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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1314/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1314/2023 ruolo generale;
TRA in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Loiacono, Paola Rubini e Bruno Bitetti;
-Appellante-
E
(13.12.1966- Altamura (BA)), rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Francesco Daddabbo;
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02.05.2022, CP_1 Parte dipendente della s.r.l. “ (di seguito, con
[...] Parte_1 qualifica di “operatore di manovra par. 123” chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità di trasferta e diaria, lavoro notturno, domenicale e festivo e straordinario, con la conseguente condanna di Parte al pagamento delle dovute differenze retributive a partire dal gennaio 2014 e sino al 21.12.2021 da quantificarsi in € 2.104,65, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo.
1.2. In data 11.11.2022 si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.3. Con sentenza n. 1321/2023 del 09.05.2023 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «accerta il diritto della parte ricorrente, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 31.12.2021, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno, domenicale e festivo e straordinario, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società Parte_1 al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e
[...] quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 31.12.2021, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante quota che liquida in complessivi € 686,67, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario».
2.1. Avverso detta sentenza, mediante ricorso depositato in data 09.11.2023, Parte ha interposto appello la società affidando il gravame a quattro motivi di doglianza di seguito indicati e valutati. 2.2. ha resistito depositando memoria difensiva del Controparte_1
22.12.2024, chiedendo il rigetto del gravame. 2.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003, nonché l'erronea presupposizione, da parte del Tribunale di Bari, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Parte addebita al Tribunale di non aver colto che l'intero impianto della giurisprudenza sovranazionale poggia sul fatto che la retribuzione percepita durante le ferie dev'essere tale da non indurre lavoratore a non esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che, nella specie, la retribuzione percepita durante le ferie è congrua poiché rispettosa del principio secondo cui durante tale periodo il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione c.d. normale che, tuttavia, non coincide con quella ricevuta durante il periodo di lavoro;
osserva che solo laddove la sproporzione fosse stata tale da creare uno squilibrio economico significativo tra le retribuzioni dei due periodi considerati il primo Giudice avrebbe dovuto applicare i principi di derivazione comunitaria, ma evidenzia che nella specie non ricorre tale presupposto giacché il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenta una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli. Parte 3.2. Per mezzo del secondo motivo di gravame, la impugna la 2 statuizione di prime cure per avere il primo giudice omesso la verifica dell'“effetto dissuasivo” dato dal valore degli importi richiesti a titolo di indennità sulla retribuzione percepita. Sostiene che tale prova, gravante sul lavoratore, non sia stata dallo stesso assolta che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la “riscontrata incidenza degli emolumenti sulla retribuzione complessiva, valutandone la rilevanza e attitudine a dissuadere il lavoratore dal godere le ferie. E in tale ambito avrebbe dovuto verificare se il lavoratore avesse allegato e dato prova dell'ammontare dell'incidenza e del conseguente effetto dissuasivo al godimento delle ferie. Poiché, infatti, l'effetto dissuasivo è l'elemento discriminante secondo la stessa prospettazione della CGUE, competeva al lavoratore, in aderenza al dettato dell'art. 2697 c.c., fornire la prova”. Tuttavia, l'appellante mette in luce che il giudice di prime cure non abbia rilevato il difetto di prova sul punto e che si sia limitato a verificare che le indennità richieste fossero state corrisposte in via continuativa. 3.3. Con il terzo motivo la società appellante chiede la riforma parziale della sentenza impugnata laddove ha affermato che le indennità indicate in ricorso (cioè: indennità di presenza;
indennità di turno;
indennità di trasferta) sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e si tratta di emolumenti percepiti con continuità e in modo non occasionale. L'appellante sottolinea, in particolare che: a) l'indennità di presenza prevista dall'art. 4 dell'AN 21.05.1981 è vincolata alla presenza in servizio e non fa parte della retribuzione normale;
b) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
c) l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita “trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono
“indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore Puntualizza l'appellante che gli emolumenti di cui trattasi non possiedono le caratteristiche idonee a dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie a causa del loro basso importo.
3.4. Mediante il quarto motivo di gravame, in estremo subordine, l'appellante impugna la sentenza gravata con riferimento al quantum della 3 pretesa, posto che il primo giudice avrebbe dovuto fare riferimento al solo
“periodo minimo” di ferie (24 giorni lavorativi), utilizzando peraltro il
“divisore 365” alla stregua dell'art. 15 del CCNL 23.7.1976.
---- 4. L'appello è solo parzialmente fondato. 4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per_2
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 4.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n.
66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati 4 a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe-riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe-rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo-no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissa-to con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali 5 retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto Persona_3
58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_4 la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situa-zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio 6 (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non - 9 -inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Stesso discorso va fatto in relazione alle ulteriori indennità (pure corrisposte con assoluta continuità alla stregua delle buste paga in atti) e specificamente: 4.6. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti 7 economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore. 4.7. L'indennità per turni avvicendati, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. 4.8. Fondate sono, invece, le doglianze in ordine alla quantificazione delle spettanze, nei limiti di cui appresso. Con riguardo al numero totale di ferie da considerare si deve rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio “rappresentativo” (come ammesso anche dall'appellato nella memoria di costituzione in appello) pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso la impugnata sentenza va rettificata. 4.9. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il 8 lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari all'incirca, a 250 euro lordi l'anno, nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda (dal 2014); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del pe-riodo di riposo costituzionalmente garantito Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria 9 ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He.,
, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, Email_1 la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). 5. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di Controparte_1
a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza e indennità turni avvicendati, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal gennaio 2014 sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge. Resta assorbita ogni altra questione. 6. Considerato l'esito finale della lite, che risulta essere quasi integralmente a favore del lavoratore, le spese di lite del doppio grado del giudizio possono essere compensate per un quarto e poste nella restante parte a carico delle nella misura di cui in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al Pt_1
D.M. n. 55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 09.11.2023 da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1321/2023 resa dal Tribunale di Bari il 09.05.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi Controparte_1 di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal gennaio 2014 sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per un quarto le spese del doppio grado del giudizio;
condanna la società appellante a rifondere al , con distrazione in CP_1 favore del difensore antistatario, la restante parte, liquidate per l'intero con riferimento al primo grado del giudizio in € 1.500,00 e con riferimento al 10 presente giudizio di appello per l'intero in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1314/2023 ruolo generale;
TRA in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Loiacono, Paola Rubini e Bruno Bitetti;
-Appellante-
E
(13.12.1966- Altamura (BA)), rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Francesco Daddabbo;
-Appellato- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 02.05.2022, CP_1 Parte dipendente della s.r.l. “ (di seguito, con
[...] Parte_1 qualifica di “operatore di manovra par. 123” chiedeva che fosse accertato nei confronti della società datrice di lavoro il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità di trasferta e diaria, lavoro notturno, domenicale e festivo e straordinario, con la conseguente condanna di Parte al pagamento delle dovute differenze retributive a partire dal gennaio 2014 e sino al 21.12.2021 da quantificarsi in € 2.104,65, vinte le spese di lite, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo.
1.2. In data 11.11.2022 si costituiva in giudizio la società resistente contestando, attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.3. Con sentenza n. 1321/2023 del 09.05.2023 il Tribunale del lavoro di Bari statuiva quanto segue: «accerta il diritto della parte ricorrente, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 31.12.2021, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno, domenicale e festivo e straordinario, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società Parte_1 al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e
[...] quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 31.12.2021, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante quota che liquida in complessivi € 686,67, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario».
2.1. Avverso detta sentenza, mediante ricorso depositato in data 09.11.2023, Parte ha interposto appello la società affidando il gravame a quattro motivi di doglianza di seguito indicati e valutati. 2.2. ha resistito depositando memoria difensiva del Controparte_1
22.12.2024, chiedendo il rigetto del gravame. 2.3. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 3.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003, nonché l'erronea presupposizione, da parte del Tribunale di Bari, degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. Parte addebita al Tribunale di non aver colto che l'intero impianto della giurisprudenza sovranazionale poggia sul fatto che la retribuzione percepita durante le ferie dev'essere tale da non indurre lavoratore a non esercitare il suo diritto alle ferie;
rileva che, nella specie, la retribuzione percepita durante le ferie è congrua poiché rispettosa del principio secondo cui durante tale periodo il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione c.d. normale che, tuttavia, non coincide con quella ricevuta durante il periodo di lavoro;
osserva che solo laddove la sproporzione fosse stata tale da creare uno squilibrio economico significativo tra le retribuzioni dei due periodi considerati il primo Giudice avrebbe dovuto applicare i principi di derivazione comunitaria, ma evidenzia che nella specie non ricorre tale presupposto giacché il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenta una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli. Parte 3.2. Per mezzo del secondo motivo di gravame, la impugna la 2 statuizione di prime cure per avere il primo giudice omesso la verifica dell'“effetto dissuasivo” dato dal valore degli importi richiesti a titolo di indennità sulla retribuzione percepita. Sostiene che tale prova, gravante sul lavoratore, non sia stata dallo stesso assolta che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la “riscontrata incidenza degli emolumenti sulla retribuzione complessiva, valutandone la rilevanza e attitudine a dissuadere il lavoratore dal godere le ferie. E in tale ambito avrebbe dovuto verificare se il lavoratore avesse allegato e dato prova dell'ammontare dell'incidenza e del conseguente effetto dissuasivo al godimento delle ferie. Poiché, infatti, l'effetto dissuasivo è l'elemento discriminante secondo la stessa prospettazione della CGUE, competeva al lavoratore, in aderenza al dettato dell'art. 2697 c.c., fornire la prova”. Tuttavia, l'appellante mette in luce che il giudice di prime cure non abbia rilevato il difetto di prova sul punto e che si sia limitato a verificare che le indennità richieste fossero state corrisposte in via continuativa. 3.3. Con il terzo motivo la società appellante chiede la riforma parziale della sentenza impugnata laddove ha affermato che le indennità indicate in ricorso (cioè: indennità di presenza;
indennità di turno;
indennità di trasferta) sono indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e si tratta di emolumenti percepiti con continuità e in modo non occasionale. L'appellante sottolinea, in particolare che: a) l'indennità di presenza prevista dall'art. 4 dell'AN 21.05.1981 è vincolata alla presenza in servizio e non fa parte della retribuzione normale;
b) l'indennità di turno, di cui al punto 5) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è un emolumento indissolubilmente legato alla presenza e alla effettiva effettuazione della prestazione lavorativa, pertanto il computo nella retribuzione feriale è illegittimo;
c) l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 20 del CCNL 23.7.1976, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è intrinsecamente collegata ad una specifica mansione, ma può essere percepita “trasversalmente” da personale di diverso inquadramento, allorquando si verifica il presupposto dell'allontanamento dalla residenza di servizio. Parte In conclusione, la sottolinea che le indennità indicate non costituiscono
“indennità fisse” secondo la definizione di cui all'art. 22 del RD n. 148/1931, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e al verificarsi di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non intrinsecamente correlate con lo status personale e professionale del lavoratore Puntualizza l'appellante che gli emolumenti di cui trattasi non possiedono le caratteristiche idonee a dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie a causa del loro basso importo.
3.4. Mediante il quarto motivo di gravame, in estremo subordine, l'appellante impugna la sentenza gravata con riferimento al quantum della 3 pretesa, posto che il primo giudice avrebbe dovuto fare riferimento al solo
“periodo minimo” di ferie (24 giorni lavorativi), utilizzando peraltro il
“divisore 365” alla stregua dell'art. 15 del CCNL 23.7.1976.
---- 4. L'appello è solo parzialmente fondato. 4.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Per_2
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore
Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 4.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n.
66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589). Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati 4 a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe-riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe-rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). «… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo-no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011). Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissa-to con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali 5 retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base». L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto Persona_3
58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione
(sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e Per_4 la giurisprudenza ivi citata). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della
“indennità per ferie retribuite” derivante da una situa-zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. 4.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio 6 (come l'indennità di presenza ovvero l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza. Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 4.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore). 4.5. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.). Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non - 9 -inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante). Stesso discorso va fatto in relazione alle ulteriori indennità (pure corrisposte con assoluta continuità alla stregua delle buste paga in atti) e specificamente: 4.6. Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti 7 economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore. 4.7. L'indennità per turni avvicendati, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché è evidente che anche in questo caso si tratta di importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. 4.8. Fondate sono, invece, le doglianze in ordine alla quantificazione delle spettanze, nei limiti di cui appresso. Con riguardo al numero totale di ferie da considerare si deve rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie da computarsi sulla base di un periodo medio “rappresentativo” (come ammesso anche dall'appellato nella memoria di costituzione in appello) pacificamente individuabile nell'anno precedente. In tal senso la impugnata sentenza va rettificata. 4.9. Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità (presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie), è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il 8 lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione». E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal lavoratore, pari all'incirca, a 250 euro lordi l'anno, nell'ambito del periodo di riferimento oggetto di domanda (dal 2014); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa 2.000,00 euro, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del pe-riodo di riposo costituzionalmente garantito Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_5
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria 9 ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He.,
, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, Email_1 la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). 5. In conclusione, l'appello va parzialmente accolto e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di Controparte_1
a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza e indennità turni avvicendati, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal gennaio 2014 sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge. Resta assorbita ogni altra questione. 6. Considerato l'esito finale della lite, che risulta essere quasi integralmente a favore del lavoratore, le spese di lite del doppio grado del giudizio possono essere compensate per un quarto e poste nella restante parte a carico delle nella misura di cui in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al Pt_1
D.M. n. 55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 09.11.2023 da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1321/2023 resa dal Tribunale di Bari il 09.05.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarato il diritto di a percepire durante i periodi Controparte_1 di ferie annuali, nei limiti di 24 giorni, una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità turni avvicendati, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente delle relative differenze retributive a far data dal gennaio 2014 sino al 31.12.2021, oltre accessori di legge;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa per un quarto le spese del doppio grado del giudizio;
condanna la società appellante a rifondere al , con distrazione in CP_1 favore del difensore antistatario, la restante parte, liquidate per l'intero con riferimento al primo grado del giudizio in € 1.500,00 e con riferimento al 10 presente giudizio di appello per l'intero in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Bari, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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