Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1287/2018 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20.02.2025, promossa d a
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. BRAMBILLA DANIELE;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DANIELE BRAMBILLA, in VIA REPUBBLICA
CISAPLINA 198, VAPRIO D'ADDA (MI), come da procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO e dall'avv. TARZIA GIORGIO;
elettivamente domiciliato in VIA
DELL'ANNUNCIATA 21, MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO
POLACCO EDOARDO, come da procura in atti
APPELLATA
e c o n t r o quale cessionaria e per essa la mandataria Controparte_2
e da ultimo la mandataria Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. GRECO Controparte_4
ANDREA; elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE
II, n. 60 BRESCIA, presso lo studio dell'avvocato MARCO VEZZOLA, come da procura in atti
INTERVENUTE
In punto: appello a sentenza n. 1387 del 14/16 giugno 2018, del Tribunale di
Bergamo
Conclusioni:
Di parte appellante:
“Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, e in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1. accertare e dichiarare l'autonomia delle due distinte scritture notarili di apertura del credito rispetto ai conti correnti di corrispondenza
n. 24353 e n. 24354, aventi funzioni differenti;
accertare e dichiarare
l'autonomia dei contratti di apertura di credito e verifica della sussistenza del credito azionato esclusivamente sulla base delle condizioni contrattuali ivi previste per tali contratti;
2. accertare e dichiarare la genericità delle clausole che regolano il contratto di conto corrente, per violazione dell'art. 117 TUB;
3. accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della CP_1
per mancanza di costituzione in mora del fideiussore;
4. accertare e dichiarare che le aperture di credito non prevedono commissioni di massimo scoperto e similari, capitalizzazione periodica, tasso di sconfinamento e che la non avrebbe potuto e dovuto CP_1
conteggiare tali addebiti;
5. accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto e su fido accordato poiché non previste nei contratti di apertura del credito;
6. accertare e dichiarare l'illegittimità del calcolo del tasso di sconfinamento per carenza di previsione contrattuale
7. accertare e dichiarare l'indebita applicazione dell'anatocismo, - 3 -
8. accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del tasso di spread in misura del 2% in più rispetto al dovuto
9. accertare e dichiarare la nullità della segnalazione a sofferenza per difetto di preavviso e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla rifusione dei danni, quali risulteranno in corso di causa o liquidabili “ex bono et aequo
10. accertare e dichiarare l'insussistenza dello sconfinamento e
l'assenza dei presupposti per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto e, che ha violato elementari obblighi di buona fede CP_5 durante l'esecuzione del contratto, sì da configurare un vero e proprio abuso del diritto se non un atto illecito. Per l'effetto condannare l'istituto di credito alla rifusione dei danni, anche da responsabilità aggravata processuale, quali risulteranno in corso di causa o liquidabili “ex bono et aequo”;
11. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
per mancanza della prova di acquisto del credito azionato dalla CP_2
con il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
12. disporre la revoca del decreto n. 1520/2015 del Tribunale di
Bergamo;
13. assolvere da ogni domanda “ex adverso” Parte_1
proposta;
IN VIA RICONVENZIONALE
14. accertare e dichiarare la liberazione dagli obblighi fideiussori di
, per fatto e responsabilità di , e la Parte_1 CP_5
susseguente estinzione della lettera di fideiussione 25 luglio 2005;
15. dato atto che ha violato elementari obblighi di buona CP_5 fede durante l'esecuzione del contratto, sì da configurare vero e proprio abuso del diritto se non un atto illecito, condannare l'istituto di credito alla rifusione dei danni, quali risulteranno in corso di causa o liquidabili “ex bono et aequo”, anche con riferimento all'illegittima segnalazione in
Centrale Rischi;
In ogni caso, con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale del doppio grado del giudizio.”
Di parte appellata ( Controparte_6 [...]
):
[...]
“A) Respingersi l'appello. B) Con favore di spese e compensi di avvocati”.
Di parte intervenuta : Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto dal Rag.
e per l'effetto rigettarlo con ogni conseguenza di legge;
in Parte_1
ogni caso, rigettare la richiesta di sospensiva in quanto carente dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con osservanza
Con la copia dell'atto di citazione notificato si producono i seguenti documenti:
1) Copia istruzioni Banca d'Italia.
2) Avviso di cessione crediti.
3) Procura Controparte_7
In via istruttoria si chiede altresì lo stralcio dei documenti depositati da controparte in quanto documenti nuovi non depositati nei termini di legge in primo grado e ci si oppone alla CTU contabile in quanto irrilevante essendo la determinazione del credito demandata al Tribunale Fallimentare e comunque meramente esplorativa stante il mancato deposito nei termini di legge in primo grado di perizie di parte atte a suffragare la propria tesi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.06.2015, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1520/2015 con cui gli era stato ingiunto, unitamente a ed agli altri garanti Controparte_8
, e , di pagare Persona_1 Parte_2 Controparte_9 CP_10
a la Controparte_11 complessiva somma di € 2.000.296,62 oltre interessi e spese del monitorio.
Chiedeva la chiamata in causa dei terzi e CP_10 Controparte_9 [...]
nel merito domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in Per_1 via riconvenzionale la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni causati con il proprio comportamento in violazione degli obblighi di buona - 5 -
fede, la dichiarazione di liberazione dagli obblighi fideiussori nonchè
l'estinzione della garanzia e la condanna dei chiamati a tenerlo indenne da ogni pretesa creditoria della opposta.
Si costituiva Controparte_12
contestando le difese di controparte e chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. Si costituivano parimenti e i quali chiedevano il rigetto CP_10 Controparte_9 Persona_1 delle avverse domande e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n 1387/2018 del 16 giugno 2018, il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione e le domande proposte da e per Parte_1
l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto;
respingeva ogni altra domanda;
condannava alla rifusione delle spese del grado Parte_1
a favore di parte opposta e dei chiamati.
Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2018, proponeva appello chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza Parte_1
impugnata, del decreto ingiuntivo e della clausola di provvisoria esecutorietà ivi apposta;
nel merito, in riforma della sentenza, e qualificata la garanzia prestata come fideiussione, domandava l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado.
Si costituiva di , Controparte_12 CP_5 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4 dicembre 2018 interveniva a mezzo della mandataria Controparte_2 Controparte_3
, quale cessionaria del credito, chiedendo la declaratoria
[...] di inammissibilità dell'appello e comunque il rigetto.
Si costituivano parimenti , e CP_10 Controparte_9 Persona_1
chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
Con ordinanza del 30 settembre 2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.; ciononostante, ritenuto opportuno attendere la pronuncia delle S.U. su una questione affine a quella oggetto di causa, rinviava la causa all'udienza del 26 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 ottobre 2022, mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell'art. 83 comma - 6 -
7, lett. h) dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, comparivano i procuratori delle parti che concludevano. La Corte tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Con atto depositato in data 27 dicembre 2022 parte attrice, , Parte_1
rinunciava agli atti di codesto giudizio limitatamente alle domande svolte nei confronti di , e e, per quanto CP_10 Controparte_9 Persona_1
attinente alle stesse parti, accettava la rinuncia formulata dai predetti.
Con sentenza parziale, pubblicata il 4.04.2023, la Corte si è pronunciata come segue:
“La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Civile, dichiara estinto il rapporto processuale fra l'appellante e gli appellati Parte_1 [...]
, e ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese CP_10 Controparte_9 Persona_1
compensate.
Rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, ottavo, nono e decimo.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.”
Nello specifico con tale ordinanza la Corte ha formulato al CTU incaricato il seguente quesito: “Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ridetermini il CTU il saldo conto corrente ipotecario n. 000/024353/06 intestato alla società aperto in data 25.3.2005, alla Controparte_8
luce delle condizioni contrattuali pattuite dalle parti con il contratto di apertura c/c n. 000/024353/06, ed il contratto di finanziamento mediante apertura di credito sul medesimo c/c; nonché il saldo del conto corrente n.
000/024354/07 intestato alla società stessa ed aperto in data 25.3.2005, alla luce delle condizioni contrattuali pattuite con il contratto di apertura c/c n.
000/024354/07, e con il contratto di finanziamento mediante apertura di credito sul medesimo c/c; operi la liquidazione partendo dal primo estratto conto ovvero, se questo è successivo alla data di instaurazione del rapporto ed è a debito del correntista, partendo dal saldo zero;
applichi le condizioni contrattuali validamente pattuite con le convenzioni dimesse in atti per quanto riguarda interessi ed oneri, fra cui il contestato tasso per sconfinamento, escludendo gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 8 febbraio 2000, se - 7 -
non espressamente pattuiti per iscritto.
Formuli ricostruzioni alternative applicando le cms nei termini previsti nelle convenzioni contrattuali, ovvero escludendo tale voce.
Accerti se sono stati pattuiti commissioni per fido accordato o similari e se sono stati applicati in conformità alla previsione contrattuale”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28 luglio 2023 è intervenuta la quale nuova mandataria della Controparte_4 CP_2
facendo proprie tutte le domande, le istanze e le difese svolte dalle
[...]
precedenti titolari del credito.
In data 02.11.2023 il CTU incaricato ha depositato l'elaborato.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2025, la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata, in quanto - anche considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 - l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello.
Allo stesso modo va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla rappresentata da Controparte_2 Controparte_4 sollevata dall'appellante.
La parte intervenuta, infatti, ha fornito prova della propria legittimazione attiva, offrendo in comunicazione l'estratto della G.U. in cui si dà atto che con contratto di cessione di crediti pecuniari del Controparte_2
25/06/2018, aveva acquistato pro soluto da di << tutti CP_13 CP_5
i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei
crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso
debitori classificati a sofferenza >>, e pertanto si forniva indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, tra cui la tipologia del contratto da cui si era originato il credito, e la classificazione dei debitori a sofferenza, - 8 -
dalle quali era pertanto possibile desumere con certezza che il credito in discussione, in relazione alle caratteristiche sue proprie, rientrava tra quelli oggetto di cessione: si rileva, a tale proposito, che <In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c..>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Ha altresì prodotto il contratto di mandato speciale con cui l'amministratore unico, nonché legale rappresentante della ha conferito Controparte_2
alla dinanzi al notaio , procura Controparte_4 Persona_2 speciale al fine anche di “(a) intrattenere in ogni opportuna sede i necessari rapporti con i debitori dei Crediti (ovvero con gli obbligati diretti, i coobbligati, i successori, gli aventi causa e/o gli eventuali garanti), nonché con le banche, ponendo in essere nei loro confronti ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente,
ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, quella di stabilire termini
e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni del debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
” (v. p. 3 del mandato).
Al contrario deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla cessionaria in caso di accoglimento della CP_2
domanda di risarcimento danni.
La cessione del credito, infatti, comporta il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario, senza che quest'ultimo subentri nelle obbligazioni o responsabilità personali del cedente, salvo diverso accordo o norme specifiche. Il cessionario, dunque, non è tenuto al risarcimento del danno per il solo fatto di aver acquistato un credito da un cedente che avrebbe agito – a - 9 -
dire dell'appellante – illecitamente. Il cessionario può essere chiamato a rispondere se viene dimostrata la sua collusione con il cedente e/o la consapevolezza dell'illecito, ma nel caso di specie l'appellante nulla ha allegato in merito ad una collusione tra la banca cedente e la
[...]
o tra la banca e la Controparte_3 Controparte_4
Stando così le cose, qualora dovesse essere accolta la domanda di risarcimento danni comunque la cessionaria non sarebbe chiamata a rispondere per una condotta illecita a lei estranea.
***
Ciò premesso, tenuto conto di quanto stabilito con la sentenza parziale emessa da Questa Corte il 4 aprile 2023, restano da esaminare i motivi d'appello numeri: sette, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette e diciotto.
***
7. Con il settimo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1842 c.c. e l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure per non aver considerato l'autonomia tra il contratto di apertura di credito e il contratto di conto corrente bancario. Più nel dettaglio, il problema consisterebbe nel fatto che nei contratti di apertura di credito oggetto di causa manca qualsiasi riferimento specifico ai conti correnti già esistenti.
Vi sarebbe solo un richiamo generico alle norme sui conti correnti, in pieno contrasto con la legge bancaria che impone che i contratti specifichino chiaramente tassi, commissioni e costi applicati. Ciò chiarito, l'appellante sostiene che il fideiussore deve rispondere solo delle condizioni previste nei contratti di apertura di credito e poiché in quei contratti non sono state previste commissioni di massimo scoperto, capitalizzazioni o tassi di sconfinamento, la banca non può aggiungere voci di costo che non sono state pattuite.
La censura è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in più occasioni la natura autonoma del contratto di conto corrente bancario rispetto al contratto di apertura di credito, pur riconoscendo il loro collegamento funzionale.
In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il contratto di conto corrente sia un contratto distinto, la cui funzione principale è quella di - 10 -
fornire al cliente un servizio di cassa, ovvero gestire pagamenti e riscossioni sulla base delle disponibilità esistenti. La creazione di tale disponibilità può derivare da diversi contratti, tra cui l'apertura di credito, ma ciò non ne modifica la struttura giuridica: i due contratti rimangono strutturalmente autonomi, benché funzionalmente collegati (Cass. Sent. n. 3637/1968).
Tale principio è stato poi ribadito sempre dalla Suprema Corte che ha affermato: “In tema di contratti bancari, la circostanza che le operazioni connesse ad un contratto di apertura di credito vengano eseguite in conto corrente non privano il contratto di conto corrente bancario della sua autonomia: con la conseguenza che il recesso della banca dall'apertura di credito, operato in base ad una clausola contrattuale che consenta tale recesso anche in difetto di giusta causa, mentre non implica necessariamente il recesso dall'altro contratto, giustifica solo il rifiuto di pagare gli assegni del cliente, pervenuti successivamente, sulla base dell'affidamento revocato, ma non costituisce, in costanza di contratto di conto corrente di corrispondenza, valida ragione per rifiutare al correntista di effettuare il deposito della provvista occorrente per il pagamento di essi. Quest'ultimo comportamento - se posteriore al recesso dall'apertura di credito e come tale ininfluente nella valutazione della non arbitrarietà dello stesso - va pertanto valutato distintamente, alla luce del principio di buona fede, al fine di stabilire se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi contrattuali, vi siano validi motivi per giustificare il recesso dal contratto di conto corrente senza quel preavviso che consenta al correntista di limitare i danni alla sua reputazione commerciale, al tempo stesso garantendo l'azienda di credito - con l'offerta della provvista - da qualsiasi rischio” (Cass. Sent. n.
8711/2006).
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso in esame va aggiunto che il richiamo inserito nell'incipit1 dell'apertura di credito è generico dal momento che rinvia alle norme che “regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” e non specificamente alle condizioni dedotte nel parallelo contratto e che, pertanto, deve ritenersi inidoneo a derogare all'autonomia - 11 -
caratterizzante i due rapporti.
11. Con l'undicesimo motivo di gravame parte appellante lamenta l'assenza di una pattuizione espressa sulla capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti di finanziamento. Sul punto evidenzia che sebbene nei documenti di sintesi sia indicata una “periodicità di liquidazione trimestrale”, tale dicitura non può ritenersi idonea ad integrare una convenzione di anatocismo.
Sostiene, inoltre, che essendo stati i contratti predisposti dalla banca e sottoscritti dal cliente per mera adesione, in caso di dubbio interpretativo debba trovare applicazione l'art. 1370 c.c., che impone un'interpretazione sfavorevole all'autore della clausola. Conclude affermando che, in assenza di un accordo scritto, la capitalizzazione periodica degli interessi deve ritenersi nulla.
12. Con il dodicesimo motivo d'appello l'appellante contesta l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di altre commissioni similari, ritenendole applicate in violazione dell'art. 117 bis del TUB. In particolare, evidenzia che tali oneri sono nulli per diversi motivi: non erano previsti nei contratti di apertura di credito, non hanno una base legale che ne giustifichi l'applicazione e rappresentano una duplicazione indebita della remunerazione dell'affidamento.
Lamenta altresì la violazione da parte della del principio di CP_14 CP_5 trasparenza delle operazioni bancarie e dell'obbligo di forma scritta, avendo introdotto unilateralmente costi e commissioni non concordati con il cliente.
Evidenzia, infine, che la avrebbe imposto nel 2014 un tasso di CP_1
sconfinamento del 13,5% senza che tale condizione fosse oggetto di accordo tra le parti. Ancora, la stessa avrebbe applicato un tasso di interesse superiore di 2 punti percentuali rispetto a quanto dovuto, non rispettando lo spread dell'1% rispetto al tasso Euribor a tre mesi. Tali circostanze, secondo l'appellante, non sono mai state contestate dalla difesa della , CP_5
confermando così le irregolarità denunciate.
Entrambi i motivi, che ai fini della risoluzione della controversia si prestano ad essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Per quanto concerne la prima censura, occorre premettere che ai fini della legittimità dell'anatocismo, sono richieste specifiche condizioni, tra cui la - 12 -
sottoscrizione della clausola di capitalizzazione, il regime di pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi creditori e debitori e l'indicazione del tasso rapportato su base annua.
Nel caso in esame, il Ctu ha rilevato come la clausola di capitalizzazione degli interessi (anatocismo) sia assente nei contratti di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente. Pertanto, l'anatocismo va epurato a partire dalle rispettive date di stipula dei contratti di finanziamento in quanto le somme addebitate a tale titolo costituiscono un indebito.
Allo stesso modo non è stata prevista nei contratti di finanziamento mediante apertura di credito la commissione di massimo scoperto (poi convertita in commissione per fido accordato) e, pertanto, va epurata anch'essa dal ricalcolo del saldo debitorio.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Ctu, nei contratti di apertura di conto corrente bancario è indicata solo l'aliquota (0,75%) della CMS, senza indicazione del criterio di calcolo e degli ulteriori elementi essenziali (base di calcolo, criteri di applicazione, periodicità dell'addebito).
Pertanto, anche tale pattuizione – ferma l'autonomia dei due contratti – non potrebbe in ogni caso essere considerata, in quanto nulla ab origine per indeterminatezza.
Né può affermarsi che tale nullità sia stata sanata dalla successiva comunicazione di modifica contrattuale intervenuta nel 2012, posto che nei contratti di finanziamento non era stata prevista la clausola relativa al c.d. ius variandi e cioè la facoltà della banca di modificare unilateralmente, anche in peius, le condizioni contrattuali.
Anche la specifica del tasso extra fido, come correttamente rilevato dal Ctu,
è assente nei contratti di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente e, pertanto, ai fini della rideterminazione del saldo va esclusivamente applicato il tasso contrattualmente previsto (Euribor + spread).
Infine, sempre in ragione della mancata espressa previsione dello ius variandi, non può tenersi conto della variazione peggiorativa che la CP_1 ha comunicato alla società in data 1.07.2012 elevando lo spread “sul tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso” contrattualmente previsto dall'1% al 3%. - 13 -
Chiarito quanto sopra e considerando la precedente statuizione sull'autonomia dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, il
Collegio ritiene corretto il ricalcolo effettuato e riportato dal Ctu a pagina 19 della sua relazione, all'esito del quale emerge che: “il saldo del conto corrente ipotecario 24353/06 è rideterminato alla data della chiusura, avvenuta il 02/02/2015, in Euro -1.444.999,87, mentre il saldo del conto corrente ipotecario 24354/07 è rideterminato alla medesima data in Euro -
289.844,60”.
13. Con il tredicesimo motivo l'appellante contesta la mancata costituzione in mora del fideiussore, nonché la nullità della segnalazione di sofferenza alla Centrale rischi per difetto di preavviso.
Più nel dettaglio l'appellante lamenta la poca chiarezza della formulazione della comunicazione inviata ai fideiussori con raccomandata R.R. del
25.02.2015 e il mancato preavviso a questi ultimi dell'eventuale segnalazione di sofferenza a loro carico.
La censura è infondata.
In punto di diritto occorre rammentare che secondo costante orientamento della Corte di legittimità “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219
c.c. … non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato
(elemento oggettivo)” (Cass. 18631/2021).
Ciò chiarito, la comunicazione inviata dalla banca ai fideiussori, di cui l'appellante lamenta “l'infelice ed ambigua formulazione” senza però produrne copia, è idonea a valere come costituzione in mora dal momento - 14 -
che sono indicati i nomi dei fideiussori, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione all'adempimento. Nella prima pagina della raccomandata si legge espressamente “vi comunichiamo la revoca degli affidamenti, invitandovi a versare immediatamente l'importo di € 2.000.296,62… In caso contrario daremo corso alle iniziative legali per il recupero totale delle nostre ragioni di credito e provvederemo a segnalare il Vostro nominativo a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia”.
L'ultima dicitura, peraltro, neutralizza anche l'ulteriore censura, dando prova ictu oculi del fatto che la banca ha in realtà dato preavviso ai fideiussori, tra cui l'appellante, dell'eventuale segnalazione a sofferenza in caso di mancato adempimento.
14. Con il quattordicesimo motivo l'appellante lamenta irregolarità nei conteggi effettuati dalla Banca e contesta, di conseguenza, il quantum debeatur. A sostegno della propria tesi, l'appellante richiama la causa parallela intentata da contro , relativa al Controparte_8 CP_5
medesimo D.I n. 1520/2015, in cui il Tribunale di Bergamo ha rilevato, con ordinanza del 9.08.2016, la nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto, con conseguente significativa riduzione dei saldi passivi. L'appellante ha successivamente incaricato un ctp di effettuare perizie contabili econometriche sui due conti correnti che avrebbero confermato la non corrispondenza dei conteggi della CP_1
Ritenuta provata l'insussistenza dello sconfinamento, afferma che la
[...]
non avrebbe dovuto revocare gli affidamenti concessi a CP_5 CP_8
né tanto meno escutere la fideiussione di e
[...] Parte_1 segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Parte_1
Conclude evidenziando che l'assenza di uno sconfinamento reale dimostra l'illegittimità del recesso della Banca, compromettendo il suo interesse ad agire e mettendo in discussione la validità del decreto monitorio.
L'appellante sollecita, pertanto, l'espletamento di una ctu contabile econometrica sui conti n. 24353 e n. 24354, con esclusione di tutte le commissioni di massimo scoperto e fido accordato, nonché dell'anatocismo, applicando il tasso di interesse corretto come previsto nei contratti di apertura di credito, ossia l'Euribor a tre mesi maggiorato dell'1%. - 15 -
Il motivo, strutturato su più censure, non merita accoglimento.
Per quanto concerne la censura relativa all'applicazione di addebiti illegittimi con annessa richiesta di rideterminazione del saldo debitorio si rinvia a quanto già precisato nell'analisi dei motivi numeri 11 e 12.
Per quanto riguarda la legittimità della revoca degli affidamenti, la stessa è stata già accertata dalla Corte nella sentenza parziale, come risulta chiaramente dalle pagine 27-29 ella motivazione, ove si conclude che: “Ne consegue che la banca ha esercitato il recesso in presenza dei presupposti e con le modalità pattuite in conformità all'art. 1845 c.c., di cui quindi non sussiste la invocata violazione”.
Inoltre, su tale pronuncia l'appellante non ha proposto ricorso immediato per
Cassazione, né ha formulato la riserva prevista dall'art. 361 c.p.c. Ne deriva che la legittimità del recesso operato dalla banca deve ritenersi accertata in via definitiva ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Circa l'asserita insussistenza dello sconfinamento da cui deriverebbe l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi occorre, invece, precisare che la Suprema Corte ha ritenuto che quest'ultima valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza>>
(Cass. civ., Sez. 1, sent. 15609/2014); ha anche precisato che tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di
"grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità>> (Cass. civ., Sez. 1 ord. 31921/19 ancorché relativa a fattispecie di apertura di credito in conto corrente).
Il tenore letterale delle stesse Istruzioni indica lo stato di insolvenza non come definitiva irrecuperabilità o incapienza, bensì come una situazione di insolvenza “levior” rispetto a quella indicata dalla normativa fallimentare, quindi una situazione patrimoniale deficitaria, di grave difficoltà economica - 16 -
non transitoria. Ebbene, nel caso in esame a prescindere dallo sconfinamento sono emersi diversi elementi di sofferenza quali: i problemi di liquidità evidenziati dallo stesso appellante (p. 57), la mancata approvazione dei bilanci degli ultimi anni della società debitrice e l'iscrizione di due ipoteche giudiziali su beni della società (p. 66 dell'atto di appello).
Tutti elementi che congiuntamente descrivono un quadro di grave difficoltà economica, conclamato poi dal fallimento intervenuto successivamente.
Stando così le cose, la segnalazione operata dalla banca non appare frutto di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma l'esito ragionevole di un'analisi complessiva dello stato economico della società debitrice.
Ferma la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, va in ogni caso respinta la domanda di risarcimento del danno di immagine derivante dalla stessa in quanto l'appellante non ha provato, né tanto meno allegato l'esistenza di un danno e del nesso di causalità tra lo stesso e la condotta osservata dalla banca ,e ciò a maggior ragione se si tiene conto del fatto – come evidenziato dalla parte appellata – che il fideiussore non è Parte_1
stato segnalato come fideiussore inadempiente, ma come garante di un debitore inadempiente. Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto, con un onere ancora più gravoso, dimostrare l'esistenza non di un semplice danno d'immagine, ma un danno d'immagine “riflesso”, mutuato dal proprio garantito.
15. Nel quindicesimo motivo di gravame, l'appellante lamenta che l'obiettivo di e sarebbe stato quello di ottenere il controllo CP_9 Per_1
totale del patrimonio immobiliare di (fondo di Filago, Controparte_8
fondo di Brignano, circa trenta unità immobiliari a Osio Sotto) con la complicità di , che avrebbe agito in modo collusivo e contrario CP_5
ai principi di buona fede bancaria.
Nello specifico allega che dopo la fusione, i soci e CP_10 Controparte_9
seguiti da avviarono una strategia ostile nei confronti del Persona_1
per costringerlo a rinunciare ai suoi crediti e a versare ulteriori Parte_1
somme alla società. Furono intraprese azioni legali, tra cui l'impugnazione del bilancio 2011 e decreti ingiuntivi per importi rilevanti. invece, Parte_1
tentò di salvare la società con la vendita del fondo di Brignone, ma - 17 -
l'acquirente (Gruppo CEL) non rispettò il contratto, portando al fallimento della società. La , d'altra parte, inizialmente disponibile a CP_5
mediare, revocò improvvisamente gli affidamenti, accelerando la crisi e avviando azioni legali contro la società e i fideiussori. L'appellante sottolinea sul punto che e apparentemente avvisati in anticipo, estinsero CP_9 Per_1 le proprie fideiussioni prima dell'emissione dei decreti.
16. Con il sedicesimo motivo di gravame l'appellante ritiene che la
[...]
, inizialmente, non avesse intenzione di revocare le linee di credito CP_5
a né di escutere le fideiussioni, come dimostrato dal Controparte_8 fatto che un'altra banca, la , il 22 gennaio 2015 Controparte_15
aveva rinnovato i finanziamenti alla società. Tuttavia, a seguito del rifiuto del alla richiesta formulata dai soci di maggioranza e Parte_1 CP_9
a lui e (contenuta nella lettera del 22 gennaio 2015) di versare Per_1 Pt_2
€ 500.000 ciascuno in cambio della liberazione delle fideiussioni, la
[...]
avrebbe revocato improvvisamente e con una velocità anomala gli CP_5
affidamenti a (24 febbraio), inviato la lettera di recesso Controparte_8
immediato (25 febbraio) e presentato un ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (27 febbraio).
In sintesi, ciò che l'appellante contesta è il comportamento della banca, che, invece di cercare una soluzione condivisa tra i soci, avrebbe agito con rapidità sospetta e, soprattutto, in modo selettivo: pur avendo la possibilità di recuperare il proprio credito attraverso l'esecuzione sui beni della società (in particolare il fondo edificabile di Filago, ampiamente capiente e con ipoteca prioritaria), non ha mai avviato un'azione in tal senso. La banca avrebbe, pertanto, violato i principi di correttezza, diligenza e trasparenza, favorendo consapevolmente gli interessi di alcuni soci a scapito di altri e contribuendo al fallimento di nonostante il valore degli immobili Controparte_8
fosse più che sufficiente a coprire i debiti bancari.
Entrambi i motivi rimangono assorbiti in quanto il rapporto processuale tra l'appellante e gli altri fideiussori è stato dichiarato estinto nella pronuncia parziale emessa da questa Corte.
17. Con il penultimo motivo, l'appellante chiede la liberazione dalla fideiussione in base all'art. 1955 c.c. dal momento che la con CP_5 - 18 -
il comportamento osservato avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il suo diritto di rivalersi sul debitore principale
Più nel dettaglio, la banca avrebbe: revocato improvvisamente gli affidamenti senza rispettare il preavviso contrattuale di 15 giorni;
vantato un credito non scaduto, né tanto meno esigibile e contenente voci di costo non dovute (anatocismo, cms non pattuite e tasso d'interesse errato); omesso di avviare azioni esecutive sui beni dell'obbligato principale, nonostante avesse due ipoteche prioritarie su immobili di valore superiore al credito residuo e provocato il fallimento della debitrice principale con la revoca improvvisa degli affidamenti.
La censura di mancata liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 c.c.
è infondata, in quanto non risulta in concreto alcun atto od omissione del creditore idoneo a pregiudicarne il diritto di surroga. Affinché operi la liberazione del fideiussore, è necessario che il creditore abbia posto in essere una condotta che renda impossibile o comunque pregiudichi in modo significativo l'esercizio della surrogazione nei diritti verso il debitore principale.
Nel caso di specie, non emerge alcuna condotta del creditore che abbia compromesso tale diritto, né è stato dimostrato un effettivo pregiudizio per il fideiussore, il quale conserva intatte le sue azioni nei confronti della debitrice principale. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1955 c.c., e la richiesta di liberazione del fideiussore deve essere respinta.
18. Con l'ultimo l'appellante lamenta la scorrettezza della condotta assunta dagli altri fideiussori.
Anche questo motivo resta assorbito, essendo stata dichiarata l'estinzione dei rapporti processuali tra l'appellante e i restanti fideiussori.
***
In definitiva, sebbene vengano accolti i motivi numeri 7, 11 e 12, l'appellante risulta sostanzialmente soccombente, dal momento che la rideterminazione del saldo ottenuta alla luce delle correzioni ut supra esposte (quella più favorevole alla parte, secondo i conteggi effettuati dal Ctu) non comporta la caducazione del decreto ingiuntivo opposto, il cui importo, per quanto - 19 -
riguarda il era limitato al massimale della fideiussione. Parte_1
***
Per le anzidette ragioni la sentenza n. 1387/2018 del Tribunale di Bergamo va confermata, con condanna di parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano, sulla base delle tabelle di cui al
DM n. 147/2022, scaglione compreso tra € 260.001 a € 520.000, come segue:
Competenza: corte d' appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase di trattazione, valore minimo: € 2.940,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare: € 17.179,00 oltre spese generali al 15% del compenso e accessori come per legge.
Le spese di ctu, nella misura già stabilita in istruttoria, vanno definitivamente poste a carico di parte appellante soccombente.
Le spese di ctp di parte appellata, nella misura documentata di € 7.350,00,
(più IVA se dovuta), pure vanno poste a carico di parte appellante soccombente.
Al contrario, non sono dovute spese di lite in favore delle cessionarie intervenute, attesa la non necessarietà del loro intervento. Le due società c.d. veicolo sono, infatti, intervenute nel giudizio d'appello del cui esito avrebbero potuto beneficiare in virtù del principio di estensione degli effetti del giudicato, anche senza intervenire. Pertanto, il maggior costo conseguente al loro intervento non può di certo gravare sulla parte appellante, sebbene soccombente.
***
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza 1387/2018 del Tribunale di Bergamo;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1520/2015 emesso dal Tribunale di
Bergamo; - 20 -
- condanna la parte appellante: a rifondere alla parte Parte_1
appellata: Controparte_1
le spese di lite, liquidate in
[...] complessivi € 17.179,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15% sul compenso globale) ed oltre ad accessori di legge;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di
; Parte_1
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di ctp, così come stabilito in parte motiva, alla parte appellata.
Ricorrono gli estremi per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.03.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Giuseppe Magnoli (dott. Cesare Massetti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quant'altro non espressamente previsto le parti contraenti rinviano alle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, che la parte correntista dichiara di ben conoscere ed accettare”.