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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 23.4.2025 dall'appellante Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 784/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(C. F.: , in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Portigliola (RC) alla Via Olivarello, 65, presso lo studio dell'avv. Francesca Policheni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante - e
( ) nato a NT C.F._1
Sant'Agata del Bianco (RC) il 29.10.1957; -Appellato contumace- nonché
( , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente sita in , Piazza 5 CP_2
Martiri; - Appellato Contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 101/2024 emessa in data 24.01.2024 dal Giudice di Pace di Locri – non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, la ha proposto appello avverso la sentenza n. 101/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Locri, depositata il 24.01.2024, con la quale il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda avanzata da NT
, annullava il preavviso di fermo amministrativo n.
[...]
2022/0000066423 notificato il 29.4.2022 e la presupposta ingiunzione di pagamento n. 46410 del 17.3.2014 e dichiarava la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c.., condannando la in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
A fondamento del gravame ha censurato la predetta sentenza adducendo i seguenti motivi: a) Nullità e/o Inesistenza della notifica dell'atto di citazione a;
Violazione dell'art. 160 c.p.c. e Violazione Parte_1 dell'art. 3 bis della Legge 53/1994 e 16 del DL 179/2012; b) Erronea valutazione dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della a riscuotere per conto del Parte_1 Controparte_2
Applicabilità alla fattispecie dell'art. 2028 c.c.; c) Erronea applicazione dell'art. 2948 c.c.. Ciò premesso, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectiis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente
2 atto ed in riforma della sentenza impugnata n. 101/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Locri così decidere: In via preliminare, principale ed assorbente: - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge - In subordine, senza voler rinunciare alla superiore preliminare richiesta che si considera assorbente di ogni altra questione giuridica, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere la preliminare e principale richiesta: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate, la nullità della sentenza impugnata per la sussistenza della legittimazione attiva della Concessionaria a riscuotere per conto del
e per l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione, con Controparte_2 ogni conseguenza di legge. - In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, disponendo l'eventuale restituzione di quanto verrà pagato dalla Parte_3
a seguito della condanna alle spese processuali con la
[...] sentenza di primo grado.”
I.
2- Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse del e del , di cui va dichiarata la CP_1 Controparte_2 contumacia.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- L'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha lamentato che in primo grado il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato, giacché la notifica dell'atto di citazione era stata effettuata all'indirizzo pec: Email_1 indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. Orbene, gli indirizzi pec censiti nei pubblici elenchi (IPA e INIPEC) della per come Parte_1 documentato da parte appellante sono: Email_2
(risultante dal pubblico registro INIPEC e IPA) e (risultante dal pubblico registro IPA). Email_3
L'indirizzo pec utilizzato dall'appellato Email_4 per la sola notifica dell'atto di citazione non è assolutamente CP_1 censito in nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla normativa di riferimento. Infatti, l'art. 16 del DL 179/2012 dispone che “…nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ed ancora in base al disposto normativo di cui
3 all'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 e s.m.i.: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e quindi "IPA", "Reginde", "Inipec,
“Registro imprese" .
Infine, si osserva che il Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) ha inserito l'IPA (Indice PA) tra i Pubblici Elenchi per le notifiche in proprio via Pec da parte degli avvocati ai sensi della legge n. 53/1994. Sul punto, occorre osservare quanto dispone l'art. 3 bis della Legge 53/1994: "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, affermato che “la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale” (Cass. ord. N. 6025/2023; Cass. 3709/2019; Cass. civ., ord. n. 24948 del 15.09.2021cfr Cass. civ., ord. n. 13224 del 25.05.2018; in termini Cass. civ. ord. n. 11574 del 11.05.2018).
Nel caso di specie, la circostanza dirimente è che nel primo grado la notifica dell'atto di citazione alla non è stata eseguita con Controparte_3 invio dell'atto al domicilio digitale di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.
Come sopra diffusamente argomentato, in tema di notificazione a mezzo pec, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è unicamente quello risultante dai pubblici registri (3bis della L. 53/1994); tali devono intendersi esclusivamente quelli indicati dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (Reg.In.De; INI-PEC; IPA).
4 La notificazione degli atti può avvenire esclusivamente con invio all'indirizzo risultante da pubblici elenchi individuati dalla succitata disposizione, in quanto la disciplina vigente non prevede alternative.
Ne consegue che la notificazione effettuata presso un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente invalida costituzione del rapporto processuale, non essendosi avuta alcuna sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, giacché la non si è costituita in Parte_1 primo grado.
Né il raggiungimento dello scopo potrebbe evincersi dall'aver recapitato la notifica ad indirizzo PEC comunque riferibile al destinatario, avendo la giurisprudenza di legittimità in siffatte ipotesi escluso che un raggiungimento dello scopo potesse essersi avuto.
L'appello deve pertanto essere accolto, con declaratoria della nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, fino alla sentenza appellata e conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Tenuto conto della pronuncia e considerato che i convenuti non si sono costituiti in giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili nei confronti di quest'ultimi le spese e competenze di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile d'appello iscritta al n. 784/2024 R.G.A.C., pendente tra in persona del l.r.p.t., contro Parte_1 NT ed il , in persona del Sindaco p.t., avente ad oggetto Controparte_2
l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 101/2024 del 24.01.2024, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, nonché di tutti gli atti processuali conseguenti, ivi compresa la sentenza appellata;
b) rimette la causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, I comma, c.p.c. nel termine perentorio di tre mesi;
c) spese compensate.
Locri, 24.5.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 23.4.2025 dall'appellante Parte_1 vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 784/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(C. F.: , in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Portigliola (RC) alla Via Olivarello, 65, presso lo studio dell'avv. Francesca Policheni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante - e
( ) nato a NT C.F._1
Sant'Agata del Bianco (RC) il 29.10.1957; -Appellato contumace- nonché
( , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente sita in , Piazza 5 CP_2
Martiri; - Appellato Contumace–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 101/2024 emessa in data 24.01.2024 dal Giudice di Pace di Locri – non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 24.4.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, la ha proposto appello avverso la sentenza n. 101/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Locri, depositata il 24.01.2024, con la quale il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda avanzata da NT
, annullava il preavviso di fermo amministrativo n.
[...]
2022/0000066423 notificato il 29.4.2022 e la presupposta ingiunzione di pagamento n. 46410 del 17.3.2014 e dichiarava la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c.., condannando la in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
A fondamento del gravame ha censurato la predetta sentenza adducendo i seguenti motivi: a) Nullità e/o Inesistenza della notifica dell'atto di citazione a;
Violazione dell'art. 160 c.p.c. e Violazione Parte_1 dell'art. 3 bis della Legge 53/1994 e 16 del DL 179/2012; b) Erronea valutazione dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della a riscuotere per conto del Parte_1 Controparte_2
Applicabilità alla fattispecie dell'art. 2028 c.c.; c) Erronea applicazione dell'art. 2948 c.c.. Ciò premesso, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectiis, in accoglimento dell'appello proposto con il presente
2 atto ed in riforma della sentenza impugnata n. 101/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Locri così decidere: In via preliminare, principale ed assorbente: - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge - In subordine, senza voler rinunciare alla superiore preliminare richiesta che si considera assorbente di ogni altra questione giuridica, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere la preliminare e principale richiesta: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate, la nullità della sentenza impugnata per la sussistenza della legittimazione attiva della Concessionaria a riscuotere per conto del
e per l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione, con Controparte_2 ogni conseguenza di legge. - In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, disponendo l'eventuale restituzione di quanto verrà pagato dalla Parte_3
a seguito della condanna alle spese processuali con la
[...] sentenza di primo grado.”
I.
2- Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse del e del , di cui va dichiarata la CP_1 Controparte_2 contumacia.
I.
3- Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.04.2025, da svolgersi in modalità cartolare.
II.- L'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte appellante ha lamentato che in primo grado il contraddittorio non si sarebbe validamente instaurato, giacché la notifica dell'atto di citazione era stata effettuata all'indirizzo pec: Email_1 indirizzo non risultante dai pubblici elenchi. Orbene, gli indirizzi pec censiti nei pubblici elenchi (IPA e INIPEC) della per come Parte_1 documentato da parte appellante sono: Email_2
(risultante dal pubblico registro INIPEC e IPA) e (risultante dal pubblico registro IPA). Email_3
L'indirizzo pec utilizzato dall'appellato Email_4 per la sola notifica dell'atto di citazione non è assolutamente CP_1 censito in nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla normativa di riferimento. Infatti, l'art. 16 del DL 179/2012 dispone che “…nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ed ancora in base al disposto normativo di cui
3 all'art. 16 ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 e s.m.i.: "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e quindi "IPA", "Reginde", "Inipec,
“Registro imprese" .
Infine, si osserva che il Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) ha inserito l'IPA (Indice PA) tra i Pubblici Elenchi per le notifiche in proprio via Pec da parte degli avvocati ai sensi della legge n. 53/1994. Sul punto, occorre osservare quanto dispone l'art. 3 bis della Legge 53/1994: "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."
La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, affermato che “la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale” (Cass. ord. N. 6025/2023; Cass. 3709/2019; Cass. civ., ord. n. 24948 del 15.09.2021cfr Cass. civ., ord. n. 13224 del 25.05.2018; in termini Cass. civ. ord. n. 11574 del 11.05.2018).
Nel caso di specie, la circostanza dirimente è che nel primo grado la notifica dell'atto di citazione alla non è stata eseguita con Controparte_3 invio dell'atto al domicilio digitale di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.
Come sopra diffusamente argomentato, in tema di notificazione a mezzo pec, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è unicamente quello risultante dai pubblici registri (3bis della L. 53/1994); tali devono intendersi esclusivamente quelli indicati dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012 (Reg.In.De; INI-PEC; IPA).
4 La notificazione degli atti può avvenire esclusivamente con invio all'indirizzo risultante da pubblici elenchi individuati dalla succitata disposizione, in quanto la disciplina vigente non prevede alternative.
Ne consegue che la notificazione effettuata presso un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente invalida costituzione del rapporto processuale, non essendosi avuta alcuna sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, giacché la non si è costituita in Parte_1 primo grado.
Né il raggiungimento dello scopo potrebbe evincersi dall'aver recapitato la notifica ad indirizzo PEC comunque riferibile al destinatario, avendo la giurisprudenza di legittimità in siffatte ipotesi escluso che un raggiungimento dello scopo potesse essersi avuto.
L'appello deve pertanto essere accolto, con declaratoria della nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, fino alla sentenza appellata e conseguente rimessione degli atti al primo giudice.
Tenuto conto della pronuncia e considerato che i convenuti non si sono costituiti in giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili nei confronti di quest'ultimi le spese e competenze di lite relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile d'appello iscritta al n. 784/2024 R.G.A.C., pendente tra in persona del l.r.p.t., contro Parte_1 NT ed il , in persona del Sindaco p.t., avente ad oggetto Controparte_2
l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 101/2024 del 24.01.2024, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, nonché di tutti gli atti processuali conseguenti, ivi compresa la sentenza appellata;
b) rimette la causa al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, I comma, c.p.c. nel termine perentorio di tre mesi;
c) spese compensate.
Locri, 24.5.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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