Articolo 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217
Articolo 4Articolo 6
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9 giugno 1983
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28 marzo 1987
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5 maggio 2001
Art. 5. Imprese turistiche

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . ((5)) Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c) non essere nelle condizioni previste dall' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 4) che: "La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall' articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' soppressa."
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha inoltre disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Entrata in vigore il 5 maggio 2001
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