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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2087/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maria Antonietta Laginestra, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in NO di NI (PZ) alla Via Imbriani nr. 9
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Laginestra, del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in NO di NI (PZ) alla Via Imbriani nr. 9
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 15.10.2024, e - premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in RS (MT) il 30.07.1994 e che dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da Per_1 Per_2 precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco, e liberi di fissare la loro residenza e dimora;
2. la casa coniugale sita in NO di NI Piazza regina Elena n. 20 ed il relativo garage alla Piazza regina Elena n.11, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_2 unitamente ai figli e godrà di tutti i mobili ivi esistenti;
3. i figli maggiorenni sprovvisti di reddito, coabiteranno con la madre nella casa coniugale di Piazza Regina Margherita n.20, ed il padre corrisponderà agli stessi un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 cadauno, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con accredito su c/c postale intestato a Parte_2
con il seguente codice iban [...] 0001037386776. Le spese straordinarie
[...] dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e pagate dal padre nella misura
50%, così come le spese per la palestra ovvero per attività ricreative e culturali, universitarie etc .
La sig.ra si impegna a consegnare al sig. le ricevute fiscali e/o fatture delle spese Pt_2 Parte_1 straordinarie sostenute. L'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali sono ripartite come per legge. 4. I figli, in relazione alla loro età ed ai rispettivi impegni lavorativi e/o scolastici, potranno stare con il padre, quando lo riterranno più opportuno in relazione agli accordi che gli stessi prenderanno autonomamente tra di loro;
5. I coniugi, essendo entrambi lavoratori dipendenti e quindi autosufficienti economicamente, nulla avranno a titolo di reciproco mantenimento; 6.
L'autoveicolo Fiat Tipo tg.FE586BA intestato a rimane nella sua disponibilità e Parte_1 la Fiat 500 tg. DW 277 PW intestata a rimane nella sua disponibilità; Parte_2
7. i coniugi sono intestatari due autonomi conti correnti presso su cui viene accreditato CP_1 lo stipendio, che rimangono nella esclusiva titolarità degli stessi, mentre rimangono in comproprietà al 50% i risparmi risultanti ad oggi sul Libretto postale ordinario n.000022039491 su cui sono appoggiati n.2 Buoni fruttiferi postali con scadenza 5/ 2034 e 1/2038.”.
All'udienza del 06/02/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli maggiorenni alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di NO di NI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 15.10.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio in RS (MT) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NO di NI (PZ) dell'anno 1994, Atto nr. 10, Parte
II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO di NI (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 06.02.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni