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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo ALno
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 635/2023 R.G. promossa da:
e , residenti in [...] ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Milano, via Tiziano n.15, presso lo studio dell'avv.
Silvia Marini che li rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale Controparte_1
rappresentante, con sede in Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Vietti che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
e contro
, con sede in Modena, via San Carlo n.8/20 Controparte_2
pagina 1 di 15 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: fideiussione bancaria
Udienza di rimessione della causa in decisione del 6.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della convenuta al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
previo accertamento del saldo dei rapporti, tra la debitrice principale e la convenuta al 6.4.2011 dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti con le pronunce conseguenziali di cui sopra;
previo accertamento della nullità dell'art.6 della fideiussione, dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art.1957 c.c. con le conseguenziali pronunce;
in subordine, accertare il saldo dei rapporti di fido e revocare il decreto ingiuntivo con relativa condanna al risarcimento di cui sopra;
ordinare la cancellazione delle ipoteche giudiziali;
con vittoria di spese del doppio grado da distrarre.
PER PARTE APPELLATA COSTITUITA: respingere l'avversaria impugnazione e confermare la sentenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie e/o restitutorie accertare la carenza di titolarità e/o di legittimazione passiva di e CP_1
assolverla da ogni pretesa avversaria;
con il favore delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato i sig.ri e Pt_1
impugnano la sentenza n.995/2022 pubblicata il 18/11/2022, Parte_2
con cui il Tribunale di Cuneo aveva rigettato tutte le loro domande proposte pagina 2 di 15 quali attori in opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
1162/2019 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 23/08/2019 per la cifra di euro
697.468,08, oltre accessori, in favore della convenuta, quale Controparte_2
incorporante della Controparte_3
Primo grado
Con atto di citazione in opposizione i sig.ri e Pt_1 Parte_2
agivano contro la quale incorporante della Controparte_2 Controparte_3
, innanzi al Tribunale di Cuneo, opponendosi al decreto ingiuntivo n.
[...]
1162/2019, con cui il medesimo Tribunale aveva loro ingiunto, quali fideiussori di in solido tra loro, di pagare Controparte_4
alla la somma pari ad € 697.468,08 (oltre Controparte_3
interessi) e rifondere le spese di lite.
A fondamento della loro opposizione eccepivano preliminarmente l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito invocavano le eccezioni spettanti al debitore principale ed eccepivano
l'intervenuta revoca del rapporto fideiussorio comunicata alla Banca in data 06.04.2011 da parte dei soci fideiussori della Parte_3
con la conseguenza che il rapporto proseguiva solo tra la Banca e
[...]
la debitrice principale. Precisavano che dal momento che la fideiussione era stata prestata a garanzia di anticipazioni effettuate dalla convenuta in favore della debitrice principale, i crediti vantati dalla opposta sarebbero risultati successivamente saldati, trattandosi di anticipazioni su fatture non ancora scadute al momento delle anticipazioni e sostituiti da rapporti insorti in epoca successiva alla revoca delle fideiussioni, essendo pertanto diversi e nuovi rispetto a quelli già garantiti. Invocavano poi la nullità della clausola n. 6 della fideiussione in quanto redatta secondo lo schema ABI dichiarato illegittimo pagina 3 di 15 dalla Banca d'AL con provvedimento del 2005, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e liberazione del fideiussore.
Si costituiva in giudizio la (poi Controparte_3
incorporata da contestando in fatto e diritto le domande Controparte_2
degli opponenti, richiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale rigetto dell'opposizione ex adverso formulata. Deduceva la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata dagli opponenti.
In relazione al preteso recesso dalla fideiussione, osservava come la fideiussione prestata non fosse circoscritta al solo rapporto di anticipazione, sicché il recesso dei fideiussori aveva circoscritto l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso aveva dispiegato efficacia.
Contestava inoltre la fondatezza del rilievo di nullità della fideiussione e quello relativo alla liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., stante
l'assoggettamento della società debitrice principale a procedura concorsuale, con conseguente esclusione della decadenza del creditore dalla fideiussione.
Con sentenza n. 995/2022, pubblicata in data 18/11/2022, il Tribunale di
Cuneo, così pronunciava: rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1162/2019 in ogni sua parte;
condannava gli opponenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale anzitutto rilevava che parte opposta aveva allegato e documentato
i titoli contrattuali dai quali discendeva la pretesa creditoria, sicché aveva pienamente assolto l'onere posto a suo carico. Evidenziava poi che la garanzia prestata si configurava come contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola ex art. 7 delle lettere di fideiussione, con cui era previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, per cui era infondato il rilievo relativo alla proponibilità delle eccezioni del debitore principale.
pagina 4 di 15 Osservava che la garanzia era stata prestata fino a due miliardi di lire per l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale verso la allora
[...]
, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura. Controparte_3
I fideiussori, pertanto, erano tenuti a garantire l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale per l'importo maturato fino al momento del dispiegamento degli effetti della revoca e cioè euro 697.468,08. Riteneva, altresì, infondato il rilievo di parte opponente quanto alla invocata nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale. Precisava che con la sentenza n. 41994/21, le Sezioni Unite avevano statuito la nullità parziale ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione conforme allo schema ABI, ritenendo nulle le sole clausole vietate ed evidenziava che nel caso in esame le fideiussioni prestate erano state stipulate in epoca antecedente la redazione dello schema ABI dichiarato illegittimo e gli opponenti si erano limitati ad un generico rilievo di nullità delle fideiussioni, senza alcun riferimento specifico al caso concreto e, in ogni caso, non avevano specificamente dedotto che non avrebbero prestato il consenso alla stipula della fideiussione, in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell'intesa nulla, né avevano specificato in che modo l'eventuale nullità parziale della fideiussione avrebbe inciso sulla pretesa creditoria vantata dalla opposta. Quanto poi alla deroga dell'art.
1957 c.c., spiegava che gli opponenti avevano espressamente e validamente sottoscritto la clausola di deroga alla decadenza di ciascuna fideiussione e in ogni caso risultava rispettato il termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957
c.c., avendo la convenuta opposta provveduto a coltivare le azioni nei confronti della debitrice principale, mediante la comunicazione dell'entità del credito vantato nei confronti della debitrice principale agli organi della procedura concorsuale. Ribadiva poi che la richiesta di CTU contabile non poteva essere accolta in quanto esplorativa, non sorretta da alcuna allegazione o elemento probatorio oltre che tardiva.
pagina 5 di 15 Appello
I sig.ri e , propongono impugnazione avverso la Pt_1 Parte_2
richiamata sentenza articolando a riguardo tre motivi di gravame.
1. SUL CAPO 3 DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA REVOCA
DELLA FIDEIUSSIONE
Con il primo motivo di gravame, impugnano il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che i fideiussori fossero tenuti a garantire l'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale per l'importo maturato fino al momento del dispiegamento degli effetti della revoca e che tale importo fosse quello oggetto dell'ingiunzione. Ribadiscono che dalla documentazione prodotta dalla stessa al momento della revoca della CP_2
fideiussione l'esposizione derivava essenzialmente da anticipi fatture ed aperture di credito in c/c, rapporti successivamente saldati per avvenuto pagamento da parte dei terzi debitori della Parte_3
e da parte della stessa debitrice principale. Osservano che la circostanza
[...]
che la fideiussione fosse stata rilasciata sino a concorrenza della somma di euro
2.000.000,00 non era rilevante dovendosi verificare il credito effettivamente esistente al momento della revoca della fideiussione (6 aprile 2011) e se questo fosse continuato a sussistere sino al momento della revoca degli affidamenti alla debitrice principale del 30 aprile 2019. Spiegano che la somma di cui si chiedeva il pagamento ai sig.ri era un credito maturato Pt_2
successivamente alla revoca della fideiussione e, pertanto, non era imputabile agli stessi. Sottolineano inoltre che la circostanza che la avesse continuato CP_2
a tenere aperte le linee di credito a favore della debitrice principale sino al 2019 era segno che le esposizioni riscontrate al momento della revoca della fideiussione erano successivamente rientrate.
pagina 6 di 15 2. SUL CAPO 4 DELLA SENTENZA IN MERITO ALLA NULLITA'
DELLA FIDEIUSSIONE
Con il secondo motivo di gravame, si dolgono che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione di nullità della fideiussione. Al riguardo rilevano che la Sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 41994/2021, faceva riferimento non ad una generica nullità della fideiussione, bensì alle clausole 2 – 6 e 8 dello schema
ABI dichiarate nulle con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL e delle quali chiedono la sostituzione con le disposizioni previste dalla legge. Deducono il mancato rispetto da parte della Banca della disposizione di cui all'art. 1957
c.c., applicabile in sostituzione della clausola n. 6, dichiarata nulla dalla Banca
d'AL. In relazione poi al rispetto del termine di sei mesi ex art. 1957 c.c. osservano che si trattava di esposizioni maturate essenzialmente da anticipi fatture ed erano, quindi, trascorsi ben più di sei mesi dalla scadenza delle singole fatture anticipate rispetto alla prima azione promossa dalla nei CP_2
confronti della debitrice principale avvenuta solo successivamente alla revoca del rapporto principale (30 aprile 2019). Spiegano che trattandosi di rapporti ben individuabili, era più corretto identificare la scadenza del rapporto principale con la scadenza periodica dei rapporti oggetto di anticipazione da parte della
CP_2
3. SULLA MANCATA DISPOSIZIONE DI CTU VOLTA
ALL'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DARE/AVERE ALLA DATA
DELLA REVOCA DELLA FIDEIUSSIONE
Con il terzo motivo di gravame, lamentano che il Tribunale non aveva accolto la richiesta di CTU e rinnovano, pertanto, la richiesta di CTU contabile volta a determinare l'esatto rapporto dare/avere tra la Banca e la Parte_3
al momento della revoca della fideiussione (6 aprile 2011) e a
[...]
stabilire quali esposizioni sussistenti al momento della revoca stessa erano state pagina 7 di 15 successivamente saldate e, pertanto, non erano più imputabili ai fideiussori.
Rilevano che l'esatto ammontare del credito asseritamente vantato dalla Banca appellata nei confronti della debitrice principale al momento della revoca della fideiussione e il saldo dello stesso successivamente alla revoca della fideiussione non potevano desumersi dalla documentazione messa a disposizione dalla CP_2
ma sarebbero dovuti essere conteggiati e determinati tenendo conto di quanto effettivamente verificatosi nello svolgimento dei rapporti tra la e la CP_2
debitrice principale,
Costituzione della nella sua Controparte_1
qualità di cessionaria di crediti della CP_2
Con comparsa del 15/12/2023 si costituisce in giudizio la chiedendo CP_1
di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado. Anzitutto dà atto che con contratto di cessione con efficacia giuridica dal 15/12/2022 ed efficacia economica dal 01/01/2023 aveva ceduto ad in blocco ex art. 58 CP_2 CP_1
TUB e pro soluto, un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 30/11/2022, derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie di titolarità della Cedente, per cui per effetto della predetta cessione, era CP_1
subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla con tutte le relative CP_2
garanzie e tra i crediti ceduti era incluso quello originariamente vantato da CP_2
quale incorporante di , nei confronti di Controparte_3 [...]
Parte_3
Sempre in via preliminare precisa che quale cessionaria dei crediti dedotti CP_1
in giudizio, risponde solo dei crediti stessi e nei limiti della loro esistenza per cui le domande restitutorie e risarcitorie dei signori possono essere Pt_2
rivolte unicamente contro Controparte_2
Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie/risarcitorie formulate dagli appellanti, che si fondano
pagina 8 di 15 su fatti accaduti e/o comportamenti posti in essere anteriormente alla cessione del credito.
Osserva poi che gli appellanti non avevano impugnato il capo della sentenza che aveva qualificato come contratti autonomi di garanzia i rapporti negoziali tra le parti vista la natura delle garanzie rilasciate dai signori e non era pertanto Pt_2
più in discussione la fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria azionata dalla CP_2
In ordine al primo motivo di appello osserva che come correttamente rilevato dal Tribunale la comunicazione di recesso era stata riscontrata dall'Istituto bancario in data 2 febbraio 2012 con cui la aveva evidenziato che i CP_2
fideiussori sarebbero rimasti comunque obbligati per l'ammontare del credito alla data di comunicazione del recesso, per un importo complessivo di euro 697.468,08.
Osserva inoltre che parte appellante non aveva dimostrato che i terzi e la debitrice principale avessero effettivamente ripianato l'esposizione in essere al momento del recesso dei garanti, limitandosi a chiedere l'ammissione di una
CTU contabile esplorativa, al fine di sopperire alle proprie lacune probatorie.
Evidenzia inoltre che in data 02/07/2014, ossia a distanza di tre anni dal recesso dell'aprile 2011, i garanti avevano chiesto la riduzione dell'importo garantito, manifestando e confermando la loro piena consapevolezza della persistente vincolatività delle garanzie.
Con riguardo al secondo motivo di appello osserva che sin dalla fase CP_2
monitoria, aveva dato atto che la debitrice principale aveva richiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale ed evidenzia che per giurisprudenza consolidata, la decadenza del creditore dalla fideiussione ex art. 1957 c. c. non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, come la circostanza che il debitore
pagina 9 di 15 avesse presentato domanda di concordato preventivo o fosse stato dichiarato fallito. Qualora inoltre sopraggiunga il fallimento del debitore garantito da fideiussione prima della scadenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., il termine stesso è da ritenersi sospeso ed il creditore garantito conserva il diritto alla garanzia, ove proponga senza ritardo, nei tempi tecnici stabiliti dagli organi della procedura fallimentare, domanda di insinuazione al passivo.
In relazione al terzo motivo riguardante la richiesta di ammissione della CTU ribadisce che la questione della prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria e quella della natura della garanzia risultano coperte da giudicato perché gli appellanti non avevano impugnato il relativo capo della sentenza.
Ritiene che non ci siano i presupposti per ammettere la CTU esplorativa, anche perché i garanti autonomi non possono far valere eccezioni proponibili dal solo debitore principale, come quelle relative a pretesi addebiti illegittimi.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO.
In via pregiudiziale è bene chiarire che la (rituale) costituzione-intervento (solo) in sede di appello della è avvenuta, Controparte_1
ex art.111, 3°c., c.p.c., nella sua (intervenuta) qualità (incontestata) di cessionaria dei crediti della nei confronti della quale (e nella sua CP_2
contumacia), a sua volta, il processo è proseguito ex art.111, 1°c., c.p.c.
La sentenza di primo grado afferma chiaramente (pag.4 e 5) che il contratto di garanzia oggetto del giudizio sottoscritto da e da in Pt_1 Parte_2
data 21.12.2000 non rappresenta una fideiussione in senso tecnico, ma (visto il contenuto dell'art.7 delle clausole contrattuali) un contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che non è dato riscontrare un rapporto di accessorietà con i negozi principali (conto corrente ed apertura di credito a favore di e che (non trovando Parte_3
pagina 10 di 15 applicazione la relativa normativa sulla fideiussione) i garanti non possono opporre nel presente giudizio le eccezioni proprie del debitore principale. Tale precisa statuizione non è stata oggetto di impugnazione in sede di appello e, di conseguenza, è passata in giudicato.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, appunto, si obbliga verso il creditore garantito a pagare a prima richiesta e senza sollevare eccezioni relative al rapporto principale (Cass.2022 n.19693), compresa l'eccezione di invalidità dell'obbligazione principale ex art.1939 c.c. (Cass. Sez. Un.2010 n.3947), a meno che non si tratti di eccezioni di inesistenza o nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o dell'exceptio doli generalis (Cass.2021
n.31313): fattispecie del tutto estranee al presente giudizio e neppure allegate da parte impugnante.
Non puo', quindi, trovare ingresso nel presente giudizio il primo motivo
d'appello fondato sul (del tutto genericamente) contestato ammontare del debito principale, tanto piu' che il garante che paghi indebitamente il creditore in base ad un contratto autonomo di garanzia non ha azione verso il medesimo creditore, ma solo verso il garantito-debitore (Cass.2007 n.14853). Motivo
d'appello, sia detto per completezza, in ogni caso, che risulta inammissibile anche nel merito perché, a fronte di una sentenza (pag.4) che ritiene specificamente comprovato il credito nel suo ammontare grazie alla produzione
(da parte di ) del contratto di conto corrente, del contratto di Controparte_2
apertura di credito, nonché di tutta la sequenza degli estratti conto a far data dall'apertura del conto corrente fino alla revoca del rapporto (doc. n.22-82 di parte opposta-appellata), parte appellante si limita ad eccepire (del tutto genericamente e senza alcuna allegazione in fatto o produzione) che il debito sarebbe stato successivamente ripianato, deducendo quale strumento istruttorio unicamente la richiesta di CTU, palesemente esplorativa.
pagina 11 di 15 Né vale sostenere che, essendo stata la fideiussione ritualmente revocata dagli appellanti in data 6.4.2011, mentre gli affidamenti a favore della debitrice principale sarebbero stati revocati solo il 30.4.2019, dovrebbe essere oggetto di verifica l'esistenza del credito al momento della revoca della fideiussione, nonchè la sua persistenza al momento della revoca degli affidamenti. Cio' in forza del principio generale secondo il quale il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace, mentre solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola ex art.1941, 1°c., c.c., per cui la fideiussione non puo' eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita (Cass.2012 n.9848).
Pur volendo ritenere che una tale eccezione attenga (non al rapporto principale, ma) al contratto di garanzia (e, quindi, sia sollevabile anche in relazione ad un contratto autonomo di garanzia), la stessa è chiaramente inammissibile per i motivi che precedono. Il giudice di primo grado, infatti, ha già accertato che alla data della revoca della fideiussione il credito riguardante il rapporto principale ammontava esattamente alla cifra (euro 697.468,08) richiesta ai fideiussori con il decreto ingiuntivo in questa sede opposto ed era, comunque, inferiore al saldo debitore risultante (e specificamente comunicato) al momento della (successiva) revoca dei rapporti di apertura di credito (con il saldo comprovato dalla produzione integrale degli estratti conto di cui sopra). A fronte di tali chiare e specifiche statuizioni del giudice di primo grado, il motivo d'appello risulta, nuovamente, del tutto generico, puramente assertivo, privo di allegazioni pagina 12 di 15 (nonché di produzioni) e fondato unicamente sulla richiesta di una CTU
(totalmente) esplorativa.
Infondato è il secondo motivo d'appello, basato sulla circostanza che la fideiussione sarebbe conforme allo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'AL del 2005, in particolare, con riferimento alla (illegittima) deroga dell'art.1957 c.c., che prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
A prescindere da ogni altra considerazione, a questo punto superflua, in presenza di un contratto autonomo di garanzia il garante non puo' opporre al beneficiario creditore le eccezioni riguardanti il rapporto principale, né invocare l'applicazione dell'art.1957 c.c. (Cass.2019 n.32402).
Infondato è il terzo motivo d'appello con il quale gli impugnanti lamentano la mancata ammissione della (richiesta) CTU contabile finalizzata alla individuazione e quantificazione dell'esposizione debitoria.
Parte appellante chiede CTU per verificare i rapporti di dare/avere al momento tanto del recesso dalla fideiussione quanto della revoca dell'apertura di credito.
Istanza inammissibile perché, come suddetto, la relativa prova documentale è già stata offerta dall'appellata e la contestazione riguardante il credito è totalmente generica e priva di qualsivoglia allegazione fattuale e, come tale, totalmente esplorativa ed inammissibile (Cass.2006 n.212).
Infine, la domanda (del tutto genericamente) riproposta dagli appellanti, in sede di impugnativa, nei riguardi di (cedente il credito) di Controparte_2
risarcimento danni per illegittima segnalazione dei fideiussori alla Centrale
Rischi dev'essere respinta proprio in considerazione della totale infondatezza dei motivi d'appello (nel cui rigetto è assorbita) e dell'accertamento di un debito pagina 13 di 15 inevaso di euro 697.468,08 oltre accessori a carico dei medesimi fideiussori che certamente giustificava la suddetta segnalazione alla Centrale Rischi.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza degli appellanti nei riguardi della controparte costituita (mentre alcuna statuizione dev'essere emessa a favore della parte contumace), liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali in relazione al valore della causa.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 995/2022 pubblicata in data 18/11/2022 del Tribunale di Cuneo che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare alla le spese CP_1
del presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 15.590,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/2/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere estensore
pagina 14 di 15 dott. Francesco Rizzi
pagina 15 di 15