Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria in primo grado iscritta al n.4060 dell'anno 2024
TRA
, Avv. De Cesare Francesco Luigi Parte_1
- ricorrente -
E
CP_1
- resistente contumace -
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a CP_ conseguire l'assegno ex lege n.222/1984. L' rimaneva contumace. Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza la causa veniva discussa e il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. VI, 14-
03-2014, n. 6084).
3. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. Al fine determinante è il rilievo che, anche nell'odierna sede, il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha
3. Le spese di causa (relative alle due fasi esperite), nella misura individuata in CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
CP_ accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario relativo all'assegno ex lege n.222/1984 a decorrere dal 10/01/2023; condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella CP_1 misura complessiva di euro 5.300,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 31/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini