa.
Peraltro, difetta, nel caso di specie il titolo idoneo a fondare il trapasso del possesso, che non può di certo rinvenirsi nel decreto di trasferimento.
I Giudici di legittimità, a tale proposito, hanno affermato che “affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore possa unire al proprio possesso –– il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo;
dal che consegue che, stante la tipicità dei negozi traslativi reali che
l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa” (cfr. Cass.,
n. 20715/2018; Cass., n. 2295/2017; Cass., n. 6353/2010).
Più di recente, è stato chiarito che “In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2,
c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore
a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il rivendicava il sottotetto in questione quale bene comune)” (Cass., n. CP_4
8579/2023). Mentre infatti in tema di accessione nel possesso, “il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere” (cfr., Cass., n. 24175/2021).
Con specifico riguardo alle servitù, poi, la Corte di Cassazione ha affermato che “colui che
— ai fini dell'accessione prevista dall'art. 1146 comma secondo c.c. — intende unire il proprio possesso a quello del dante causa deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (ancorché invalido o proveniente a non domino) il medesimo diritto oggetto del possesso;
pertanto, con riferimento all'usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, il titolo idoneo non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo
(preteso) dominante nel quale non sia specificamente menzionata la servitù, atteso che l'accessione nel possesso opera nei soli limiti del titolo traslativo, sicché il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù esclusivamente nel caso in cui questa sia già sussistente a favore del fondo alienato ma non nell'ipotesi in cui sia in corso il possesso ad usucapionem da parte del cedente. (Nella specie, è stato escluso che, in relazione all'acquisto per usucapione di una servitù di veduta, ricorressero le condizioni per l'accessione del possesso invocata dall'acquirente della proprietà del fondo preteso dominante, atteso che nel contratto di compravendita non si faceva alcuna menzione dell'esistenza di un diritto di servitù a favore del fondo medesimo (cfr. Cass n.
18750/2005 e, in senso conforme, Cass., n. 3177/2006).
Del resto, “in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive e passive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto”, ma solo “qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve
l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù”. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna trascrizione del diritto del quale si domanda l'accertamento (cfr. Cass., n. 20817/2011, Cass., n. 13817/2019).
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita in ordine all'esercizio del possesso idoneo all'acquisto del diritto di servitù – che deve connotarsi come pacifico, continuo ed ininterrotto, oltre che da pienezza ed esclusività, non potendo derivare dalla tolleranza del proprietario del fondo servente – da parte della dante causa, avendo il convenuto allegato l'esercizio di talune facoltà, non ricollegabili in alcun modo al contenuto di un diritto reale, da parte del marito dell'originaria proprietaria del fondo che dovrebbe assurgere a fondo dominante (cfr. Cass., n. 18208/2004: “Ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente, senza che sull'idoneità dell'opera a consentire l'acquisto del diritto per usucapione in capo a chi faccia uso della strada per l'utilità del proprio fondo incida il fatto che l'opera apparente consenta il passaggio di altri soggetti, e sia idoneo a soddisfare anche altri tipi di passaggio. Perché possa aver luogo l'acquisto del diritto per usucapione, infatti, non è prescritto che l'opera visibile destinata all'esercizio della servitù sia stata realizzata allo specifico fine di permettere l'esercizio di quella determinata servitù, essendo possibile che per il suo esercizio venga utilizzata, anche in modo diverso, un'opera preesistente ed ugualmente idonea al fine, sì da rendere inequivoca la funzione di essa”; Cass., n. 29174/2024: “la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma
“di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un «quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù>>).
Sul piano soggettivo, poi, il potere di fatto deve essere sorretto dal cd animus possidendi – la cui esistenza può presumersi fino a prova contraria in presenza del requisito oggettivo
(Cass., n. 14092/2010) – ossia l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale di cui si invoca l'acquisto, esercitando facoltà corrispondenti al suo contenuto in modo da apparire ai terzi come l'effettivo titolare (vedi Cass., n. 9671/2014).
Siffatti elementi di certo non possono ricavarsi dai documenti sopra passati in rassegna, né tanto meno dalle fotografie aeree offerte dagli attori.
Priva di rilevanza, ad avviso di chi giudica, è la querela di falso proposta dagli attori nelle note di trattazione scritta depositate il 4.12.2024 avverso la scrittura privata del 25.9.1993, a firma di . Controparte_3
Invero, pur dovendosi affermare l'astratta ammissibilità di tale strumento processuale in relazione alle scritture private autenticate non riconosciute o non accertate giudizialmente
(Cass., S.U., n. 3734/1986), va detto che le argomentazioni sin qui svolte, e dunque la mancata prova della costituzione e dell'acquisto della servitù in sede di aggiudicazione dell'immobile e del possesso (utile ad usucapire) da parte del dante causa degli attori, rendono superfluo l'accertamento della veridicità del contenuto del documento, per il quale in ogni caso avrebbe dovuto essere esperita una “ordinaria” azione di accertamento negativo avuto riguardo al profilo dell'accertamento della “veridicità” della dichiarazione, come chiarito dall'indirizzo interpretativo consolidato in materia. Invero, “La querela di falso è esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, ancorchè proveniente da un terzo, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., n. 35649/2022)
“Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da un istituto di credito, al fine di dimostrare la non corrispondenza tra il modulo bancario sottoscritto dal cliente e la specifica operazione che quest'ultimo intendeva effettuare” (Cass., n.
8766/2018).
A ciò deve aggiungersi che “Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata” (Cass., n. 7092/2022).
In forza delle argomentazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un titolo valido alla costituzione e al trasferimento delle servitù né dei presupposti per configurarne l'acquisto in forza dell'usucapione.
Né a conclusioni difformi si sarebbe potuti pervenire mediante l'escussione delle prove testimoniali articolate dagli attori nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2, cpc, consistente in capitoli genericamente formulati e dal contenuto inidoneo, anche ove confermati dai testimoni, a corroborare l'acquisto e, a monte, la costituzione delle servitù; del pari ininfluenti ai fini del presente giudizio sono i procedimenti penali nei confronti dei coniugi Controparte_5
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da e n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità sul figlio minore , nell'atto introduttivo del Persona_1 presente giudizio;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite e le liquida in € 3.200,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1943 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(cf: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
31.8.1965
n. q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (cf: Persona_1
), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._3 procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Baldassare Saetta, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Piazza, sito a Trabia via Scialabba n. 32;
ATTORI
E
(cf: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
24.8.1953, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti a margine dalla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Filippo Cordone presso il cui studio, sito a Trabia c.so La
Masa n. 124, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
avente ad oggetto: actio confessoria servitutis; conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
10.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , n.q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore , premettendo di aver Persona_1 acquistato in favore di quest'ultimo – per aggiudicazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 223/93 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese nei confronti di in forza di decreto di trasferimento del 16.12.2017 – l'unità Controparte_2 immobiliare sita a Trabia, zona Piani 14, interno 8, piano terra, identificata in catasto al fg.
3 p. lla 1080 (oggi 2446), domandavano al Tribunale di accertare la titolarità esclusiva della servitù di passaggio carrabile e/o di parcheggio sul fondo confinante, di proprietà di in favore dell'immobile da loro acquistato per conto del figlio. Controparte_1
A fondamento della domanda invocavano la relazione di ctu a firma dell'arch. Persona_2
nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, nella quale si
[...] affermava che “in codesto immobile esiste servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne consente l'uso”, Parte_3 deducendo, d'altra parte, che nel corso del sopralluogo effettuato in data 18.6.2018 per l'immissione nel possesso del bene veniva constatato che nell'immobile “era comparsa una recinzione che aveva bloccato l'ingresso carrabile al villino de quo nonché impedito la relativa servitù di parcheggio”. Pertanto, gli odierni attori, n.q., in considerazione della non corrispondenza del bene aggiudicato a quello descritto nell'ordinanza di vendita – in quanto privo di accesso carrabile e del diritto di parcheggio –, avevano accettato con riserva il possesso dell'immobile.
Esponevano altresì che in data 4.3.2019 avevano diffidato l'odierno convenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, e che egli, con lettera del 19.4.2019, pur riconoscendo di essere l'autore dello spoglio, aveva affermato di non voler consentire loro il diritto di parcheggio e di passaggio, costringendoli a promuovere il presente giudizio al fine di accertare la sussistenza delle predette servitù in favore del fondo, acquistate in forza del decreto di trasferimento o quanto meno in forza di usucapione, trattandosi di diritti già esercitati dall'originaria proprietaria del bene, da più di un ventennio, e Controparte_2 sino a poco tempo prima dell'acquisto.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2019, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea, negando la costituzione di qualsivoglia servitù di passaggio carrabile e/o parcheggio in favore del fondo attoreo su quello di sua proprietà.
Deduceva, invero, di essere proprietario del fondo sito a Trabia, zona Piani 14 – identificato in catasto al fg. 3, p. lla n. 1904 (prima 732, 733, 465, 466) –, confinante a nord con l'immobile acquistato dagli attori, precisando di avere concesso in comodato precario a , marito di (debitore esecutato ed ex proprietaria Controparte_3 Controparte_2 dell'immobile acquistato dagli attori), una porzione di terreno, estesa circa 150 mq, affinché la utilizzasse per collocarvi le attrezzature da muratore e per parcheggiarvi il proprio furgone e che quest'ultimo, al momento della consegna, gli aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale si impegnava a restituire il terreno a semplice richiesta.
Precisava, inoltre, che sulla predetta porzione di terreno , previo Controparte_3 permesso del convenuto, aveva realizzato due piccoli manufatti in legno e muratura di circa 35 mq, in procinto di demolizione e che continuava ad avere la detenzione del terreno – nel quale teneva anche due cani –, utilizzandolo per parcheggiare i propri mezzi e depositare le proprie attrezzature.
Allegava che l'accesso alla proprietà degli attori avveniva attraverso un cancello pedonale che si apriva direttamente su via Piani 14 e che, nel decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Termini Imerese il 16.12.2017, in virtù del quale gli attori avevano acquistato l'immobile già di proprietà non si faceva riferimento ad alcuna servitù di CP_2 passaggio e/o parcheggio a carico del suo fondo.
Quanto alla relazione di consulenza tecnica redatta dall'Architetto di Per_2 Per_2 che contestava (ritendendola in ogni caso a lui non opponibile), evidenziava che lì si facesse riferimento solo ad una “servitù d'accesso per il passaggio al posteggio” e non per accedere alla casa, in forza di un “accordo verbale” con il proprietario indicato erroneamente in (rectius , rimarcando di aver soltanto Parte_3 Controparte_1 consentito l'uso dello spezzone di terreno, senza costituire alcuna servitù.
A corredo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc, depositava l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Termini Imerese il 5.3.2021, che aveva rigettato il ricorso per la reintegra nel possesso promosso dagli attori nei suoi confronti (n. 1929/2019 R.G.), in quanto “sulla base della documentazione agli atti del procedimento, non può ritenersi esistente alcun diritto di servitù in favore del fondo dei ricorrenti – già proprietà – atteso che di tale servitù non si fa CP_2 menzione né nell'avviso di vendita del 12/4/2017 né nel verbale di aggiudicazione del 13/7/2017 né tanto meno nel decreto di trasferimento del G.E. in data 16/12/2017”.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 13.12.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, va detto che la domanda proposta da Pt_1
e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul figlio
[...] Parte_2 minore , si inquadra nell'actio confessoria servitutis, avente carattere reale “sia Persona_1 essa diretta al mero accertamento della servitù, che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative” (cfr. Cass., n 24940/2021).
Invero, ai sensi dell'art. 1031 c.c., “le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente ovvero “per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “l'attore che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.
1058 c.c. e ss.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr., ex multis,
Cass., n.12008/2004; Cass., n. 18890/2014).
Nella caso sub iudice, e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità sul figlio minore , hanno chiesto di accertare la sussistenza Persona_1 della servitù di parcheggio e di passaggio carrabile sul fondo del vicino, richiamando la relazione peritale redatta dall'architetto nell'ambito della procedura Persona_2 esecutiva immobiliare n. 223/93 R.G.E. – in seno alla quale il 16.12.2017 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile in questione in favore del figlio minore –, in cui si dà conto che “in codesto immobile esiste servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne consente l'uso” (cfr. all. n. Parte_3
18 atto di citazione).
Hanno, invero, affermato che le servitù di passaggio e parcheggio, come confermato dalle foto aeree e satellitari che ritraevano i luoghi, sussistevano da oltre un ventennio e, più precisamente, a “far data dal 28.9.1997, essendo stato il villino staggito ed aggiudicato la residenza del debitore esecutato e della sua famiglia, , sino a poco tempo addietro”, Controparte_2 invocandone, in ogni caso, la titolarità per intervenuta usucapione.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1058 c.c., le servitù prediali volontarie possono essere costituite per contratto o testamento.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale;
del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti” (Cass., n. 2853/2016).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1350 cc, il contratto che costituisce o modifica le servitù prediali su beni immobili, ai sensi dell'art. 1350 c.c., deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata (n. 4).
Si tratta, invero, di negozio che può essere a titolo oneroso ovvero gratuito, che non richiede formule sacramentali, ma deve contenere tutti gli elementi della servitù affinché questa sia individuata o individuabile (Cass., n. 9741/2002).
Anche ove il titolo abbia diverso oggetto, la costituzione della servitù può risultare da una modalità o da una clausola dello stesso, a condizione che dall'atto si possa desumere in maniera chiara e specifica la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario, essendo imprescindibile in ogni caso l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità (Cass., n. 4105/1996). Con specifico riguardo al caso di specie, occorre rilevare che dalle risultanze probatorie non è emerso alcun titolo idoneo alla costituzione di servitù sul fondo di proprietà del convenuto e a vantaggio di quello degli attori.
Nessun indice in tal senso si rinviene, invero, nel decreto di trasferimento emesso dal
Giudice dell'esecuzione il 16.12.2017 (all. n. 11 atto di citazione), né di tale servitù si fa menzione nell'avviso di vendita del 12.4.2017, né nel verbale di aggiudicazione del
13.7.2017 (all. nn.
1. e 7 atto di citazione).
Negli atti predetti, invero, l'immobile acquistato dagli odierni attorni è descritto come
“LOTTO DUE: Immobile fabbricato sito in Trabia Zona Piani 14 int. 8, costituito da un ano più accessori al piano terra .In Catasto al Comune di Trabia, fg.3, p.lla1080oggi p.lla
2446,cat.A/7,cl.3,vani8,5,sup. catastale 167.RC 658,48”; si precisa semplicemente che “…Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trovano, meglio e più specificamente descritti nelle relazioni del perito in atti, alle quali si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti e obblighi pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni, azioni, servitù attive e passive legalmente riconosciute”; nel decreto di trasferimento del G.E. si afferma che “l'immobile viene trasferito […] con tutte le […] servitù attive e passive legalmente costituite e trascritte, come descritto nella perizia depositata il 12.8.2003 […]” e nei successivi chiarimenti e integrazioni.
Ora, nella relazione di stima di depositata nell'ambito della Persona_2 procedura esecutiva, non si fa menzione di alcuna servitù di parcheggio costituita e trascritta, ma si dà unicamente conto della esistenza di una “servitù di accesso (accordo verbale) per il passaggio al posteggio di proprietà attualmente del sig. che ne Parte_3 consente l'uso” (cfr. pag. 23).
Ebbene, tale passaggio non può certamente costituire la prova dell'esistenza di una servitù di parcheggio gravante sul fondo di né di alcuna servitù di passaggio Controparte_1 carrabile in favore del fondo attoreo.
Del resto, l'insussistenza della servitù invocata da e Parte_1 Parte_2
, n.q., è stata accertata nell'ambito del giudizio possessorio, svoltosi fra le stesse
[...] parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese (n. 1929/2019 R.G.), definito con l'ordinanza n. 342/2021, che ha rigettato il ricorso proposto dagli odierni attori, atteso che “sulla base della documentazione agli atti del procedimento, non può ritenersi esistente alcun diritto di servitù in favore del fondo dei ricorrenti – già proprietà – atteso che di tale servitù non si fa CP_2 menzione né nell'avviso di vendita del 12/4/2017 né nel verbale di aggiudicazione del 13/7/2017 né tanto meno nel decreto di trasferimento del G.E. in data 16/12/2017”.
A tale riguardo deve rilevarsi che “Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (cfr. Cass., n. 27513/2020; Cass., 21152/2024). Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cass., n. 10590/2019; Cass., n. 21233/2009).
Tuttavia, pur tenendo conto della limitata valenza dell'accertamento svolto dal Giudice del procedimento possessorio – che costituisce di certo un argomento di prova –, non può trascurarsi che parte attrice non ha fornito elementi idonei a configurare l'acquisto delle servitù di passaggio/pargheggio in forza del possesso utile all'usucapione.
Innanzitutto, la legittimazione attiva nei giudizi aventi ad oggetto l'acquisto di diritti reali per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., spetta a colui che ha avuto la relazione di fatto con la cosa, continua ed ininterrotta, intesa inequivocabilmente ad esercitare sulla stessa un potere corrispondente a quello del proprietario o titolare del diritto reale, manifestato con il compimento di atti tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
L'asserito possesso delle servitù, nel caso che ci occupa, sarebbe stato esercitato dalla dante causa degli odierni attori – anzi dal coniuge della stessa -, non potendosi neanche invocare, in assenza della prova dell'esercizio del possesso da parte degli attori – reso impossibile dall'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi e, nello specifico, dal posizionamento della recinzione prima dell'immissione in possesso, che ne preclude a monte l'astratta configurabilità –, l'art. 1146, co. 2, cc in materia di accessione del possesso del dante causa.
Peraltro, difetta, nel caso di specie il titolo idoneo a fondare il trapasso del possesso, che non può di certo rinvenirsi nel decreto di trasferimento.
I Giudici di legittimità, a tale proposito, hanno affermato che “affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore possa unire al proprio possesso –– il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo;
dal che consegue che, stante la tipicità dei negozi traslativi reali che
l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa” (cfr. Cass.,
n. 20715/2018; Cass., n. 2295/2017; Cass., n. 6353/2010).
Più di recente, è stato chiarito che “In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2,
c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore
a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il rivendicava il sottotetto in questione quale bene comune)” (Cass., n. CP_4
8579/2023). Mentre infatti in tema di accessione nel possesso, “il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis", il semplice diritto a possedere” (cfr., Cass., n. 24175/2021).
Con specifico riguardo alle servitù, poi, la Corte di Cassazione ha affermato che “colui che
— ai fini dell'accessione prevista dall'art. 1146 comma secondo c.c. — intende unire il proprio possesso a quello del dante causa deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (ancorché invalido o proveniente a non domino) il medesimo diritto oggetto del possesso;
pertanto, con riferimento all'usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, il titolo idoneo non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo
(preteso) dominante nel quale non sia specificamente menzionata la servitù, atteso che l'accessione nel possesso opera nei soli limiti del titolo traslativo, sicché il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù esclusivamente nel caso in cui questa sia già sussistente a favore del fondo alienato ma non nell'ipotesi in cui sia in corso il possesso ad usucapionem da parte del cedente. (Nella specie, è stato escluso che, in relazione all'acquisto per usucapione di una servitù di veduta, ricorressero le condizioni per l'accessione del possesso invocata dall'acquirente della proprietà del fondo preteso dominante, atteso che nel contratto di compravendita non si faceva alcuna menzione dell'esistenza di un diritto di servitù a favore del fondo medesimo (cfr. Cass n.
18750/2005 e, in senso conforme, Cass., n. 3177/2006).
Del resto, “in virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive e passive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto”, ma solo “qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve
l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù”. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna trascrizione del diritto del quale si domanda l'accertamento (cfr. Cass., n. 20817/2011, Cass., n. 13817/2019).
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita in ordine all'esercizio del possesso idoneo all'acquisto del diritto di servitù – che deve connotarsi come pacifico, continuo ed ininterrotto, oltre che da pienezza ed esclusività, non potendo derivare dalla tolleranza del proprietario del fondo servente – da parte della dante causa, avendo il convenuto allegato l'esercizio di talune facoltà, non ricollegabili in alcun modo al contenuto di un diritto reale, da parte del marito dell'originaria proprietaria del fondo che dovrebbe assurgere a fondo dominante (cfr. Cass., n. 18208/2004: “Ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, soddisfa il requisito dell'apparenza l'esistenza di un tracciato attraverso i fondi che inequivocamente sia destinato al passaggio ed il cui andamento consenta di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente, senza che sull'idoneità dell'opera a consentire l'acquisto del diritto per usucapione in capo a chi faccia uso della strada per l'utilità del proprio fondo incida il fatto che l'opera apparente consenta il passaggio di altri soggetti, e sia idoneo a soddisfare anche altri tipi di passaggio. Perché possa aver luogo l'acquisto del diritto per usucapione, infatti, non è prescritto che l'opera visibile destinata all'esercizio della servitù sia stata realizzata allo specifico fine di permettere l'esercizio di quella determinata servitù, essendo possibile che per il suo esercizio venga utilizzata, anche in modo diverso, un'opera preesistente ed ugualmente idonea al fine, sì da rendere inequivoca la funzione di essa”; Cass., n. 29174/2024: “la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma
“di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un «quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù>>).
Sul piano soggettivo, poi, il potere di fatto deve essere sorretto dal cd animus possidendi – la cui esistenza può presumersi fino a prova contraria in presenza del requisito oggettivo
(Cass., n. 14092/2010) – ossia l'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale di cui si invoca l'acquisto, esercitando facoltà corrispondenti al suo contenuto in modo da apparire ai terzi come l'effettivo titolare (vedi Cass., n. 9671/2014).
Siffatti elementi di certo non possono ricavarsi dai documenti sopra passati in rassegna, né tanto meno dalle fotografie aeree offerte dagli attori.
Priva di rilevanza, ad avviso di chi giudica, è la querela di falso proposta dagli attori nelle note di trattazione scritta depositate il 4.12.2024 avverso la scrittura privata del 25.9.1993, a firma di . Controparte_3
Invero, pur dovendosi affermare l'astratta ammissibilità di tale strumento processuale in relazione alle scritture private autenticate non riconosciute o non accertate giudizialmente
(Cass., S.U., n. 3734/1986), va detto che le argomentazioni sin qui svolte, e dunque la mancata prova della costituzione e dell'acquisto della servitù in sede di aggiudicazione dell'immobile e del possesso (utile ad usucapire) da parte del dante causa degli attori, rendono superfluo l'accertamento della veridicità del contenuto del documento, per il quale in ogni caso avrebbe dovuto essere esperita una “ordinaria” azione di accertamento negativo avuto riguardo al profilo dell'accertamento della “veridicità” della dichiarazione, come chiarito dall'indirizzo interpretativo consolidato in materia. Invero, “La querela di falso è esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata, ancorchè proveniente da un terzo, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., n. 35649/2022)
“Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta da un istituto di credito, al fine di dimostrare la non corrispondenza tra il modulo bancario sottoscritto dal cliente e la specifica operazione che quest'ultimo intendeva effettuare” (Cass., n.
8766/2018).
A ciò deve aggiungersi che “Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata” (Cass., n. 7092/2022).
In forza delle argomentazioni che precedono, la domanda attorea va rigettata non essendo stata fornita la prova dell'esistenza di un titolo valido alla costituzione e al trasferimento delle servitù né dei presupposti per configurarne l'acquisto in forza dell'usucapione.
Né a conclusioni difformi si sarebbe potuti pervenire mediante l'escussione delle prove testimoniali articolate dagli attori nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2, cpc, consistente in capitoli genericamente formulati e dal contenuto inidoneo, anche ove confermati dai testimoni, a corroborare l'acquisto e, a monte, la costituzione delle servitù; del pari ininfluenti ai fini del presente giudizio sono i procedimenti penali nei confronti dei coniugi Controparte_5
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte da e n.q. di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità sul figlio minore , nell'atto introduttivo del Persona_1 presente giudizio;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite e le liquida in € 3.200,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.