TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 640/2024
Oggi 9 maggio 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, hanno rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art 127ter cpc:
- per Controparte_1
:-
[...]
- per Controparte_2
- , l'avv. COLONNA CP_3 Controparte_4
ANTONGIULIO e l'avv. PALLINI MASSIMO
Per la parte intervenuta CP_5 [...]
Controparte_6
come anche per : l'avv. VALORI ANTONIO Controparte_7
Per la parte intervenuta : l'avv. DOMENICO SENESE CP_8
pagina1 di 15 Esaurita la discussione svoltasi tramite deposito di memorie, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. tramite deposito su
PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. dott. FALASCA GIAMPIERO e P.IVA_1
dall'avv. dott. ANDREONI AMOS
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. COLONNA P.IVA_2
ANTONGIULIO e dall'avv. dott. PALLINI MASSIMO
pagina3 di 15 (C.F. Controparte_9 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. dott. COLONNA ANTONGIULIO e dall'avv. dott. PALLINI MASSIMO
RESISTENTE
Controparte_10
(C.F.
[...] P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. dott. VALORI ANTONIO
Controparte_11
(C.F ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5
dall'avv. dott. VALORI ANTONIO
(C.F ) rappresentata e difesa Controparte_12 P.IVA_6
dall'avv. dott. SENESE DOMENICO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente e delle parti intervenute ad adjuvandum:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione:
- accertare e dichiarare l'inefficacia degli accordi del 2.10.2023 e dell'8.11.2023 sulla sanità integrativa nei confronti di CP_3 CP_1
pagina4 di 15 - per l'effetto accertare e dichiarare che la della provincia autonoma CP_2
di resta vincolata all'applicazione dell'Accordo sindacale del 31 CP_2
gennaio 2019 e successivi, con obbligo del versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa in favore di CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Di parti convenute
Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dal Ricorrente in quanto inammissibili e comunque infrondate. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente espone di essere titolare della assistenza sanitaria CP_1
e della contribuzione nel settore edile, gestite dalle Casse Edili, tra cui anche quella di , in base all'accordo stipulato a livello nazionale del 31 CP_2
gennaio 2019, firmato dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati. Dal momento dell'avvio operativo del Fondo Sanedil sarebbero decadute automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse
Edili ed Edilcasse.
Con Accordi sindacali territoriali del 2 ottobre e dell'8 novembre 2023, il collegio Costruttori della Provincia di , il CNA-SHU, l' per CP_2 C.F._1
parte datoriale, e la Filca- SGBCISL nonché l'ASBG-BAL, per parte sindacale, avrebbero convenuto di istituire un nuovo fondo sanitario integrativo, denominato Fondo Sanitario al quale i lavoratori possono aderire in CP_4
alternativa a In altri termini, la copertura sanitaria integrativa, prima CP_1
assicurata dalle Casse Edili e ora assicurata dal avrebbe efficacia CP_1
erga omnes e, dunque, sarebbe operativa per tutti i dipendenti della relativa azienda, affiliata o meno ai sindacati firmatari del CCNL, sol perché essa opera nel settore edile, mentre la copertura del presupporrebbe Controparte_4
l'adesione volontaria dei singoli lavoratori edili operanti nella provincia di
. CP_2
Tale accordo non è stato firmato da AL Uil né da perché ritenuto CP_11
in palese contrasto con gli accordi nazionali CP_1
Dal 1.5.24 la non ha più Controparte_2
riversato somme al Fondo Sanedil;
la totalità della contribuzione di “spettanza”
pagina6 di 15 , a seguito della operatività del nuovo Fondo Sanitario CP_1 CP_4
viene versata a quest'ultimo.
Tale accordo violerebbe il principio della bilateralità e sarebbe impedito dalla legge del 27/12/2017 n. 205, che all'art. l, comma 177, prevede che: "Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del
Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste".
Sul punto si riporta testualmente la tesi attrice: “Il disposto normativo è dunque ancorato ad una doppia circostanza:
- occorre un CCNL che preveda l'adesione volontaria dei lavoratori al fondo nazionale;
- l'accordo territoriale, anch'esso, deve prevedere l'adesione volontaria dei lavoratori al livello locale.
Tale formulazione, ancorata al canone ordinario della previdenza integrativa basato sulla volontaria adesione individuale, vale per tutti i settori produttivi ma non per il settore edile ove opera invece l'adesione collettiva di tutte le maestranze dell'Azienda in quanto obbligata ex lege.
La norma, dunque, legittima il per tutti i lavoratori bolzanini Controparte_4
purché extra-edili.”
pagina7 di 15 La contribuzione in favore delle Casse Edili costituirebbe dal 2003 un obbligo legale e la relativa quantificazione è desunta dal contratto collettivo in quanto delegato dalla legge. La competenza a dare attuazione agli accordi interconfederali in materia di bilateralità spetterebbe esclusivamente alla contrattazione nazionale, giusto Accordo Interconfederale del 23 novembre
2016.
2. e si costituiscono in giudizio e, in Controparte_2 CP_3
buona sostanza, confermano i presupposti in fatto come dedotti dalla ricorrente.
In prima battuta eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di CP_3
posto che essa chiede la declaratoria di inefficacia di un contratto di cui non è parte e che non esplica alcuna efficacia obbligatoria nei suoi confronti (né a suo vantaggio né a suo carico). L'interesse nelle vicende (si potrebbe mettere anche
“questioni”) contrattuali sarebbe quindi meramente fattuale e non giustificherebbe un'azione giudiziale. Per contro, non avrebbe CP_1
firmato nessuno degli accordi interconfederali e nazionali di cui la ricorrente censura l'inadempimento, né avrebbe sottoscritto gli accordi che hanno istituito la e ne hanno disciplinato lo Statuto, né, tantomeno, è un Controparte_2
associato della stessa , oltre a non essere un soggetto che Controparte_2
ha conferito mandato di rappresentanza alle parti sociali che hanno stipulato detti accordi.
Sarebbe, quindi, un perfetto estraneo rispetto alla vicenda censurata.
Parte convenuta non condivide l'interpretazione che parte ricorrente dà alla norma invocata, per cui l'art. 1, “legge finanziaria 2018” (L. nr. 205/2017), comma 177 escluderebbe dal proprio ambito di applicazione il settore edile.
pagina8 di 15 3. Le parti intervenute ad adjuvandum giustificano il proprio intervento deducendo che l'esistenza del fondo sanitario locale lede il diritto di CP_1
ad essere l'unico Fondo Sanitario a cui iscrivere obbligatoriamente i lavoratori del settore edile, nonché ad essere l'unico Ente Bilaterale Sanitario del settore edile legittimato a percepire, per il tramite delle CASSE EDILI, quei contributi economici stabiliti in sede di contrattazione nazionale e posti obbligatoriamente a carico di tutte le aziende che applicano appunto il CCNL EDILIZIA
ARTIGIANATO sottoscritto da . Precisano che CP_5 CP_13 [...]
Controparte_14
è parte istitutiva e costitutiva della
[...] Controparte_2
e, quindi, titolata ad intervenire nella presente causa.
[...]
sarebbe espressione del concetto della bilateralità che governa il CP_1
settore edilizio italiano, ed ha lo scopo di assicurare, su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori iscritti ed ai loro familiari, prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrative. L'accordo stipulato dalle parti sociali del gennaio
2019 avrebbe poi previsto, in favore di , la contribuzione obbligatoria CP_1
a carico del datore di lavoro, da versarsi, per il tramite delle CASSE EDILI o
EDILCASSE, con riferimento ad ogni proprio lavoratore.
Lo statuto SANEDIL prevederebbe l'iscrizione automatica dei lavoratori ai quali si applica il CCNL. Pertanto, proprio in ragione del fatto che la titolarità e la legittimazione a istituire, regolamentare e normare la bilateralità è riservata esclusivamente alla contrattazione nazionale, la Controparte_2
non potrebbe mai opporre a accordi territoriali, oltretutto nemmeno CP_1
sottoscritti da tutte le parti sociali provinciali, che siano derogatori in materia di pagina9 di 15 sanità integrativa.
La segmentazione e la frammentazione della durata, delle condizioni e dei luoghi di lavoro dei lavoratori, che notoriamente cambiano sovente luogo di servizio e datore di lavoro all'interno del territorio statale, avrebbe quindi imposto la necessità, per le Parti Sociali, di istituire un sistema di tutele, anche di natura mutualistica, che possa avere valenza indifferenziata su tutto il territorio nazionale e che permetta di assicurare, a tutti gli operai, uguali diritti.
Un quadro di tutela disomogenea, infatti, genererebbe gravi problemi interpretativi ed applicativi, a svantaggio di tutte le parti coinvolte.
4. Discussa la causa oralmente in occasione dell'udienza del 15.4.2025, va analizzata la domanda, anche al fine dell'esame della fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Da un lato chiede che il contratto CP_1
istitutivo di sia dichiarato inefficace nei suoi confronti e, CP_3
dall'altro, che la debba continuare a versare gli importi Controparte_2
direttamente a CP_1
Ora, è chiaro che un contratto stipulato tra altre parti non possa vincolare
, ma la nullità di un contratto può essere sollevata da chiunque vi CP_1
abbia interesse, ai sensi dell'art. 1421 cc. Legittimati attivi sono, pertanto, non soltanto le parti, ma anche quei terzi che, pur essendo estranei al contratto e al rapporto negoziale con esso sorto, possono avere un interesse giuridicamente qualificato. Tale interesse di fatto, concreto ed attuale, in quanto avente effetto sul numero di iscritti e sui corrispondenti versamenti, non viene messo in discussione nemmeno dalla convenuta.
In ordine, poi, alla seconda domanda, ove la ricorrente chiede il versamento di pagina10 di 15 determinate somme in suo favore, sussiste evidente legittimazione attiva, posto che questa fa valere, in nome e per conto proprio, un paventato diritto.
È poi questione di merito, se tale diritto sussista o meno.
5. La questione della legittimazione attiva, tuttavia, pare costituire un aspetto secondario. La questione centrale è se gli accordi locali, di fatto derogatori di quelli nazionali, siano legittimi e, quindi, di fatto opponibili o meno a
. CP_1
È circostanza indiscussa che sia sia abbiano lo stesso CP_1 CP_3
scopo e garantiscano pari assistenza a lavoratori e familiari;
tuttavia, non si può negare la valenza pratica e concreta della coesistenza dei fondi e della possibile e, anzi, probabile difficoltà applicativa nei confronti dei lavoratori che cambino datore di lavoro, luogo di lavoro e, quindi, fondo assistenziale.
Parimenti è indiscusso che non vi è una normativa esplicita a regolare la materia.
Anzi, il principio di bilateralità che parte ricorrente invoca, per definizione, sia sotto il profilo formale che sostanziale, comporta che l'assistenza prestata non sia di derivazione pubblica, ma privata, ove parte datoriale e sindacale operano sullo stesso livello. Per quanto un tale sistema abbia tradizioni longeve, esso non
è ancorato nel diritto positivo, ma trova il suo fondamento nella libertà contrattuale delle parti coinvolte.
Ne è la prova il richiamo che le parti fanno ai CCNL, massima espressione della libertà sindacale garantita costituzionalmente.
Va però sottolineato che, in giurisprudenza e per prassi amministrativa, un contratto collettivo, per implicita accettazione, può avere efficacia anche nei pagina11 di 15 confronti di chi non vi aderisce direttamente. Inoltre, i contratti collettivi possono essere integrati da accordi a livello aziendale o territoriale. In ogni caso,
i contratti collettivi, se stipulati solo da alcune delle parti sociali, non impediscono ad altre associazioni e sindacati di stipulare altri contratti collettivi.
Pertanto, il sistema dei CCNL non impedisce alle parti sociali locali di attivarsi e di regolare, come meglio ritengono, la materia del rapporto di lavoro e le questioni ad esso strettamente connesse.
Le Casse Edili, pur svolgendo, in determinati casi normativamente previsti, anche funzioni pubblicistiche, sono chiaramente enti di diritto privato, e nemmeno possono essere considerate di fatto pubbliche. Nessuna parte ha dedotto esservi un controllo pubblico o un finanziamento pubblico prevalente.
6. Tanto premesso, si passa alla disamina della norma invocata da entrambe le parti.
La legge del 27/12/2017 n. 205 all'art. l, comma 177, prevede che: "Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del
Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di CP_2
può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste".
Ora è chiaro che la legge non esclude esplicitamente, dal proprio ambito applicativo, il settore edilizio. Anzi, si deve ritenere che valga il principio per pagina12 di 15 cui Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Il settore edilizio non viene menzionato dalla norma in argomento, in essa non vi
è nemmeno un cenno, per cui non si può interpretare la legge in tal senso.
L'interpretazione opera unicamente laddove vi sia un dubbio interpretativo che, nel caso di specie, non sussiste.
In secondo luogo, si deve appurare se la norma sia formulata in modo tale che, per un determinato settore, essa sia da ritenersi implicitamente inapplicabile.
Anche a tale domanda va data risposta negativa.
La tesi di parte ricorrente – per la quale il termine “adesione”, di cui alla norma citata, si riferisce, sempre e soltanto, al consenso di un singolo e mai ad una massa composta da molteplici soggetti – non è sorretta da fondamenta linguistiche, logiche o normative. Il termine “adesione” non conosce una definizione legale, per cui non si può sostenere che esso possa valere solo per adesioni individuali, come sostenuto in discussione dal ricorrente. Lo stesso ricorrente, a pag. 8 del ricorso, utilizza detto termine per descrivere sia assenso individuale che quello collettivo: “Tale formulazione, ancorata al canone ordinario della previdenza integrativa basato sulla volontaria adesione individuale, vale per tutti i settori produttivi ma non per il settore edile ove opera invece l'adesione collettiva di tutte le maestranze dell'Azienda in quanto obbligata ex lege.”
Dal testo normativo, in sostanza, non si evince alcun ostacolo a quanto le parti sociali, o parte di esse, hanno previsto per la Provincia di . CP_2
L'argomentazione di parte ricorrente pare essere una forzatura che non pagina13 di 15 rispecchia la volontà normativa. Semplici problemi pratici o applicativi non sono certo idonei ad abrogare una norma, ovvero a porre nel nulla quanto fatto oggetto di accordi, e, in generale, a limitare la libertà contrattuale o la libera iniziativa economica.
Ciò posto, non si vede per quale motivo gli accordi istitutivi del CP_3
dovessero essere contrari a norme imperative. Solo la contrarietà a norme imperative, anche tramite la frode alla legge, rende nullo un contratto, e la declaratoria di sua nullità può essere chiesta anche dal terzo che abbia un interesse di fatto.
Se lo statuto di prevede l'iscrizione automatica e di diritto di CP_1
qualsiasi lavoratore edile, allora tale disposto si deve interpretare che ogni lavoratore ne ha il diritto. Una tale previsione unilaterale, comunque, non può obbligare CP_3
Nulla a che vedere, con la presente vertenza, hanno le disposizioni normative sul
DURC.
Riassumendo, il Tribunale ritiene che le difficoltà applicative che seguiranno all'istituzione del non siano in grado di rendere nullo il negozio CP_3
istitutivo dello stesso.
E siccome , e la relativa iscrizione, non sono previsti dalla legge e CP_1
nemmeno trattasi di un sistema previdenziale pubblico, l'istituzione di non incide nemmeno su tale aspetto autoritativo statale. CP_3
In altri termini: il fatto che l'istituzione di comporti dei problemi CP_3
di coordinamento e di applicazione non sancisce la nullità del suo negozio pagina14 di 15 costitutivo o l'illegalità del suo operato. Il principio della conservazione degli atti, la libertà ed autonomia contrattuale, la libera iniziativa economica e la concorrenza sono i pilastri di uno Stato liberale e di diritto. Quindi, in assenza di divieto, la relativa attività deve ritenersi lecita e giammai potrà ritenersi vietata per il sol fatto che complica la vita ad altri.
Le domande, quindi, vengono rigettate.
7. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi per la fase istruttoria. Il valore della lite è indeterminato. L'importo così dovuto viene aumentato del 20% per la pluralità di parti. La pluralità di parti convenute, difese unitariamente e senza distinzione di argomentazione, non incide sul calcolo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente,
• Condanna altresì la ricorrente e le parti intervenienti a rimborsare alle resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 14.059,44 per compenso, oltre 15% di spese generali, oltre accessori di legge.
9 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina15 di 15
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 640/2024
Oggi 9 maggio 2025, innanzi al dott. Werner Mussner, hanno rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art 127ter cpc:
- per Controparte_1
:-
[...]
- per Controparte_2
- , l'avv. COLONNA CP_3 Controparte_4
ANTONGIULIO e l'avv. PALLINI MASSIMO
Per la parte intervenuta CP_5 [...]
Controparte_6
come anche per : l'avv. VALORI ANTONIO Controparte_7
Per la parte intervenuta : l'avv. DOMENICO SENESE CP_8
pagina1 di 15 Esaurita la discussione svoltasi tramite deposito di memorie, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. tramite deposito su
PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. dott. FALASCA GIAMPIERO e P.IVA_1
dall'avv. dott. ANDREONI AMOS
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. dott. COLONNA P.IVA_2
ANTONGIULIO e dall'avv. dott. PALLINI MASSIMO
pagina3 di 15 (C.F. Controparte_9 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. dott. COLONNA ANTONGIULIO e dall'avv. dott. PALLINI MASSIMO
RESISTENTE
Controparte_10
(C.F.
[...] P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. dott. VALORI ANTONIO
Controparte_11
(C.F ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5
dall'avv. dott. VALORI ANTONIO
(C.F ) rappresentata e difesa Controparte_12 P.IVA_6
dall'avv. dott. SENESE DOMENICO
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente e delle parti intervenute ad adjuvandum:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione:
- accertare e dichiarare l'inefficacia degli accordi del 2.10.2023 e dell'8.11.2023 sulla sanità integrativa nei confronti di CP_3 CP_1
pagina4 di 15 - per l'effetto accertare e dichiarare che la della provincia autonoma CP_2
di resta vincolata all'applicazione dell'Accordo sindacale del 31 CP_2
gennaio 2019 e successivi, con obbligo del versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa in favore di CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Di parti convenute
Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dal Ricorrente in quanto inammissibili e comunque infrondate. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente espone di essere titolare della assistenza sanitaria CP_1
e della contribuzione nel settore edile, gestite dalle Casse Edili, tra cui anche quella di , in base all'accordo stipulato a livello nazionale del 31 CP_2
gennaio 2019, firmato dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati. Dal momento dell'avvio operativo del Fondo Sanedil sarebbero decadute automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse
Edili ed Edilcasse.
Con Accordi sindacali territoriali del 2 ottobre e dell'8 novembre 2023, il collegio Costruttori della Provincia di , il CNA-SHU, l' per CP_2 C.F._1
parte datoriale, e la Filca- SGBCISL nonché l'ASBG-BAL, per parte sindacale, avrebbero convenuto di istituire un nuovo fondo sanitario integrativo, denominato Fondo Sanitario al quale i lavoratori possono aderire in CP_4
alternativa a In altri termini, la copertura sanitaria integrativa, prima CP_1
assicurata dalle Casse Edili e ora assicurata dal avrebbe efficacia CP_1
erga omnes e, dunque, sarebbe operativa per tutti i dipendenti della relativa azienda, affiliata o meno ai sindacati firmatari del CCNL, sol perché essa opera nel settore edile, mentre la copertura del presupporrebbe Controparte_4
l'adesione volontaria dei singoli lavoratori edili operanti nella provincia di
. CP_2
Tale accordo non è stato firmato da AL Uil né da perché ritenuto CP_11
in palese contrasto con gli accordi nazionali CP_1
Dal 1.5.24 la non ha più Controparte_2
riversato somme al Fondo Sanedil;
la totalità della contribuzione di “spettanza”
pagina6 di 15 , a seguito della operatività del nuovo Fondo Sanitario CP_1 CP_4
viene versata a quest'ultimo.
Tale accordo violerebbe il principio della bilateralità e sarebbe impedito dalla legge del 27/12/2017 n. 205, che all'art. l, comma 177, prevede che: "Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del
Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste".
Sul punto si riporta testualmente la tesi attrice: “Il disposto normativo è dunque ancorato ad una doppia circostanza:
- occorre un CCNL che preveda l'adesione volontaria dei lavoratori al fondo nazionale;
- l'accordo territoriale, anch'esso, deve prevedere l'adesione volontaria dei lavoratori al livello locale.
Tale formulazione, ancorata al canone ordinario della previdenza integrativa basato sulla volontaria adesione individuale, vale per tutti i settori produttivi ma non per il settore edile ove opera invece l'adesione collettiva di tutte le maestranze dell'Azienda in quanto obbligata ex lege.
La norma, dunque, legittima il per tutti i lavoratori bolzanini Controparte_4
purché extra-edili.”
pagina7 di 15 La contribuzione in favore delle Casse Edili costituirebbe dal 2003 un obbligo legale e la relativa quantificazione è desunta dal contratto collettivo in quanto delegato dalla legge. La competenza a dare attuazione agli accordi interconfederali in materia di bilateralità spetterebbe esclusivamente alla contrattazione nazionale, giusto Accordo Interconfederale del 23 novembre
2016.
2. e si costituiscono in giudizio e, in Controparte_2 CP_3
buona sostanza, confermano i presupposti in fatto come dedotti dalla ricorrente.
In prima battuta eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di CP_3
posto che essa chiede la declaratoria di inefficacia di un contratto di cui non è parte e che non esplica alcuna efficacia obbligatoria nei suoi confronti (né a suo vantaggio né a suo carico). L'interesse nelle vicende (si potrebbe mettere anche
“questioni”) contrattuali sarebbe quindi meramente fattuale e non giustificherebbe un'azione giudiziale. Per contro, non avrebbe CP_1
firmato nessuno degli accordi interconfederali e nazionali di cui la ricorrente censura l'inadempimento, né avrebbe sottoscritto gli accordi che hanno istituito la e ne hanno disciplinato lo Statuto, né, tantomeno, è un Controparte_2
associato della stessa , oltre a non essere un soggetto che Controparte_2
ha conferito mandato di rappresentanza alle parti sociali che hanno stipulato detti accordi.
Sarebbe, quindi, un perfetto estraneo rispetto alla vicenda censurata.
Parte convenuta non condivide l'interpretazione che parte ricorrente dà alla norma invocata, per cui l'art. 1, “legge finanziaria 2018” (L. nr. 205/2017), comma 177 escluderebbe dal proprio ambito di applicazione il settore edile.
pagina8 di 15 3. Le parti intervenute ad adjuvandum giustificano il proprio intervento deducendo che l'esistenza del fondo sanitario locale lede il diritto di CP_1
ad essere l'unico Fondo Sanitario a cui iscrivere obbligatoriamente i lavoratori del settore edile, nonché ad essere l'unico Ente Bilaterale Sanitario del settore edile legittimato a percepire, per il tramite delle CASSE EDILI, quei contributi economici stabiliti in sede di contrattazione nazionale e posti obbligatoriamente a carico di tutte le aziende che applicano appunto il CCNL EDILIZIA
ARTIGIANATO sottoscritto da . Precisano che CP_5 CP_13 [...]
Controparte_14
è parte istitutiva e costitutiva della
[...] Controparte_2
e, quindi, titolata ad intervenire nella presente causa.
[...]
sarebbe espressione del concetto della bilateralità che governa il CP_1
settore edilizio italiano, ed ha lo scopo di assicurare, su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori iscritti ed ai loro familiari, prestazioni sanitarie e sociosanitarie integrative. L'accordo stipulato dalle parti sociali del gennaio
2019 avrebbe poi previsto, in favore di , la contribuzione obbligatoria CP_1
a carico del datore di lavoro, da versarsi, per il tramite delle CASSE EDILI o
EDILCASSE, con riferimento ad ogni proprio lavoratore.
Lo statuto SANEDIL prevederebbe l'iscrizione automatica dei lavoratori ai quali si applica il CCNL. Pertanto, proprio in ragione del fatto che la titolarità e la legittimazione a istituire, regolamentare e normare la bilateralità è riservata esclusivamente alla contrattazione nazionale, la Controparte_2
non potrebbe mai opporre a accordi territoriali, oltretutto nemmeno CP_1
sottoscritti da tutte le parti sociali provinciali, che siano derogatori in materia di pagina9 di 15 sanità integrativa.
La segmentazione e la frammentazione della durata, delle condizioni e dei luoghi di lavoro dei lavoratori, che notoriamente cambiano sovente luogo di servizio e datore di lavoro all'interno del territorio statale, avrebbe quindi imposto la necessità, per le Parti Sociali, di istituire un sistema di tutele, anche di natura mutualistica, che possa avere valenza indifferenziata su tutto il territorio nazionale e che permetta di assicurare, a tutti gli operai, uguali diritti.
Un quadro di tutela disomogenea, infatti, genererebbe gravi problemi interpretativi ed applicativi, a svantaggio di tutte le parti coinvolte.
4. Discussa la causa oralmente in occasione dell'udienza del 15.4.2025, va analizzata la domanda, anche al fine dell'esame della fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva. Da un lato chiede che il contratto CP_1
istitutivo di sia dichiarato inefficace nei suoi confronti e, CP_3
dall'altro, che la debba continuare a versare gli importi Controparte_2
direttamente a CP_1
Ora, è chiaro che un contratto stipulato tra altre parti non possa vincolare
, ma la nullità di un contratto può essere sollevata da chiunque vi CP_1
abbia interesse, ai sensi dell'art. 1421 cc. Legittimati attivi sono, pertanto, non soltanto le parti, ma anche quei terzi che, pur essendo estranei al contratto e al rapporto negoziale con esso sorto, possono avere un interesse giuridicamente qualificato. Tale interesse di fatto, concreto ed attuale, in quanto avente effetto sul numero di iscritti e sui corrispondenti versamenti, non viene messo in discussione nemmeno dalla convenuta.
In ordine, poi, alla seconda domanda, ove la ricorrente chiede il versamento di pagina10 di 15 determinate somme in suo favore, sussiste evidente legittimazione attiva, posto che questa fa valere, in nome e per conto proprio, un paventato diritto.
È poi questione di merito, se tale diritto sussista o meno.
5. La questione della legittimazione attiva, tuttavia, pare costituire un aspetto secondario. La questione centrale è se gli accordi locali, di fatto derogatori di quelli nazionali, siano legittimi e, quindi, di fatto opponibili o meno a
. CP_1
È circostanza indiscussa che sia sia abbiano lo stesso CP_1 CP_3
scopo e garantiscano pari assistenza a lavoratori e familiari;
tuttavia, non si può negare la valenza pratica e concreta della coesistenza dei fondi e della possibile e, anzi, probabile difficoltà applicativa nei confronti dei lavoratori che cambino datore di lavoro, luogo di lavoro e, quindi, fondo assistenziale.
Parimenti è indiscusso che non vi è una normativa esplicita a regolare la materia.
Anzi, il principio di bilateralità che parte ricorrente invoca, per definizione, sia sotto il profilo formale che sostanziale, comporta che l'assistenza prestata non sia di derivazione pubblica, ma privata, ove parte datoriale e sindacale operano sullo stesso livello. Per quanto un tale sistema abbia tradizioni longeve, esso non
è ancorato nel diritto positivo, ma trova il suo fondamento nella libertà contrattuale delle parti coinvolte.
Ne è la prova il richiamo che le parti fanno ai CCNL, massima espressione della libertà sindacale garantita costituzionalmente.
Va però sottolineato che, in giurisprudenza e per prassi amministrativa, un contratto collettivo, per implicita accettazione, può avere efficacia anche nei pagina11 di 15 confronti di chi non vi aderisce direttamente. Inoltre, i contratti collettivi possono essere integrati da accordi a livello aziendale o territoriale. In ogni caso,
i contratti collettivi, se stipulati solo da alcune delle parti sociali, non impediscono ad altre associazioni e sindacati di stipulare altri contratti collettivi.
Pertanto, il sistema dei CCNL non impedisce alle parti sociali locali di attivarsi e di regolare, come meglio ritengono, la materia del rapporto di lavoro e le questioni ad esso strettamente connesse.
Le Casse Edili, pur svolgendo, in determinati casi normativamente previsti, anche funzioni pubblicistiche, sono chiaramente enti di diritto privato, e nemmeno possono essere considerate di fatto pubbliche. Nessuna parte ha dedotto esservi un controllo pubblico o un finanziamento pubblico prevalente.
6. Tanto premesso, si passa alla disamina della norma invocata da entrambe le parti.
La legge del 27/12/2017 n. 205 all'art. l, comma 177, prevede che: "Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del
Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di CP_2
può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste".
Ora è chiaro che la legge non esclude esplicitamente, dal proprio ambito applicativo, il settore edilizio. Anzi, si deve ritenere che valga il principio per pagina12 di 15 cui Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Il settore edilizio non viene menzionato dalla norma in argomento, in essa non vi
è nemmeno un cenno, per cui non si può interpretare la legge in tal senso.
L'interpretazione opera unicamente laddove vi sia un dubbio interpretativo che, nel caso di specie, non sussiste.
In secondo luogo, si deve appurare se la norma sia formulata in modo tale che, per un determinato settore, essa sia da ritenersi implicitamente inapplicabile.
Anche a tale domanda va data risposta negativa.
La tesi di parte ricorrente – per la quale il termine “adesione”, di cui alla norma citata, si riferisce, sempre e soltanto, al consenso di un singolo e mai ad una massa composta da molteplici soggetti – non è sorretta da fondamenta linguistiche, logiche o normative. Il termine “adesione” non conosce una definizione legale, per cui non si può sostenere che esso possa valere solo per adesioni individuali, come sostenuto in discussione dal ricorrente. Lo stesso ricorrente, a pag. 8 del ricorso, utilizza detto termine per descrivere sia assenso individuale che quello collettivo: “Tale formulazione, ancorata al canone ordinario della previdenza integrativa basato sulla volontaria adesione individuale, vale per tutti i settori produttivi ma non per il settore edile ove opera invece l'adesione collettiva di tutte le maestranze dell'Azienda in quanto obbligata ex lege.”
Dal testo normativo, in sostanza, non si evince alcun ostacolo a quanto le parti sociali, o parte di esse, hanno previsto per la Provincia di . CP_2
L'argomentazione di parte ricorrente pare essere una forzatura che non pagina13 di 15 rispecchia la volontà normativa. Semplici problemi pratici o applicativi non sono certo idonei ad abrogare una norma, ovvero a porre nel nulla quanto fatto oggetto di accordi, e, in generale, a limitare la libertà contrattuale o la libera iniziativa economica.
Ciò posto, non si vede per quale motivo gli accordi istitutivi del CP_3
dovessero essere contrari a norme imperative. Solo la contrarietà a norme imperative, anche tramite la frode alla legge, rende nullo un contratto, e la declaratoria di sua nullità può essere chiesta anche dal terzo che abbia un interesse di fatto.
Se lo statuto di prevede l'iscrizione automatica e di diritto di CP_1
qualsiasi lavoratore edile, allora tale disposto si deve interpretare che ogni lavoratore ne ha il diritto. Una tale previsione unilaterale, comunque, non può obbligare CP_3
Nulla a che vedere, con la presente vertenza, hanno le disposizioni normative sul
DURC.
Riassumendo, il Tribunale ritiene che le difficoltà applicative che seguiranno all'istituzione del non siano in grado di rendere nullo il negozio CP_3
istitutivo dello stesso.
E siccome , e la relativa iscrizione, non sono previsti dalla legge e CP_1
nemmeno trattasi di un sistema previdenziale pubblico, l'istituzione di non incide nemmeno su tale aspetto autoritativo statale. CP_3
In altri termini: il fatto che l'istituzione di comporti dei problemi CP_3
di coordinamento e di applicazione non sancisce la nullità del suo negozio pagina14 di 15 costitutivo o l'illegalità del suo operato. Il principio della conservazione degli atti, la libertà ed autonomia contrattuale, la libera iniziativa economica e la concorrenza sono i pilastri di uno Stato liberale e di diritto. Quindi, in assenza di divieto, la relativa attività deve ritenersi lecita e giammai potrà ritenersi vietata per il sol fatto che complica la vita ad altri.
Le domande, quindi, vengono rigettate.
7. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi per la fase istruttoria. Il valore della lite è indeterminato. L'importo così dovuto viene aumentato del 20% per la pluralità di parti. La pluralità di parti convenute, difese unitariamente e senza distinzione di argomentazione, non incide sul calcolo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta la domanda di parte ricorrente,
• Condanna altresì la ricorrente e le parti intervenienti a rimborsare alle resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 14.059,44 per compenso, oltre 15% di spese generali, oltre accessori di legge.
9 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina15 di 15