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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ripalta GU (CR) il 21 giugno 2015 (anno
2015, parte II, serie A, atto n. 3), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno
2015, parte 2, volume 01, serie B, atto n. 430), in comunione dei beni.
I coniugi, con atto notarile del 07 febbraio 2024, hanno modificato il regime patrimoniale in separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nato a [...] in data [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, nello spirito dei principi di cui alla L. 54/2006, riconoscono quale primario diritto del figlio quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e, Per_1 pertanto, convengono che corrisponda all'interesse morale e materiale dello stesso, prevederne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con mantenimento diretto e collocazione paritetica;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare al figlio una serena Per_1 crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e a coinvolgerlo in eventuali tensioni e discussioni fra essi genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura del figlio e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza del figlio).
I coniugi si impegnano inoltre a non usare il figlio come messaggero, mezzo di consegna o Per_1 mezzo di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio, quando il figlio si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione del figlio, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana del minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio si impegnano, sin da ora, a Per_1 tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) la frequentazione del figlio sarà improntata alla pariteticità dei tempi di permanenza con Per_1 entrambi i genitori e sarà regolata secondo il seguente calendario di massima, fuori dalla casa familiare, a settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, trascorrerà le giornate di lunedì, mercoledì, venerdì Per_1
e di sabato sino alle ore 9 con il papà e le giornate di martedì, giovedì, sabato dalle ore 9 e di domenica con la mamma;
- nella seconda e quarta settimana del mese, trascorrerà le giornate di lunedì, mercoledì e di Per_1 sabato dalle ore 9 e di domenica con il papà e le giornate di martedì, giovedì, venerdì e di sabato sino alle ore 9 con la mamma.
Ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, si occuperà del prelievo del figlio all'uscita da scuola e del suo riaccompagnamento a scuola il giorno seguente o a casa dell'altro genitore in caso di mancata frequenza scolastica.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi in merito alla frequentazione del figlio, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari, purché ciascun genitore comunichi il motivo dell'impedimento all'altro genitore almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute del figlio Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle frequentazioni genitori/figlio sopra indicata, trascorrerà la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella Per_1 del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre.
Ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con il figlio quando il Per_1 minore si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui il figlio è lui affidato;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista il figlio indipendentemente Per_1 dai giorni di frequentazione del figlio;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno del figlio Per_1
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno del figlio con i compagni di scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione del figlio;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé il figlio per due settimane durante Per_1 il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo tra i coniugi prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive, in caso di disaccordo, verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione del figlio ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Per_1 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, con la medesima alternanza, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle del figlio.
In caso di disaccordo verrà applicato il calendario settimanale di frequentazione del figlio;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere al figlio regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione nei giorni di propria spettanza;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare i luoghi e le strutture di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con il figlio ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione. Per_1
Il figlio potrà telefonare ed essere contattato telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del presente ricorso, nella vita del figlio, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità del figlio, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere al figlio che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà
l'affetto per lui per nessuna ragione;
15) i coniugi, stante il collocamento paritario, concordano per il mantenimento diretto del figlio
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva Per_1 frequentazione e permanenza, al vitto del figlio e all'acquisto di farmaci da banco, mentre i costi del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, delle scarpe e del vestiario di saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno se preventivamente Per_1 concordate.
Resta inteso tra le parti che, qualora il figlio, divenuto maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio.
Ciascun genitore avrà diritto a percepire in misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio e qualsiasi ulteriore bonus eventualmente messo a disposizione dallo Stato;
16) Le spese extra assegno di mantenimento sostenute per il figlio così come indicate e Per_1 disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega, compresi i costi della refezione scolastica del figlio, saranno corrisposte per l'ammontare del 50% da ciascun genitore.
Per quanto riguarda le spese mediche, dentistiche e oculistiche necessarie per il figlio si dà Per_1 atto che il Signor è titolare di una polizza assicurativa Qualora una di tali Controparte_1 Per_2 spese non fosse rimborsata perché non prevista dalla suddetta polizza o non fosse completamente rimborsata, la Signora provvederà a rimborsare al marito il 50% dell'importo Parte_1 corrisposto.
Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga invece tempestiva e motivata espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere, entro 30 giorni, all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento tramite modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili ed il rimborso delle spese dovrà avvenire entro la fine del mese successivo alla richiesta.
17) la casa familiare sita in Milano, via Oreste Salomone n. 85, di proprietà della Signora Pt_1
e della sorella unitamente agli arredi attualmente esistenti e alla cantina posta
[...] Parte_2 al piano interrato, viene assegnata in godimento alla Signora che vi abiterà con il Parte_1 figlio Per_1
La Signora sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Parte_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti;
18) il Signor , d'accordo con la moglie, si è trasferito in altro alloggio, sito in Controparte_1 Milano, via Romualdo Bonfadini n. 98 e ha asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa familiare;
19) i coniugi convengono che il figlio continuerà a risiedere anagraficamente presso la casa Per_1 familiare, sita in Milano, via Oreste Salomone n. 85;
20) i coniugi convengono che l'autovettura modello Seat Tarraco targata GB061NM, di cui i ricorrenti risultano comproprietari, rimarrà in possesso del Signor senza alcun Controparte_1 onere di spesa a carico della stessa e gli verrà ceduta a titolo gratuito dalla moglie.
Il Signor provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e di Controparte_1 manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
21) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro;
22) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché del figlio Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ripalta GU (CR) il 21/06/2015 (anno 2015, parte
II, serie A, atto n. 3), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno
2015, parte 2, volume 01, serie B, atto n. 430);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Ripalta GU (CR) e di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ripalta GU (CR) il 21 giugno 2015 (anno
2015, parte II, serie A, atto n. 3), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno
2015, parte 2, volume 01, serie B, atto n. 430), in comunione dei beni.
I coniugi, con atto notarile del 07 febbraio 2024, hanno modificato il regime patrimoniale in separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nato a [...] in data [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, nello spirito dei principi di cui alla L. 54/2006, riconoscono quale primario diritto del figlio quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e, Per_1 pertanto, convengono che corrisponda all'interesse morale e materiale dello stesso, prevederne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con mantenimento diretto e collocazione paritetica;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare al figlio una serena Per_1 crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio e a coinvolgerlo in eventuali tensioni e discussioni fra essi genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura del figlio e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza del figlio).
I coniugi si impegnano inoltre a non usare il figlio come messaggero, mezzo di consegna o Per_1 mezzo di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio, quando il figlio si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione del figlio, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana del minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) i genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi del figlio si impegnano, sin da ora, a Per_1 tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute, vita ed educazione;
7) la frequentazione del figlio sarà improntata alla pariteticità dei tempi di permanenza con Per_1 entrambi i genitori e sarà regolata secondo il seguente calendario di massima, fuori dalla casa familiare, a settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, trascorrerà le giornate di lunedì, mercoledì, venerdì Per_1
e di sabato sino alle ore 9 con il papà e le giornate di martedì, giovedì, sabato dalle ore 9 e di domenica con la mamma;
- nella seconda e quarta settimana del mese, trascorrerà le giornate di lunedì, mercoledì e di Per_1 sabato dalle ore 9 e di domenica con il papà e le giornate di martedì, giovedì, venerdì e di sabato sino alle ore 9 con la mamma.
Ciascun genitore, nei giorni di propria spettanza, si occuperà del prelievo del figlio all'uscita da scuola e del suo riaccompagnamento a scuola il giorno seguente o a casa dell'altro genitore in caso di mancata frequenza scolastica.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi in merito alla frequentazione del figlio, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari, purché ciascun genitore comunichi il motivo dell'impedimento all'altro genitore almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute del figlio Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle frequentazioni genitori/figlio sopra indicata, trascorrerà la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella Per_1 del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre.
Ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con il figlio quando il Per_1 minore si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui il figlio è lui affidato;
8) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive del figlio;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista il figlio indipendentemente Per_1 dai giorni di frequentazione del figlio;
10) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione del compleanno del figlio Per_1
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare la festa di compleanno del figlio con i compagni di scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione della festa, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione del figlio;
11) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé il figlio per due settimane durante Per_1 il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo tra i coniugi prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive, in caso di disaccordo, verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione del figlio ed il costo per eventuali centri estivi sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con Per_1 un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore e, con la medesima alternanza, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico, i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle del figlio.
In caso di disaccordo verrà applicato il calendario settimanale di frequentazione del figlio;
12) i coniugi si impegnano a far mantenere al figlio regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione nei giorni di propria spettanza;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare i luoghi e le strutture di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con il figlio ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione. Per_1
Il figlio potrà telefonare ed essere contattato telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
14) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di un anno decorrente dal deposito del presente ricorso, nella vita del figlio, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità del figlio, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere al figlio che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà
l'affetto per lui per nessuna ragione;
15) i coniugi, stante il collocamento paritario, concordano per il mantenimento diretto del figlio
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva Per_1 frequentazione e permanenza, al vitto del figlio e all'acquisto di farmaci da banco, mentre i costi del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, delle scarpe e del vestiario di saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno se preventivamente Per_1 concordate.
Resta inteso tra le parti che, qualora il figlio, divenuto maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio.
Ciascun genitore avrà diritto a percepire in misura del 50% ciascuno l'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio e qualsiasi ulteriore bonus eventualmente messo a disposizione dallo Stato;
16) Le spese extra assegno di mantenimento sostenute per il figlio così come indicate e Per_1 disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e che si allega, compresi i costi della refezione scolastica del figlio, saranno corrisposte per l'ammontare del 50% da ciascun genitore.
Per quanto riguarda le spese mediche, dentistiche e oculistiche necessarie per il figlio si dà Per_1 atto che il Signor è titolare di una polizza assicurativa Qualora una di tali Controparte_1 Per_2 spese non fosse rimborsata perché non prevista dalla suddetta polizza o non fosse completamente rimborsata, la Signora provvederà a rimborsare al marito il 50% dell'importo Parte_1 corrisposto.
Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora pervenga invece tempestiva e motivata espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere, entro 30 giorni, all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento tramite modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili ed il rimborso delle spese dovrà avvenire entro la fine del mese successivo alla richiesta.
17) la casa familiare sita in Milano, via Oreste Salomone n. 85, di proprietà della Signora Pt_1
e della sorella unitamente agli arredi attualmente esistenti e alla cantina posta
[...] Parte_2 al piano interrato, viene assegnata in godimento alla Signora che vi abiterà con il Parte_1 figlio Per_1
La Signora sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Parte_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti;
18) il Signor , d'accordo con la moglie, si è trasferito in altro alloggio, sito in Controparte_1 Milano, via Romualdo Bonfadini n. 98 e ha asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa familiare;
19) i coniugi convengono che il figlio continuerà a risiedere anagraficamente presso la casa Per_1 familiare, sita in Milano, via Oreste Salomone n. 85;
20) i coniugi convengono che l'autovettura modello Seat Tarraco targata GB061NM, di cui i ricorrenti risultano comproprietari, rimarrà in possesso del Signor senza alcun Controparte_1 onere di spesa a carico della stessa e gli verrà ceduta a titolo gratuito dalla moglie.
Il Signor provvederà pertanto a pagare in via esclusiva i costi dei tagliandi e di Controparte_1 manutenzione ordinaria dell'auto, di assicurazione e di bollo;
21) i coniugi danno atto di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento, di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro;
22) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché del figlio Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Ripalta GU (CR) il 21/06/2015 (anno 2015, parte
II, serie A, atto n. 3), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno
2015, parte 2, volume 01, serie B, atto n. 430);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Ripalta GU (CR) e di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG