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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/09/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7170/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti Ruggiero e Marco Marzocca, presso il cui studio in
Barletta, alla via Regina Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.09.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u. e per genericità delle contestazioni sollevate;
ha eccepito la carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
1. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_2 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n.
508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
5. Nel caso di specie assume rilievo decisivo e assorbente la circostanza che la ricorrente non si è presentata, senza alcun giustificato motivo, alla visita fissata dal CTU nella fase di merito per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari necessario per il beneficio richiesto, con la conseguenza che il consulente d'ufficio a tal fine nominato non è stato posto in condizione di espletare la consulenza medica disposta.
In particolare, il consulente d'ufficio dott. , con nota del 12.02.2025, Persona_1 osservava: “di aver convocato la ricorrente per il giorno 09/01/2025, senza esito;
di aver accettato la giutificazione della mancata presentazione a visita inviata dall'Avv. Marco Marzocca il giorno 10/01/2025; di aver inviato una seconda convocazione il 17/01/2025 per il 10/02/2025; di aver preso atto della nuova mancata presentazione a visita da parte della ricorrente senza giustificazione alcuna. Tutto premesso, rimette l'incarico da Lei ricevuto, ringrazia per la fiducia, disponibile ad ogni sua decisione.”.
Risulta quindi documentato che la ricorrente non si è presentata alla visita disposta dal c.t.u. per ben due volte, peraltro facendo pervenire documentazione medica giustificativa dell'assenza solo per la prima convocazione.
Si tratta, quindi, di un comportamento caratterizzato da scarsa collaborazione con il consulente tecnico d'ufficio.
3 Inoltre, va osservato che nelle note di trattazione scritta del 9.09.2025 la difesa di parte ricorrente si è limitata a chiedere il conferimento dell'incarico al c.t.u., peraltro già disposto in precedenza, senza dedurre alcunché di specifico in ordine all'ultima mancata presentazione a visita e al complessivo comportamento poco collaborativo tenuto dalla parte durante il giudizio.
Deve ritenersi, alla luce di ciò, che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, che grava su di essa ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine alla sussistenza del requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste, in assenza del quale la domanda dev'essere senz'altro rigettata.
In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 29906/2011, secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità,
l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per
l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato”.
In termini analoghi anche la successiva e più recente ordinanza n. 2361/2019 della Corte di Cassazione secondo cui “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (cfr. in termini analoghi anche Cass., sent. n. 19577/2013).
Per completezza motivazionale va anche osservato che durante la fase di ATP il
CTU nominato aveva escluso che la ricorrente possedesse il requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere rigettata.
4 Spese processuali
Nulla va disposto per la spese processuali, avendo la parte costituitasi quale erede dell'originario ricorrente depositato dichiarazione per l'esonero dal relativo pagamento ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Nulla va disposto per le spese di c.t.u., stante il mancato espletamento della consulenza d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7170/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 17.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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