TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1039 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Gervasi e
CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Raimondo. e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Olla
Controparte_3
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' l' e l' spiegando CP_2 Controparte_4 CP_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239003718982000 limitatamente alla cartella n. 299201400013693888000, nella parte relativa a crediti
, e all'avviso di addebito n. 59920120000251300000, emesso dall' a fronte CP_3 CP_2 di contributi previdenziali per modelli DM10 relativi all'anno 2011. In particolare, l'opponente eccepisce la nullità della notifica degli atti presupposti nonché la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento. E deduce inoltre la sopravvenuta prescrizione dei carichi contributivi in questione.
1 Si è costituita l' , la quale contesta in via Controparte_5 preliminare il difetto della propria legittimazione passiva e chiede comunque il rigetto nel merito dell'opposizione.
Si sono altresì costituiti in giudizio l' e l' chiedendo a loro volta il rigetto CP_3 CP_2 del ricorso, perché infondato.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
L'impugnativa non riguarda, infatti, solo l'avviso di addebito e la cartella esattoriale, ma pure l'intimazione di pagamento, che è atto proprio dell' ; di qui la CP_4 legittimazione a resistere in giudizio della stessa. Peraltro, l' è titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_6 la concreta soddisfazione dei crediti contemplati nell'intimazione. Quindi, anche sotto tale profilo, non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva eccepito.
Per quanto riguarda il merito e dunque le questioni relative all'inesistenza/nullità della notifica nonché l'eccepita prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento, passando singolarmente in rassegna i titoli impugnati emerge quanto segue: 1) La cartella n. 299201400013693888000 è stata notificata, come da documentazione versata in atti dall' , in data 06.05.2014 a Controparte_4 mezzo messo notificatore, nelle mani di persona qualificatasi come sorella del destinatario. Nel caso di specie l'opponente non ha contestato la ricorrenza del requisito della convivenza né ha prodotto alcuna prova contraria. Pertanto, trattandosi di notifica effettuata presso l'indirizzo del destinatario e a mani di familiare convivente, deve presumersi che la menzionata cartella sia pervenuta al ricorrente e che il medesimo ne abbia dunque avuto conoscenza, sicché la notifica deve ritenersi valida ed efficace. Va invece accolta l'eccezione di sopravvenuta prescrizione sollevata in ricorso. L' , infatti, sebbene nella propria memoria di Controparte_4 costituzione abbia fatto riferimento a un'intimazione di pagamento risalente al 2017 riferibile anche alla cartella oggetto dell'impugnazione, non ha depositato la documentazione inerente a tale atto interruttivo. L'unico atto interruttivo del quinquennio documentato dall' è quindi CP_4 rappresentato dall'intimazione del 2023, che però è stata notificata dopo che, il 6.5.2019, era già maturata la prescrizione del credito. L'opposizione va pertanto accolta con riferimento alla cartella in esame. 2) L'avviso di addebito n. 59920120000251300000, secondo le difese dell' CP_2 sarebbe stato notificato in data 27.3.2012. L' però, si è limitato a produrre CP_2 in giudizio un mero avviso di ricevimento con “destinatario irreperibile”. Sennonché, nelle ipotesi d'irreperibilità c.d. relativa, ai fini della notifica, occorre 2 adempiere a tutte le formalità previste nell'art. 140 c.p.c., comprese quelle che attengono al deposito dell'atto da notificare presso la casa del comune in cui la notificazione deve avvenire, all'affissione in busta chiusa e sigillata dell'avviso di deposito alla porta dell'indirizzo del destinatario e all'invio al medesimo di raccomandata informativa con avviso ricevimento. L'iter notificatorio si perfeziona solo con il ricevimento della raccomandata o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione (ex multis, Cass. civ. Sez. V, 13.2.2025 n. 3721). Alla luce di ciò, risulta indimostrata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in esame, con conseguente nullità della intimazione opposta. Ad abundantiam, anche a voler sorvolare su tale aspetto, i crediti incorporati in detto avviso dovrebbero comunque ritenersi prescritti. L'Istituto previdenziale, infatti, produce documenti che dovrebbero comprovare una presunta richiesta di rateizzazione dell'opponente relativa ai crediti in esame. Non si capisce però da quali elementi dovrebbe desumersi che tale rateizzazione faccia riferimento proprio al credito contributivo incorporato nell'avviso di addebito in questione. L' deposita a sua volta copia di un'intimazione Controparte_5 di pagamento del 2021 riferita all'avviso di addebito in oggetto. Non produce però anche la relativa notifica. Unico atto dunque idoneo ad interrompere la prescrizione sarebbe costituito dall'intimazione oggi opposta, che però è stata notificata quanto la prescrizione del credito era già maturata. Pertanto l'opposizione risulta fondata anche con riguardo all'avviso di addebito in questione.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico delle diverse parti convenute. Dette spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.200 e € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento all'avviso di addebito n. 59920120000251300000;
- Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui alla cartella n. 299201400013693888000 e di cui all'avviso di addebito n. 59920120000251300000pronunziando l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente;
- Condanna l' l' e l' , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 26.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Gervasi e
CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Raimondo. e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Olla
Controparte_3
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' l' e l' spiegando CP_2 Controparte_4 CP_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239003718982000 limitatamente alla cartella n. 299201400013693888000, nella parte relativa a crediti
, e all'avviso di addebito n. 59920120000251300000, emesso dall' a fronte CP_3 CP_2 di contributi previdenziali per modelli DM10 relativi all'anno 2011. In particolare, l'opponente eccepisce la nullità della notifica degli atti presupposti nonché la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento. E deduce inoltre la sopravvenuta prescrizione dei carichi contributivi in questione.
1 Si è costituita l' , la quale contesta in via Controparte_5 preliminare il difetto della propria legittimazione passiva e chiede comunque il rigetto nel merito dell'opposizione.
Si sono altresì costituiti in giudizio l' e l' chiedendo a loro volta il rigetto CP_3 CP_2 del ricorso, perché infondato.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
L'impugnativa non riguarda, infatti, solo l'avviso di addebito e la cartella esattoriale, ma pure l'intimazione di pagamento, che è atto proprio dell' ; di qui la CP_4 legittimazione a resistere in giudizio della stessa. Peraltro, l' è titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_6 la concreta soddisfazione dei crediti contemplati nell'intimazione. Quindi, anche sotto tale profilo, non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva eccepito.
Per quanto riguarda il merito e dunque le questioni relative all'inesistenza/nullità della notifica nonché l'eccepita prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento, passando singolarmente in rassegna i titoli impugnati emerge quanto segue: 1) La cartella n. 299201400013693888000 è stata notificata, come da documentazione versata in atti dall' , in data 06.05.2014 a Controparte_4 mezzo messo notificatore, nelle mani di persona qualificatasi come sorella del destinatario. Nel caso di specie l'opponente non ha contestato la ricorrenza del requisito della convivenza né ha prodotto alcuna prova contraria. Pertanto, trattandosi di notifica effettuata presso l'indirizzo del destinatario e a mani di familiare convivente, deve presumersi che la menzionata cartella sia pervenuta al ricorrente e che il medesimo ne abbia dunque avuto conoscenza, sicché la notifica deve ritenersi valida ed efficace. Va invece accolta l'eccezione di sopravvenuta prescrizione sollevata in ricorso. L' , infatti, sebbene nella propria memoria di Controparte_4 costituzione abbia fatto riferimento a un'intimazione di pagamento risalente al 2017 riferibile anche alla cartella oggetto dell'impugnazione, non ha depositato la documentazione inerente a tale atto interruttivo. L'unico atto interruttivo del quinquennio documentato dall' è quindi CP_4 rappresentato dall'intimazione del 2023, che però è stata notificata dopo che, il 6.5.2019, era già maturata la prescrizione del credito. L'opposizione va pertanto accolta con riferimento alla cartella in esame. 2) L'avviso di addebito n. 59920120000251300000, secondo le difese dell' CP_2 sarebbe stato notificato in data 27.3.2012. L' però, si è limitato a produrre CP_2 in giudizio un mero avviso di ricevimento con “destinatario irreperibile”. Sennonché, nelle ipotesi d'irreperibilità c.d. relativa, ai fini della notifica, occorre 2 adempiere a tutte le formalità previste nell'art. 140 c.p.c., comprese quelle che attengono al deposito dell'atto da notificare presso la casa del comune in cui la notificazione deve avvenire, all'affissione in busta chiusa e sigillata dell'avviso di deposito alla porta dell'indirizzo del destinatario e all'invio al medesimo di raccomandata informativa con avviso ricevimento. L'iter notificatorio si perfeziona solo con il ricevimento della raccomandata o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione (ex multis, Cass. civ. Sez. V, 13.2.2025 n. 3721). Alla luce di ciò, risulta indimostrata l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in esame, con conseguente nullità della intimazione opposta. Ad abundantiam, anche a voler sorvolare su tale aspetto, i crediti incorporati in detto avviso dovrebbero comunque ritenersi prescritti. L'Istituto previdenziale, infatti, produce documenti che dovrebbero comprovare una presunta richiesta di rateizzazione dell'opponente relativa ai crediti in esame. Non si capisce però da quali elementi dovrebbe desumersi che tale rateizzazione faccia riferimento proprio al credito contributivo incorporato nell'avviso di addebito in questione. L' deposita a sua volta copia di un'intimazione Controparte_5 di pagamento del 2021 riferita all'avviso di addebito in oggetto. Non produce però anche la relativa notifica. Unico atto dunque idoneo ad interrompere la prescrizione sarebbe costituito dall'intimazione oggi opposta, che però è stata notificata quanto la prescrizione del credito era già maturata. Pertanto l'opposizione risulta fondata anche con riguardo all'avviso di addebito in questione.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste solidalmente a carico delle diverse parti convenute. Dette spese vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 5.200 e € 26.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento con riferimento all'avviso di addebito n. 59920120000251300000;
- Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui alla cartella n. 299201400013693888000 e di cui all'avviso di addebito n. 59920120000251300000pronunziando l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente;
- Condanna l' l' e l' , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 26.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3