TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24094, cui è stato riunito il giudizio recante n. 27353, del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cappa (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Lucio Elio C.F._2
Seiano n. 22, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Farinacci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Collatina n. 104, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
OGGETTO: Surroga del fideiussore.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pagina 1 di 6 domandando la restituzione della somma di Euro 6.631,07, oltre interessi e spese del procedimento, corrispondente a quanto da lui coattivamente corrisposto alla (già ) in CP_2 Controparte_3 qualità di fideiussore della all'esito della procedura esecutiva immobiliare in suo Controparte_1
danno, in forza del decreto ingiuntivo n. 2452/2005 ottenuto sulla base del saldo negativo e degli interessi del conto corrente n. 68/817 di cui era titolare la stessa Controparte_1
Deduceva parte attrice, infatti, di aver già provveduto, in sede esecutiva, al pagamento delle somme ingiunte dalla Banca creditrice, subentrando nel diritto di credito vantato dalla medesima nei CP_4
confronti della debitrice principale.
Esponeva, inoltre, di aver sollecitato la convenuta al pagamento delle somme già corrisposte alla Banca creditrice ma la si era costantemente sottratta all'adempimento sull'assunto che la CP_1
stessa non fosse debitrice di CP_2
Parte istante, dunque, ha formulato la presente opposizione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previo accertamento della validità ed efficacia del D.I. n. 2452/2005, nonché previo accertamento dell'esistenza del credito scaturito dalla litispendenza del procedimento monitorio di cui in narrativa, condannare la
[...]
in P.L.R.P.T. al pagamento in favore dell'odierno attore della stessa somma indicata nel CP_1
procedimento monitorio de quo ossia euro 6.631,07 più euro 77,50 più euro 297,00 oltre ad euro
197,00 per quanto dovuto per legge, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, considerato che la somma ingiunta è stata già pagata forzatamente dall'odierno attore, sottoposto ad esecuzione con vendita all'asta del proprio immobile e conseguentemente il fideiussore, a seguito del pagamento è ovviamente subentrato nel diritto del creditore ossia nel diritto di credito della banca di cui al ricorso monitorio n. 82243/2004 ed al pedissequo d.i. n. 2452/2005. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
Con comparsa del 6/05/2021 si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Sosteneva parte convenuta, in primo luogo, che il rapporto sottostante al procedimento monitorio già menzionato non fosse il contratto fideiussorio sottoscritto dal bensì esclusivamente il Pt_1
rapporto di conto corrente bancario n. 68/817 intestato unicamente alla ritenendo Controparte_1
il nominativo del sul decreto ingiuntivo quale soggetto ingiunto un mero refuso, in quanto Pt_1
destinatario passivo della sola obbligazione di garanzia e non anche di quella principale derivante dal rapporto di conto corrente di cui era titolare la stessa società convenuta.
pagina 2 di 6 Parte convenuta, inoltre, chiedeva dichiararsi, in via riconvenzionale, l'inesistenza dell'atto di precetto redatto il 07/04/2008, mai notificato alla , relativo all'ingiunzione n. 2452/2005, con Controparte_1
ogni conseguenza di legge.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notificazione alla del decreto ingiuntivo n. 2452/2005, Controparte_1 stante la mancanza del sigillo postale sull'avviso di ricevimento postale della raccomandata n.
76006040581-5 inviata ex art. 140 c.p.c., nonché la dicitura relativa al mancato ritiro entro il decimo giorno successivo al deposito.
Con separato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, prendere atto del pagamento eseguito forzatamente dal ricorrente in favore della CP_2
(incorporante sia il che la ) e dell'esistenza dei Controparte_5 Controparte_6
presupposti processuali inerenti alla presente azione di surroga e/o regresso, al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente ha il diritto di agire in surroga e/o regresso essendo subentrato nel diritto di credito che ha/aveva l'originario creditore ( oggi ) nei confronti Controparte_3 CP_2
della quale sua correntista bancaria in relazione agli importi ed alle azioni di cui Controparte_1
al ricorso monitorio n. 82243/2004, al pedissequo d.i. n. 2452/2005 nonché in relazione al precetto del
2008, essendo documentato che entrambi le azioni hanno ad oggetto il titolo/debito della
[...] ovvero l'obbligazione del debitore principale e conseguenzialmente condannare la CP_1 [...]
in P.L.R.P.T. al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di euro 9.660,30 CP_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia stante che il ricorrente è stato sottoposto ad esecuzione a seguito del mancato pagamento intimato alla debitrice principale con l'atto di precetto del 2008 (allegato n.3) non avendo raggiunto tale atto lo scopo di evitare l'esecuzione contro il fideiussore, vista e documentata l'omissione della notifica nei confronti della debitrice principale”.
Riunite le due cause con decreto del 05/09/2024, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di surroga proposta da nei confronti della è fondata Parte_1 Controparte_1
è, pertanto, deve essere accolta.
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
pagina 3 di 6 a) prestava fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Parte_1 CP_1
nei confronti di e derivanti dal contratto di conto corrente n. 68/817;
[...] CP_2
b) Parte attrice veniva sottoposta ad esecuzione forzata immobiliare a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2452/2005, il quale disponeva il pagamento alla Banca creditrice della somma pari a Euro 6.631,07, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo derivante dal contratto di conto corrente n. 68/817 stipulato dalla convenuta e che la stessa Controparte_1
veniva raggiunta da atto di precetto per il complessivo importo di Euro 9.660,30 (cfr. doc. nn. 1-2-3 allegati da parte attrice in data 18.1.2022);
c) Che lo stesso sollecitava al fine di ottenere la ripetizione della predetta Pt_1 CP_1
somma (cfr. doc. n. 1 allegato da parte attrice).
Ebbene, è pacifico che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203-1949 c.c., il fideiussore che ha pagato il debito “è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”. Dunque, nel momento in cui parte attrice ha coattivamente adempiuto in sede esecutiva all'obbligazione di garanzia, quest'ultima è subentrata nel diritto di credito originariamente vantato dalla Banca creditrice nei confronti della società Gruppo Clipper S.r.l.-debitore principale, derivante dal saldo negativo di cui al conto corrente n. 68/817.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte convenuta, si rileva quanto segue.
Innanzitutto, la menzione del nominativo di sul decreto ingiuntivo di cui si fa Parte_1 menzione non può essere considerato un mero refuso, posto che l'odierno attore deve essere qualificato quale coobbligato della rispetto al pagamento delle somme richieste dalla Banca CP_1 creditrice mediante il procedimento monitorio e successivamente confluite nell'azione esecutiva intrapresa in danno del in forza dell'obbligazione accessoria di garanzia. Pt_1
L'obbligazione fideiussoria, infatti, sorge proprio in quanto sia sussistente l'obbligazione principale a cui essa accede e la notifica al fideiussore del decreto ingiuntivo non riveste mero valore dichiarativo, come se il rapporto di garanzia producesse i propri effetti in via subordinata solo in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale.
Ciò è confermato dalla necessità, ai sensi dell'art. 1944 c.c., della espressa convenzione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, potendo altrimenti il creditore agire indifferentemente verso entrambi i coobbligati.
Ne deriva, dunque, che il procedimento monitorio e la relativa ingiunzione sono stati, rispettivamente, chiesti e pronunciati sia nei confronti del debitore principale, ossia la società che Controparte_1
del suo fideiussore . Parte_1
pagina 4 di 6 Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto nei propri confronti, si rileva che tali contestazioni avrebbero potuto essere sollevate solo in sede di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
L'ordinamento, infatti, prevede espressamente il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c. nel caso in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica dello stesso e non abbia potuto quindi proporre opposizione nei termini di legge. L'opposizione resta comunque inammissibile decorso il termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (cfr. ex multis, Cass., ord., n. 7560/2022).
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass, Sez. U, n.
14572/2007).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della raccomandata a/r del 18/2/2020 inviata dal alla Pt_1
relativa alla ripetizione della somma pagata dallo stesso in conseguenza del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2452/2005, emerge la piena conoscenza dell'esistenza del titolo esecutivo emesso in relazione al saldo negativo del conto corrente n. 68/817 di cui risultava titolare, nonché della relativa procedura esecutiva a carico di Parte_1
Quindi, quantomeno a partire da tale data, parte convenuta era pacificamente a conoscenza del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva in corso contro e avrebbe dovuto/potuto utilizzare lo Pt_1 strumento dell'opposizione tardiva per contestare la fondatezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione nei termini ed azionato dalla
Banca nei confronti del solo fideiussore.
pagina 5 di 6 Tutto quanto ciò considerato, ne deriva che la domanda di parte attrice deve essere accolta e la società deve essere condannata al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 9.660,30, oltre interessi come da domanda.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma pari ad Euro 9.660,30, oltre interessi come Parte_1
da domanda;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice Controparte_1
che liquida in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 16.4.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24094, cui è stato riunito il giudizio recante n. 27353, del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cappa (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Lucio Elio C.F._2
Seiano n. 22, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Farinacci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Collatina n. 104, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
OGGETTO: Surroga del fideiussore.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pagina 1 di 6 domandando la restituzione della somma di Euro 6.631,07, oltre interessi e spese del procedimento, corrispondente a quanto da lui coattivamente corrisposto alla (già ) in CP_2 Controparte_3 qualità di fideiussore della all'esito della procedura esecutiva immobiliare in suo Controparte_1
danno, in forza del decreto ingiuntivo n. 2452/2005 ottenuto sulla base del saldo negativo e degli interessi del conto corrente n. 68/817 di cui era titolare la stessa Controparte_1
Deduceva parte attrice, infatti, di aver già provveduto, in sede esecutiva, al pagamento delle somme ingiunte dalla Banca creditrice, subentrando nel diritto di credito vantato dalla medesima nei CP_4
confronti della debitrice principale.
Esponeva, inoltre, di aver sollecitato la convenuta al pagamento delle somme già corrisposte alla Banca creditrice ma la si era costantemente sottratta all'adempimento sull'assunto che la CP_1
stessa non fosse debitrice di CP_2
Parte istante, dunque, ha formulato la presente opposizione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, previo accertamento della validità ed efficacia del D.I. n. 2452/2005, nonché previo accertamento dell'esistenza del credito scaturito dalla litispendenza del procedimento monitorio di cui in narrativa, condannare la
[...]
in P.L.R.P.T. al pagamento in favore dell'odierno attore della stessa somma indicata nel CP_1
procedimento monitorio de quo ossia euro 6.631,07 più euro 77,50 più euro 297,00 oltre ad euro
197,00 per quanto dovuto per legge, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, considerato che la somma ingiunta è stata già pagata forzatamente dall'odierno attore, sottoposto ad esecuzione con vendita all'asta del proprio immobile e conseguentemente il fideiussore, a seguito del pagamento è ovviamente subentrato nel diritto del creditore ossia nel diritto di credito della banca di cui al ricorso monitorio n. 82243/2004 ed al pedissequo d.i. n. 2452/2005. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge”.
Con comparsa del 6/05/2021 si costituiva la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la quale contestava tutte le avverse deduzioni di parte opponente domandandone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.
Sosteneva parte convenuta, in primo luogo, che il rapporto sottostante al procedimento monitorio già menzionato non fosse il contratto fideiussorio sottoscritto dal bensì esclusivamente il Pt_1
rapporto di conto corrente bancario n. 68/817 intestato unicamente alla ritenendo Controparte_1
il nominativo del sul decreto ingiuntivo quale soggetto ingiunto un mero refuso, in quanto Pt_1
destinatario passivo della sola obbligazione di garanzia e non anche di quella principale derivante dal rapporto di conto corrente di cui era titolare la stessa società convenuta.
pagina 2 di 6 Parte convenuta, inoltre, chiedeva dichiararsi, in via riconvenzionale, l'inesistenza dell'atto di precetto redatto il 07/04/2008, mai notificato alla , relativo all'ingiunzione n. 2452/2005, con Controparte_1
ogni conseguenza di legge.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notificazione alla del decreto ingiuntivo n. 2452/2005, Controparte_1 stante la mancanza del sigillo postale sull'avviso di ricevimento postale della raccomandata n.
76006040581-5 inviata ex art. 140 c.p.c., nonché la dicitura relativa al mancato ritiro entro il decimo giorno successivo al deposito.
Con separato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. conveniva in giudizio avanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, prendere atto del pagamento eseguito forzatamente dal ricorrente in favore della CP_2
(incorporante sia il che la ) e dell'esistenza dei Controparte_5 Controparte_6
presupposti processuali inerenti alla presente azione di surroga e/o regresso, al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente ha il diritto di agire in surroga e/o regresso essendo subentrato nel diritto di credito che ha/aveva l'originario creditore ( oggi ) nei confronti Controparte_3 CP_2
della quale sua correntista bancaria in relazione agli importi ed alle azioni di cui Controparte_1
al ricorso monitorio n. 82243/2004, al pedissequo d.i. n. 2452/2005 nonché in relazione al precetto del
2008, essendo documentato che entrambi le azioni hanno ad oggetto il titolo/debito della
[...] ovvero l'obbligazione del debitore principale e conseguenzialmente condannare la CP_1 [...]
in P.L.R.P.T. al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di euro 9.660,30 CP_1
o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia stante che il ricorrente è stato sottoposto ad esecuzione a seguito del mancato pagamento intimato alla debitrice principale con l'atto di precetto del 2008 (allegato n.3) non avendo raggiunto tale atto lo scopo di evitare l'esecuzione contro il fideiussore, vista e documentata l'omissione della notifica nei confronti della debitrice principale”.
Riunite le due cause con decreto del 05/09/2024, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di surroga proposta da nei confronti della è fondata Parte_1 Controparte_1
è, pertanto, deve essere accolta.
Nel caso di specie è documentalmente provato che:
pagina 3 di 6 a) prestava fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Parte_1 CP_1
nei confronti di e derivanti dal contratto di conto corrente n. 68/817;
[...] CP_2
b) Parte attrice veniva sottoposta ad esecuzione forzata immobiliare a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 2452/2005, il quale disponeva il pagamento alla Banca creditrice della somma pari a Euro 6.631,07, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo derivante dal contratto di conto corrente n. 68/817 stipulato dalla convenuta e che la stessa Controparte_1
veniva raggiunta da atto di precetto per il complessivo importo di Euro 9.660,30 (cfr. doc. nn. 1-2-3 allegati da parte attrice in data 18.1.2022);
c) Che lo stesso sollecitava al fine di ottenere la ripetizione della predetta Pt_1 CP_1
somma (cfr. doc. n. 1 allegato da parte attrice).
Ebbene, è pacifico che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203-1949 c.c., il fideiussore che ha pagato il debito “è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”. Dunque, nel momento in cui parte attrice ha coattivamente adempiuto in sede esecutiva all'obbligazione di garanzia, quest'ultima è subentrata nel diritto di credito originariamente vantato dalla Banca creditrice nei confronti della società Gruppo Clipper S.r.l.-debitore principale, derivante dal saldo negativo di cui al conto corrente n. 68/817.
Quanto alle eccezioni sollevate da parte convenuta, si rileva quanto segue.
Innanzitutto, la menzione del nominativo di sul decreto ingiuntivo di cui si fa Parte_1 menzione non può essere considerato un mero refuso, posto che l'odierno attore deve essere qualificato quale coobbligato della rispetto al pagamento delle somme richieste dalla Banca CP_1 creditrice mediante il procedimento monitorio e successivamente confluite nell'azione esecutiva intrapresa in danno del in forza dell'obbligazione accessoria di garanzia. Pt_1
L'obbligazione fideiussoria, infatti, sorge proprio in quanto sia sussistente l'obbligazione principale a cui essa accede e la notifica al fideiussore del decreto ingiuntivo non riveste mero valore dichiarativo, come se il rapporto di garanzia producesse i propri effetti in via subordinata solo in caso di mancato adempimento dell'obbligazione principale.
Ciò è confermato dalla necessità, ai sensi dell'art. 1944 c.c., della espressa convenzione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, potendo altrimenti il creditore agire indifferentemente verso entrambi i coobbligati.
Ne deriva, dunque, che il procedimento monitorio e la relativa ingiunzione sono stati, rispettivamente, chiesti e pronunciati sia nei confronti del debitore principale, ossia la società che Controparte_1
del suo fideiussore . Parte_1
pagina 4 di 6 Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto nei propri confronti, si rileva che tali contestazioni avrebbero potuto essere sollevate solo in sede di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
L'ordinamento, infatti, prevede espressamente il rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c. nel caso in cui l'intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica dello stesso e non abbia potuto quindi proporre opposizione nei termini di legge. L'opposizione resta comunque inammissibile decorso il termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (cfr. ex multis, Cass., ord., n. 7560/2022).
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come “ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass, Sez. U, n.
14572/2007).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della raccomandata a/r del 18/2/2020 inviata dal alla Pt_1
relativa alla ripetizione della somma pagata dallo stesso in conseguenza del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2452/2005, emerge la piena conoscenza dell'esistenza del titolo esecutivo emesso in relazione al saldo negativo del conto corrente n. 68/817 di cui risultava titolare, nonché della relativa procedura esecutiva a carico di Parte_1
Quindi, quantomeno a partire da tale data, parte convenuta era pacificamente a conoscenza del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva in corso contro e avrebbe dovuto/potuto utilizzare lo Pt_1 strumento dell'opposizione tardiva per contestare la fondatezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione nei termini ed azionato dalla
Banca nei confronti del solo fideiussore.
pagina 5 di 6 Tutto quanto ciò considerato, ne deriva che la domanda di parte attrice deve essere accolta e la società deve essere condannata al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 9.660,30, oltre interessi come da domanda.
Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma pari ad Euro 9.660,30, oltre interessi come Parte_1
da domanda;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice Controparte_1
che liquida in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 16.4.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
pagina 6 di 6