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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 420/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9,10, sono presenti l'avv. CERNIGLIA VALERIA in sostituzione dell'avv. CUGLIANDRO MARCELLO per il ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_1
L'avv. Cerniglia insiste in ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CUGLIANDRO MARCELLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
- convenuto- oggetto: prestazioni d'invalidità - ripristino conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- condanna l' al ripristino della prestazione mensile d'invalidità a far CP_1
data dalla sospensione (luglio 2023), dichiarando al contempo la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3° L. 104/1992 art. 3 comma 3°e rigettando per il resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo: di essere invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 25.07.2017, nonché portatore di handicap in situazione di gravità che l' con comunicazione del 14.05.2023, lo invitava a visita medica CP_1
di revisione per il giorno 19.06.2023; che per il tramite del proprio medico curante, trasmetteva all' apposito CP_1
certificato medico nel quale richiedeva la visita domiciliare in ragione delle proprie patologie;
che l' incurante della richiesta lo invitava nuovamente a visita per il CP_1
giorno 30.6.2025; che con nota del 06.07.2023 l' gli comunicava che “a causa della sua CP_1
mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno
30.06.2023, ha provveduto “a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario…“ e, al contempo, lo invitava “a presentare entro 90 giorni idonea motivazione della sua assenza”; che quindi per il tramite del patronato , comunicava il 7 luglio CP_3
2023 all' che non si era potuto presentare alle due visite poiché CP_1
impossibilitato a deambulare, come pure comprovato dal certificato inviato dal medico curante e, pertanto, richiedeva la visita domiciliare di revisione dell'invalidità civile;
che successivamente riceveva ulteriore nota dell' datata 24.07.2023, CP_1
con la quale gli veniva comunicato che “per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per giorno 30.06.2023, la prestazione di invalidità civile è stata sospesa con decorrenza dal mese di luglio 2023. È stata dunque avviata la procedura di revoca e la prestazione sarà eliminata in quanto la mancata presentazione a visita fa cessare gli effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione”;
3 conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere CP_1
e dichiarare che il ricorrente ha diritto al ripristino, a decorrere dal mese di luglio 2023 (data della illegittima sospensione), e dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, di cui era titolare o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda C.T.U., con interessi come per legge, con conseguente annullamento dell'avviso di debito”. Indi, condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal mese di luglio 2023 in poi o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge. Disporre consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare che il signor totalmente e Parte_1
permanentemente invalido civile ex art. 12 L. 118/1971, ha diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni dalla data della illegittima sospensione
(1 luglio 2023) o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda
C.T.U., con interessi e rivalutazione come per legge”.
Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva il convenuto, rimanendo pertanto contumace.
Disposta CTU medico legale discussa dalla sola parte ricorrente , all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va innanzi tutto rilevato come, avendo dato il ricorrente prova della richiesta di visita domiciliare, della giustificazione dell'assenza a visita, la sospensione della prestazione e la generazione di un possibile indebito sono da considerare illegittime, giacché frutto della mancata considerazione e presa in carico della fondata richiesta di visita domiciliare da parte del ricorrente.
4 Nel merito il consulente incaricato, partendo dal presupposto della protesizzabilità dell'arto mancante, osservando che: “È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio” e considerando che il Sig. non ha Parte_1
depositato un'opportuna certificazione che controindica l'uso della protesi, lo stesso è da considerarsi capace di deambulare autonomamente e in sicurezza;
concludendo non presenta i requisiti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento,art.1 L.18/80”
Ha così concluso la propria relazione: Il Sig. è da Parte_1
considerarsi: invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.124/98 e DL 509- 88), grave 100%.a decorrere dal 01/07/2023, non presenta i requisiti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento,art.1 L.18/80 e può essere considerato portatore di Handicap,art.3 comma 3 L.104-92, a decorrere dal
01/07/2023.
In considerazione di tale valutazione, il ricorso deve essere parzialmente accolto accogliendo la domanda relativa al ripristino a decorrere dalla data della sospensione (luglio 2023) dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/71; rigettando la domanda di ripristino dell'indennità
d'accompagnamento.
Le spese di lite vanno quindi parzialmente compensate, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, ponendo la restante parte a carico dell' così come le spese di consulenza medica. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/03/2025
5 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 420/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9,10, sono presenti l'avv. CERNIGLIA VALERIA in sostituzione dell'avv. CUGLIANDRO MARCELLO per il ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_1
L'avv. Cerniglia insiste in ricorso e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:42 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CUGLIANDRO MARCELLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
- convenuto- oggetto: prestazioni d'invalidità - ripristino conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- condanna l' al ripristino della prestazione mensile d'invalidità a far CP_1
data dalla sospensione (luglio 2023), dichiarando al contempo la condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3° L. 104/1992 art. 3 comma 3°e rigettando per il resto il ricorso;
- condanna l' alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo: di essere invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento sin dal 25.07.2017, nonché portatore di handicap in situazione di gravità che l' con comunicazione del 14.05.2023, lo invitava a visita medica CP_1
di revisione per il giorno 19.06.2023; che per il tramite del proprio medico curante, trasmetteva all' apposito CP_1
certificato medico nel quale richiedeva la visita domiciliare in ragione delle proprie patologie;
che l' incurante della richiesta lo invitava nuovamente a visita per il CP_1
giorno 30.6.2025; che con nota del 06.07.2023 l' gli comunicava che “a causa della sua CP_1
mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno
30.06.2023, ha provveduto “a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario…“ e, al contempo, lo invitava “a presentare entro 90 giorni idonea motivazione della sua assenza”; che quindi per il tramite del patronato , comunicava il 7 luglio CP_3
2023 all' che non si era potuto presentare alle due visite poiché CP_1
impossibilitato a deambulare, come pure comprovato dal certificato inviato dal medico curante e, pertanto, richiedeva la visita domiciliare di revisione dell'invalidità civile;
che successivamente riceveva ulteriore nota dell' datata 24.07.2023, CP_1
con la quale gli veniva comunicato che “per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per giorno 30.06.2023, la prestazione di invalidità civile è stata sospesa con decorrenza dal mese di luglio 2023. È stata dunque avviata la procedura di revoca e la prestazione sarà eliminata in quanto la mancata presentazione a visita fa cessare gli effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione”;
3 conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere CP_1
e dichiarare che il ricorrente ha diritto al ripristino, a decorrere dal mese di luglio 2023 (data della illegittima sospensione), e dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, di cui era titolare o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda C.T.U., con interessi come per legge, con conseguente annullamento dell'avviso di debito”. Indi, condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le mensilità non corrisposte dal mese di luglio 2023 in poi o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge. Disporre consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare che il signor totalmente e Parte_1
permanentemente invalido civile ex art. 12 L. 118/1971, ha diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni dalla data della illegittima sospensione
(1 luglio 2023) o, in subordine, dalla data accertata dalla disponenda
C.T.U., con interessi e rivalutazione come per legge”.
Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva il convenuto, rimanendo pertanto contumace.
Disposta CTU medico legale discussa dalla sola parte ricorrente , all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va innanzi tutto rilevato come, avendo dato il ricorrente prova della richiesta di visita domiciliare, della giustificazione dell'assenza a visita, la sospensione della prestazione e la generazione di un possibile indebito sono da considerare illegittime, giacché frutto della mancata considerazione e presa in carico della fondata richiesta di visita domiciliare da parte del ricorrente.
4 Nel merito il consulente incaricato, partendo dal presupposto della protesizzabilità dell'arto mancante, osservando che: “È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio” e considerando che il Sig. non ha Parte_1
depositato un'opportuna certificazione che controindica l'uso della protesi, lo stesso è da considerarsi capace di deambulare autonomamente e in sicurezza;
concludendo non presenta i requisiti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento,art.1 L.18/80”
Ha così concluso la propria relazione: Il Sig. è da Parte_1
considerarsi: invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.124/98 e DL 509- 88), grave 100%.a decorrere dal 01/07/2023, non presenta i requisiti per la concessione dell'indennità d'accompagnamento,art.1 L.18/80 e può essere considerato portatore di Handicap,art.3 comma 3 L.104-92, a decorrere dal
01/07/2023.
In considerazione di tale valutazione, il ricorso deve essere parzialmente accolto accogliendo la domanda relativa al ripristino a decorrere dalla data della sospensione (luglio 2023) dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 118/71; rigettando la domanda di ripristino dell'indennità
d'accompagnamento.
Le spese di lite vanno quindi parzialmente compensate, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, ponendo la restante parte a carico dell' così come le spese di consulenza medica. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 03/03/2025
5 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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