Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 182/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maria Rosa Ricciardi e dall'avv. Paolo
Thermes, come da mandato allegato alla citazione di appello
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Vassallo come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
E CONTRO
e CP_2 CP_3
APPELLATE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione ad opera delle parti della proposta formulata dall'Ecc.ma Corte di
. Controparte_1
Parole chiave: cessazione della materia del contendere
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, Parte_2 innanzi al Tribunale di Massa, , Controparte_1
e ed ha sostenuto che: CP_2 CP_3 in data 19.01.2016, mentre attraversava a piedi via Massa-Avenza in direzione monti-mare, era stato urtato da una vettura ed era caduto rovinosamente a terra;
l'incidente era stato provocato da CP_3 che, percorrendo la medesima via in direzione
Massa-Carrara alla guida della vettura Fiat Panda targata DL861SX, di proprietà di CP_2 aveva effettuato una manovra di svolta in via
Baracchini e non si era avveduta della sua presenza;
l'urto aveva provocato gravi lesioni al pedone
(“frattura scomposta tibia e perone sx”);
L'attore ha, quindi, chiesto la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti. si è costituita in causa ed ha chiesto di CP_1 respingere le domande proposte nei suoi confronti, mentre le altre parti citate sono rimaste contumaci.
La causa, istruita a mezzo documenti, testimoni e ctu è stata poi decisa con la sentenza 418/23, che ha così statuito: “1) dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale per cui è causa, verificatosi in Massa in data 19.01.2016, presso l'incrocio tra via Massa Avenza e via Baracchini, risulta imputabile per il 70% a Parte_2
e per il 30% a , quale conducente del CP_3 veicolo di proprietà di rispetto a cui CP_2 risulta operante la copertura assicurativa da parte di 2) Controparte_4 condanna, per l'effetto, e CP_2 [...]
in solido tra Controparte_4 loro, a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, e non, in favore di
[...]
, l'importo di € 22.203,52, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla data del sinistro;
sulla somma attualizzata alla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna , e CP_3 CP_2 [...]
in solido tra Controparte_4 loro, alla rifusione, in favore di Parte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in
[...] complessivi € 5.200,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre alle spese vive di giudizio nei termini di cui in parte motiva;
4) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro” ha impugnato la Parte_2 sentenza in esame ed ha chiesto di accertare, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità esclusiva delle controparti, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento del danno integrale patito.
Mentre si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata, le altre parti sono rimaste contumaci.
Con ordinanza del 5 giugno 2024, la Corte di
Appello ha formulato la seguente proposta transattiva: “attribuzione di una responsabilità paritaria a ciascuna delle parti in causa nella causazione dell'incidente; pagamento da parte di di un corrispondente maggior importo in CP_1 proporzione al maggior grado di responsabilità così reciprocamente riconosciuto;
rideterminazione delle spese di lite sulla base dei parametri medi per cause di valore pari al maggior liquidato a favore dell'appellante; versamento da parte di a parte appellante dell'importo pari ad euro CP_5
2.500,00 a titolo di spese di lite di appello.
Rinuncia ad ogni ulteriore motivo di appello”.
Entrambe le parti hanno accettato la proposta transattiva, con conseguente cessazione della materia del contendere. Secondo la Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 8980/18), “il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di "merito" nel senso indicato. Stante
l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova d ecisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che
è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto. Il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia
è regolata dall'accordo transattivo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Massa n. 417 del 2023;
Dichiara la cessazione della materia del contendere, per essere la controversia definita dall'accordo transattivo di cui sopra con conseguente venir meno di ogni efficacia della sentenza impugnata
Genova 29 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno