Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 28.05.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 25432/24 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. RG
24440/2023).
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppina Emmanuele.
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 22.11.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere inoltrato in data
23/02/2023, domanda all finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile, onde ottenere il CP_1 riconoscimento della totale inabilità con necessità di assistenza continua (ex lege n.118/1980); di essere stata poi sopposta a visita in data 18/04/2023, in seguito alla quale la Commissione Sanitaria accertava “un'invalidità pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento grave”, il cui verbale le è stato notificato in data 10/07/2023; di avere, pertanto, in data 27/12/2023, proposto giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU nominato il Dott. pur riconoscendo all'istante un invalidità pari al 100% ha escluso la Persona_1
1
che, entro il termine indicato dalla legge, precisamente in data
22/10/2024, ha depositato dichiarazione di dissenso alle conclusioni peritali.
Ella, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di “1) fissare udienza di comparizione e, previa nomina di CTU medico legale, disporre novella consulenza tecnica d'ufficio;
2) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto condannare, di conseguenza, , in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, alla corresponsione ed al pagamento in favore dell'istante l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 23/02/2023, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
3) condannare, di conseguenza, al pagamento di CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Giuseppina Emmanuele antistatario. 4) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante”.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse domande di cui chiede il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria di spese. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non riporta contestazioni specifiche rispetto alle valutazioni del CTU, limitandosi controparte a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Il Giudice, in data odierna, lette le note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art.127 ter c.p..c, ha disposto la riunione al presente del fascicolo della fase di ATP e ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento), avendo accertato il dott. che la ricorrente è affetta da “a-Vasculopatia cerebrale cronica con sporadici Persona_1 disturbi mnesici. b-Artrosi diffusa in assenza di deficit articolari. c-Cardiopatia ischemica-ipertensiva trattata con PTCA+ duplice stent su Cx. d-Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (deficit uditivo in
AUdx di 130dB, in AUsn di 115dB)” e avendo concluso affermando che “ l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da sola e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene il suo grado di invalidita' pari al 100% senza necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa del
23/2/2023 in poi in base alla documentazione sanitaria esibita ed alla mia visita medico-legale effettuata “.
2 La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “che i problemi di salute di cui è affetta la Sig.ra necessitano di un trattamento continuo per un periodo di tempo immutabile, e che Parte_1 richiedono un impegno di risorse, umane, gestionali ed economiche sia in termini di costi diretti (farmaci, prenotazione esami) e indiretti (ridotta qualità della vita). La sig.ra è affetta particolarmente da Parte_1 una Cerebro vasculopatia cerebrale con demenza senile che la porta a dimenticare le cose dette e le attività svolte. È ripetitiva su tutto non avendo ben presente lo spazio e il tempo. Di conseguenza, si ritiene che l'A.T.P. sia carente per difetto di motivazione e per insufficiente valutazione della patologia, pure sussistente (o, comunque, delle quali non è stato dimostrato né affermato in alcun modo la minore gravità) sottostimata nell'inquadramento diagnostico. qualità della vita). La sig.ra è affetta particolarmente da una Parte_1
Cerebro vasculopatia cerebrale con demenza senile che la porta a dimenticare le cose dette e le attività svolte.
E' ripetitiva su tutto non avendo ben presente lo spazio e il tempo “.
Nello specifico, quanto alle patologie indicate in ricorso, ella si duole che il CTU non le ha considerate nella sua gravità e ritiene che l'A.T.P. sia carente per difetto di motivazione e per insufficiente valutazione della patologia, pure sussistente (o, comunque, delle quali non è stato dimostrato né affermato in alcun modo la minore gravità) sottostimata nell'inquadramento diagnostico.
Le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
3 l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici, anche in considerazione della specializzazione in medicina legale dell'ausiliario.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il riconoscimento della necessità di assistenza continua nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria
4 decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza nel fascicolo per ATP della dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att., implica che la ricorrente può essere ritenuta esente dal relativo pagamento delle spese.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 24440/2023
Napoli, 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
5