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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6685/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARAZZI LUCIANA e Parte_1 dell'avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 GENCO MASSIMILIANO INPS, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– e Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo di:
[...]
- accertare e dichiarare la natura retributiva della somma lorda di €
13.312,50 e di conseguenza l'omissione contributiva sul suddetto importo da parte della in Controparte_2 persona del legale rappresentante e per l'effetto condannare la convenuta a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra mediante versamento dei contributi ad oggi Parte_1 risultanti mancanti - e quantificati in € 4.393,13 o nella diversa misura ritenuta di giustizia - presso la competente sede
[...]
Controparte_3
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che la somma lorda di € 13.312,50 deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione utile alla maturazione del TFR e per l'effetto condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 lorda di € 986,11 a titolo di TFR o altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.
(ovverosia ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002) sulla somma di €
986,11 dalla data del deposito del ricorso e fino al soddisfo;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra
[...]
in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla Parte_1 stessa;
in via ulteriormente gradata:
- nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell'art.
2116 c.c. della in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra in conseguenza all'omissione nella Parte_1 regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso, condannare l' Controparte_3
- a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini
[...] della regolarizzazione della posizione contributiva della
[...]
e in particolare mediante l'adozione degli atti necessari Parte_1 alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti"
Con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 5 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 4.12.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 65,79 % (25 ore a settimana) come fisioterapista, inquadrata al Livello D2 – ex 6^ livello del CCNL
Cooperative Socio-Sanitarie.
Il rapporto di lavoro è cessato il 4.12.2022, a seguito delle dimissioni.
La ricorrente ha precisato che la cooperativa le avrebbe corrisposto in via ordinaria e continuativa un rimborso chilometrico come forma di retribuzione, a decorrere dal 2016.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato un'omissione contributiva sull'ammontare complessivo lordo di € 13.312,5, importo cui corrisponderebbero € 4.393,13 a titolo di contributi.
Ha inoltre lamentato che tali somme non sarebbero nemmeno ricomprese nella retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR, rivendicando il diritto al versamento delle differenze retributive così maturate, pari ad € 986,11.
Si è costituita ritualmente in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse pretese Controparte_4 perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha esposto che le somme per contributo chilometrico sarebbero state corrisposte alla ricorrente per errore, chiedendone pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , chiedendo pronuncia CP_3 sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i pagina 3 di 5 procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La Cooperativa assume in data 4.12.2016 con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 65,79 % (25 ore a settimana) come fisioterapista, inquadrata al Livello D2 – ex 6^ livello del CCNL Cooperative Socio-Sanitarie (doc. 2 Buste paga.pdf).
Il rapporto di lavoro cessa il 4.12.2022, a seguito delle dimissioni.
Ciò premesso, è pacifico che abbia sempre svolto la propria Pt_1 attività in struttura, poichè riconosciuto anche in memoria (cfr. pag. 4: è vero che la sig.ra abbia svolto attività Pt_1 esclusivamente presso la RSA Anni Verdi di Biassono, suo Comune di residenza).
Parimenti, non è contestato che le sia stato corrisposto complessivamente nel corso degli anni 2016-2022 l'importo di €
13.312,50 a titolo di rimborso chilometrico.
In proposito, come è noto, “l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente,
l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" (cfr. Cass., sent.
n. 2419/2012; ord. 16579/2018)”.
Parte resistente si è tuttavia limitata ad affermare di aver corrisposto per mero “errore”, per oltre sei anni (4.1.2016 –
pagina 4 di 5 4.12.2022) il suddetto rimborso chilometrico alla ricorrente, senza sostenere tale assunto con alcun elemento probatorio.
Peraltro, trattandosi di una corresponsione costante e continuativa per un lungo arco temporale, appare evidente la natura retributiva degli importi corrisposti a la quale, ragionevolmente, vi ha Pt_1 fatto affidamento quale corrispettivo complessivo delle prestazioni ormai rese.
Per tutte le argomentazioni esposte, va respinta la domanda riconvenzionale e la cooperativa convenuta deve essere condannata a regolarizzare la posizione contributiva di Parte_1 mediante versamento ad dei contributi mancanti, pari ad € CP_3
4.393,13, oltre che al versamento della somma lorda di € 986,11 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna la a regolarizzare Controparte_2 la posizione contributiva di mediante versamento Parte_1 ad dei contributi mancanti, pari ad € 4.393,13; CP_3 condanna la al versamento Controparte_2 della somma lorda di € 986,11 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali;
condanna infine la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6685/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARAZZI LUCIANA e Parte_1 dell'avv. TEDESCHI ENRICA LUIGINA
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 GENCO MASSIMILIANO INPS, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– e Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo di:
[...]
- accertare e dichiarare la natura retributiva della somma lorda di €
13.312,50 e di conseguenza l'omissione contributiva sul suddetto importo da parte della in Controparte_2 persona del legale rappresentante e per l'effetto condannare la convenuta a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra mediante versamento dei contributi ad oggi Parte_1 risultanti mancanti - e quantificati in € 4.393,13 o nella diversa misura ritenuta di giustizia - presso la competente sede
[...]
Controparte_3
pagina 1 di 5 - accertare e dichiarare che la somma lorda di € 13.312,50 deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione utile alla maturazione del TFR e per l'effetto condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_1 lorda di € 986,11 a titolo di TFR o altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del ricorso, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.p.c.
(ovverosia ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002) sulla somma di €
986,11 dalla data del deposito del ricorso e fino al soddisfo;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra
[...]
in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla Parte_1 stessa;
in via ulteriormente gradata:
- nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell'art.
2116 c.c. della in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla sig.ra in conseguenza all'omissione nella Parte_1 regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso, condannare l' Controparte_3
- a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini
[...] della regolarizzazione della posizione contributiva della
[...]
e in particolare mediante l'adozione degli atti necessari Parte_1 alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti"
Con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 5 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta in data 4.12.2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 65,79 % (25 ore a settimana) come fisioterapista, inquadrata al Livello D2 – ex 6^ livello del CCNL
Cooperative Socio-Sanitarie.
Il rapporto di lavoro è cessato il 4.12.2022, a seguito delle dimissioni.
La ricorrente ha precisato che la cooperativa le avrebbe corrisposto in via ordinaria e continuativa un rimborso chilometrico come forma di retribuzione, a decorrere dal 2016.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato un'omissione contributiva sull'ammontare complessivo lordo di € 13.312,5, importo cui corrisponderebbero € 4.393,13 a titolo di contributi.
Ha inoltre lamentato che tali somme non sarebbero nemmeno ricomprese nella retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR, rivendicando il diritto al versamento delle differenze retributive così maturate, pari ad € 986,11.
Si è costituita ritualmente in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse pretese Controparte_4 perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha esposto che le somme per contributo chilometrico sarebbero state corrisposte alla ricorrente per errore, chiedendone pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , chiedendo pronuncia CP_3 sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 24.6.2025 il giudice ha invitato i pagina 3 di 5 procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La Cooperativa assume in data 4.12.2016 con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 65,79 % (25 ore a settimana) come fisioterapista, inquadrata al Livello D2 – ex 6^ livello del CCNL Cooperative Socio-Sanitarie (doc. 2 Buste paga.pdf).
Il rapporto di lavoro cessa il 4.12.2022, a seguito delle dimissioni.
Ciò premesso, è pacifico che abbia sempre svolto la propria Pt_1 attività in struttura, poichè riconosciuto anche in memoria (cfr. pag. 4: è vero che la sig.ra abbia svolto attività Pt_1 esclusivamente presso la RSA Anni Verdi di Biassono, suo Comune di residenza).
Parimenti, non è contestato che le sia stato corrisposto complessivamente nel corso degli anni 2016-2022 l'importo di €
13.312,50 a titolo di rimborso chilometrico.
In proposito, come è noto, “l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente,
l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" (cfr. Cass., sent.
n. 2419/2012; ord. 16579/2018)”.
Parte resistente si è tuttavia limitata ad affermare di aver corrisposto per mero “errore”, per oltre sei anni (4.1.2016 –
pagina 4 di 5 4.12.2022) il suddetto rimborso chilometrico alla ricorrente, senza sostenere tale assunto con alcun elemento probatorio.
Peraltro, trattandosi di una corresponsione costante e continuativa per un lungo arco temporale, appare evidente la natura retributiva degli importi corrisposti a la quale, ragionevolmente, vi ha Pt_1 fatto affidamento quale corrispettivo complessivo delle prestazioni ormai rese.
Per tutte le argomentazioni esposte, va respinta la domanda riconvenzionale e la cooperativa convenuta deve essere condannata a regolarizzare la posizione contributiva di Parte_1 mediante versamento ad dei contributi mancanti, pari ad € CP_3
4.393,13, oltre che al versamento della somma lorda di € 986,11 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna la a regolarizzare Controparte_2 la posizione contributiva di mediante versamento Parte_1 ad dei contributi mancanti, pari ad € 4.393,13; CP_3 condanna la al versamento Controparte_2 della somma lorda di € 986,11 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali;
condanna infine la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 24.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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