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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/01/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 13441 /2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Silvia Migliori presidente
Dott.ssa Sonia Porreca giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Cessazione degli effetti civili del definitiva nella causa civile promossa da matrimonio
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a VIA A. BARBIERI N. 3 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE elettivamente domiciliato in Via L.Soragna N.6 LUZZARA presso l'avv.
ALLAI SILVIA ( ) che lo rappresenta e difende giusto C.F._1 mandato in atti;
e
CP_1 nato a [...] il [...] residente a VIA CASTELFRANCO N. 42 40019 S. GIOVANNI IN PERSICETO elettivamente domiciliato in Via L.Soragna N.6 LUZZARA presso l'avv.
ALLAI SILVIA ( ) che lo rappresenta e difende giusto C.F._1 mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
* * *
Oggetto del processo: << Cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 18/10/2023 ; dato atto che il Giudice designato ha disposto il deposito di note scritte in luogo dell'udienza ex artt.473-bis.51 e 127 ter cpc;
viste le note scritte depositate dalle parti, con espressa rinuncia dei coniugi a comparire in udienza;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 09.06.2008) e Persona_1 Persona_2
(il 14.09.2011) , ad oggi minorenni;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
1 ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
Parte_1 nato a [...] il [...] e
CP_1 nato a [...] il [...] celebrato con rito concordatario a Sant'Agata Bolognese (BO) il 09.06.2007 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2007, atto n. 7 , p. II, Serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: Per
1. le figlie minori ed sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisando che le stesso manterranno la residenza presso la madre, nell'ex casa coniugale che ad oggi è di piena proprietà della stessa, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o l'altro genitore, precisandosi che il collocamento delle minori è stabilito presso la madre e che il padre potrà vederle e tenerle con sé il fine settimana in via alternata dal venerdì sera alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 21:00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dal lavoro (18:00 circa) indicato nella giornata del martedì con pernottamento ed accompagnamento diretto a scuola del mattino seguente, ed altro pomeriggio dall'uscita del lavoro alla cena compresa con rientro per le 21:00, indicato nella giornata del mercoledì; I genitori dichiarano la loro reciproca disponibilità ad assecondare eventuali richieste delle figlie che vogliano vedere il genitore non collocatario in una determinata giornata.
2. alternanza delle vacanze e festività natalizie, di modo che le figlie trascorreranno la metà delle predette vacanze con l'uno e con l'altro genitore, concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni del 24, 25 dicembre. Il giorno 31 dicembre sarà trascorso dalle minori con alternanza annua tra padre e madre
3. alternanza delle vacanze pasquali (che iniziano dall'uscita di scuola seguendo il calendario scolastico sino alla fine delle vacanze), concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta.
4. alternanza delle festività religiose o nazionali con pernottamento nella serata antecedente e termine la sera della giornata di festività religiosa/nazionale, con prevalenza della festività rispetto all'ordinario esercizio del diritto-dovere.
2 I genitori dovranno presenziare entrambi durante i compleanni delle figlie ed i sacramenti.
5. le figlie trascorrano con l'uno e l'altro genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, con un calendario da comunicarsi preventivamente tra i genitori entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Per
6. il padre verserà, quale contributo al mantenimento delle minori ed CP_1 la somma complessiva di € 450,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici Per_2
Istat come per legge, a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato, entro il giorno 5 di ogni mese a partire dall'omologa della separazione;
7. sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alle figlie secondo le seguenti indicazioni: “- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal (di seguito: S.S.N. – n.d.r.); tickets sanitari;
- spese Organizzazione_1 mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N. e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.”;
8. entrambe le parti rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
9. le spese e compensi di assistenza legale integralmente compensati tra le parti. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10/01/2024
Il giudice est.
Rossella Materia
Il Presidente Silvia Migliori
3
TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Silvia Migliori presidente
Dott.ssa Sonia Porreca giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Cessazione degli effetti civili del definitiva nella causa civile promossa da matrimonio
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a VIA A. BARBIERI N. 3 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE elettivamente domiciliato in Via L.Soragna N.6 LUZZARA presso l'avv.
ALLAI SILVIA ( ) che lo rappresenta e difende giusto C.F._1 mandato in atti;
e
CP_1 nato a [...] il [...] residente a VIA CASTELFRANCO N. 42 40019 S. GIOVANNI IN PERSICETO elettivamente domiciliato in Via L.Soragna N.6 LUZZARA presso l'avv.
ALLAI SILVIA ( ) che lo rappresenta e difende giusto C.F._1 mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, che nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
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Oggetto del processo: << Cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 18/10/2023 ; dato atto che il Giudice designato ha disposto il deposito di note scritte in luogo dell'udienza ex artt.473-bis.51 e 127 ter cpc;
viste le note scritte depositate dalle parti, con espressa rinuncia dei coniugi a comparire in udienza;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 09.06.2008) e Persona_1 Persona_2
(il 14.09.2011) , ad oggi minorenni;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
1 ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
Parte_1 nato a [...] il [...] e
CP_1 nato a [...] il [...] celebrato con rito concordatario a Sant'Agata Bolognese (BO) il 09.06.2007 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2007, atto n. 7 , p. II, Serie A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: Per
1. le figlie minori ed sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisando che le stesso manterranno la residenza presso la madre, nell'ex casa coniugale che ad oggi è di piena proprietà della stessa, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o l'altro genitore, precisandosi che il collocamento delle minori è stabilito presso la madre e che il padre potrà vederle e tenerle con sé il fine settimana in via alternata dal venerdì sera alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 21:00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dal lavoro (18:00 circa) indicato nella giornata del martedì con pernottamento ed accompagnamento diretto a scuola del mattino seguente, ed altro pomeriggio dall'uscita del lavoro alla cena compresa con rientro per le 21:00, indicato nella giornata del mercoledì; I genitori dichiarano la loro reciproca disponibilità ad assecondare eventuali richieste delle figlie che vogliano vedere il genitore non collocatario in una determinata giornata.
2. alternanza delle vacanze e festività natalizie, di modo che le figlie trascorreranno la metà delle predette vacanze con l'uno e con l'altro genitore, concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni del 24, 25 dicembre. Il giorno 31 dicembre sarà trascorso dalle minori con alternanza annua tra padre e madre
3. alternanza delle vacanze pasquali (che iniziano dall'uscita di scuola seguendo il calendario scolastico sino alla fine delle vacanze), concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta.
4. alternanza delle festività religiose o nazionali con pernottamento nella serata antecedente e termine la sera della giornata di festività religiosa/nazionale, con prevalenza della festività rispetto all'ordinario esercizio del diritto-dovere.
2 I genitori dovranno presenziare entrambi durante i compleanni delle figlie ed i sacramenti.
5. le figlie trascorrano con l'uno e l'altro genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, con un calendario da comunicarsi preventivamente tra i genitori entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Per
6. il padre verserà, quale contributo al mantenimento delle minori ed CP_1 la somma complessiva di € 450,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici Per_2
Istat come per legge, a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato, entro il giorno 5 di ogni mese a partire dall'omologa della separazione;
7. sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alle figlie secondo le seguenti indicazioni: “- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal (di seguito: S.S.N. – n.d.r.); tickets sanitari;
- spese Organizzazione_1 mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N. e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.”;
8. entrambe le parti rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
9. le spese e compensi di assistenza legale integralmente compensati tra le parti. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10/01/2024
Il giudice est.
Rossella Materia
Il Presidente Silvia Migliori
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