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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5305/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BAGNUOLO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA VICINALE S. MARIA DEL PIANTO TORRE TRE, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ratei su omologa CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4-3-2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che: con decreto del 18-10-2024, ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c. nel giudizio n. 1607/2015, era stato omologato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex l. 222/84 con decorrenza dall'1.2.2023; che l' a seguito della CP_2 notifica del decreto di omologa non aveva erogato i relativi ratei. Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_2 dell'assegno dall'1.2.2023, oltre interessi legali. Si è costituito l che ha chiesto la cessazione della materia del contendere CP_2 per essere intervenuto il pagamento dei ratei richiesti;
contestava il diritto al pagamento degli accessori.
**** L'avvenuto pagamento dei ratei della prestazione dell'assegno ex l. 222/84, dovuti in relazione al periodo dall'1-2-2023 al 31-7-2024, in data successiva al 120mo giorni dalla notifica del decreto di omologa (v. PEC di avvenuta consegna del 21-10-2024) e al deposito del ricorso (v. cedolino aprile 2025), determina, per tale parte, la cessazione della materia del contendere. Limitatamente, pertanto, al capo di domanda relativo al pagamento della sorte capitale è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito e, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Residua il contrasto sul diritto agli interessi legali. Il decreto di omologa ha accertato il requisito sanitario della prestazione oggetto di causa con decorrenza dall'1.2.2023, e dunque dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi legali dal 120mo giorno successivo a quello di decorrenza dei ratei che, invece, l'istituto non ha provveduto a liquidare.
La cifra della questione verte in ordine alla individuazione del momento di insorgenza del diritto agli accessori sui ratei della prestazione previdenziale.
Come già ritenuto da altra giurisprudenza di merito di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. nn. 6882/2002, 1711/2002, 12376/2003 e 9256/2004).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito alche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che:
“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". La disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento
2 amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 della L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 anche al contenzioso di invalidità civile.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c.. La norma si limita ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza in alcun modo incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. La previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni, riconosciuto all'ente previdenziale per provvedere alla liquidazione della prestazione, decorrente dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine -nell'ottica di deflazione del contenzioso, cui la riforma è ispirata- di stabilire un termine prima del quale non è possibile adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione e, quindi, consentire all'istituto la verifica degli ulteriori requisiti socio economici.
Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa. Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
Nel caso in esame, l' ha erogato la prestazione richiesta, e segnatamente CP_2
l'assegno ex l. 222/84, a decorrere dall'1.4-2025. Per le considerazioni espresse, competono, pertanto, all'istante gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla maturazione del primo rateo e, per i ratei successivi, dalla maturazione, fino al pagamento della sorta capitale avvenuto nel mese di aprile 2025, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_2 somma spettante da liquidarsi separatamente. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel
3 caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). In ragione del pagamento intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
PQM
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
b) condanna l al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° CP_2 giorno successivo alla maturazione del primo rateo e, per i ratei successivi, dalla maturazione, fino al pagamento della sorta capitale avvenuto nel mese di aprile 2025, da liquidarsi separatamente;
c) condanna l' alla rifusione delle spese in favore dell'istante che si CP_2 liquidano in € 1100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
4
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5305/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
BAGNUOLO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA VICINALE S. MARIA DEL PIANTO TORRE TRE, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ratei su omologa CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4-3-2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che: con decreto del 18-10-2024, ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c. nel giudizio n. 1607/2015, era stato omologato l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex l. 222/84 con decorrenza dall'1.2.2023; che l' a seguito della CP_2 notifica del decreto di omologa non aveva erogato i relativi ratei. Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_2 dell'assegno dall'1.2.2023, oltre interessi legali. Si è costituito l che ha chiesto la cessazione della materia del contendere CP_2 per essere intervenuto il pagamento dei ratei richiesti;
contestava il diritto al pagamento degli accessori.
**** L'avvenuto pagamento dei ratei della prestazione dell'assegno ex l. 222/84, dovuti in relazione al periodo dall'1-2-2023 al 31-7-2024, in data successiva al 120mo giorni dalla notifica del decreto di omologa (v. PEC di avvenuta consegna del 21-10-2024) e al deposito del ricorso (v. cedolino aprile 2025), determina, per tale parte, la cessazione della materia del contendere. Limitatamente, pertanto, al capo di domanda relativo al pagamento della sorte capitale è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito e, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Residua il contrasto sul diritto agli interessi legali. Il decreto di omologa ha accertato il requisito sanitario della prestazione oggetto di causa con decorrenza dall'1.2.2023, e dunque dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa.
Parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi legali dal 120mo giorno successivo a quello di decorrenza dei ratei che, invece, l'istituto non ha provveduto a liquidare.
La cifra della questione verte in ordine alla individuazione del momento di insorgenza del diritto agli accessori sui ratei della prestazione previdenziale.
Come già ritenuto da altra giurisprudenza di merito di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. nn. 6882/2002, 1711/2002, 12376/2003 e 9256/2004).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito alche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che:
“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". La disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento
2 amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 della L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 anche al contenzioso di invalidità civile.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in base alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c.. La norma si limita ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza in alcun modo incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. La previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni, riconosciuto all'ente previdenziale per provvedere alla liquidazione della prestazione, decorrente dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine -nell'ottica di deflazione del contenzioso, cui la riforma è ispirata- di stabilire un termine prima del quale non è possibile adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione e, quindi, consentire all'istituto la verifica degli ulteriori requisiti socio economici.
Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa. Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
Nel caso in esame, l' ha erogato la prestazione richiesta, e segnatamente CP_2
l'assegno ex l. 222/84, a decorrere dall'1.4-2025. Per le considerazioni espresse, competono, pertanto, all'istante gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla maturazione del primo rateo e, per i ratei successivi, dalla maturazione, fino al pagamento della sorta capitale avvenuto nel mese di aprile 2025, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_2 somma spettante da liquidarsi separatamente. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel
3 caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). In ragione del pagamento intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
PQM
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
b) condanna l al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° CP_2 giorno successivo alla maturazione del primo rateo e, per i ratei successivi, dalla maturazione, fino al pagamento della sorta capitale avvenuto nel mese di aprile 2025, da liquidarsi separatamente;
c) condanna l' alla rifusione delle spese in favore dell'istante che si CP_2 liquidano in € 1100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 43,00 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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