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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9437 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- QUINTA SEZIONE CIVILE-
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 20242 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 c.p.c.", vertente
TRA
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino Parte_1 CodiceFiscale_1
(codice fiscale: ), dall'avv. Marialuigia Passariello (codice fiscale: CodiceFiscale_2 C.F._3
) e dall'avv. Giacomo Junior Mallardo (codice fiscale: ) in virtù di procura
[...] CodiceFiscale_4
congiunta telematicamente all'atto di citazione
-attore opponente-
E
con sede legale in Torre del Greco (NA) al Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele nn. 92/100, c.f. , p.iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio Massaccesi, c.f. CP_2
rappresentato e difeso dall'avv., in virtù di procura congiunta telematicamente alla C.F._5
comparsa di costituzione
- convenuto opposto-
società a responsabilità limitata con sede legale in via Piemonte n. 38, Roma, codice Controparte_3
fiscale , rappresentata - in forza di procura speciale del 3 agosto 2021 a rogito P.IVA_3 Parte_2 di Roma (n. 16346 di Rep.) (A) - dalla sua mandataria con rappresentanza, società Parte_3
a socio unico con sede in Roma, via Piemonte n. 38, codice fiscale n. , Partita Iva n. P.IVA_4
, in persona del suo rappresentante a ciò autorizzato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_5
NC OL LD ( ), AF EN (C.F. ) ed CodiceFiscale_6 C.F._7
EL SE (C.F. in virtù di procura in atti C.F._8
- convenuto opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di precetto notificato il 14/10/2019 alla mutuataria ed il 21/10/2019 al terzo datore Parte_1
Con di ipoteca e parte fidejubente), la intimava il pagamento di euro 80.278,45, di cui euro 79.687,51 per sorta capitale ed interessi ed euro 590,94 per spese e competenze per l'atto di precetto. In data 22/1/2020, veniva notificato al un secondo pignoramento immobiliare, avente ad oggetto l'unità immobiliare Parte_1
sita in Casamicciola Terme (Na), alla via Castanito, 114, riportato al n.c.e.u del Comune di Casamicciola al foglio 1, p.lla 297, sub.
8. La procedura esecutiva veniva iscritta al n. 115/2020 RGE. Il 7/7/2021 si costituiva ex art. 111 cod. proc. civ. la Controparte_3
Con ricorso depositato il 24/10/2022, il proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, Parte_1
Con c.p.c. chiedendone la sospensione, deducendo il difetto di legittimazione sostanziale di per inesistenza della cessione o, in subordine, la sua nullità per difetto di causa;
l'usura originaria quanto agli interessi corrispettivi;
la nullità parziale del contratto di mutuo ex artt. 117, co. 4, T.u.b. e/o art. 6 Delibera C.I.C.R.
9/2/2000 in relazione alla condizione economica della capitalizzazione composta.
Assicurato il contraddittorio, il G.E., con ordinanza del 15/3/2023, comunicata il 23/3/2023, rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine di giorni 90 dalla definitività del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;
condannava l'opponente al pagamento delle spese della predetta fase cautelare endoesecutiva nei confronti dell'opposta che liquidava in complessivi euro 4.475,00 Controparte_3 nonché spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se documentate con fattura.
In breve il GE argomentava che la è titolare del credito;
la legittimazione sostanziale è Controparte_3
dimostrata dall'avviso di cessione in G.U. e dalle separate conferme di cedente e cessionaria;
- l'eccezione di nullità del contratto di cessione è infondata;
la cessione di crediti in blocco ha causa lecita, essendo prevista dall'art. 58 T.u.b.; il cessionario è tenuto a provare il trasferimento del diritto, non anche la causa del contratto di cessione;
il debitore non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si esaurisce nel pagamento liberatorio;
- non v'è usura originaria;
l'imposta sostituiva non va inglobata nel costo del finanziamento;
- l'ammortamento con metodo alla francese non genera anatocismo.
Il promuoveva reclamo, iscritto al n. R.G. 9060/2023, che veniva rigettato con ordinanza del Parte_1
24/7/2023, con la condanna di parte reclamante al pagamento – in favore di parte reclamata – delle spese del procedimento di reclamo, liquidate in euro 4.339,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Il ha introdotto il giudizio di merito notificandolo in data 5.10.2023. Parte_1
Si è costituita in giudizio la la quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal in quanto introdotta oltre Parte_1
il termine fissato dal G.E. nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione proposta in via cautelare;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione. Anche la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in Controparte_3
quanto tardiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 14.10.2025, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questo Tribunale preliminarmente rileva che il giudizio di merito non è stato riassunto nel termine perentorio fissato dal GE nell'ordinanza di rigetto della sospensione.
Nell'ordinanza del 15.03.2023 il G.E. ha fissato il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, termine che non è stato rispettato dal debitore opponente, che ha provveduto a notificare l'atto di citazione, per l'instaurazione della fase di merito, solo in data 05.10.2023.
A nulla vale la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione.
In proposito va segnalato che vi sono orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito circa la decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, in caso di pendenza del reclamo avverso il provvedimento emesso dal GE sull'istanza cautelare.
Secondo un primo orientamento sarebbe contraddittorio con lo spirito deflattivo dell'art. 624 co.3 c.p.c. imporre al debitore o al creditore di introdurre il giudizio di merito allorquando la fase cautelare complessivamente considerata non si sia ancora conclusa. Secondo tale orientamento “poiché l'interesse a promuovere il giudizio di merito si consolida definitivamente solo all'esito del reclamo, ove proposto, il collegio, con il provvedimento con cui decide il reclamo, deve concedere un nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito, tenuto conto degli effettivi interessi delle parti, allorquando la decisione adottata sia contraria rispetto a quella assunta dal giudice dell'esecuzione” (Tribunale di Milano 3 marzo 2016).
Questo Giudicante ritiene, invece, di aderire all'altro orientamento che esclude, in caso di reclamo, l'effetto sospensivo del termine per l'introduzione del giudizio di merito, atteso che l'altra tesi, di cui si è detto prima, non offre una lettura coerente con il dato normativo.
Innanzitutto, non si vede come il Tribunale del reclamo possa indicare un nuovo termine per l'introduzione del giudizio di merito, visto che l'art. 624 co.2 c.p.c. prevede testualmente che il termine già fissato dal G.E.
è perentorio, per cui la sua inosservanza non può che essere sanzionata con l'inammissibilità del giudizio di merito eventualmente instaurato dopo il suo decorso.
Diversamente ragionando si finirebbe con l'attribuire al Tribunale, in sede di reclamo, il potere di rimettere nei termini la parte interessata al merito dell'opposizione (ma già decaduta), al di fuori delle ipotesi previste normativamente, con la chiara elusione della volontà del legislatore di attribuire natura perentoria al termine stabilito dal G.E. con il provvedimento con cui viene definita la fase cautelare.
Inoltre, va rilevato che il termine fissato dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito non può ritenersi sospeso in virtù della proposizione del reclamo, in quanto nessuna norma assegna al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l'art. 669 terdecies cod. proc. civ. che il reclamo sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. L, sentenza n. 18152 del
10/08/2006).
In tal senso è anche la pronuncia del 2016 della Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In materia di opposizione agli atti esecutivi, quando il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, la successiva proposizione di reclamo avverso tale provvedimento non comporta automaticamente la fissazione di un nuovo termine per l'instaurazione del giudizio di opposizione. Il termine perentorio originariamente stabilito dal giudice dell'esecuzione mantiene la sua efficacia e vincolatività, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di reclamo e dal suo esito. La parte opponente rimane pertanto tenuta a rispettare il termine inizialmente fissato, anche qualora il reclamo sia ancora pendente o si protragga oltre la scadenza del termine stesso. Non sussiste alcuna correlazione procedurale tra il procedimento di reclamo e la decorrenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito che possa giustificare una sospensione o una proroga automatica di quest'ultimo. In assenza di specifiche previsioni normative che dispongano diversamente, spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione, al momento della decisione sull'istanza di sospensione, determinare il termine perentorio per l'avvio del giudizio di merito, e tale determinazione non può essere modificata o influenzata dalla successiva attivazione del procedimento di reclamo. Conseguentemente,
l'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine perentorio originariamente fissato dal giudice dell'esecuzione deve considerarsi tardiva e quindi inammissibile, anche quando l'opponente abbia nel frattempo esperito il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della sospensione. ” (Cass. Civ., III Sez.,
05.05.2016, n. 8957).
Per quanto sopra argomentato va, dunque, dichiarato inammissibile il presente giudizio.
3.Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate tra le parti, dovendosi tener conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito, nonché all'interno dell'area esecuzioni del Tribunale di Napoli. Va evidenziato, in proposito, che proprio il GE ha concesso all'opponente il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, con decorrenza “dalla definitività del provvedimento”, in conformità con il primo orientamento sopra richiamato, ma non condiviso dal sottoscritto Giudicante per quanto sopra argomentato.
PQM
-dichiara inammissibile la domanda;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono