CA
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2024, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3630/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 10/12/2024, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GREGORIA MARIA FAILLA
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Avv. ELEONORA LO COCO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8863/2021 pubblicata in data 28/10/2021.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso depositato in data 11.2.2020 da volto a ottenere il Parte_1 riconoscimento, dal mese di dicembre 2011, dell'inquadramento nell'area A, livello A1 o, in subordine, nel livello A2, con conseguente condanna di alla corresponsione delle differenze retributive, pari CP_2
a € 98.000,00, per la fascia A1 o € 82.000,00 per la fascia A2, oltre accessori.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente dell'azienda territoriale convenuta dal
1.12.2008, con inquadramento nel livello B3 CCNL FEDERCASA
2006/2009;
- che nel periodo 8.4.2011/11.7.2012 ha svolto la propria attività presso la segreteria del Direttore generale alle Parte_2 dirette dipendenze di quest'ultima, disimpegnando compiti di particolare delicatezza e rilevanza in assoluta autonomia, rientranti: nella sfera delle mansioni di cui all'area A, lettera b) circa le
“innovazioni da introdurre nel processo del lavoro”, la partecipazione al gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività inerenti all'analisi e all'accertamento di tutti i dati patrimoniali dell'azienda non ancora definiti, al fine di aggiornare i dati patrimoniali esistenti nel programma
REFR Building;
nell'area d) la collaborazione con il collegio dei revisori
2 e il possesso delle credenziali per l'accesso all'home banking del conto corrente intestato all' nella lettera c) la responsabilità dei risultati, CP_2 le relazioni periodiche redatte sull'attività svolta per lo scarico del file di tesoreria contente gli incassi riferiti all'utenza; nelle lettere c) e d) la gestione dei rapporti tra e in particolare la delega a CP_2 CP_3 registrare atti presso l'Agenzia;
- che gli incarichi affidati all' sono stati assegnati a dipendenti Pt_1 con inquadramento al livello A1 o A2 o quadro.
Il Tribunale, richiamate le declaratorie contrattuali di riferimento, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha respinto il ricorso evidenziando che non è risultato provato che la ricorrente svolgesse i propri incarichi in piena autonomia (propria del livello A), in particolare quanto alla rielaborazione del file riguardante il censimento del patrimonio extra residenziale dell'Ente e alla gestione del conto corrente.
Ha rilevato poi che non è emerso lo svolgimento di funzioni direttive, di coordinamento e di controllo di unità organizzative, di autonomia di iniziativa e responsabilità dei risultati, mentre le mansioni disimpegnate rientrano nella declaratoria di appartenenza, non ostandovi la circostanza che altri lavoratori inquadrati nel livello superiore abbiano svolto le stesse mansioni della ricorrente, poiché non
è possibile in questa sede verificare i compiti loro affidati e il livello di autonomia e responsabilità attribuito.
Parte appellante censura la sentenza gravata per i seguenti motivi:
I. mancata contestazione da parte di dello svolgimento da parte CP_2 della degli incarichi indicati in ricorso;
Pt_1
II. omessa contestazione che i medesimi incarichi siano stati assegnati a funzionari inquadrati nella categoria A o quadri;
III. omesso esame dei testimoni e mancata valutazione delle dichiarazioni dei testi nel loro complesso;
3 IV. mancato esame delle lettere di encomio dalle quali evincere la capacità di autonoma della gestione.
L'appello è infondato.
1. Preliminarmente, va disposto o stralcio del curriculum della Pt_1 irritualmente depositato telematicamente in data 3.12.2024 in assenza di autorizzazione, non ravvisandosi alcuna rilevanza probatoria del documento, in quanto non proveniente dall'Azienda come dichiarato a verbale dalla difesa dell'appellante, ma formato e sottoscritto dalla stessa parte e contenente il percorso professionale della lavoratrice;
né può avere alcun rilevo il riferimento all'Area A3, contestata dall' e peraltro riferita al livello 3, mentre la domanda odierna CP_1 riguarda i livelli 1 o, in subordine 2.
2. Quanto al primo motivo di impugnazione, si rileva che con la memoria di costituzione in primo grado pur non negando nello CP_2 specifico sotto il profilo fattuale l'espletamento da parte della Pt_1 degli incarichi indicati in ricorso, ne ha contestato specificamente i caratteri dell'autonomia, della prevalenza e della riconducibilità alle declaratorie contrattuali rivendicate, sicché va verificata, con onere probatorio a carico di parte attrice, l'esclusione della riferibilità delle mansioni espletate al livello attribuito e la loro rispondenza al livello rivendicato.
3. In ordine al secondo motivo, non possono che condividersi i rilevi del giudice di prime cure, non essendo determinante, ai fini del riconoscimento delle pretese attoree, il fatto che alcuni colleghi inquadrati nell'area A abbiano svolto le mansioni che la ricorrente deduce di aver espletato, neppure sotto il profilo presuntivo, dal momento che non sono verificabili nell'ambito del presente
4 procedimento le attribuzioni di altri dipendenti, sia in termini qualitativi che di esclusività delle stesse.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata prosecuzione dell'istruttoria testimoniale, limitata solo all'escussione di due testi, nonostante la ricorrente avesse indicato altri nominativi di testimoni che avrebbero potuto essere escussi qualora il giudice non avesse ritenuto sufficiente l'istruttoria svolta.
5.1. Il motivo è infondato sotto diversi profili. In primo luogo, si osserva che il giudice di merito ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti (art. 245 cpc), così come di non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi, qualora ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova.
Tale valutazione, peraltro, non deve essere necessariamente espressa, per come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione.
Ha affermato, sul punto, il giudice di legittimità che “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (Cass. sent. n. 9551 del 2009); “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire
l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per
5 implicito dal complesso della motivazione” (Cass. sent. n. 11810 del
2016).
5.2. Il Tribunale ha ritenuto l'istruttoria conclusa avendo sentito due testi, peraltro entrambi indotti da parte ricorrente, né può richiedersi che l'istruttoria debba essere protratta sino ad esaurire la lista dei testi indicati, considerando, in particolare, che il Giudice, nell'ammettere i testi, ha rimesso alla discrezionalità della parte l'individuazione di quelli da citare;
dunque, deve presumersi che la ricorrente abbia citato coloro che meglio avrebbero potuto riferire sulle circostanze rilevanti ai fini del decidere, per la loro posizione lavorativa, perché a conoscenza diretta dei fatti.
Del resto, la prova testimoniale è stata articolata per tutti i testi su tutti i capitoli di prova indifferentemente, per cui non si pone neppure la questione di integrare con l'assunzione di altri testi parte del capitolato riferito solo ad alcuni e non ad altri.
5.3. Vi è da aggiungere, infine, che una volta escussi i testi all'udienza del 12.11.2020, concordemente entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto “rinvio per la decisione con termine per note”, con ciò manifestando implicita rinuncia – o comunque mancanza di interesse - alla prosecuzione della prova.
5.4. Quanto alla valutazione complessiva del materiale probatorio, la
Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Come precisato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. 2164/2004), nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
6 5.5. Nel caso in esame, con il ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice ha descritto il tipo di attività svolta e ha trascritto la declaratoria del livello rivendicato, senza tuttavia allegare specifici gli elementi di raffronto dai quali desumere che le mansioni affidategli dovrebbero considerarsi non riconducibili alla declaratoria del livello attribuito (neppure riportata), bensì a quella dell'area A ccnl , CP_4 se non per l'unico generico riferimento alla connotazione delle attività qualificate “tutte di responsabilità e condotte in autonomia”.
6. Tale difetto di allegazione, in riferimento alle declaratorie contrattuali di cui al ccnl depositato, non risultano peraltro colmate neppure attraverso le prove assunte.
6.1. Giova riportare le declaratorie in commento. Appartiene all'area “il personale che:
a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure
e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
2. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
3. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3”.
7 6.2. All'area B) appartiene il personale che:
“a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità.
e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.
2. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative
a tecniche, tecnologie e processi operativi.
3. L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3”.
6.3. Il teste , presidente del collegio dei revisori dal Testimone_1
2013 al 2018 e coordinatore dei lavori del collegio, ha riferito che la ricorrente era stata selezionata in quanto serviva una figura che avesse conoscenze dell'azienda e alla quale fosse possibile assegnare lavori in autonomia, non solo di natura contabile, ma anche di raccolta dei documenti. Precisa il teste che la “Svolgeva una funzione di Pt_1 collegamento tra Collegio ed azienda. Il Collegio disponeva i lavori da dare e lei raccoglieva la documentazione, svolgendo con una certa autonomia anche compiti di natura ispettiva sugli altri uffici.
Predisponeva in bozza il verbale, anche con alcune considerazioni, ma
8 l'elaborazione finale era del Collegio e veniva fatta nell'adunanza. Oltre
a raccogliere la documentazione, la ricorrente proponeva anche alcune soluzioni”.
Il secondo teste escusso, ha dichiarato di aver avuto Testimone_2 rapporti di lavoro con la ricorrente quando quest'ultima si occupava di uno dei conti dell'Azienda, come referente dell'Avvocatura di Ater. Ha riferito la teste: “La conoscevo anche quale referente presso il Collegio dei revisori. è referente del nuovo Collegio e gestisce l'attività CP_5 di reclami. Quando ero Direttore generale lei gestiva la segreteria della
Direzione generale che manteneva anche i contatti con gli enti istituzionali. Il funzionario preposto alle due segreterie (Avvocatura e
Direzione generale) si occupava prevalentemente di quello dell'Avvocatura. La ricorrente faceva anche da collegamento tra la
Direzione e il Collegio dei revisori. Quando ho chiamato la ricorrente nella segreteria della Direzione generale la gestione del conto è stata affidata a due quadri. … La ricorrente provvede alla registrazione degli atti presso l'Ater su delega del Direttore generale. Io so dalla dott.ssa
(ma anche da altri) che era Direttore generale che alla Pt_2 ricorrente era stato assegnato l'incarico del censimento del patrimonio extra residenziale a fini dell'inserimento in un programma tutti questi immobili, circa 4600 i sembra, non erano mai stati censiti nel senso che vi erano difficoltà nella loro individuazione …quest'incarico fu assegnato nel 2012, tanto dico perché era il periodo in cui c'era la
ADR La ricorrente gestiva il c.c. sul quale affluivano le somme Pt_2 diverse dai canoni. ADR La ricorrente aveva la gestione completa del
c.c., in autonomia”.
7. Orbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, senza nulla togliere all'importanza dei compiti assegnati alla ricorrente e alla professionalità con cui la medesima li abbia disimpegnati, deve evidenziarsi non sono emersi gli elementi tipici caratterizzanti l'area superiore che richiede attività direttive, di coordinamento o di controllo
9 con autonomia di iniziativa e decisionale e conseguente responsabilità tecnica amministrativa e gestionale nell'ambito di tale ampia discrezionalità.
7.1. Le mansioni descritte, così come riportate, sono connotate da un'autonomia di tipo esecutivo (compiti di natura contabile e raccolta documenti). La bozza del verbale predisposta dal la ricorrente – pur se con talune proposte o considerazioni proprie - era sempre vagliata ed elaborata nella stesura finale dal Collegio, né si evince quale fosse nello specifico sì da conferire una valenza significativa ai “compiti di natura ispettiva sugli altri uffici” svolti “con una certa autonomia”, ai quali, in ogni caso, per la genericità del riferimento, non è possibile conferire estensione preponderante e prevalente.
7.2. Non risultano poi evidenze tali da escludere che la gestione della segreteria della Direzione generale, la funzione di raccordo con il
Collegio, l'incarico del censimento con l'inserimento nel programma degli immobili e la gestione del conto corrente non possano essere riconducibili all'area B di appartenenza che comprende, pur sempre, attività di elevato contenuto professionale tecnico amministrativo, anche di coordinamento, la responsabilità de risultati derivanti dall'attività esercitata nell'ambito della discrezionalità affidata nelle attività di natura anche complessa e di elevata specializzazione professionale raggiunta attraverso una approfondita esperienza e formazione pratica di elevata specializzazione professionale.
8. Pe le suestese considerazioni, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
10 9. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l 'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'Azienda appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 10/12/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3630/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 10/12/2024, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GREGORIA MARIA FAILLA
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Avv. ELEONORA LO COCO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
8863/2021 pubblicata in data 28/10/2021.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso depositato in data 11.2.2020 da volto a ottenere il Parte_1 riconoscimento, dal mese di dicembre 2011, dell'inquadramento nell'area A, livello A1 o, in subordine, nel livello A2, con conseguente condanna di alla corresponsione delle differenze retributive, pari CP_2
a € 98.000,00, per la fascia A1 o € 82.000,00 per la fascia A2, oltre accessori.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente dell'azienda territoriale convenuta dal
1.12.2008, con inquadramento nel livello B3 CCNL FEDERCASA
2006/2009;
- che nel periodo 8.4.2011/11.7.2012 ha svolto la propria attività presso la segreteria del Direttore generale alle Parte_2 dirette dipendenze di quest'ultima, disimpegnando compiti di particolare delicatezza e rilevanza in assoluta autonomia, rientranti: nella sfera delle mansioni di cui all'area A, lettera b) circa le
“innovazioni da introdurre nel processo del lavoro”, la partecipazione al gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività inerenti all'analisi e all'accertamento di tutti i dati patrimoniali dell'azienda non ancora definiti, al fine di aggiornare i dati patrimoniali esistenti nel programma
REFR Building;
nell'area d) la collaborazione con il collegio dei revisori
2 e il possesso delle credenziali per l'accesso all'home banking del conto corrente intestato all' nella lettera c) la responsabilità dei risultati, CP_2 le relazioni periodiche redatte sull'attività svolta per lo scarico del file di tesoreria contente gli incassi riferiti all'utenza; nelle lettere c) e d) la gestione dei rapporti tra e in particolare la delega a CP_2 CP_3 registrare atti presso l'Agenzia;
- che gli incarichi affidati all' sono stati assegnati a dipendenti Pt_1 con inquadramento al livello A1 o A2 o quadro.
Il Tribunale, richiamate le declaratorie contrattuali di riferimento, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha respinto il ricorso evidenziando che non è risultato provato che la ricorrente svolgesse i propri incarichi in piena autonomia (propria del livello A), in particolare quanto alla rielaborazione del file riguardante il censimento del patrimonio extra residenziale dell'Ente e alla gestione del conto corrente.
Ha rilevato poi che non è emerso lo svolgimento di funzioni direttive, di coordinamento e di controllo di unità organizzative, di autonomia di iniziativa e responsabilità dei risultati, mentre le mansioni disimpegnate rientrano nella declaratoria di appartenenza, non ostandovi la circostanza che altri lavoratori inquadrati nel livello superiore abbiano svolto le stesse mansioni della ricorrente, poiché non
è possibile in questa sede verificare i compiti loro affidati e il livello di autonomia e responsabilità attribuito.
Parte appellante censura la sentenza gravata per i seguenti motivi:
I. mancata contestazione da parte di dello svolgimento da parte CP_2 della degli incarichi indicati in ricorso;
Pt_1
II. omessa contestazione che i medesimi incarichi siano stati assegnati a funzionari inquadrati nella categoria A o quadri;
III. omesso esame dei testimoni e mancata valutazione delle dichiarazioni dei testi nel loro complesso;
3 IV. mancato esame delle lettere di encomio dalle quali evincere la capacità di autonoma della gestione.
L'appello è infondato.
1. Preliminarmente, va disposto o stralcio del curriculum della Pt_1 irritualmente depositato telematicamente in data 3.12.2024 in assenza di autorizzazione, non ravvisandosi alcuna rilevanza probatoria del documento, in quanto non proveniente dall'Azienda come dichiarato a verbale dalla difesa dell'appellante, ma formato e sottoscritto dalla stessa parte e contenente il percorso professionale della lavoratrice;
né può avere alcun rilevo il riferimento all'Area A3, contestata dall' e peraltro riferita al livello 3, mentre la domanda odierna CP_1 riguarda i livelli 1 o, in subordine 2.
2. Quanto al primo motivo di impugnazione, si rileva che con la memoria di costituzione in primo grado pur non negando nello CP_2 specifico sotto il profilo fattuale l'espletamento da parte della Pt_1 degli incarichi indicati in ricorso, ne ha contestato specificamente i caratteri dell'autonomia, della prevalenza e della riconducibilità alle declaratorie contrattuali rivendicate, sicché va verificata, con onere probatorio a carico di parte attrice, l'esclusione della riferibilità delle mansioni espletate al livello attribuito e la loro rispondenza al livello rivendicato.
3. In ordine al secondo motivo, non possono che condividersi i rilevi del giudice di prime cure, non essendo determinante, ai fini del riconoscimento delle pretese attoree, il fatto che alcuni colleghi inquadrati nell'area A abbiano svolto le mansioni che la ricorrente deduce di aver espletato, neppure sotto il profilo presuntivo, dal momento che non sono verificabili nell'ambito del presente
4 procedimento le attribuzioni di altri dipendenti, sia in termini qualitativi che di esclusività delle stesse.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata prosecuzione dell'istruttoria testimoniale, limitata solo all'escussione di due testi, nonostante la ricorrente avesse indicato altri nominativi di testimoni che avrebbero potuto essere escussi qualora il giudice non avesse ritenuto sufficiente l'istruttoria svolta.
5.1. Il motivo è infondato sotto diversi profili. In primo luogo, si osserva che il giudice di merito ha il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti (art. 245 cpc), così come di non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi, qualora ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova.
Tale valutazione, peraltro, non deve essere necessariamente espressa, per come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione.
Ha affermato, sul punto, il giudice di legittimità che “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza” (Cass. sent. n. 9551 del 2009); “La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire
l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per
5 implicito dal complesso della motivazione” (Cass. sent. n. 11810 del
2016).
5.2. Il Tribunale ha ritenuto l'istruttoria conclusa avendo sentito due testi, peraltro entrambi indotti da parte ricorrente, né può richiedersi che l'istruttoria debba essere protratta sino ad esaurire la lista dei testi indicati, considerando, in particolare, che il Giudice, nell'ammettere i testi, ha rimesso alla discrezionalità della parte l'individuazione di quelli da citare;
dunque, deve presumersi che la ricorrente abbia citato coloro che meglio avrebbero potuto riferire sulle circostanze rilevanti ai fini del decidere, per la loro posizione lavorativa, perché a conoscenza diretta dei fatti.
Del resto, la prova testimoniale è stata articolata per tutti i testi su tutti i capitoli di prova indifferentemente, per cui non si pone neppure la questione di integrare con l'assunzione di altri testi parte del capitolato riferito solo ad alcuni e non ad altri.
5.3. Vi è da aggiungere, infine, che una volta escussi i testi all'udienza del 12.11.2020, concordemente entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto “rinvio per la decisione con termine per note”, con ciò manifestando implicita rinuncia – o comunque mancanza di interesse - alla prosecuzione della prova.
5.4. Quanto alla valutazione complessiva del materiale probatorio, la
Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Come precisato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. 2164/2004), nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
6 5.5. Nel caso in esame, con il ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice ha descritto il tipo di attività svolta e ha trascritto la declaratoria del livello rivendicato, senza tuttavia allegare specifici gli elementi di raffronto dai quali desumere che le mansioni affidategli dovrebbero considerarsi non riconducibili alla declaratoria del livello attribuito (neppure riportata), bensì a quella dell'area A ccnl , CP_4 se non per l'unico generico riferimento alla connotazione delle attività qualificate “tutte di responsabilità e condotte in autonomia”.
6. Tale difetto di allegazione, in riferimento alle declaratorie contrattuali di cui al ccnl depositato, non risultano peraltro colmate neppure attraverso le prove assunte.
6.1. Giova riportare le declaratorie in commento. Appartiene all'area “il personale che:
a) svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
b) opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure
e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
c) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
d) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
2. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
3. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3”.
7 6.2. All'area B) appartiene il personale che:
“a) svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
b) opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
c) ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
d) si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità.
e) svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori.
2. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative
a tecniche, tecnologie e processi operativi.
3. L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3”.
6.3. Il teste , presidente del collegio dei revisori dal Testimone_1
2013 al 2018 e coordinatore dei lavori del collegio, ha riferito che la ricorrente era stata selezionata in quanto serviva una figura che avesse conoscenze dell'azienda e alla quale fosse possibile assegnare lavori in autonomia, non solo di natura contabile, ma anche di raccolta dei documenti. Precisa il teste che la “Svolgeva una funzione di Pt_1 collegamento tra Collegio ed azienda. Il Collegio disponeva i lavori da dare e lei raccoglieva la documentazione, svolgendo con una certa autonomia anche compiti di natura ispettiva sugli altri uffici.
Predisponeva in bozza il verbale, anche con alcune considerazioni, ma
8 l'elaborazione finale era del Collegio e veniva fatta nell'adunanza. Oltre
a raccogliere la documentazione, la ricorrente proponeva anche alcune soluzioni”.
Il secondo teste escusso, ha dichiarato di aver avuto Testimone_2 rapporti di lavoro con la ricorrente quando quest'ultima si occupava di uno dei conti dell'Azienda, come referente dell'Avvocatura di Ater. Ha riferito la teste: “La conoscevo anche quale referente presso il Collegio dei revisori. è referente del nuovo Collegio e gestisce l'attività CP_5 di reclami. Quando ero Direttore generale lei gestiva la segreteria della
Direzione generale che manteneva anche i contatti con gli enti istituzionali. Il funzionario preposto alle due segreterie (Avvocatura e
Direzione generale) si occupava prevalentemente di quello dell'Avvocatura. La ricorrente faceva anche da collegamento tra la
Direzione e il Collegio dei revisori. Quando ho chiamato la ricorrente nella segreteria della Direzione generale la gestione del conto è stata affidata a due quadri. … La ricorrente provvede alla registrazione degli atti presso l'Ater su delega del Direttore generale. Io so dalla dott.ssa
(ma anche da altri) che era Direttore generale che alla Pt_2 ricorrente era stato assegnato l'incarico del censimento del patrimonio extra residenziale a fini dell'inserimento in un programma tutti questi immobili, circa 4600 i sembra, non erano mai stati censiti nel senso che vi erano difficoltà nella loro individuazione …quest'incarico fu assegnato nel 2012, tanto dico perché era il periodo in cui c'era la
ADR La ricorrente gestiva il c.c. sul quale affluivano le somme Pt_2 diverse dai canoni. ADR La ricorrente aveva la gestione completa del
c.c., in autonomia”.
7. Orbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, senza nulla togliere all'importanza dei compiti assegnati alla ricorrente e alla professionalità con cui la medesima li abbia disimpegnati, deve evidenziarsi non sono emersi gli elementi tipici caratterizzanti l'area superiore che richiede attività direttive, di coordinamento o di controllo
9 con autonomia di iniziativa e decisionale e conseguente responsabilità tecnica amministrativa e gestionale nell'ambito di tale ampia discrezionalità.
7.1. Le mansioni descritte, così come riportate, sono connotate da un'autonomia di tipo esecutivo (compiti di natura contabile e raccolta documenti). La bozza del verbale predisposta dal la ricorrente – pur se con talune proposte o considerazioni proprie - era sempre vagliata ed elaborata nella stesura finale dal Collegio, né si evince quale fosse nello specifico sì da conferire una valenza significativa ai “compiti di natura ispettiva sugli altri uffici” svolti “con una certa autonomia”, ai quali, in ogni caso, per la genericità del riferimento, non è possibile conferire estensione preponderante e prevalente.
7.2. Non risultano poi evidenze tali da escludere che la gestione della segreteria della Direzione generale, la funzione di raccordo con il
Collegio, l'incarico del censimento con l'inserimento nel programma degli immobili e la gestione del conto corrente non possano essere riconducibili all'area B di appartenenza che comprende, pur sempre, attività di elevato contenuto professionale tecnico amministrativo, anche di coordinamento, la responsabilità de risultati derivanti dall'attività esercitata nell'ambito della discrezionalità affidata nelle attività di natura anche complessa e di elevata specializzazione professionale raggiunta attraverso una approfondita esperienza e formazione pratica di elevata specializzazione professionale.
8. Pe le suestese considerazioni, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
10 9. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l 'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'Azienda appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 10/12/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
11