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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8443/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 8443/2014, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente tra
, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Police
- ATTORE - contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Delia Vernia
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. Delia Vernia
- CONVENUTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentire dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto per notar del 22.04.2014 con cui l'Amministratore Per_1
Unico della aveva costituito e contestualmente conferito ad Controparte_1 [...] il proprio ramo d'azienda con un insieme di beni mobili ed immobili puntualmente Controparte_2
descritti in ricorso.
Assumeva di essere creditrice della della somma di €. 75.975,72, oltre Controparte_1
interessi di mora, in forza del decreto ingiuntivo n. 172/2013 del Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, reso provvisoriamente esecutivo in data 06.03.2014.
Lamentava che qualche giorno dopo la notifica dell'atto di precetto, e precisamente in data
22.04.2014, il debitore aveva conferito nella costituenda – di cui era Controparte_2
amministratore unico lo stesso amministratore della - i propri beni mobili ed CP_3 Parte_1 immobili del valore netto complessivo di € 11.074,00.
Evidenziava, dunque, la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'azione intrapresa.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27.11.2014 si costituivano le società resistenti, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto della domanda avversaria.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2014, ritenuta la necessità di istruire il giudizio mediante una cognizione non sommaria, veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c.;
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa subiva diversi rinvii, anche per pendenza di trattative tra le parti.
5. Fallito ogni tentativo di bonario componimento, con note del 21.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni, dando atto che con decreto reso in data 20.04.2023 il Tribunale di Bari aveva omologato il concordato preventivo della convenuta nell'ambito del quale Controparte_1
l'altra convenuta rivestiva rivestito la qualità di assuntore del concordato. Controparte_2
6. La causa veniva assunta in decisione con provvedimento del 25.11.2024 e concessione dei termini di rito, utilizzati per il deposito di note conclusionali dalla sola parte attrice.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento di ramo d'azienda (atto per notar del 22.04.2014) va accolta per le ragioni che di seguito si espongono. Per_1
1.1. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente;
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, integra l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016). È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, - 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018), fermo restando che la sentenza dichiarativa della revoca non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7/05/2014).
1.2. Nel presente giudizio il credito per cui è chiesta tutela è stato riconosciuto in forza di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e del quale i convenuti non hanno mai fornito prova di infondatezza, pur avendo dedotto genericamente, in comparsa di costituzione, la pendenza di un giudizio di opposizione
Essendo, dunque, tutelabile ex art. 2901 c.c. anche la mera aspettativa del credito, sussiste nella specie la probabilità e non pretestuosità prima facie della ragione di credito alla cui tutela è rivolta l'azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. 11/2/2005 n.
2748; 24/7/2003 n. 11471; 18/3/2003 n. 3981; 17/10/2001 n. 12678; 29/10/1999 n. 12144).
Ciò detto, oggetto della domanda di revocatoria è il negozio di conferimento di beni a favore di una società che è atto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione “a capitale di rischio”, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III n. 30475/2023).
1.3. Dovendo vagliare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. si osserva che per l'accertamento dell'eventus damni, ciò che rileva è esclusivamente la situazione patrimoniale del debitore che ha compiuto l'atto dispositivo, che non è necessario si trovi in stato di insolvenza, ma basta che, con l'atto dispositivo, abbia reso oggettivamente più difficile l'eventuale soddisfazione del credito da parte del creditore;
ciò indipendentemente da altre risorse di quest'ultimo che possano far prevedere la soddisfazione del credito vantato (Cass. n. 16221/2019; Cass.
27546/2014; Cass. 5618/2016).
L'atto di sottoscrizione di aumento del capitale e di contestuale conferimento è, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di alterare sostanzialmente la situazione economica della conferente, che si è privata di una struttura operativa e di generare un eventus damni, in caso di accollo di passività, mentre la scientia damni sarebbe in re ipsa, avuto riguardo all'oggettivo depauperamento del patrimonio aziendale (v. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 2002).
Nessun rilievo assume la presenza di un'obbligazione solidale del terzo beneficiario per i debiti del suo dante causa antecedenti all'atto di disposizione, posto che il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto dispositivo comporta anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, in caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, permanendo in capo al creditore la facoltà di promuovere l'azione revocatoria nei confronti del proprio debitore originario. (Cass. Ord. 12901/2020).
1.4. Con riguardo, invece, alla scientia damni, si osserva che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione di revocatoria ordinaria
è la conoscenza in capo al debitore del potenziale pregiudizio arrecato ai creditori, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. n. 27546/2014; v. anche Cass.17327/2011;
Cass. Ord. n. 16221/; 2019).
Nel caso in esame il negozio di conferimento è certamente successivo all'insorgenza del credito ancorché contestato (il d.i. è stato notificato il 19.06.2013 ed opposto il 20.07.2013, mentre il rogito di conferimento è stato redatto il 22.04.2014). È indubbia, dunque, la consapevolezza in capo alla disponente dell'esistenza delle pretese della contenute nel d.i. opposto e che, al momento Parte_1
del conferimento di azienda, erano sub iudice.
1.5. Quanto, infine, alla consapevolezza dell'accipiens, poiché la società era stata appena costituita ed aveva quale socio unico la e medesimo amministratore unico della Controparte_1
predetta, è sicuro che l'atteggiamento soggettivo della conferente era legalmente conosciuto dalla
[...]
in forza della identità e contiguità della compagine sociale. Controparte_2
1.6. Superflua, in considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è
l'argomentazione della conferente relativamente all'insussistenza della finalità di sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori mirando, invece, mediante l'operazione di disposizione patrimoniale, a partecipare alla realizzazione di progetti di social housing come sancito dalla L.R. n.
22/2014. Difatti, per l'accoglimento della domanda di inefficacia è sufficiente la mera consapevolezza da parte del disponente e dell'accipiens del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo, mentre non occorre la dimostrazione della volontà di nuocere ai creditori.
2. Per le considerazioni che precedono la domanda è, pertanto, da accogliere, con conseguente inefficacia nei confronti di dell'atto di conferimento di ramo d'azienda (atto Parte_1 per notar del 22.04.2014 rep. n. 30345) in favore di e ordine ex lege Per_1 Controparte_2 di annotare la presente sentenza in favore dell'attrice e a danno delle convenute. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle convenute alla stregua dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fasi studio, introduttiva e decisoria), in considerazione della nota spese depositata da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto di conferimento in favore di per Notar
[...] Controparte_2 Per_1
del 22.04.2014, registrato in data 23.04.2014 al n. 3522, (Rep. N. 30345 – Raccolta n. 13126);
2) ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3) condanna e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali in favore di , che si liquidano in € 4.416,10 Parte_1 per compensi ed € 330,00 per esborsi, oltre € 6.791,20 per l'incidente cautelare, oltre rimborso forfettario al 15%. CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, il 10.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Laura Vincenza
Amato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 8443/2014, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente tra
, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Police
- ATTORE - contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. Delia Vernia
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. Delia Vernia
- CONVENUTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentire dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto per notar del 22.04.2014 con cui l'Amministratore Per_1
Unico della aveva costituito e contestualmente conferito ad Controparte_1 [...] il proprio ramo d'azienda con un insieme di beni mobili ed immobili puntualmente Controparte_2
descritti in ricorso.
Assumeva di essere creditrice della della somma di €. 75.975,72, oltre Controparte_1
interessi di mora, in forza del decreto ingiuntivo n. 172/2013 del Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, reso provvisoriamente esecutivo in data 06.03.2014.
Lamentava che qualche giorno dopo la notifica dell'atto di precetto, e precisamente in data
22.04.2014, il debitore aveva conferito nella costituenda – di cui era Controparte_2
amministratore unico lo stesso amministratore della - i propri beni mobili ed CP_3 Parte_1 immobili del valore netto complessivo di € 11.074,00.
Evidenziava, dunque, la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'azione intrapresa.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27.11.2014 si costituivano le società resistenti, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la revocatoria e concludendo per il rigetto della domanda avversaria.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.12.2014, ritenuta la necessità di istruire il giudizio mediante una cognizione non sommaria, veniva fissata udienza ex art. 183 c.p.c.;
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa subiva diversi rinvii, anche per pendenza di trattative tra le parti.
5. Fallito ogni tentativo di bonario componimento, con note del 21.11.2024 parte attrice precisava le conclusioni, dando atto che con decreto reso in data 20.04.2023 il Tribunale di Bari aveva omologato il concordato preventivo della convenuta nell'ambito del quale Controparte_1
l'altra convenuta rivestiva rivestito la qualità di assuntore del concordato. Controparte_2
6. La causa veniva assunta in decisione con provvedimento del 25.11.2024 e concessione dei termini di rito, utilizzati per il deposito di note conclusionali dalla sola parte attrice.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di conferimento di ramo d'azienda (atto per notar del 22.04.2014) va accolta per le ragioni che di seguito si espongono. Per_1
1.1. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente;
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, integra l'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(v. Cass. n. 5619 del 22/03/2016). È sufficiente, quindi, anche la semplice aspettativa che non si riveli
"prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, - 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11755 del 15/05/2018), fermo restando che la sentenza dichiarativa della revoca non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 7/05/2014).
1.2. Nel presente giudizio il credito per cui è chiesta tutela è stato riconosciuto in forza di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e del quale i convenuti non hanno mai fornito prova di infondatezza, pur avendo dedotto genericamente, in comparsa di costituzione, la pendenza di un giudizio di opposizione
Essendo, dunque, tutelabile ex art. 2901 c.c. anche la mera aspettativa del credito, sussiste nella specie la probabilità e non pretestuosità prima facie della ragione di credito alla cui tutela è rivolta l'azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 2008 e precedenti ivi richiamati: Cass. 11/2/2005 n.
2748; 24/7/2003 n. 11471; 18/3/2003 n. 3981; 17/10/2001 n. 12678; 29/10/1999 n. 12144).
Ciò detto, oggetto della domanda di revocatoria è il negozio di conferimento di beni a favore di una società che è atto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione “a capitale di rischio”, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III n. 30475/2023).
1.3. Dovendo vagliare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c. si osserva che per l'accertamento dell'eventus damni, ciò che rileva è esclusivamente la situazione patrimoniale del debitore che ha compiuto l'atto dispositivo, che non è necessario si trovi in stato di insolvenza, ma basta che, con l'atto dispositivo, abbia reso oggettivamente più difficile l'eventuale soddisfazione del credito da parte del creditore;
ciò indipendentemente da altre risorse di quest'ultimo che possano far prevedere la soddisfazione del credito vantato (Cass. n. 16221/2019; Cass.
27546/2014; Cass. 5618/2016).
L'atto di sottoscrizione di aumento del capitale e di contestuale conferimento è, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di alterare sostanzialmente la situazione economica della conferente, che si è privata di una struttura operativa e di generare un eventus damni, in caso di accollo di passività, mentre la scientia damni sarebbe in re ipsa, avuto riguardo all'oggettivo depauperamento del patrimonio aziendale (v. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 2002).
Nessun rilievo assume la presenza di un'obbligazione solidale del terzo beneficiario per i debiti del suo dante causa antecedenti all'atto di disposizione, posto che il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto dispositivo comporta anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, in caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, permanendo in capo al creditore la facoltà di promuovere l'azione revocatoria nei confronti del proprio debitore originario. (Cass. Ord. 12901/2020).
1.4. Con riguardo, invece, alla scientia damni, si osserva che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione di revocatoria ordinaria
è la conoscenza in capo al debitore del potenziale pregiudizio arrecato ai creditori, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. (Cass. n. 27546/2014; v. anche Cass.17327/2011;
Cass. Ord. n. 16221/; 2019).
Nel caso in esame il negozio di conferimento è certamente successivo all'insorgenza del credito ancorché contestato (il d.i. è stato notificato il 19.06.2013 ed opposto il 20.07.2013, mentre il rogito di conferimento è stato redatto il 22.04.2014). È indubbia, dunque, la consapevolezza in capo alla disponente dell'esistenza delle pretese della contenute nel d.i. opposto e che, al momento Parte_1
del conferimento di azienda, erano sub iudice.
1.5. Quanto, infine, alla consapevolezza dell'accipiens, poiché la società era stata appena costituita ed aveva quale socio unico la e medesimo amministratore unico della Controparte_1
predetta, è sicuro che l'atteggiamento soggettivo della conferente era legalmente conosciuto dalla
[...]
in forza della identità e contiguità della compagine sociale. Controparte_2
1.6. Superflua, in considerazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è
l'argomentazione della conferente relativamente all'insussistenza della finalità di sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori mirando, invece, mediante l'operazione di disposizione patrimoniale, a partecipare alla realizzazione di progetti di social housing come sancito dalla L.R. n.
22/2014. Difatti, per l'accoglimento della domanda di inefficacia è sufficiente la mera consapevolezza da parte del disponente e dell'accipiens del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo, mentre non occorre la dimostrazione della volontà di nuocere ai creditori.
2. Per le considerazioni che precedono la domanda è, pertanto, da accogliere, con conseguente inefficacia nei confronti di dell'atto di conferimento di ramo d'azienda (atto Parte_1 per notar del 22.04.2014 rep. n. 30345) in favore di e ordine ex lege Per_1 Controparte_2 di annotare la presente sentenza in favore dell'attrice e a danno delle convenute. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle convenute alla stregua dei criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (fasi studio, introduttiva e decisoria), in considerazione della nota spese depositata da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto di conferimento in favore di per Notar
[...] Controparte_2 Per_1
del 22.04.2014, registrato in data 23.04.2014 al n. 3522, (Rep. N. 30345 – Raccolta n. 13126);
2) ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3) condanna e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali in favore di , che si liquidano in € 4.416,10 Parte_1 per compensi ed € 330,00 per esborsi, oltre € 6.791,20 per l'incidente cautelare, oltre rimborso forfettario al 15%. CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, il 10.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato